Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/06/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente rel.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Dott. Luca Angioi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo 67-1/2025 del registro dei procedimenti unitari, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
C.F. , con sede in Carbonia, via Costituente s.n.c.; CP_1 P.IVA_1
proposta da rappresentato e difeso dall'avv. Giambattista Alimonda, presso il cui studio in Cagliari Parte_1
ha eletto domicilio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.3.2025, ritenuti sussistenti i presupposti di insolvenza della società resistente, ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 CP_1
2. La società resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricordo e del decreto di fissazione dell'udienza del 26.5.2025 via pec a cura della Cancelleria.
3. Alla luce degli esiti dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve accolta.
Deve essere in primo luogo rilevato che la società resistente ha natura di imprenditore commerciale
(operando nell'ambito del commercio al dettaglio di abbigliamento;
vedasi visura camerale in atti).
4. Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00,
Stando al disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII grava sul resistente.
Nel caso di specie, la resistente non si è costituita e non ha dato prova di essere impresa minore,
quindi sottratta alla liquidazione giudiziale.
5. Sussiste, inoltre, lo stato di insolvenza della società debitrice, come si ricava da: a) il mancato pagamento del debito di oltre 40.000,00 euro nei confronti del ricorrente, consacrato in provvedimento giurisdizionale e risalente nel tempo (vedasi sentenza Trib. Cagliari n. 491 del 2023);
b) il mancato deposito di bilanci sin dalla costituzione della società nel 2017; c) l'esito negativo delle ricerche effettuate dal creditore ex art. 492 bis c.p.c..
6. Sussiste, infine, la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, d.lgs 49 del 2019,
risultando che il debitore è gravato da debiti scaduti per oltre 30.000,00 euro
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di C.F. , con sede CP_1 P.IVA_1
in Carbonia, via Costituente s.n.c.; 2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Per_1
, con studio in Cagliari;
[...]
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 30.9.2025, ore 10:50, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 5 giugno 2025
Il Presidente est. dott. Gaetano Savona