Ordinanza cautelare 28 marzo 2023
Ordinanza cautelare 12 aprile 2023
Decreto presidenziale 13 maggio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 21/07/2025, n. 14419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14419 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14419/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06786/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6786 del 2022, proposto da BR FU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Grazia Evangelista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
BR FU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Risorse per Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Bocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- della Determinazione Dirigenziale Rep. QI/340/2022 e n. prot. QI/51008/2022 del 28 marzo 2022, ricevuta a mezzo PEC dal ricorrente in data 31 marzo 2022, attraverso la quale Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia, U.O. Condoni, ha rigettato l'istanza di concessione/autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del Capo IV Legge n. 47/1985 ss.mm. presentata il 4 agosto 1986 dalla BR FU S.r.l., in persona dell'allora legale rappresentante p.t., acquisita al prot. n. 86/165684 sot. 0 per l'avvenuta realizzazione di un’unità immobiliare a destinazione d'uso commerciale per mq. 2.448,40 di superficie utile, immobile distinto al N.C.E.U. al Foglio 752, particella 756. sub.517;
- di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, alla predetta ed al diniego dell''istanza Condono prot. n. 86/165684 sot. 0.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Risorse per Roma S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società BR FU S.r.l., in data 4 agosto 1986 presentava a Roma Capitale apposita istanza diretta ad ottenere una concessione edilizia in sanatoria ex L. 47/1985, con riferimento all’avvenuta realizzazione di abusi edilizi in Roma, Municipio XI, Via di Ponte Galeria n. 13, consistenti nella realizzazione di un’unità immobiliare a destinazione d'uso commerciale per mq. 2.448,40 di superficie utile, immobile distinto al N.C.E.U. al Foglio 752, particella 756 sub 517, per il quale veniva dichiarato, come data di ultimazione, l’anno 1965.
2. Roma Capitale respingeva l’istanza con provvedimento del 28 marzo 2022, sulla base della seguente motivazione: « - si precisa che, dalla disamina delle aerofoto della S.A.R.A. IS, presenti agli atti del fascicolo d'interesse, si evince che le opere abusive sono state realizzate oltre il termine previsto dalla legge, infatti l'immobile oggetto della sanatoria non risulta presente nei rilievi aerofotogrammetrici della S.A.R.A. IS del 1994 e del 1998, - in data 30.10.2013 con nota prot. U.C.E. 78722, l'Ufficio Condono Edilizio, ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., ha comunicato alla BR FU S.r.l. (P.IVA00437980584 - Sede legale in Via di Ponte Galeria 120), in qualità di attuale proprietaria, il preavviso di rigetto dell'istanza di Condono prot. 86/165684 sot.0, relativamente alla mancata ultimazione delle opere abusive entro il termine stabilito dalla legge (01.10.1983), […] considerato che - in data 31.10.2013 con prot. U.C.E.79179, in data 15.11.2013 con nota prot. U.C.E. 84117, in data 12.12.2013 con nota prot. U.C.E. 92338 e in data 05.02.2016 con note prot. QI 20513 e QI 20730, la proprietà ha prodotto osservazioni al preavviso di rigetto contestandone le motivazioni, - le osservazioni addotte dalla proprietà, non sono state ritenute dal competente Ufficio Tecnico, sufficienti al superamento dei motivi ostativi sopra enunciati, come rilevato nella Relazione Controdeduzioni prot. QI 87777 del 13.05.2016 che recita: "...omissis... premesso che il fascicolo risulta in buona parte ricostruito si determina che ...omissis... dalle aerofotogrammetrie la costruzione risulta realizzata fuori termine (come altresì si evince anche dai medesimi rilievi aerofotogrammetrici SA IS inseriti in copia nella pratica 87/39390 collegata alla presente) ...omissis...", - l'art.31, comma 1, ex lege 47/1985 recita: "...omissis... Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983 ...omissis...", […] - per quanto sopra esposto, non sussistono i presupposti per il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per gli abusi di cui sopra ».
3. Attraverso il ricorso introduttivo del presente giudizio la società istante impugnava il suddetto diniego chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura.
Con il primo motivo di gravame, si affermava l’avvenuta violazione dell’art. 31 L. n. 47/1985, avendo l’amministrazione esplicitamente collocato nel 1971 il completamento dei lavori abusivi.
Veniva inoltre dedotta (secondo motivo) la violazione dell’art. 31 L. 47/1985 sotto altro profilo, in quanto alla data del 1° ottobre 1983 le opere oggetto di causa, ancorché non perfezionate, sarebbero comunque risultate complete in quanto definite nei loro volumi.
La ricorrente sottolineava altresì (terzo motivo) la violazione dell’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003 perché, ove si accedesse alla tesi dell’amministrazione resistente – secondo la quale le opere in questione sarebbero state ultimate posteriormente al 1983, ma comunque anteriormente al 2003 – Roma Capitale avrebbe comunque dovuto ammettere le stesse a sanatoria ai sensi della normativa disciplinante il c.d. “terzo condono”.
Da ultimo, con il quarto motivo di doglianza, la società ricorrente denunciava l’occorsa violazione dell’art. 35, L. 47/1985, per essersi perfezionato, sull’istanza di BR FU S.r.l., il silenzio-assenso previsto dalla norma de qua .
4. Si costituivano in giudizio Roma Capitale e Risorse per Roma S.p.a. resistendo al ricorso, del quale deducevano la completa infondatezza nel merito.
5. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 12 aprile 2023, veniva respinta con ordinanza del TAR n. 1996/2023, che affermava l’insussistenza del fumus boni iuris .
All’udienza straordinaria del 13 giugno 2025 la causa era trattenuta in decisione.
6. Si prendono in esame le censure avanzate da parte ricorrente, che risultano infondate per le ragioni di seguito esposte.
6.1. I primi due motivi di gravame non sono fondati, in quanto parte ricorrente, sulla quale grava l’onere di provare la sussistenza dei presupposti necessari per il condono (Consiglio di Stato, VI, 16 maggio 2022, n. 3841; ibidem , 10 novembre 2023 n. 9665), non ha dimostrato l’avvenuto completamento delle opere abusive entro la data ultima del 1° ottobre 1983, individuata dall’art. 31 L. 47/1985 quale limite temporale di accessibilità alla sanatoria.
Invero, i rilievi aerofotogrammetrici depositati in giudizio da BR FU S.r.l. non consentono di evincere alcunché in ordine alla consistenza delle opere ed alla loro corrispondenza con quelle oggetto dell’istanza di condono.
Né può ritenersi dimostrato il tempestivo completamento delle opere abusive dalla nota del dirigente U.C.E. di Roma Capitale del 4 ottobre 2012, con la quale l’Amministrazione (contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente) non individuava d’imperio la fine lavori, ma si limitava ad affermare che la stessa non avrebbe potuto essere collocata nel 1966 (come invece affermato dalla ricorrente nella propria istanza di sanatoria), e la differiva al 1971, data di un sopralluogo della Polizia Municipale che dava atto della sussistenza, nell’area della ricorrente, di un impianto non completato. Il differimento veniva invero posto in essere al solo dichiarato scopo di rideterminare il contributo dovuto, e non escludeva certamente il potere di controllo della P.A. sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il condono, esercitato dal Comune solo successivamente, con il provvedimento impugnato. Né il succitato verbale di sopralluogo potrebbe risultare decisivo in favore della tesi della parte ricorrente, atteso che da tale documento si evince solo la presenza del muro perimetrale esterno al compendio immobiliare di proprietà della BR FU S.r.l., di un manufatto ad uso uffici di 150 mq., di un altro manufatto di 9 mq. destinato a centrale termica e di due serbatoi metallici di dimensioni non specificate, che nel complesso sembrano sviluppare una superficie molto più contenuta rispetto ai 2.448,40 mq indicati nella domanda di condono.
L’omesso assolvimento dell’onere istruttorio di cui sopra determina la necessaria reiezione delle prime due doglianze proposte con il ricorso.
6.2. Anche il terzo motivo di gravame è destituito di fondamento, non potendo affermarsi l’automatica possibilità di accesso dell’istanza di sanatoria della società ricorrente al terzo condono, introdotto con L. 269/2003.
Invero, sotto un primo punto di vista occorre evidenziare che, in assenza di una specifica richiesta, il condono non può certamente trovare applicazione, non essendo configurabile una sanatoria ex officio degli abusi edilizi, e richiedendo la normativa invocata, a sua volta, una specifica istanza dei soggetti interessati.
Nel contempo, l’immobile realizzato abusivamente dalla società odierna ricorrente non potrebbe accedere ai benefici previsti dalla L. 269/2003, non riguardando la stessa i manufatti ad uso non residenziale (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2020 n. 7856; TAR Campania, Napoli, II, 7 marzo 2025 n. 1850), tra i quali rientra l’abuso della BR FU S.r.l.
6.3. Da ultimo, si evidenzia che l’art. 35 L. 47/1985 prevede un’ipotesi di silenzio assenso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, opera non solo sulla base del decorso del tempo, ma presuppone, ai fini del perfezionamento del provvedimento positivo per SI , anche la prova della sussistenza di tutti i presupposti necessari per la sanatoria, ivi compresa l’ultimazione delle opere abusive entro il 1° ottobre 1983.
In tal senso, ex multis : « Ai sensi dell'art. 35 l. n. 47/1985, il silenzio assenso previsto in merito al condono edilizio non si forma solo in virtù dell'inutile decorso del termine per la pronuncia espressa dell'Amministrazione comunale e dell'adempimento degli oneri documentali ed economici necessari per l'accoglimento della domanda, essendo altresì necessario provare la ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi ai quali è subordinata l'ammissibilità del condono » (TAR Lazio, Roma, II, 5 aprile 2024 n. 6624, cfr: TAR Campania, Napoli, VII, 4 agosto 2020 n. 3500; Consiglio di Stato, II, 13 ludlio 2020 n. 4540).
Nel caso di specie, come già precisato al precedente punto 6.1, la società ricorrente non ha dimostrato l’ultimazione delle opere entro la data discrimine individuata dalla normativa condonistica.
Conseguentemente, nemmeno il quarto motivo può condurre all’accoglimento del gravame.
7. In definitiva il ricorso, siccome in toto destituito di fondamento, deve essere respinto.
8. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, considerata la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO