Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1062/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Loredana Lella;
e
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa delle dott.sse Simona Del Conte e Antonella Cangiano;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte. Con ordinanza–ingiunzione prot. n. 76640 del 15.12.2020 l' visto il Controparte_1 rapporto n. 15224/E redatto dall'I.N.P.S. di in CP_1 occasione degli accertamenti definiti in data 18.04.2018, ha ingiunto all'odierno opponente nella qualità di legale rappresentante della società e a Controparte_2 quest'ultima società (in qualità di obbligata in solido) il pagamento della somma complessiva di € 11927,22 a titolo di sanzione amministrativa per aver: 1) omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul l.u.l. ovvero aver effettuato registrazioni non corrispondenti al vero in relazione alla lavoratrice
[...] e per 3 mesi a seguito di disconoscimento del CP_3 rapporto di lavoro subordinato a far data dall'11.05.2015 così determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (art. 39, comma 7, del d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008); 2) infedelmente registrato sul l.u.l. importi relativi a
“rimborso spese” non corrispondenti al vero per un totale di 27 mesi dal 2013 al 2015 con riguardo ai lavoratori indicati nel verbale unico del 18.04.2018 allegato così determinando
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“rimborso spese” non corrispondenti al vero per un totale di 29 mesi dal 2015 al 2018 con riguardo ai lavoratori indicati nel verbale unico del 18.04.2018 allegato così determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (art. 39, comma 7, del d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008). Dall'esposizione appena compiuta è quindi evidente che, all'interno del provvedimento impugnato vi sia stata la sufficiente specificazione, anche mediante il rinvio al contenuto del verbale unico del 18.04.2018, dei fatti relativi alle violazioni contestate. Preliminarmente, va evidenziata l'irrilevanza ai presenti fini delle contestazioni relative sia agli asseriti vizi formali contenuti all'interno del verbale di accertamento sulla base del quale l'ordinanza ingiunzione risulta essere stata emessa sia agli asseriti vizi formali del procedimento che ha condotto all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. In proposito è doveroso rimarcare che l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione rappresenta un giudizio “sul rapporto” e non “sull'atto”, non si configura cioè come un'impugnazione dell'atto amministrativo (ordinanza– ingiunzione) ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa raffigurata appunto all'interno dell'ordinanza-ingiunzione (si vedano al riguardo Cass. civ., Sez. I, 6020/2003 e Cass. civ., Sez. II, 6778/2015). In conseguenza di tanto, il giudice adito con l'opposizione ad ordinanza–ingiunzione è investito della piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa sanzionatoria con cognizione che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto ma si estende - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione allo scopo quindi di stabilire se sia fondata o no e se lo sia in tutto o in parte. Sulla base di quanto illustrato, l'eventuale riscontro di irregolarità formali in seno all'atto di accertamento ispettivo prodromico all'ordinanza ingiunzione o in merito al procedimento anteriore all'emanazione dell'ordinanza- ingiunzione non può - in assenza di puntuali disposizioni di legge (che nel caso in esame non sono riscontrabili) - rivelarsi tale da determinare il riconoscimento dell'insussistenza del dovere di pagare la sanzione derivante dalla violazione che si assume commessa. Proseguendo nell'esame delle contestazioni sollevate, con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'odierno opponente va osservato che quest'ultimo è stato pacificamente amministratore unico nonché legale rappresentante della società cooperativa dal CP_2 2001 al 16.04.2018 (come anche dedotto in ricorso).
2 In proposito, il medesimo odierno opponente, sentito dagli ispettori in data 14.02.2018 (si veda il doc. 21 dell'opposto) ha dichiarato che tutte le decisioni inerenti alla cooperativa erano sostanzialmente prese da lui, che era lui ad occuparsi dell'assunzione e della decisione dei soggetti da assumere e a stipulare i nuovi contratti. Peraltro, il medesimo opponente, nella citata sede, ha mostrato di avere piena contezza dello svolgimento dei rapporti di lavoro in corso in quanto ha dichiarato che “I lavoratori sono sempre presenti al lavoro, non si assentano mai se non per gli istituti contrattuali. I dipendenti solitamente prendono una settimana di ferie nel mese di agosto. Non ho mai elevato provvedimenti disciplinari”. Sulla base delle medesime dichiarazioni è anche evidente che fosse lo a rivestire il potere disciplinare nei Parte_1 confronti dei dipendenti. A fronte della chiarezza delle ammissioni compiute dall'odierno opponente innanzi agli ispettori in un momento temporale maggiormente ravvicinato rispetto ai fatti e nella ragionevole assenza di consapevolezza delle conseguenze delle proprie dichiarazioni, le deposizioni testimoniali rese dai testi e (i quali, Testimone_1 Tes_2 invece, hanno confermato che fosse la assemblea dei soci e non l'opponente ad assumere tutte le decisioni relative ai rapporti di lavoro) sono evidentemente del tutto inattendibili. Proseguendo nell'esame dei motivi di opposizione, il ricorrente, ha contestato il mancato rispetto dell'art. 14 legge 689/1981 e, più in particolare, il mancato rispetto del termine di novanta giorni per la notifica degli estremi delle violazioni. La disposizione da ultimo citata stabilisce che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. [comma 1] Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. [comma 2]
… L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto [comma 6]”. Sul punto va richiamato quanto costantemente osservato dalla giurisprudenza, secondo cui: ““Costituisce jus receptum che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento
3 in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi". (Cass. 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11). Come l'art. 14, anche l'art. 201 del Codice della strada lega la decorrenza del termine decadenziale di 150 giorni (ora, novanta) all'accertamento dell'infrazione. Questo principio va applicato anche in ipotesi di illeciti amministrativi che, come quello di cui all'art. 180, comma 8, che si perfeziona con la mancata collaborazione del privato in un termine prefissato, siano di semplice identificazione. All'Amministrazione, già oberata di una pluralità di impegni, deve, in ogni caso, essere riconosciuto un lasso di tempo ragionevole per poter raccogliere e verificare la documentazione (ricevute di spedizione, avvisi di ricevimento, decorrenza dei termini) dell'illecito stesso. Il sindacato sulla congruità del periodo impiegato per accertare l'illecito è rimesso al giudice di merito, che deve immancabilmente pronunciarsi sul punto” (si veda Cass. civ., Sez. VI, 18574/2014). E' stato ancora puntualizzato che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 1043/2015). Ciò posto, quanto alla concreta identificazione del dies a quo per la contestazione dell'illecito agli odierni opponenti va evidenziato che l'accertamento delle infrazioni qui in argomento è originato dall'attività ispettiva intrapresa a seguito del primo accesso avvenuto in data 31.05.2017 e che, solo successivamente e, precisamente, in data 14.02.2018, venivano assunte le dichiarazioni dell'odierno opponente (rilevanti al fine dell'individuazione del responsabile delle sanzioni).
4 In ragione di tanto, è dal 14.02.2018 che può ritenersi intervenuta la conoscenza delle violazioni in capo alla P.A.. Così determinato il dies a quo del termine dei novanta giorni, va dunque osservato che la contestazione delle violazioni oggetto di giudizio è avvenuta attraverso la notifica, intervenuta in data 27.04.2018 (si veda in proposito l'all. 4 del fascicolo dell'opposto) del verbale unico di accertamento e notificazione sicché alcuna inosservanza dell'art. 14, comma 2, legge 689/1981 può essere reputata sussistente. Venendo al merito delle violazioni contestate, circa quella di cui al n. 19 dell'elenco che precede deve essere osservato che effettivamente risulta posto e denunciato il rapporto di lavoro tra la cooperativa e la sig.ra Parte_2
in realtà insussistente.
[...] Difatti, la sig.ra innanzi agli ispettori (si veda CP_3 il doc. 20 dell'opposto) ha reso dichiarazioni evidentemente lacunose e contraddittorie in merito al suo rapporto di lavoro in quanto non è stata in grado di dare elementi descrittivi in relazione ai condomini presso cui lavorava (ad esempio il numero di piani, se fossero o meno provvisti di ascensore); non ha fornito indicazioni in ordine ai condomini ove aveva lavorato nei giorni immediatamente precedenti né sul condominio ove avrebbe dovuto lavorare il giorno successivo;
ha detto che era pagata ogni dal Sig. ma ha ammesso di non essere in grado di Parte_1 descriverlo e di non sapere come era fatto fisicamente. Per altro verso la sig.ra innanzi gli ispettori ha CP_3 dichiarato di non aver ricevuto la divisa nonostante il sig. sempre innanzi agli ispettori abbia Parte_1 dichiarato innanzi agli ispettori che all'atto dell'assunzione consegnava a tutti i dipendenti la divisa della cooperativa la . CP_2 Ancora il sig. innanzi agli ispettori, a Parte_1 seguito di specifica domanda, ha affermato di non ricordare la sig.ra . CP_3 In ragione di tanto la violazione in esame deve reputarsi accertata. In relazione alle ultime due violazioni di cui all'elencazione che precede va osservato che gli ispettori all'interno del verbale richiamato nell'ordinanza ingiunzione opposta hanno riscontrato il pagamento a lavoratori ivi citati di somme formalmente a titolo di
“rimborso spese” per presunte spese di acquisto di detersivi e di carburante che, in realtà, sarebbero stati erogati in importo fisso, forfettariamente e in ragione degli orari di lavoro e quindi sarebbero da considerare come elementi di retribuzione conseguentemente assoggettati a contribuzione e imposizione fiscale. A fronte di tanto deve essere specificato che, all'interno del verbale di accertamento posto a fondamento
5 dell'ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede, è stato osservato che, a seguito della richiesta degli ispettori di fornire documenti giustificativi dei rimborsi in questione, la società aveva solo consegnato delle delibere dell'assemblea dei soci che stabilivano il riconoscimento di somme di denaro ai lavoratori per l'acquisto di detersivi e per spese di viaggio;
che la società aveva corrisposto le somme in questione in maniera disancorata rispetto al fatto che i dipendenti avessero effettivamente sostenuto tali spese;
che gli importi in argomento erano fissi, erogati forfettariamente e dipendevano anche dagli orari di lavoro. In ragione di tanto, gli ispettori hanno, legittimamente, proceduto a qualificare le somme in questione quali indennità assoggettate all'imposizione contributiva. Sul punto va evidenziato che il carattere pacificamente forfettario delle somme in argomento è logicamente incompatibile con la possibilità (peraltro né dedotta né dimostrata) di documentare analiticamente e specificamente tali asserite spese. Anche a prescindere da ciò non può essere trascurato che parte opponente non ha comunque offerto concreti elementi di fatto sulla cui base poter ritenere che le poste corrisposte in via forfettaria coincidessero effettivamente con specifiche spese da sostenere concretamente nell'espletamento dell'attività lavorativa di ciascun dipendente. In ragione di tali argomentazioni anche le violazioni passare in rassegna devono essere reputate accertate. Le argomentazioni delle parti relativamente alle altre violazioni riscontrate dagli ispettori appaiono, in ultimo, irrilevanti ai fini del presente giudizio in quanto non attinenti alle sanzioni ingiunte dall' CP_1 In ultimo, le contestazioni sollevate in relazione alla quantificazione delle sanzioni oggetto di causa vanno reputate, per un verso, generiche in quanto a fronte della previsione ex lege dell'importo irrogabile per ciascuna delle violazioni indicate nell'ordinanza-ingiunzione non è stato indicato in quale specifico errore è incorsa controparte e, per altro verso, infondate in quanto l'opponente ha anche fatto riferimento ad asseriti errori di calcolo contenuti nel verbale di accertamento presupposto ma non per le sanzioni intimate a mezzo dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa. In virtù di tutto quanto innanzi illustrato l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Le spese di lite - liquidate in applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
6 - rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla corresponsione delle spese processuali che liquida in Euro 4061,60 oltre corresponsione delle spese generali al 15% ed I.V.A..
Bari, 18.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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