Articolo 3 della Legge 30 aprile 1983, n. 137
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 maggio 1983
Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 1, l'intestazione, a enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile o a societa' con azioni quotate in borsa, di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote delle societa' editrici e' parificata all'intestazione a persone fisiche".
Entrata in vigore il 4 maggio 1983