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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Mancini Edoardo Giudice ausiliario nella causa iscritta al n. 355 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, ha emesso la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Callini Viviana, Parte_1
come da procura in atti
-APPELLANTE-
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Scardaccione CP_1
Francesco e Sassone Antonia, come da procura in atti
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21968/2019 del Tribunale di
Roma
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa “(..) conveniva in giudizio Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma, ed esponeva: che il padre CP_1
- nato a [...] il [...] e deceduto a Roma il Persona_1
20.8.2012 - negli anni precedenti e successivi il matrimonio contratto nel r.g. n. 1 2005, in seconde nozze, con la convenuta, le aveva donato "la quasi totalità dei beni (un immobile, eredità di circa € 500.000,00 е trattamento di fine rapporto per un ammontare di € 150.000,00 circa, nonché quadri anche di valore ed altri beni personali)", descritti come segue: "b l) nuda proprietà in favore della moglie dell'appartamento ubicato in Roma, Via Ambrogio Traversari n. 11 e 29, identificato nel N.C.E.U. al foglio 451, part. 138, sub. 18, Via Ambrogio Traversari s.n.c. - int. 15 - piano 4 - ZC 3
- Cat. A/2 - classe 2 - vani 2,5; posto macchina al piano terreno, distinto col numero 12, con accesso al civico 11 di Via Ambrogio Traversari, confinante con posto macchina 11, spazio di manovra, Via Traversari, salvo altri;
riportato nel N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 451 - particella 138/sub. 43 Via Ambrogio Traversari s.n.c. - int. 12 - Piano T - ZC 3 - cat. C/6 classe 7, con atto notarile stipulato il 4.02.2002, innanzi al dott. Notaio in Roma Alberto Pelosi rep. 59830, racc. 9973; si precisa, infatti che tale compravendita risulta effettuata "per il prezzo tra le parti convenuto di Euro 32.760,00 che la parte venditrice dichiara di avere, prima di questo atto, riscosso dalla parte acquirente" (all. 1), ma che sui conti correnti del de cuius non sembra esservi traccia del passaggio di tali somme;
tale immobile da perizia (all. 2) aveva un valore di € 240.000,00 nel 2002 e, dunque, secondo i calcoli in uso, la nuda proprietà avrebbe dovuto essere ceduta almeno ad € 120.000,00; b 2) importo di €
500.000,00 esistenti sul c/c Banca Monte dei Paschi di Siena n. 12465.32, conto intestato al de cuius con firma della sig.ra dall'importo di CP_1
€ 500.000,00 circa, almeno € 106.800,00 sono usciti con n. 9 assegni a favore della sig.ra ed un bonifico di € 42.004,25 in favore della CP_1 sig.ra occorre precisare che, su tale conto, sono entrate somme CP_1 provenienti dall'eredità ricevuta dal sig. ; (all. 3); b 3) importo Parte_1 di € 42.000,00 giacente sul c/c n. 400095434 (primа conto Banco CP_2 di Sicilia n. 88951 e prima ancora Banco di Sicilia n. 410623614) intestato al de cuius ed alla sig.ra conto ove pervenivano solo somme in CP_1 accredito da parte del sig. , ossia la pensione dello Persona_1 stesso per tredici mensilità per un ammontare annuо di circa € 68.000,00, nonché un'entrata fissa di € 2.000,00 mensili per un lungo periodo (presumibilmente derivante dal contratto di locazione di Via dei Traversari); su tale conto risulta una giacenza media di € 3.000,00; l'importo di € 42.000,00 esce dal c/c con n. 6 assegni in favore della sig.ra (in particolare n. 2 assegni sono in favore della figlia), nonché CP_1 un vaglia cambiario di € 3.000,00 emesso dalla ed una polizza su CP_1 pegno (all. 4); b 4) importo di € 38.000,00 (derivanti da vendita titoli) giacente sul с/с Banco di Sicilia n. 201758, intestato solo al de cuis, conto aperto nel 2007 e chiuso nel maggio 2008; da tale conto escono un assegno circolare di € 10.000,00 ed un assegno bancario a favore di
, mentre i restanti € 17.000,00 vengono trasferiti sul conto Persona_2
MPS (all. 5); b 5) il de cuius aveva inoltre i seguenti altri conti correnti,
r.g. n. 2 che però risultano estinti e dei quali il figlio non riesce ad avere documentazione: conto presso la Banca Intesa San Paolo, Agenzia Via dei Caraci 36; conto presso la Banca Nazionale del Lavoro, agenzia in Roma, Via Arenula 28/29; conto presso la Banca di Credito Cooperativo in Roma, Via Massa di San Giuliano;
b 6) Polizza assicurativa Vita Monte Paschi n. 108620010033612 con beneficiario il sig. , stipulata Parte_1 nel 2009 e ritirata dallo stesso de cuius nel 2012 per un ammontare di € 42.000,00; all'epoca del disinvestimento della polizza, il sig. era Parte_1 già in condizioni di salute critiche, come dimostra sia la firma sotto la polizza che la relazione medico legale, che si produce (all. 10); b 7) Polizza assicurativa Vita n. 01255191 con beneficiaria Controparte_3 la sig.ra (in caso di morte), stipulata nel 2006 per un ammontare CP_1 di € 40.000,00, ritirata dallo stesso de cuius in data 21.10.11 per € 38.000,00 (all. 6)".
L'attore esponeva che non gli aveva consegnato "quadri CP_1 di famiglia, anche a firma , Album con foto di famiglia, Persona_3 argenteria di famiglia, una moto d'epoca Guzzi, nonché beni personali del de cuius;
in particolare, tra i quadri, ve ne sono alcuni di un allievo del Patania, (alcune opere del sono attualmente in Persona_4 Per_4 esposizione permanente a Palermo, Villa Zito, Pinacoteca della Fondazione Sicilia ed alcuni sono stati battuti all'asta per € 18.000,00); di tali quadri si producono fotoriproduzioni (all. 7)"; che aveva invano richiesto alla convenuta di accertare il valore dei beni donati dal genitore per determinare la quota di legittima a lui spettante (lettera raccomandata del 20.1.2014 - documento n. 8) e, nel corso del procedimento di mediazione, svolto con esito negativo (documento n. 9), aveva appreso che il 23.7.2012, , ancorché in precarie condizioni di salute Persona_1
(documento n. 10), con testamento aveva designato unica erede la coniuge.
Ciò premesso, proponeva la domanda: "Voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione: 1) per le ragioni indicate in premessa, in via preliminare, accertare е dichiarare avvenuta la donazione indiretta, da parte di in favore della moglie Persona_1 CP_1 dell'appartamento ubicato Roma, Via Ambrogio Traversari n. 11 e 29, identificato nel N.C.E. U. in al foglio 451, part. 138, sub. 18, Via Ambrogio Traversari s.n.c. - int. 15 piano 4 - ZC 3- Cat. A/2 - classe 2 - vani 2,5; posto macchina al piano terreno, distinto col numero 12, con accesso al civico 11 di Via Ambrogio Traversari, confinante con posto macchina 11, spazio di manovra, Via Traversari, salvo altri;
riportato nel N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 451 - particella 138/sub. 43 - Via Ambrogio Traversari s.n.c. - int. 12 - Pianо T - ZC 3 - cat. C/6 - classe 7, con atto r.g. n. 3 notarile stipulato il 4.02.2002, innanzi al dott. Notaio in Roma Alberto
Pelosi rep. 59830, racc. 9973; donazione indirettamente attuata con l'acquisto della nuda proprietà ad un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato all'epoca della compravendita de qua, comunque mai versato e poiché intervenuto tra marito e moglie;
2) per l'effetto, dichiarare la sig.ra non dispensata dalla collazione, tenuta a rendere alla CP_1 massa ereditaria l'immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 с.с.; 3) accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 782 c.c., la nullità della donazione di € 500.000,00, o la somma di maggior o minore che sarà ritenuta di giustizia, somma consegnata dal marito alla moglie
[...]
(punto sub b), perché effettuata senza la stipula di atto pubblico;
CP_1
2.1.) per l'effetto, ordinare alla sig.ra di restituire alla massa CP_1 attiva ereditaria € 500.000,00, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla consegna alla restituzione effettiva, o, in subordine, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione dell'eredità spettante al figlio;
3) indi, calcolata la quota Parte_1 disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750 c.c., ed accertata la lesione della quota di eredità riservata agli attori, disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attore, eventualmente, mediante la restituzione degli immobili;
4) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di riserva, di cui al punto precedente, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
5) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
6) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare la convenuta alle relative spese legali e di procedura;
7) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale." (..) si costituiva in giudizio CP_1
е contestava la domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, la parte convenuta esponeva: che, con testamento pubblico registrato il 21.11.2017 dal notaio Dott. (repertorio n. 19572, Persona_5
r.g. n. 4 raccolta n. 9446, l'aveva nominata erede universale Persona_1
(documento n. 1); che l'appartamento sito in Roma, Via A. Traversari n. 29, non era stato oggetto di alcuna donazione e ne aveva acquistato il diritto di nuda proprietà da , con il contratto rogato il Persona_1
4.2.2002 dal notaio Dott. Alberto Pelosi (repertorio n. 59830, raccolta n. 9973 - documento n.2), al prezzo di € 32.760,00, tre anni prima del matrimonio, in adempimento di una promessa di vendita stipulata con la scrittura privata del 20.11.2000, al prezzo di £ 105.000.000 (pari a € 54.227,97), con cui aveva riconosciuto di essere Persona_1 debitore nei suoi confronti del pagamento di £ 23.300.000 (pari a € 12.033,44) per prestiti ricevuti dal 1996 al 1999 e di £ 73.530.000 (pari a Є 37.975,07), pari alla metà della somma anticipata dalla medesima per la loro vita in comune (abitazione, viaggi, ecc.) e gli aveva corrisposto la somma di £ 8.200.000 (pari a € 4.234,94) a saldo del corrispettivo;
che non le aveva donato il denaro indicato dall'attore, né Persona_1 aveva avuto la disponibilità degli importi di cui in citazione e aveva incassato il complessivo importo di € 112.996,00 pari alla metà di quanto, con il fratello, aveva ricavato dalla vendita di due appartamenti ereditati dalla madre, detratte l'imposta di successione e la provvigione all'agenzia immobiliare, pari, rispettivamente, a € 7.860,00 e a € 10.000 (documenti n. 9 e 10); che nel 2002 aveva ricevuto il trattamento di Persona_1 fine rapporto dell'importo lordo di € 110.699,57, così indicato dal Tribunale di Roma, Sezione I Civile, nella sentenza n. 16355/2004 (documento n. 11), con cui era stato condannato a pagare all'ex coniuge,
, la quota del TFR dell'importo di € 40.689,56, detratto Controparte_4 quanto versato, oltre interessi legali dalla domanda e spese, sicché le aveva corrisposto €16.817,54 per assegni divorzili, 5.508,00 per spese processuali e gli era rimasto l'importo netto di € 47.684,47; che
[...]
aveva donato al figlio la complessiva somma di € Per_1 Parte_1
65.000, con tre assegni circolari emessi il 9.12.2004 (documento n. 13); che, da vendite di beni ereditati e dal trattamento di fine rapporto,
[...]
non aveva acquisito l'importo di € 500.000 indicato dall'attore, Per_1 ma la minor somma di € 95.680, che aveva investito in polizze assicurative
€ 80.000; che aveva apportato al bilancio familiare le CP_1 somme di €101.000 e di € 90.000, ricavate dalle vendite di due appartamenti concluse, rispettivamente, in date 11.2.2008 (documento n. 14) е 17.4.2008 (documento n. 15); che sul conto corrente n. CP_2
400095434 (già distinto presso il Banco di Sicilia da numeri 88951 e 410623614), cointestato a e il primo Persona_1 CP_1 aveva accreditato la pensione pari all'importo annuo lordo di € 68.000 e netto di € 42.000 (documento n. 16- CUD 2009) e il canone di locazione di un bene immobile dell'importo annuo pari a € 3.000 (documento n. 17), e la convenuta vi aveva accreditato parte del corrispettivo di vendite immobiliari e aveva disposto di queste somme mediante l'emissione di r.g. n. 5 assegni a sé e alla figlia;
che il conto corrente bancario n. 201758 era stato aperto presso il Banco di Sicilia nel 2007 e chiuso nel 2008 e la somma accreditata pari a € 42.000 era stata impiegata in pagamenti con assegni a favore di e il residuo importo di € 17.000, Persona_2 versato sul conto corrente presso la Bancа Monte dei Paschi di Siena cointestato ai predetti coniugi, era stato utilizzato per esigenze della famiglia;
che nel 2009 aveva stipulato una polizza Persona_1 assicurativa a favore di e l'altra a favore della Parte_1 coniuge e, in vista dello svincolo della prima, effettuato nel 2012, il 7.3.2011 aveva donato al figlio € 30.000 con un assegno bancario riscosso in pari data (documento n.18) e il ricavato dallo svincolo dell'altra polizza era stato impiegato per retribuire il personale addetto alla propria assistenza, dopo l'infarto subito;
che, tramite l'Avv. Giovanni Pellacchia, aveva consegnato ad , alcuni CP_1 Parte_1 imprecisati "quadri di famiglia", tranne due dipinti smarriti in un trasloco, fatto denunciato il 30.7.2015 al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta (documento n.19), e gli altri beni personali del de cuius non erano soggetti a collazione, a norma dell'art.738 с.c.
La convenuta deduceva che l'attore non aveva imputato a sé tre donazioni ricevute dal padre, che avevano riguardato, nel 2002, la metà della somma ricavata dalla vendita di un posto barca a Cala Galera, attribuita la restante parte alla comproprietaria madre dell'attore (documento n. 22); nel 2004, la somma di € 65.000 (documento n. 13) e, nel 2011, la somma di
€ 30.000 (documento n. 18); negava la sussistenza della donazione indiretta da a proprio favore e aggiungeva che non si Persona_1 era appropriata del suo denaro, né di beni mobili, e aveva avuto un reddito da lavoro, quale dirigente apicale della Pubblica Amministrazione (documenti n. 23 e 24) е aveva avuto la retribuzione Persona_1
d'importo inferiore (documento n. 16), mentre la famiglia aveva sostenuto costi per circa € 6.200 al mese (canone di locazione dell'abitazione, spese condominiali, utenze domestiche relative a due case, assistenza diurna e notturna del malato, visite mediche specialistiche domiciliari, spese mediche, posto auto, assicurazioni), era stato rilevante il proprio apporto economico e affettivo alla famiglia e la successione ereditaria del coniuge si era aperta senza relictum.
eccepiva l'improcedibilità della domanda avversaria per CP_1 mancata ricostruzione dell'asse ereditario e l'inosservanza dell'art. 564, comma 2, c.c. per omessa imputazione delle donazioni di denaro ricevute dall'attore pari a € 145.000 "annullabili perché non fatte per atto pubblico"[...] "(posto barca € 50.000,00 + € 65.000,00 donazione 2004 +
€ 30.000,00 donazione 2011)"; есcepiva la "Inammissibilità della domanda r.g. n. 6 di collazione relativamente all'immobile di Via Traversari n. 29 -
Inesistenza di donazione indiretta"; esponeva di aver acquistato la proprietà dell'appartamento in Roma, Via A. Traversari n. 29, da
[...]
con il contratto stipulato il 4.2.2002, tre anni prima del Per_1 matrimonio, al prezzo di € 32.760, corrispondente al valore di mercato pari a € 47.901,38; assumeva che la controversa riduzione della donazione indiretta avrebbe dovuto riguardare il valore economico del bene a tale data ovvero la differenza tra il prezzo pattuito e il presunto valore, ossia
€15.141,00, e, in tal caso, la quota di legittima sarebbe stata pari al 33% ovvero a € 5.047,00; affermava di aver pagato a Persona_1
l'intero prezzo di tale vendita.
La parte convenuta proponeva la domanda: "In via preliminare: a) dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata ricostruzione dell'asse ereditario da parte del legittimario;
b) in ogni caso, dichiarare inammissibile la domanda di collazione relativamente all'immobile sito in via Traversari n. 29 per le ragioni suesposte, In via principale: a) accertare e dichiarare tenuto il legittimario a conferire all'asse ereditario le somme ricevute in via dal de cuius e per l'effetto ordinare l'imputazione delle stesse alla quota di legittima, b) accertare e dichiarare che le somme ricevute dall'odierno attore in donazione dal de cuius sono eccedenti la sua quota di legittima e, per l'effetto dichiarare il diritto dell'odierna convenuta ad ottenere le somme in eccesso ricevute dal de cuius e pari ad € 96.667,00; 13 c) accertare e dichiarare non soggetti a collazione gli altri beni mobili personali del de cuius, essendo di modico valore e quindi esenti ai sensi dell'art. 738 с.с.; d) accertare e dichiarare non soggette a collazione le spese sostenute per malattia ai sensi dell'art. 742 с.с.; e) accertare e dichiarare che le spese funerarie pari ad € 8.500,00 devonо essere ricomprese nel relictum in quanto le stesse costituiscono debito ereditario e che, come tale, grava sugli eredi stessi, in proporzione delle rispettive quote. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. (…)”.
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso: “(..) respinge la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con l'atto di citazione
[...] CP_1 introduttivo della causa civile iscritta al n. 900/2017 R.G. Spese processuali compensate”.
Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha osservato: “ (…) Parte_1
ha indicato in termini generici i beni compresi nel compendio
[...] ereditario del padre, ma non ha offerto alcun elemento di prova per dimostrarne la consistenza e per consentire l'accertamento del valore e ha r.g. n. 7 omesso di imputare a sé le donazioni ricevute dal genitore, indicate е documentate dalla parte convenuta con la copia degli assegni bancari riscossi dall'attore (documenti n. 13 e 18), nell'inosservanza dell'art. 564 c.c., rubricato Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione, il cui comma 2° prevede: "In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazione o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato."
Per conseguenza, non è possibile effettuare l'accertamento della lesione della quota di riserva e va richiamato il principio secondo cui: "In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima;
a tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (art. 747 e 750 с.с.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.); devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.)." (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 12919 del 24.7.2012, ivi, Rv. 623475- 01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 27352 del 23.12.2014); è stato affermato che: "In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius'." (Cass. civ., sez. II, 30.6.2011, n. 14473, ivi, Rv. 618614-01; conf. Cass. sent. n. 3661 del ve 16 29.10.1975; n. 13310 del 12.9.2002; n. 2617 del 9.2.2005; n. 20830 del 14.10.2016; n. 1357 del 19.1.2017).
r.g. n. 8 Il Collegio rileva che non è stata provata la donazione indiretta dedotta dall'attore, che il genitore avrebbe effettuato a favore dell'attuale parte convenuta, riguardo all'appartamento sito in Roma, Via Ambrogio Traversari n. 29.
ha prodotto copia del contratto rogato il 4.2.2002 dal CP_1 notaio Dott. Alberto Pelosi (repertorio n. 59830, raccolta n. 9973 - documento n.2), stipulato dalla medesima con , con cui Persona_1 questi le ha venduto il diritto di nuda proprietà di tale bene immobile, riservando a sé l'usufrutto al prezzo di euro 32.760,00 venditore ha Pt_2 dichiarato di aver riscosso in precedenza dall'acquirente, a cui ha rilasciato quietanza a saldo.
Si tratta del contratto definitivo di compravendita stipulato in adempimento del contratto preliminare concluso dalle stesse parti con il testo intitolato "Scrittura privata di riconoscimento di debito e promessa di compravendita di nuda proprietà con riserva di usufrutto", datata 20 novembre 2000 e sottoscritta da e la Persona_1 CP_1 cui copia è stata allegata alla comparsa di costituzione e risposta (documento n. 3), in relazione al quale l'attore, all'udienza di prima comparizione del 12.4.2017, ha riferito "impugna e contesta tutta la documentazione di controparte, con particolare riferimento al n. 3, poiché in copia" e, con la memoria ex art. 183, c. VI, c.p.c. del 11.5.2017, ha
"contesta[to] la validità di tale scrittura sia poiché riprodotta in copia, sia poiché non è dato valutarne la riconducibilità al de cuius, né la data certa della stessa". Il testo originale di questa scrittura privata è stato prodotto dalla parte convenuta nel corso dell'udienza del 22.11.2017, è custodito in cancelleria nel plico n. 1716, e l'attore non ne ha effettuato il disconoscimento ex art. 214 с.р.с., né in precedenza aveva formulato una contestazione efficace della difformità tra copia e originale.
Al riguardo, va considerato il principio secondo cui: "La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale." (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7775 del 3.4.2014, ivi, Rv.
629905-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 7105 del 12.4.2016 e n. 12730 del 21.6.2016; Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 29993 del 13.12.2017; Cass., Sez. 2, sentenza n. 27633 del 30.10.2018; Cass., Sez. 5, sentenza n. 16557 del 20.6.2019).
r.g. n. 9 Con ordinanza resa all'udienza del 12.4.2017, previa istanza di parte, sono stati assegnati i termini perentori previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. ed è stata fissata la successiva udienza del 22.11.2017. La contestazione della difformità della copia all'originale della scrittura privata in parola espressa dall'attore all'udienza del 12.4.2017 è stata inefficace e, a pag. 4 della terza memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. del 28.6.2017, la parte convenuta ha contestato l'inefficacia e la tardività del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. effettuato da con la memoria Parte_1 depositata il 11.6.2017 entro il secondo termine ex art. 183 c. VI c.p.c., in quanto l'art. 215, comma 1°, n. 2, c.p.c. prevede che la scrittura si ha per riconosciuta: "se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione." Si rileva, inoltre, che il testo originale della scrittura privata de qua è stato depositato dalla convenuta nel corso dell'udienza del 22.11.2017 e poi è rimasto esente dal disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c., né l'attore ha contestato specificamente i fatti dedotti in giudizio e risultanti da tale testo, che vanno considerati per la decisione della causa, a norma dell'art. 115, comma 1°, с.p.c. Con la scrittura privata del 20 novembre 2000 aveva dichiarato che, dal 1996 al Persona_1
1999, aveva ricevuto in prestito da la complessiva somma CP_1 di £ 23.300.000 (paria € 12.033,44); che nel 1997 era iniziata la loro convivenza e, da allora, " [aveva] anticipato per la coppia Parte_3 le ulteriori seguenti spese relative alla ristrutturazione dell'appartamentino di via Ambrogio Traversari, per il suo arredamento, per la barca di uso comune, per i viaggi fatti in coppia, e per spese varie di vita comune", le cui quarantasei voci sono state indicate di seguito, con i relativi importi e il totale complessivo pari a £ 147.060.000 (pari a € 75.950,15), che con la stessa scrittura è stato imputato per metà a ciascun contraente;
la scrittura prosegue con la manifestazione della volontà di di Persona_1 vendere a la nuda proprietà di tale appartamento al CP_1 prezzo di £ 105.000.000 (pari a € 54.227,97) pari alla metà del valore della prima proprietà e contiene il testo: "il suddetto prezzo verrà pagato quanto a 23.300.000 (Lire ventitremilionitrecento-mila), mediante il suddetto prestito già effettuato che si considererà una anticipazione su prezzo, quanto a Lire settantatremilionicinquecentotrentamila), 73.530.000 mediante la suddetta compensazione, quanto alla differenza di Lire 8.200.000 (Lire ottomilioniduecentomila) in data odierna." L'ultima frase della scrittura privata in parola è: "la sig.ra versa al sig. CP_1
, contestualmente alla presente scrittura privata, l'ulteriore Parte_1 importo di Lire 8.200.000 (Lire ottomilioniduecentomila), a completamento del prezzo di acquisto dell'immobile." Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato dedotto il mancato pagamento del prezzo della compravendita stipulata il 4.2.2002 da e Persona_1 [...]
con la memoria depositata nel primo termine ex art. 183 c. VI CP_1
r.g. n. 10 c.p.c. l'attore ha dedotto circa una "donazione indirettamente attuata con l'acquisto della nuda proprietà ad un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato all'epoca della compravendita de qua, comunque mai versato e poiché intervenuto tra marito e moglie”. E' una domanda generica, poiché priva di argomentazioni il valore del diritto trasferito, e contraddittoria avuto riguardo alla conferma, contenuta anche nella seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c., della domanda di cui all'atto di citazione, inerente al mancato pagamento del prezzo della compravendita, che integra una simulazione assoluta, e rispetto alla formulazione della domanda di accertamento della simulazione relativa, mediante la deduzione del prezzo inferiore a quello effettivo, in cui si traduce il negotium mixtum cum donatione.
L'attore ha allegato alla memoria depositata il 11.6.2017, nel secondo termine ex art. 183 c. VI c.p.c. gli estratti del conto corrente cointestato a e intrattenuto presso il Banco di Persona_1 CP_1
Sicilia, poi Unicredit Banca di Roma, relativi agli anni dal 2003 al 2012, ma non ha specificamente indicato le operazioni contabili ritenute rilevanti per l'accertamento dei fatti costitutivi della domanda e, per conseguenza, tale documentazione non è rilevante, in considerazione del principio secondo cui: "Alla luce del valore informatore del contraddittorio (art. 111 Cost.), il giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione." (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 23976 del
24.12.2004, ivi, Rv. 578378-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 5711 del 16.3.2005; Cass., Sez. L, sentenza n. 20265 del 20.10.2005). Va considerato infine, che l'attore non ha provato la sussistenza dell'animus donandi integrante uno degli elementi costitutivi delle asserite donazioni di denaro dal suindicato conto corrente (cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 809 del 16.1.2014). Al rigetto della domanda proposta dall'attore segue la compensazione integrale delle spese processuali, in considerazione dell'omessa tempestiva comunicazione all'attore dell'esistenza del testamento del padre e del contratto preliminare di compravendita prodotti in atti.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) per le ragioni indicate in premessa, in via preliminare, accertare e dichiarare avvenuta la donazione indiretta, da parte di in favore della moglie Persona_1 CP_1
r.g. n. 11 dell'appartamento ubicato in Roma, Via Ambrogio Traversari n. CP_1
11 e 29, identificato nel N.C.E.U. al foglio 451, part. 138, sub. 18, Via Ambrogio Traversari s.n.c. – int. 15 – piano 4 – ZC 3 – Cat. A/2 – classe 2
- vani 2,5; posto macchina al piano terreno, distinto col numero 12, con accesso al civico 11 di Via Ambrogio Traversari, confinante con posto macchina 11, spazio di manovra, Via Traversari, salvo altri;
riportato nel N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 451 – particella 138/sub. 43 – Via Ambrogio Traversari s.n.c. – int. 12 – Piano T – ZC 3 – cat. C/6 – classe 7, con atto notarile stipulato il 4.02.2002, innanzi al dott. Notaio in Roma Alberto Pelosi rep. 59830, racc. 9973; donazione indirettamente attuata con l'acquisto della nuda proprietà ad un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato all'epoca della compravendita de qua, comunque mai versato e poiché intervenuto tra marito e moglie;
2) per l'effetto, dichiarare la sig.ra non dispensata dalla collazione, CP_1 tenuta a rendere alla massa ereditaria l'immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.; 3) accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 782 c.c., la nullità della donazione di € 500.000,00, o la somma maggior o minore che sarà ritenuta di giustizia, somma consegnata dal marito alla moglie
[...]
(punto sub b), perché effettuata senza la stipula di atto pubblico;
CP_1
2.1.) per l'effetto, ordinare alla sig.ra di restituire alla massa CP_1 attiva ereditaria € 500.000,00, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla consegna alla restituzione effettiva, o, in subordine, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione dell'eredità spettante al figlio;
3) indi, calcolata la quota Parte_1 disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750 c.c., ed accertata la lesione della quota di eredità riservata agli attori, disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attore, eventualmente, mediante la restituzione degli immobili;
4) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di riserva, di cui al punto precedente, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
5) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degl'immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli r.g. n. 12 coeredi;
6) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare la convenuta alle relative spese legali e di procedura;
7) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.” Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”.
ha contestato le avverse doglianze, rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “In via principale: a) confermare la sentenza di primo grado n. 21968/2019; In via subordinata: b) in ogni caso, dichiarare inammissibile la domanda di collazione relativamente all'immobile sito in via Traversari n. 29 per le ragioni suesposte;
c) accertare e dichiarare tenuto il legittimario a conferire all'asse ereditario le somme ricevute in vita dal de cuius e per l'effetto ordinare l'imputazione delle stesse alla propria quota di legittima;
d) accertare e dichiarare che le somme ricevute dall'odierno attore in donazione dal de cuius sono eccedenti la sua quota di legittima e, per l'effetto dichiarare il diritto dell'odierna convenuta ad ottenere le somme in eccesso ricevute dal de cuius e pari ed € 96.667,00; e) accertare e dichiarare che le spese funerarie pari ad € 8.500,00 devono essere ricomprese nel relictum in quanto le stesse costituiscono debito ereditario e che, come tale, grava sugli eredi stessi, in proporzione delle rispettive quote. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
La causa, all'udienza del 28 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, intitolato “Erroneità della sentenza gravata per mancato esame della documentazione prodotta in atti da parte attrice ed elencata dettagliatamente sin dall'atto di citazione”, Parte_4
ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il
[...] medesimo avesse indicato in termini generici i beni compresi nel compendio ereditario del padre, senza, oltretutto, offrire alcun elemento probatorio per dimostrarne la consistenza e per consentire l'accertamento del valore, oltre ad avere omesso di imputare a sé le donazioni ricevute dal genitore, indicate e documentate dalla parte convenuta.
Ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, dalla documentazione versata in atti era ben evincibile la consistenza ed il valore del compendio ereditario paterno, avendo, da un lato, puntualmente indicato le operazioni contabili attraverso le quali il de cuius aveva donato somme di denaro alla convenuta, e, dall'altro lato, dimostrato che le r.g. n. 13 asserite donazioni di denaro in suo favore non ci fossero state, in ragione degli annullamenti degli assegni con cui esse si erano concretizzate.
Premette la Corte che il Tribunale ha affermato che “non è possibile effettuare l'accertamento della lesione della quota di riserva”, in quanto ha indicato in termini generici i beni compresi nel Parte_1 compendio ereditario del padre, ma non ha offerto alcun elemento di prova per dimostrarne la consistenza e per consentire l'accertamento del valore e ha omesso di imputare a sé le donazioni ricevute dal genitore, indicate е documentate dalla parte convenuta con la copia degli assegni bancari riscossi dall'attore (documenti n. 13 e 18), nell'inosservanza dell'art. 564 c.c., rubricato Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione, il cui comma 2° prevede: "In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazione o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato."
In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse soddisfatto gli oneri di allegazione e probatori imposti, alla luce della prevalente giurisprudenza, a colui che intenda agire in riduzione.
Deve premettersi che, nel caso di specie, non vi sono beni relitti, tanto che proprio su tale presupposto l'odierno appellante ha sostenuto che il suo diritto dovesse essere soddisfatto unicamente riducendo le donazioni, puntualmente indicate, effettuate in vita dal de cuius.
La ricostruzione della massa ereditaria, da comporsi esclusivamente con l'imputazione delle donazioni, dunque, era stata effettuata.
Ed invero, l'attore soddisfa l'onere di specificità della domanda, ove, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, sia stata lesa la sua quota di legittima, senza che possa imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del donatum e l'individuazione della lesione in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto invece la legge gli riserva, ovvero, come nel caso in esame, che in forza di ciò vi sia stata la lesione integrale della quota di legittima, non essendogli pervenuto alcunché (in tal senso Cass. sentenza n. 18199/2020, secondo cui: “In tema di azione di riduzione,
r.g. n. 14 l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione”).
Anche la mancata imputazione a sé delle donazioni ricevute dal genitore, come sarebbe stato tenuto ai sensi dell'art. Parte_1
564 c.c., non avrebbe potuto assumere rilievo, in quanto l'imputazione non è una condizione dell'azione, a differenza della preventiva accettazione con beneficio di inventario nel caso di azione di riduzione esperita contro soggetti non chiamati come coeredi, ma è una prodromica operazione di calcolo di natura esclusivamente contabile, diretta al riscontro della effettiva lesione della legittima ed ancor prima di determinare con precisione la stessa entità della legittima spettante al legittimario. Ne consegue che ove l'individuazione di tali donazioni sia avvenuta per effetto dell'attività di allegazione della controparte, come nel caso in esame, non può conseguirne il rigetto della domanda, sol perché l'attore non ha nell'atto di citazione imputato a sé le donazioni (Cass. sentenza n. 18199/2020).
Per quanto fin qui detto, la censura è fondata.
Tuttavia, il Tribunale, pur avendo ritenuto non possibile effettuare l'accertamento della lesione della quota di riserva, non ha rigettato per tal motivo le domande, in quanto, è passato ad esaminare il merito.
All'esito dell'esame dell'asserito donatum, ha ritenuto che le operazioni dedotte dall'attore non costituissero donazioni indirette, ed in mancanza del relictum ha rigettato le domande.,
Su questa parte di motivazione, posta a sostegno della decisione, l'attore ha formulato gli ulteriori motivi di censura.
r.g. n. 15 Con il secondo motivo di appello, intitolato “Erroneità della valutazione della scrittura privata prodotta dalla sig.ra e contestata da CP_1 questa difesa”, ha censurato la sentenza per aver ritenuto che la scrittura privata prodotta dalla controparte non sia stata validamente disconosciuta, nonostante l'esponente l'avesse disconosciuta ex art 214 c.p.c. sin dalla prima udienza.
Ha osservato: - che in prima udienza la controparte aveva prodotto solo una copia di tale scrittura e vi era stata immediata contestazione, come evincibile dal verbale di udienza, in cui si legge: “l'avv. Callini impugna e contesta tutta la documentazione di controparte, con particolare riferimento al n. 3, poiché in copia”; - che l'originale della scrittura era stata prodotta solo all'udienza ex art 184 c.p.c., nel corso della quale era stata disconosciuta, o meglio, era stata formulata riserva in merito alla scrittura privata esibita in originale solo a tale udienza, donde, in difetto dell'istanza di verificazione, il Tribunale non avrebbe dovuto tener conto di tale scrittura.
Osserva la Corte che la scrittura privata di riconoscimento di debito e promessa di vendita del 20.11.2000 è stata depositata dalla convenuta in originale all'udienza 22 novembre 2017.
Il difensore dell'odierno appellante, come si legge nel verbale di udienza, ha dichiarato quanto segue “si riserva il disconoscimento della scrittura esibita in originale”, ma alla successiva udienza del 19 maggio 2019 (prima udienza successiva alla produzione) non ha effettuato alcun disconoscimento, come evincibile dal relativo verbale.
Ebbene, ai sensi dell'art. 215 c.p.c. la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Per quanto fin qui detto, la censura è infondata.
Con il terzo motivo, intitolato “Erroneità della sentenza in base all'art 111 Cost.”, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza”, e, sul presupposto che tale istanza non fosse stata proposta, non ha esaminato i documenti.
r.g. n. 16 Ha sostenuto, al riguardo, di aver ricostruito l'asse ereditario del de cuius, depositando gli estratti conto comprovanti l'ammontare di tale asse ereditario, nonché gli assegni versati dal de cuius alla moglie con la data, il numero ed il relativo ammontare, donde era evidente lo scopo “della propria esibizione documentale affinchè il Giudice stesso potesse esaminare tale documentazione: evidente come ancora una volta, il Giudice di prime cure non abbia minimamente preso in considerazione gli atti ed i documenti di parte attrice, poiché sin dall'atto di citazione, questa difesa ricostruisce puntualmente l'asse ereditario paterno e le donazioni in favore della . CP_1
Il Tribunale, sul punto, ha osservato che l'attore ha depositato “gli estratti del conto corrente cointestato a e Persona_1 CP_1 intrattenuto presso il Banco di Sicilia, poi Unicredit Banca di Roma, relativi agli anni dal 2003 al 2012, senza avere cura di indicare le operazioni contabili ritenute rilevanti per l'accertamento dei fatti costitutivi della domanda e, per conseguenza, tale documentazione non è rilevante, in considerazione del principio secondo cui: "Alla luce del valore informatore del contraddittorio (art. 111 Cost.), il giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione." (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 23976 del 24.12.2004, ivi, Rv. 578378-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 5711 del 16.3.2005; Cass., Sez. L, sentenza n. 20265 del 20.10.2005)”.
Il Tribunale ha rilevato, altresì, che l'attore non avesse provato la sussistenza dell'animus donandi integrante uno degli elementi costitutivi delle asserite donazioni di denaro dal suindicato conto corrente.
Ebbene, sull'omessa prova dell'animus donandi, costituente una delle ragioni della decisione, l'appellante non ha formulato alcuna specifica censura, ne consegue il difetto di interesse ad agire in relazione al motivo di appello oggetto di esame, in quanto, anche se fosse fondato, resterebbe comunque ferma la decisione, in quanto basata in modo autonomo anche sulla ragione non censurata.
Ad abundantiam, si osserva che pur essendo vero che l'odierno appellante aveva indicato fin dall'atto di citazione le operazioni contabili costituenti, a suo avviso, donazioni indirette, è anche vero che tali operazioni contabili r.g. n. 17 sono state giustificate dalla controparte, al fine di dimostrarne l'esclusione dal novero delle donazioni indirette.
L'odierno appellante non ha contrastato tali giustificazioni, donde anche sotto tal profilo la domanda non avrebbe potuto essere accolta.
Per quanto fin qui detto, si rigetta l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1 di che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre spese CP_1 forfettarie, I.V.A. e C.P.A.; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto. Roma, 26 febbraio 2025. Il Presidente estensore Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 18