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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. LAURA MARIA COSMAI Presidente
Dott. SUSANNA TERNI Giudice rel.est.
Dott. FULVIA DE LUCA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/04/2024 da
1) Parte_1
Nata a SCIACCA (AG) IL 15/07/1983 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], VIA SAN CARLO N. 109 con l'Avv. MICAELA ROMANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a RHO (MI) IL 19/04/1980 cittadino Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti ALESSANDRO DE STEFANO AUDINO e MANUELA FIORE presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in ARESE (MI) IL 28/06/2014
(anno 2014 atto n. 12 reg. parte 2 serie A)
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], nazionalità italiana Parte_5
, nata a [...] il [...], nazionalità italiana Parte_6
FATTO
Con ricorso per separazione giudiziale dell'11.4.2024 la Sig.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separati;
- dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi autorizzandoli a vivere separati;
- affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la ricorrente alla quale andrà assegnata in godimento la casa coniugale;
- disporre i tempi e le modalità di visita del padre con le figlie minori e come segue: il Pt_5 Pt_6 padre terrà con sé le figlie il martedì e il mercoledì dall'uscita della scuola del martedì pomeriggio sino alla cena compresa del mercoledì; fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla cena di domenica compresa;
nel fine settimana di spettanza della madre il padre potrà tenere con sé le figlie il venerdì dall'uscita della scuola sino alla cena compresa;
per tutto quanto non rientrante nelle visite ordinarie settimanali ci si riporta al piano genitoriale allegato che si intende qui trascritto;
- porre a carico del sig. il versamento della somma di Euro 500,00= mensili, oltre Pt_3 aggiornamento ISTAT, in favore della ricorrente a titolo di mantenimento della stessa entro e non oltre il 5 di ogni mese;
- porre a carico del sig. il versamento della somma mensile di Euro Pt_3
600,00= con adeguamento ISTAT annuale, quale contributo per il mantenimento delle figlie minori entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Milano;
- disporre a carico del sig. il pagamento dell'intero mutuo sino a quando la ricorrente non avrà Pt_3 un impiego stabile;
“
In data 21.10.2024 si costituiva in giudizio il Sig. , chiedendo ex adverso l'accoglimento Parte_3 delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis rejectis:
a) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
b) Dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
c) Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, e disporre le seguenti modalità di alternanza: 3 giorni pieni con un genitore per poi, la mattina del quarto giorno, essere prese in consegna dall'altro genitore che le terrà con sé per i successivi tre giorni, e così via in piena alternanza, nell'esclusivo interesse delle figlie minori.
Per quanto attiene alle vacanze invernali, alle ferie estive e pasquali e ai compleanni, si aderisce alle richieste espresse da controparte, limitatamente a quanto inserito del paragrafo “Vacanze estive e festività” del piano genitoriale depositato da controparte;
d) Rigettare la domanda di porre a carico del Sig. il versamento in favore della ricorrente di € Pt_3
500,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT, a titolo di mantenimento, in quanto sfornita dei presupposti in fatto e in diritto per l'accoglimento; e) Rigettare la domanda di porre a carico del Sig. il versamento mensile della somma di € Pt_3
600,00= quale contributo per il mantenimento delle figlie minori e rideterminare tale somma nella misura omnicomprensiva di € 400,00= da corrispondersi in n. 2 rate mensili scadenti il giorno 5 e il giorno 20 di ogni mesi, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Milano; f) Rigettare la domanda di disporre a carico del Sig. il pagamento dell'intero mutuo, disponendo Pt_3 che sin da subito la Sig. contribuisca alla corresponsione della metà della rata mensile, Pt_1 considerato che trattasi di immobile intestato ad entrambi i coniugi;
g) In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”. All'udienza del 22.10.2024 comparivano le parti personalmente assistite dai rispettivi legali. Al termine delle dichiarazioni delle parti su impulso del Giudice, su richiesta delle stesse il Giudice rinvia all'udienza del 7.11.2024 al fine di trovare un accordo. Successivamente, all'udienza del 7.11.2024, comparivano i soli legali delle parti, comunicando il raggiungimento di un accordo, alle condizioni di cui infra, con istanza di trasformazione da rito contenzioso in rito ex art. 473-bis n. 51 c.p.c.. Il Giudice disponeva quindi procedersi ex art. 473-bis
.51 c.p.c., con sostituzione dell'udienza di cui alla citata norma con deposito di note scritte, come richiesto dalle parte, e concedeva termine fino al 10.12.2024 per il deposito di note scritte.
Tutto ciò premesso, i coniugi sopra indicati, chiedono congiuntamente che la S.V. Ill.a, visto l'art. 473-bis.51, visto il termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio, con sentenza non definitiva, accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative alla SEPARAZIONE
Voglia l'Ill.mo Tribunale: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dichiarare la separazione personale dei e;
Parte_1 Parte_3
3) ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Arese (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la ricorrente;
5) disporre i tempi e le modalità di collocamento come segue:
1° Settimana del mese:
- da lunedì all'uscita scuola fino a mercoledì all'entrata di scuola con il padre;
- da mercoledì all'uscita di scuola fino a sabato mattina con la madre;
- da sabato mattina dopo colazione fino a lunedì all'entrata di scuola con il padre;
2° settimana del mese:
- da lunedì all'uscita scuola fino a mercoledì all'entrata di scuola con la madre;
- da mercoledì all'uscita di scuola fino a sabato mattina con il padre;
- da sabato mattina dopo colazione fino a lunedì all'entrata di scuola con la madre;
3° settimana del mese:
- da lunedì all'uscita scuola fino a mercoledì all'entrata di scuola con il padre;
- da mercoledì all'uscita di scuola fino a sabato mattina con la madre;
- da sabato mattina dopo colazione fino a lunedì all'entrata di scuola con il padre;
4° settimana del mese:
- da lunedì all'uscita scuola fino a mercoledì all'entrata di scuola con la madre;
- da mercoledì all'uscita di scuola fino a sabato mattina con il padre;
- da sabato mattina dopo colazione fino a lunedì all'entrata di scuola con la madre;
per tutto quanto non rientrante nelle visite ordinarie settimanali ci si riporta al piano genitoriale allegato alle note di udienza depositate in data odierna e che si intende qui integralmente ritrascritte.
6) porre a carico del sig. il versamento della somma mensile di Euro 600,00= con adeguamento Pt_3
ISTAT annuale, quale contributo per il mantenimento delle figlie minori entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Milano, che si intendono qui integralmente ritrascritte;
7) disporre a carico del sig. l'anticipo della rata mensile del mutuo fino alla vendita Pt_3 dell'immobile, con precisazione che le Parti hanno già trovato un accordo circa la messa in vendita dello stesso e la scelta dell'agenzia immobiliare cui affidare il mandato.
8) disporre le ulteriori seguenti condizioni:
1. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ricreativo-sportive dei figli minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
2. I genitori, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante i figli delle quali ciascuno sia venuto a conoscenza, impegnandosi altresì a favorire le relazioni figlio/genitore (telefoniche, a mezzo internet e canali telematici), allorché gli stessi soggiornino con l'altro, astenendosi, altresì, dall'esprimere, con i figli, giudizi e/o commenti negativi uno nei confronti dell'altro, che possano ledere, nonché compromettere il rapporto parentale.
3. Le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione alla cura dei minori saranno adottate separatamente dai due coniugi.
4. Le variazioni degli orari e dei giorni di visita dovranno essere sempre concordate in tempo utile tra i genitori, rendendosi i coniugi sin da ora disponibili ad accordarsi in base agli impegni ed agli orari di lavoro e/o ai turni di riposo di entrambi.
5. Nell'eventualità in cui condizioni di malattia dei minori precludessero all'uno o all'altro genitore di esercitare il proprio diritto di visita sia infrasettimanale che durante i week end, detto periodo verrà recuperato nei giorni infrasettimanali, previo accordo delle parti, entro le due settimane successive.
6. Le parti si impegnano sin da ora ad assecondare le preferenze espresse dai minori in ordine allo svolgimento di attività estive organizzate (oratorio feriale, centri estivi, associazioni didattiche, culturali o sportive) nel periodo in cui non trascorreranno le ferie con ciascuno dei genitori.
7. Salvo diverso e migliore accordo tra le parti, nel week end successivo a quello interessato da ponti o festività si osserverà il calendario ordinario dei fine settimana alternati anche se ciò comportasse trascorrere due week end consecutivi con il medesimo genitore.
8. Entrambi i genitori si impegnano ad attivarsi in egual misura e sulla base degli accordi di volta in volta raggiunti per provvedere alla prenotazione delle visite mediche, dentistiche ed oculistiche che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori.
9. Entrambi i genitori si impegnano a partecipare in eguale misura alle assemblee scolastiche ed ai colloqui con gli insegnanti dei figli;
a tal fine i genitori si accorderanno preventivamente per stabilire chi di essi presenzierà o se risulti opportuna la presenza di entrambi.
10. I genitori si impegnano ad assicurare nel corso dell'anno, compatibilmente con le proprie disponibilità economiche, l'iscrizione dei figli a società sportive, ludiche o culturali ed a garantire la partecipazione e collaborazione degli stessi alle relative attività programmate, salvo motivi di salute o di sovrapposizione con attività e impegni scolastici.
11. I ricorrenti prestano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti di identità validi per l'espatrio anche per i figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3 che hanno contratto matrimonio in Arese (MI) il 28.6.2014
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. LAURA MARIA COSMAI Presidente
Dott. SUSANNA TERNI Giudice rel.est.
Dott. FULVIA DE LUCA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/04/2024 da
1) Parte_1
Nata a SCIACCA (AG) IL 15/07/1983 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], VIA SAN CARLO N. 109 con l'Avv. MICAELA ROMANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a RHO (MI) IL 19/04/1980 cittadino Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti ALESSANDRO DE STEFANO AUDINO e MANUELA FIORE presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in ARESE (MI) IL 28/06/2014
(anno 2014 atto n. 12 reg. parte 2 serie A)
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], nazionalità italiana Parte_5
, nata a [...] il [...], nazionalità italiana Parte_6
FATTO
Con ricorso per separazione giudiziale dell'11.4.2024 la Sig.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separati;
- dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi autorizzandoli a vivere separati;
- affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la ricorrente alla quale andrà assegnata in godimento la casa coniugale;
- disporre i tempi e le modalità di visita del padre con le figlie minori e come segue: il Pt_5 Pt_6 padre terrà con sé le figlie il martedì e il mercoledì dall'uscita della scuola del martedì pomeriggio sino alla cena compresa del mercoledì; fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla cena di domenica compresa;
nel fine settimana di spettanza della madre il padre potrà tenere con sé le figlie il venerdì dall'uscita della scuola sino alla cena compresa;
per tutto quanto non rientrante nelle visite ordinarie settimanali ci si riporta al piano genitoriale allegato che si intende qui trascritto;
- porre a carico del sig. il versamento della somma di Euro 500,00= mensili, oltre Pt_3 aggiornamento ISTAT, in favore della ricorrente a titolo di mantenimento della stessa entro e non oltre il 5 di ogni mese;
- porre a carico del sig. il versamento della somma mensile di Euro Pt_3
600,00= con adeguamento ISTAT annuale, quale contributo per il mantenimento delle figlie minori entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Milano;
- disporre a carico del sig. il pagamento dell'intero mutuo sino a quando la ricorrente non avrà Pt_3 un impiego stabile;
“
In data 21.10.2024 si costituiva in giudizio il Sig. , chiedendo ex adverso l'accoglimento Parte_3 delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis rejectis:
a) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
b) Dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
c) Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, e disporre le seguenti modalità di alternanza: 3 giorni pieni con un genitore per poi, la mattina del quarto giorno, essere prese in consegna dall'altro genitore che le terrà con sé per i successivi tre giorni, e così via in piena alternanza, nell'esclusivo interesse delle figlie minori.
Per quanto attiene alle vacanze invernali, alle ferie estive e pasquali e ai compleanni, si aderisce alle richieste espresse da controparte, limitatamente a quanto inserito del paragrafo “Vacanze estive e festività” del piano genitoriale depositato da controparte;
d) Rigettare la domanda di porre a carico del Sig. il versamento in favore della ricorrente di € Pt_3
500,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT, a titolo di mantenimento, in quanto sfornita dei presupposti in fatto e in diritto per l'accoglimento; e) Rigettare la domanda di porre a carico del Sig. il versamento mensile della somma di € Pt_3
600,00= quale contributo per il mantenimento delle figlie minori e rideterminare tale somma nella misura omnicomprensiva di € 400,00= da corrispondersi in n. 2 rate mensili scadenti il giorno 5 e il giorno 20 di ogni mesi, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Milano; f) Rigettare la domanda di disporre a carico del Sig. il pagamento dell'intero mutuo, disponendo Pt_3 che sin da subito la Sig. contribuisca alla corresponsione della metà della rata mensile, Pt_1 considerato che trattasi di immobile intestato ad entrambi i coniugi;
g) In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”. All'udienza del 22.10.2024 comparivano le parti personalmente assistite dai rispettivi legali. Al termine delle dichiarazioni delle parti su impulso del Giudice, su richiesta delle stesse il Giudice rinvia all'udienza del 7.11.2024 al fine di trovare un accordo. Successivamente, all'udienza del 7.11.2024, comparivano i soli legali delle parti, comunicando il raggiungimento di un accordo, alle condizioni di cui infra, con istanza di trasformazione da rito contenzioso in rito ex art. 473-bis n. 51 c.p.c.. Il Giudice disponeva quindi procedersi ex art. 473-bis
.51 c.p.c., con sostituzione dell'udienza di cui alla citata norma con deposito di note scritte, come richiesto dalle parte, e concedeva termine fino al 10.12.2024 per il deposito di note scritte.
Tutto ciò premesso, i coniugi sopra indicati, chiedono congiuntamente che la S.V. Ill.a, visto l'art. 473-bis.51, visto il termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio, con sentenza non definitiva, accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative alla SEPARAZIONE
Voglia l'Ill.mo Tribunale: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dichiarare la separazione personale dei e;
Parte_1 Parte_3
3) ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Arese (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la ricorrente;
5) disporre i tempi e le modalità di collocamento come segue:
1° Settimana del mese:
- da lunedì all'uscita scuola fino a mercoledì all'entrata di scuola con il padre;
- da mercoledì all'uscita di scuola fino a sabato mattina con la madre;
- da sabato mattina dopo colazione fino a lunedì all'entrata di scuola con il padre;
2° settimana del mese:
- da lunedì all'uscita scuola fino a mercoledì all'entrata di scuola con la madre;
- da mercoledì all'uscita di scuola fino a sabato mattina con il padre;
- da sabato mattina dopo colazione fino a lunedì all'entrata di scuola con la madre;
3° settimana del mese:
- da lunedì all'uscita scuola fino a mercoledì all'entrata di scuola con il padre;
- da mercoledì all'uscita di scuola fino a sabato mattina con la madre;
- da sabato mattina dopo colazione fino a lunedì all'entrata di scuola con il padre;
4° settimana del mese:
- da lunedì all'uscita scuola fino a mercoledì all'entrata di scuola con la madre;
- da mercoledì all'uscita di scuola fino a sabato mattina con il padre;
- da sabato mattina dopo colazione fino a lunedì all'entrata di scuola con la madre;
per tutto quanto non rientrante nelle visite ordinarie settimanali ci si riporta al piano genitoriale allegato alle note di udienza depositate in data odierna e che si intende qui integralmente ritrascritte.
6) porre a carico del sig. il versamento della somma mensile di Euro 600,00= con adeguamento Pt_3
ISTAT annuale, quale contributo per il mantenimento delle figlie minori entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Milano, che si intendono qui integralmente ritrascritte;
7) disporre a carico del sig. l'anticipo della rata mensile del mutuo fino alla vendita Pt_3 dell'immobile, con precisazione che le Parti hanno già trovato un accordo circa la messa in vendita dello stesso e la scelta dell'agenzia immobiliare cui affidare il mandato.
8) disporre le ulteriori seguenti condizioni:
1. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ricreativo-sportive dei figli minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
2. I genitori, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante i figli delle quali ciascuno sia venuto a conoscenza, impegnandosi altresì a favorire le relazioni figlio/genitore (telefoniche, a mezzo internet e canali telematici), allorché gli stessi soggiornino con l'altro, astenendosi, altresì, dall'esprimere, con i figli, giudizi e/o commenti negativi uno nei confronti dell'altro, che possano ledere, nonché compromettere il rapporto parentale.
3. Le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione alla cura dei minori saranno adottate separatamente dai due coniugi.
4. Le variazioni degli orari e dei giorni di visita dovranno essere sempre concordate in tempo utile tra i genitori, rendendosi i coniugi sin da ora disponibili ad accordarsi in base agli impegni ed agli orari di lavoro e/o ai turni di riposo di entrambi.
5. Nell'eventualità in cui condizioni di malattia dei minori precludessero all'uno o all'altro genitore di esercitare il proprio diritto di visita sia infrasettimanale che durante i week end, detto periodo verrà recuperato nei giorni infrasettimanali, previo accordo delle parti, entro le due settimane successive.
6. Le parti si impegnano sin da ora ad assecondare le preferenze espresse dai minori in ordine allo svolgimento di attività estive organizzate (oratorio feriale, centri estivi, associazioni didattiche, culturali o sportive) nel periodo in cui non trascorreranno le ferie con ciascuno dei genitori.
7. Salvo diverso e migliore accordo tra le parti, nel week end successivo a quello interessato da ponti o festività si osserverà il calendario ordinario dei fine settimana alternati anche se ciò comportasse trascorrere due week end consecutivi con il medesimo genitore.
8. Entrambi i genitori si impegnano ad attivarsi in egual misura e sulla base degli accordi di volta in volta raggiunti per provvedere alla prenotazione delle visite mediche, dentistiche ed oculistiche che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori.
9. Entrambi i genitori si impegnano a partecipare in eguale misura alle assemblee scolastiche ed ai colloqui con gli insegnanti dei figli;
a tal fine i genitori si accorderanno preventivamente per stabilire chi di essi presenzierà o se risulti opportuna la presenza di entrambi.
10. I genitori si impegnano ad assicurare nel corso dell'anno, compatibilmente con le proprie disponibilità economiche, l'iscrizione dei figli a società sportive, ludiche o culturali ed a garantire la partecipazione e collaborazione degli stessi alle relative attività programmate, salvo motivi di salute o di sovrapposizione con attività e impegni scolastici.
11. I ricorrenti prestano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti di identità validi per l'espatrio anche per i figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3 che hanno contratto matrimonio in Arese (MI) il 28.6.2014
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG