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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5240 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Ida GRIMALDI Parte_1
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Erika GEROSA CP_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
Voglia il Tribunale di Vicenza:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi sig. e sig.ra Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio contratto in Vicenza il 4.8.2007, CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza;
2. assegnare la casa coniugale sita in Vicenza, Via Btg Val Leogra 83, alla Sig.ra
[...]
in ragione della convivenza con il figlio e nell'interesse di CP_1 Persona_1
quest'ultimo, la quale provvederà al pagamento di tutte le utenze, che saranno intestate a suo nome, e di manutenzione ordinarie dell'immobile, mentre il Sig. , Pt_1
in qualità di proprietario, provvederà alle spese di manutenzione straordinaria;
il sig.
si trasferirà in altro immobile vicino alla casa coniugale entro il 30.04.2025 e Pt_1
provvederà, altresì, al formale cambio della residenza anagrafica entro il successivo mese di maggio;
il marito si impegna altresì, prima di lasciare la casa coniugale entro il termine sopra individuato, a riparare il lavandino del bagno grande, nella specie il tubo che perde acqua, e a sostituire la caldaia onde risolvere il problema dell'acqua del bagno che esce fredda. I coniugi inoltre divideranno al 50% l'importo per l'acquisto di nuova lavatrice, sempre nei tempi sopra indicati. Al momento dell'uscita della casa familiare il Sig. ne consegnerà le chiavi alla moglie, ma manterrà l'uso del Pt_1
garage;
3. nulla disporre a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
Per_
4. disporre che il figlio minore sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori,
che ne cureranno l'educazione ed il mantenimento, ciascuno in base alle proprie sostanze, esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di
2 comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione,
all'educazione, alla scelta della residenza abituale del fanciullo e alla sua crescita,
tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità genitoriale separatamente,
nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio con sé;
5. Il figlio sarà collocato a settimane alterne, da venerdì a venerdì, presso entrambi i genitori;
nei giorni di scuola, nelle settimane in cui il figlio è presso la madre, il figlio si recherà dal padre, anche tutti i giorni se lo desidererà, dalle 17.00 alle 20.00, per essere da lui coaadiuvato nello svolgimento dei compiti, così come è sempre avvenuto;
nelle settimane in cui il figlio starà stabilmente presso il padre, invece, la madre avrà
facoltà di contattarlo telefonicamente e, se anche il figlio lo desidererà, madre e figlio potranno incontrarsi, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di
Per_ quest'ultimo; il padre, inoltre, come sempre fatto, accompagnerà alle gare di nuoto, spesso organizzate nel weekend e nei periodi di vacanza scolastica, ove ovviamente potrà presenziare anche la madre;
in questo caso il sig. si rende Pt_1
disponibile a condurre anche la sig.ra non essendo quest'ultima munita di CP_1
patente di guida;
6. entrambi i genitori trascorreranno con il figlio una settimana durante le vacanze di
Natale, tale da includere ad anni alterni il Natale e il Capodanno (ossia, dal 24.12 al
30.12 un anno e dal 31.12. al 06.01 l'anno successivo), tre giorni durante le vacanze pasquali, tali da includere, ad anni alterni la Pasqua e il lunedì dell'Angelo, tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
7. entrambi i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva competenza e provvederanno al 50% al pagamento delle spese
3 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, previamente concordate e opportunamente documentate.
8. spese di lite compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 10.12.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Vicenza il 4.8.2007, che dall'unione era nato il [...] il CP_1
Per_ figlio , che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate. Formulava altresì
domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
Con comparsa in data 5.3.2025 si costituiva in giudizio dando atto che CP_1
le parti avevano raggiunto un accordo.
All'udienza del 21.3.2025, sostituita dal deposito di note, scritte i coniugi precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento
Per_ condiviso del figlio ed al collocamento paritario dello stesso presso i due genitori.
4 Neppure vi è motivo di disattendere l'accordo intercorso tra le parti in forza del quale i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva competenza e sosterranno al 50% le spese straordinarie al medesimo relative.
Ricorrono le condizioni per l'assegnazione della casa coniugale alla signora
[...]
Per_
, convivente con il figlio . CP_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni,
la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1
Vicenza il 4.8.2007, uniti in matrimonio in Vicenza il 4.8.2017, con atto trascritto al n.
116, parte I, anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
5 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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