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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/11/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 985/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 985/2025 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. STEFANELLI FRANCO con domicilio eletto in VIA ROMA N. 55 42121 REGGIO NELL'EMILIA RECLAMANTE contro
C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. LENZINI CP_1 C.F._2
ILARIA con domicilio eletto in VIA PAOLO BORSELLINO 2 42124 REGGIO NELL'EMILIA RESISTENTE
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 24.10.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 5.6.2025 instava per la Parte_2 revoca della liquidazione controllata del sovraindebitato disposta con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 56/2025 pubblicata il 6.5.2025.
Con la sentenza impugnata il Tribunale su istanza di creditore di € 72.399,58 CP_1 oltre interessi accertato in via definitiva sulla base di decreto ingiuntivo confermato in esito a rigetto dell'opposizione con sentenza n. 152/2022 non impugnata dichiarava l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII nei confronti di non ritenendo opponibile Parte_2 in compensazione il credito derivante da contenzioso in essere presso il Tribunale di Mantova promosso dal medesimo per l'inadempimento da parte del di patto Parte_2 CP_1 fiduciario avente ad oggetto l'intestazione di quote di soceità polacca che quest'ultimo avrebbe violato sottraendosi alla restituzione allorchè il fiduciante era receduto dal mandato, Parte_2 trattandosi di credito né certo, né liquido né accertabile dal giudice ex art. 1243 co. 2 c.c. siccome controverso in altro giudizio.
Reclama il sotto tre profili: i) abuso del diritto, sostenendo che vrebbe Parte_2 CP_1 chiesto la liquidazione controllata per impedirgli l'esercizio dei suoi diritti nella causa di Mantova, che lo scopo di on è il recupero del suo credito perchè prima di ciò non avrebbe in alcun CP_1 modo tentato il recupero del suo credito ii) difetto dello stato di insolvenza, affermandosi titolare di un credito superiore e sostenendo che l'insolvenza quale condizione di impotenza patrimoniale presuppone una pluralità di inadempimenti e non semplicemente una temporanea illiquidità (è smentito da che allega e dimostra che il progetto dello stato passivo delle tempestive CP_1 ammonta ad € 123 mila e rotti e vede creditori, oltre a lui, Agenzia delle Entrate, INPS e CP_2
mentre l'attivo è inesistente essendo proprietario solo di Fiat Punto immatricolata nel 2003.
[...]
Si è costituito il creditore istante contestando l'eccepita abusività della domanda di apertura della liquidazione controllata ed anzi auspicando che con la nomina del liquidatore giudiziale e l'esperimento di azioni recuperatorie/risarcitorie verso terzi sia possibile ricostruire il patrimonio del debitore a beneficio di tutti i creditori.
Non si è costituito il liquidatore, ma è acquisita la relazione richiesta da questa corte sull'attivo realizzabile, sul passivo, sulla contabilità nonchè sulle circostanze del reclamo.
La corte in esito a udienza cartolare del 24.10.2025 si è riservata la decisione.
§§§§§§
Il reclamo non è fondato e va confermata l'apertura della liquidazione controllata.
Non è ravvisabile alcun abuso del diritto nella più che legittima iniziativa del i richiedere CP_1 la liquidazione controllata del suo debitore in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 268/2° co. CCII, stante l'esito del tutto insoddisfacente del pignoramento presso terzi promosso dal medesimo neppure sufficiente al recupero delle spese – e l'esito infruttuoso dell'intervento in altra CP_1 procedura esecutiva promossa da conclusa con l'assegnazione di azioni di scarso Controparte_2 valore al creditore procedente. E' conclamato lo stato di insolvenza del debitore, sulla base di stato passivo esecuitivo delle tempestive superiore ad € 123 K (allegato dal liquidatore) che vede creditori oltre al CP_1 Agenzia delle Entrate, INSP e , a fronte di un attivo pari a 0, risultando Controparte_2 Parte_2 proprietario solo di Fiat Punto immatricolata nel 2003 di scarsissimo valore commerciale e la liquidità del c/c recuperata dal liquidatore di € 297. Non è certamente computabile nell'attivo il credito litigioso e sub iudice costituito dalla pretesa azionata al Tribunale di Mantova, che costituisce l'unica possibile fonte di massa attiva per la procedura ma non certo un bene liquidabile né un credito esigibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con esclusione del compenso per l'attività di trattazione/istruttoria, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
In rigetto del proposto reclamo
CONFERMA l'apertura di liquidazione controllata nei confronti di di cui Parte_2 a sentenza del Tribunale di Modena n. 56/2025;
CONDANNA al rimborso in favore di delle spese del Parte_2 CP_1 reclamo che liquida in € 3.966,00 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 6.11.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 985/2025 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. STEFANELLI FRANCO con domicilio eletto in VIA ROMA N. 55 42121 REGGIO NELL'EMILIA RECLAMANTE contro
C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. LENZINI CP_1 C.F._2
ILARIA con domicilio eletto in VIA PAOLO BORSELLINO 2 42124 REGGIO NELL'EMILIA RESISTENTE
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 24.10.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 5.6.2025 instava per la Parte_2 revoca della liquidazione controllata del sovraindebitato disposta con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 56/2025 pubblicata il 6.5.2025.
Con la sentenza impugnata il Tribunale su istanza di creditore di € 72.399,58 CP_1 oltre interessi accertato in via definitiva sulla base di decreto ingiuntivo confermato in esito a rigetto dell'opposizione con sentenza n. 152/2022 non impugnata dichiarava l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII nei confronti di non ritenendo opponibile Parte_2 in compensazione il credito derivante da contenzioso in essere presso il Tribunale di Mantova promosso dal medesimo per l'inadempimento da parte del di patto Parte_2 CP_1 fiduciario avente ad oggetto l'intestazione di quote di soceità polacca che quest'ultimo avrebbe violato sottraendosi alla restituzione allorchè il fiduciante era receduto dal mandato, Parte_2 trattandosi di credito né certo, né liquido né accertabile dal giudice ex art. 1243 co. 2 c.c. siccome controverso in altro giudizio.
Reclama il sotto tre profili: i) abuso del diritto, sostenendo che vrebbe Parte_2 CP_1 chiesto la liquidazione controllata per impedirgli l'esercizio dei suoi diritti nella causa di Mantova, che lo scopo di on è il recupero del suo credito perchè prima di ciò non avrebbe in alcun CP_1 modo tentato il recupero del suo credito ii) difetto dello stato di insolvenza, affermandosi titolare di un credito superiore e sostenendo che l'insolvenza quale condizione di impotenza patrimoniale presuppone una pluralità di inadempimenti e non semplicemente una temporanea illiquidità (è smentito da che allega e dimostra che il progetto dello stato passivo delle tempestive CP_1 ammonta ad € 123 mila e rotti e vede creditori, oltre a lui, Agenzia delle Entrate, INPS e CP_2
mentre l'attivo è inesistente essendo proprietario solo di Fiat Punto immatricolata nel 2003.
[...]
Si è costituito il creditore istante contestando l'eccepita abusività della domanda di apertura della liquidazione controllata ed anzi auspicando che con la nomina del liquidatore giudiziale e l'esperimento di azioni recuperatorie/risarcitorie verso terzi sia possibile ricostruire il patrimonio del debitore a beneficio di tutti i creditori.
Non si è costituito il liquidatore, ma è acquisita la relazione richiesta da questa corte sull'attivo realizzabile, sul passivo, sulla contabilità nonchè sulle circostanze del reclamo.
La corte in esito a udienza cartolare del 24.10.2025 si è riservata la decisione.
§§§§§§
Il reclamo non è fondato e va confermata l'apertura della liquidazione controllata.
Non è ravvisabile alcun abuso del diritto nella più che legittima iniziativa del i richiedere CP_1 la liquidazione controllata del suo debitore in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 268/2° co. CCII, stante l'esito del tutto insoddisfacente del pignoramento presso terzi promosso dal medesimo neppure sufficiente al recupero delle spese – e l'esito infruttuoso dell'intervento in altra CP_1 procedura esecutiva promossa da conclusa con l'assegnazione di azioni di scarso Controparte_2 valore al creditore procedente. E' conclamato lo stato di insolvenza del debitore, sulla base di stato passivo esecuitivo delle tempestive superiore ad € 123 K (allegato dal liquidatore) che vede creditori oltre al CP_1 Agenzia delle Entrate, INSP e , a fronte di un attivo pari a 0, risultando Controparte_2 Parte_2 proprietario solo di Fiat Punto immatricolata nel 2003 di scarsissimo valore commerciale e la liquidità del c/c recuperata dal liquidatore di € 297. Non è certamente computabile nell'attivo il credito litigioso e sub iudice costituito dalla pretesa azionata al Tribunale di Mantova, che costituisce l'unica possibile fonte di massa attiva per la procedura ma non certo un bene liquidabile né un credito esigibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con esclusione del compenso per l'attività di trattazione/istruttoria, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
In rigetto del proposto reclamo
CONFERMA l'apertura di liquidazione controllata nei confronti di di cui Parte_2 a sentenza del Tribunale di Modena n. 56/2025;
CONDANNA al rimborso in favore di delle spese del Parte_2 CP_1 reclamo che liquida in € 3.966,00 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 6.11.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina