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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. ES MA AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'Avv. Valeriano Truisi, presso il cui studio sito in Licata (AG), in Via Cacici n. 3, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
CONTRO il , in persona del Ministro pro NTroparte_1 tempore;
-convenuto contumace-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Nel merito, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata erogazione della Carta del Docente (bonus 500 euro) in favore del ricorrente per gli anni 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025).
Conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere ed erogare il beneficio della Carta del Docente anche al ricorrente precario, con ogni consequenziale provvedimento;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il ricorrente prof. ha esposto: Parte_1
-di aver prestato servizio alle dipendenze del NTroparte_1
NT
(di seguito, per brevità, anche solo ”), in qualità di docente, in forza di
[...] contratti a tempo determinato, relativi agli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per un totale di 5 AA.SS.;
-di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
NT
-che, ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha corrisposto la somma di euro
500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente - nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015; NT Poste tali premesse, il ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato.
NT Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito, e si è pertanto proceduto in sua contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
È stata poi discussa oralmente dal difensore di parte attrice, che ha infine richiamato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Rispetto all'attuale posizione lavorativa del ricorrente, il difensore all'udienza del 5 novembre 2023 ha precisato che alla data del 30.6.2025 il ricorrente ha cessato l'attività lavorativa essendo oggi titolare di pensione. Sulla base delle difese svolte, la causa può dunque giungere a decisione.
Si richiamano i principi giurisprudenziali ed euro unitari reiteratamente espressi dalla Corte di Giustizia UE che, in applicazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, della
Direttiva CE-1999 sul lavoro a tempo determinato, non consentono di trattare diversamente i lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato, in assenza di obiettive ragioni giustificatrici che giustifichino una differenziazione di disciplina.
La CGUE, con decisione della sez. VI del 18.5.2022, n. 450 (si tratta di ordinanza, emessa ai sensi dell'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte: provvedimento adottabile quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a una simile questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio), ha affermato recisamente che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo citato, deve essere interpretata nel senso che essa “… osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il NTroparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Spetta quindi anche ai docenti a termine la carta elettronica di cui all'art 1 co.121-
124 della legge 10/72025 , al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali .
Con recentissima decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la
Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue: -la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; NT
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
Deve quindi osservarsi che tale accredito di somme è finalizzato a garantire la formazione dei docenti in funzione dell'attività primaria di docenza che gli stessi sono chiamati a svolgere, attività che risulta venir meno, come nel caso del ricorrente, nel caso in cui il docente sia fuoriuscito definitivamente dal sistema scolastico per avvenuto pensionamento.
Ed infatti ai sensi d.P.C.M. 28.11.2016 (rubricato “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
I rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”; -la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
-ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al NT sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
-“… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non
è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
-“[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-“[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di
“distinguo [che] attiene al merito”; ( Cassaz. 27 ottobre 2023 nr. 29961)
Poiché il ricorrente risulta fuoriuscito dal sistema scolastico, essendo andato in pensione successivamente all'ultimo rapporto di lavoro con scadenza 30.6.2025, ha perso il diritto alla fruizione della carta docenti e all'accredito delle somme corrispondenti per i periodi di precariato svolti, essendo venuto meno l'interesse alla sua formazione.
La domanda svolta in ricorso non può quindi essere accolta.
Né può procedersi alla liquidazione del risarcimento del danno per la perdita dell'equivalente, non avendo il ricorrente svolto al riguardo alcuna domanda.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Tuttavia poiché il pensionamento del docente è sopraggiunto in contemporanea del deposito del ricorso, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge il ricorso;
compensa fra le parti le spese di lite.
Genova, il 17 dicembre 2025. IL GIUDICE
ES MA AR
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. ES MA AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'Avv. Valeriano Truisi, presso il cui studio sito in Licata (AG), in Via Cacici n. 3, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
CONTRO il , in persona del Ministro pro NTroparte_1 tempore;
-convenuto contumace-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Nel merito, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata erogazione della Carta del Docente (bonus 500 euro) in favore del ricorrente per gli anni 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025).
Conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere ed erogare il beneficio della Carta del Docente anche al ricorrente precario, con ogni consequenziale provvedimento;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il ricorrente prof. ha esposto: Parte_1
-di aver prestato servizio alle dipendenze del NTroparte_1
NT
(di seguito, per brevità, anche solo ”), in qualità di docente, in forza di
[...] contratti a tempo determinato, relativi agli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per un totale di 5 AA.SS.;
-di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
NT
-che, ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha corrisposto la somma di euro
500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente - nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015; NT Poste tali premesse, il ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato.
NT Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito, e si è pertanto proceduto in sua contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
È stata poi discussa oralmente dal difensore di parte attrice, che ha infine richiamato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Rispetto all'attuale posizione lavorativa del ricorrente, il difensore all'udienza del 5 novembre 2023 ha precisato che alla data del 30.6.2025 il ricorrente ha cessato l'attività lavorativa essendo oggi titolare di pensione. Sulla base delle difese svolte, la causa può dunque giungere a decisione.
Si richiamano i principi giurisprudenziali ed euro unitari reiteratamente espressi dalla Corte di Giustizia UE che, in applicazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, della
Direttiva CE-1999 sul lavoro a tempo determinato, non consentono di trattare diversamente i lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato, in assenza di obiettive ragioni giustificatrici che giustifichino una differenziazione di disciplina.
La CGUE, con decisione della sez. VI del 18.5.2022, n. 450 (si tratta di ordinanza, emessa ai sensi dell'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte: provvedimento adottabile quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a una simile questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio), ha affermato recisamente che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo citato, deve essere interpretata nel senso che essa “… osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il NTroparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Spetta quindi anche ai docenti a termine la carta elettronica di cui all'art 1 co.121-
124 della legge 10/72025 , al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali .
Con recentissima decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la
Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue: -la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; NT
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
Deve quindi osservarsi che tale accredito di somme è finalizzato a garantire la formazione dei docenti in funzione dell'attività primaria di docenza che gli stessi sono chiamati a svolgere, attività che risulta venir meno, come nel caso del ricorrente, nel caso in cui il docente sia fuoriuscito definitivamente dal sistema scolastico per avvenuto pensionamento.
Ed infatti ai sensi d.P.C.M. 28.11.2016 (rubricato “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
I rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”; -la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
-ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al NT sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
-“… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non
è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
-“[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-“[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di
“distinguo [che] attiene al merito”; ( Cassaz. 27 ottobre 2023 nr. 29961)
Poiché il ricorrente risulta fuoriuscito dal sistema scolastico, essendo andato in pensione successivamente all'ultimo rapporto di lavoro con scadenza 30.6.2025, ha perso il diritto alla fruizione della carta docenti e all'accredito delle somme corrispondenti per i periodi di precariato svolti, essendo venuto meno l'interesse alla sua formazione.
La domanda svolta in ricorso non può quindi essere accolta.
Né può procedersi alla liquidazione del risarcimento del danno per la perdita dell'equivalente, non avendo il ricorrente svolto al riguardo alcuna domanda.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Tuttavia poiché il pensionamento del docente è sopraggiunto in contemporanea del deposito del ricorso, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge il ricorso;
compensa fra le parti le spese di lite.
Genova, il 17 dicembre 2025. IL GIUDICE
ES MA AR