CA
Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/07/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere est. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. r.g. 193/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
05.06.2024 da
(CF. ), rappresentata ex lege dalla Parte_1 C.F._1
madre amministratrice di sostegno Parte_2
(C.F. , in proprio e in qualità di erede ab
[...] C.F._2
intestato per la quota di 2/9 del padre
[...]
(C.F. ) in proprio e in qualità di erede Controparte_1 C.F._3
legittimo della madre (C.F. ) Parte_3 C.F._4
(C.F. ) Parte_4 C.F._5
(C.F. ), in proprio e quale erede ab intestato Parte_5 C.F._6
per la quota di 3/9 del marito CP_2
(C.F. ), in qualità di erede ab intestato per la quota
[...] C.F._7
di 2/9 del padre
[...]
(C.F. ), in qualità di erede ab intestato per Persona_1 C.F._8
la quota di 2/9 del padre P_ tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSANDRO GRACIS del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù della procura alle liti spillata digitalmente all'atto Email_1
di appello e di quella unita all'atto di citazione di primo grado datato 11.06.2021
APPELLANTI contro
1) AVV. (C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. ed CP C.F._9 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ernesta Blasetti sito in Trieste, via
Ginnastica n. 24
2) AVV. (C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. ed CP_4 C.F._10
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ernesta Blasetti sito in Trieste, via
Ginnastica n. 24
APPELLATI nonché contro
3) C.F. , in persona del procuratore Controparte_5 P.IVA_1
ad negotia dott. , rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA CESARE in Controparte_6 forza di mandato steso su foglio separato e congiunto alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lucia Spinoglio in
Trieste, Via Fabio Filzi n. 21/1
4) (C.F. , in persona del dott. Controparte_7 P.IVA_2 Controparte_8
Amministratore Delegato e Direttore Generale, e del dott. , Dirigente,
[...] Controparte_9 rappresentata e difesa dall'avv. CARLO PILLININI, con studio in Trieste, Foro Ulpiano n.
2, giusta procura generale alle liti di data 18.12.2014.
APPELLATE- TERZE CHIAMATE IN PRIMO GRADO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 533/2024 del Tribunale di Udine pubblicata il
30.04.2024 e notificata il 06.05.2024 – “responsabilità professionale”
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note depositate il 20.3.2025 e quindi:
“per tutti i motivi di appello, in riforma della sentenza n. 533/2024 del Tribunale di Udine, pubblicata in data 30.04.2024, notificata in data 06.05.2024:
- sia dalla Corte adita, in esito a giudizio controfattuale, acclarato che i qui appellanti, se personalmente, tempestivamente e correttamente informati dai patroni avv.ti e CP_4 - tenuto conto dei parametri di diligenza desumibili dall'art. 1176 co. 2 c.c. CP
come integrato dagli artt. 2 co. 4 e 5 L. 247/2012 e 23 cod. deont. forense - degli esiti del giudizio di primo grado, delle numerose criticità che presentava la sentenza del Tribunale di
Udine n. 5/2016 per statuizioni a loro sfavorevoli, e delle prospettive impugnatorie, avrebbero allora secondo il più probabile che non fornito ai loro legali il loro consenso
(allora, informato) all'inoltro dell'impugnazione de qua per la quale già disponevano dello jus postulandi;
fermo restando il giudizio che la Corte dovrà condurre su ogni altro dedotto profilo di responsabilità dei predetti legali, in relazione a ciascuna posta di danno dei qui appellanti che era stata esclusa o liquidata per difetto in conseguenza della negligenza dei patroni avv.ti nel prospettare al Tribunale le corrispondenti richieste attoree;
CP
- e siano allora accolte le conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio, che qui di seguito vengono integralmente ritrascritte (con l'aggiunta di una sola modifica opportunamente evidenziata resasi necessaria per contrapporsi alle difese avversarie rassegnate nel presente grado):
Nel merito:
- accertato, per quanto sopra esposto, che l'incarico professionale di promuovere in giudizio, avanti al Tribunale di Udine, le azioni risarcitorie da malpractice sanitaria, nei confronti dell' , dove l'assistita era nata con Controparte_10 Parte_1 gravissime malformazioni in data 04.07.2003, che avevano danneggiato se stessa e i propri familiari (incarico che poi si sarebbe di fatto interrotto, senza alcuna comunicazione alle stesse parti assistite, dopo la pubblicazione della sentenza di 1° grado n. 5/2016, lasciata così passare in giudicato il 14.05.2016, senza che venisse interposta impugnazione nei 30 giorni dalla ricevuta notifica), si inscriveva in un sottostante rapporto contrattuale trilatero, che aveva coinvolto anche una società infortunistica (la GI Srl di Belluno) quale parte stipulante, oltre agli avvocati quali promittenti e agli odierni attori quali destinatari CP della loro attività professionale forense;
- accertato così che le prestazioni forensi di natura processuale oggetto della riserva di cui all'art 2 co. 5 L.P., susseguenti al contratto di patrocinio stipulato tra GI e
l in favore della famiglia dovessero essere Controparte_11 Pt_1 erogate personalmente alle parti assistite ex art. 1411 c.c. quali esclusive beneficiarie delle stesse e non invece in favore della stipulante GI come ex adverso sostenuto, di talché
l'assistenza legale nella decisione di far scadere i termini per l'appello avrebbe dovuto fornirsi, da entrambi gli Avvocati , agli odierni appellanti in via diretta e CP proporzionata al loro livello di conoscenza e apprezzamento delle tematiche in gioco e non certo per il tramite di personale non qualificato della stipulante GI, interessando anche il Giudice Tutelare per la peculiare posizione della vittima primaria , Parte_1
e tutto ciò prodromicamente al qui richiesto riconoscimento che gli appellati difensori si resero effettivamente inadempienti a tale fondamentale loro dovere professionale, avendo così cagionato alle parti assistite un danno patrimoniale risarcibile ex art. 1453 c.c.; e ciò quale conseguenza anche del mancato rispetto del precetto dell'art. 23 del Nuovo Codice
Deontologico del 2014 in base al quale “qualora l'incarico sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse”, così confermandone il diritto di ricevere direttamente le prestazioni forensi in assenza nella fattispecie di quella nomina di un procuratore generale o speciale ex art. 77 c.p.c. che solo avrebbe legittimato
i legali a destinare le proprie prestazioni in favore di tale soggetto (la GI) come se fosse stato il soggetto rappresentato;
- accertato, altresì, che tale complessiva prestazione d'opera intellettuale non presentava problemi tecnici di speciale difficoltà, ma semmai questioni di accentuata diligenza, specie nella puntuale e occhiuta raccolta di tutti i dati rilevanti per ciascuna parte assistita, per ricostruirne al meglio le differenze patrimoniali e non, tra il prima e il dopo, con riguardo al fatto della nascita mal formata della;
Parte_1
- accertati, infine, per quanto diffusamente illustrato nelle premesse dell'atto di citazione e nella memoria 183 co. VI n. 1 c.p.c., gli inadempimenti dei legali convenuti agli obblighi connessi con le prestazioni professionali cui erano tenuti, al fine di raggiungere lo scopo di far ottenere alle parti assistite il giusto risarcimento dei danni, da esse patiti, per effetto della ridetta fattispecie da malpractice sanitaria, sottoposta alla loro disamina, anche in relazione
a quelle specifiche condotte previste dal codice deontologico forense e dalla stessa L.
31.12.2012 n. 247 (che all'art. 2 prevedeva come l'avvocato avesse la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei suoi diritti e all'art. 3 lo obbligava ad esercitare la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5, quale fonte secondaria che stabiliva le norme di comportamento che gli avvocati erano tenuti ad osservare in via generale e, specificamente, nei rapporti con le parti assistite); - ritenuto, in particolare, che la redazione delle editiones actionum fosse stata carente e che ciò fosse dipeso anche da un mancato coinvolgimento delle parti assistite nella fase preparatoria, continuato per tutta la durata del giudizio e poi esitato nella mancata informazione sulla opportunità di appellare su determinate poste risarcitorie;
- ritenuto che, per differenza, la consistenza dei patrimoni delle parti assistite, rispetto alla situazione in cui si sarebbero trovate laddove le prestazioni professionali di cui alle premesse fossero state adempiute, presenta per tutti notevoli saldi passivi;
- condannare, pertanto, ex artt. 1176, 1218, 1223, 1225, 1226 e 2236 c.c., in solido tra loro gli avvocati al risarcimento di tutti quei danni di cui alle premesse dell'atto introduttivo CP
e della memoria 183 cit., pari alle differenze patrimoniali rilevate nei limiti ovviamente di quelle che potevano essere previste al tempo dell'assunzione dell'incarico o comunque in quello della mancata impugnazione della sentenza di 1° grado, da liquidarsi in quelle tipologie e misure che saranno benevise di giustizia.
Con la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi sulle somme liquidate, dalla pubblicazione della sentenza colpevolmente non impugnata n. 5/2016 del Tribunale di Udine
(21.02.2016) al saldo;
- si chiede che venga valutata dal giudice d'ufficio la possibile esistenza di una causa di nullità del contratto d'opera intellettuale tra gli avvocati convenuti e gli attori, per la violazione anche del canone dell'indipendenza dell'avvocato nell'erogazione dei suoi servizi difensivi in una causa civile, emersa dalla produzione documentale (doc. 16 foglio nono) dell'avv. , consistente in un accordo tra il legale, il medico legale dott. CP Pt_6
e l'infortunistica stradale disvelante a sua volta l'esistenza di un precedente accordo P_2
di collaborazione commerciale tra gli stessi soggetti, condizionante la libertà degli avvocati nella vicenda de qua agitur, con una possibile nullità del rapporto contrattuale tra i patroni
e le parti assistite, oggetto della causa petendi, rilevabile anche d'ufficio, essendo insita nel sistema governato dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, nonché dagli artt. 2 e 3 della Legge
Professionale Forense e dal Codice Deontologico. L'eventuale nullità determinerebbe il risarcimento dei danni anche per tal via lamentati dagli attori, compresi quelli per la grave sofferenza morale riconnessa ad un tanto, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Spese di lite e compensi di avvocato del primo e del secondo grado di giudizio interamente rifusi.
In via istruttoria: I) - Ordinarsi ai legali qui appellati, ex art. 210 c.p.c., di produrre in giudizio:
- l'accordo di collaborazione del 31.05.2007 tra e l P_2 Controparte_13
(avv.ti menzionato nell'accordo di risoluzione del medesimo del 25.11.2016
[...] CP
(doc. 16, nono foglio, fascicolo di primo grado avv. ); CP
P_
- la corrispondenza di / dott. cui l'avv. ha risposto con la mail di Per_2 CP
data 27.04.2016.
II - Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “vero che, dopo la nascita di del 04.07.2003, i nonni hanno frequentato Parte_1
quotidianamente la di lei abitazione, aiutando i suoi genitori nelle incombenze collegate al suo stato di salute di persona gravemente disabile e alle esigenze di una continua assistenza”;
2) “vero che, in particolare le nonne e dimorarono nella Parte_3 Parte_5 stessa abitazione della TE, alternandosi, per sollevare dalle incombenze i genitori, accompagnandola all'asilo, alla scuola ed anche alle sedute di fisioterapia”;
3) “vero che il nonno , fino alla sua morte (avvenuta nel 2012), si prestò P_ anch'esso ad aiutare i genitori di , portandola all'asilo, alle sedute di terapia ed alle Pt_1
altre quotidiane incombenze o anche solo a farle compagnia durante le assenze dei genitori.”
Con teste il sig. . Tes_1
In via riconvenzionale: siano respinti tutti gli appelli incidentali in punto spese di lite.
In rito: fissarsi, nel caso che la causa sia invece ritenuta matura per la decisione, la discussione orale della stessa ex artt. 281 quinquies e 359 c.p.c..
In via ulteriormente subordinata di rito: fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 comma 1 c.p.c., assegnando alle parti i termini perentori di legge”.
Per l'appellato ad 1): come da note depositate il 18.3.2025 e quindi:
“IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dagli attori appellanti Parte_1
rappresentata ex lege dalla madre amministratrice di sostegno ,
[...] Parte_2
, in proprio ed in qualità di erede ab intestato per la quota di 2/9 del Parte_2 padre , , in proprio ed in qualità di erede legittimo della P_ Controparte_1
madre , , , in proprio e quale Parte_3 Parte_4 Parte_5 erede ab intestato per la quota di 3/9 del marito , , in qualità P_ CP_2
di erede ab intestato per la quota di 2/9 del padre , , in P_ Persona_1 qualità di erede ab intestato per la quota di 2/9 del padre , ai sensi dell'art. 348 P_
bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Udine n. 533/2024 pubblicata il 30/04/2024, RG 2091/2021 e condannare gli attori appellanti al pagamento in favore del convenuto appellato Avv. delle spese di lite di CP entrambi i gradi di giudizio.
NEL MERITO:
- rigettarsi l'appello proposto dagli attori appellanti Parte_1 rappresentata ex lege dalla madre amministratrice di sostegno , Parte_2 [...]
, in proprio ed in qualità di erede ab intestato per la quota di 2/9 del padre Pt_2 P_
, , in proprio ed in qualità di erede legittimo della madre
[...] Controparte_1 [...]
, , , in proprio e quale erede ab intestato Parte_3 Parte_4 Parte_5 per la quota di 3/9 del marito , , in qualità di erede ab intestato P_ CP_2 per la quota di 2/9 del padre , , in qualità di erede ab P_ Persona_1
intestato per la quota di 2/9 del padre , per le ragioni indicate in comparsa di P_ costituzione e risposta e, per l'effetto, confermarsi la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Udine n. 533/2024 pubblicata il 30/04/2024, RG 2091/2021 e, in accoglimento anche dell'appello incidentale proposto, condannare gli attori appellanti al pagamento in favore del convenuto appellato Avv. delle spese di lite di entrambi i gradi di CP giudizio;
- siano quindi accolte le conclusioni formulate nel primo grado del giudizio, che qui di seguito vengono integralmente ritrascritte:
Contrariis reiectis
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande attoree per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, di cui al presente atto, rigettare integralmente tutte le domande formulate dagli odierni attori nei confronti del convenuto e, per l'effetto, dichiarare che l'Avv. CP nulla deve agli stessi per nessun titolo, ragione e causa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di colpa professionale nella condotta del sottoscritto convenuto mantenersi l'obbligazione risarcitoria in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità da valutarsi con ricorso a criteri tecnici
e di prova rigorosi, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese, previa valutazione della misura della fondatezza delle domande avversarie;
IN VIA DI GARANZIA:
- Nella denegata ipotesi di condanna, anche parziale, dello scrivente convenuto, condannare
a tenere manlevato il medesimo;
Controparte_5
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”: sub. 1) da un punto di vista medico il caso di ha presentato sin da Parte_1
subito aspetti di dubbia interpretazione clinica ed elevate criticità in ordine all'an debeatur;
sub. 2) il caso di è stato oggetto di numerose discussioni tra Lei e gli Parte_1
altri medici, CCTTUU e CCTTPP, a causa sia della complessità della vicenda clinica sia dei pareri discordanti sulla responsabilità professionale dei Sanitari;
sub. 3) all'epoca dei fatti per cui è causa, ossia nel 2016 anno della pubblicazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Udine, era a grave rischio di Parte_1 premorienza;
sub. 4) in caso di nuova perizia medico legale vi era il rischio concreto di soccombenza a causa delle criticità sull'an debeatur;
sub. 5) l' tramite i propri collaboratori, ha sempre gestito Controparte_14 direttamente tutti i rapporti con i sig.ri , , Parte_2 Controparte_1 Parte_1
, , e - nel
[...] Parte_4 P_ Parte_5 Parte_3
prosieguo per comodità indicati come famiglia – nel corso sia della fase Pt_1 stragiudiziale che delle successive fasi giudiziali;
sub. 6) L'Avv. ha sempre aggiornato l' CP Controparte_14 sull'andamento sia del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis
c.p.c. n. 53/2008 RG Tribunale di Udine – Sezione distaccata di Tolmezzo sia del successivo giudizio di merito n. 719/2010 R.G. Tribunale di Udine;
sub. 7) dopo essere stata relazionata dall'Avv. l' CP Controparte_14
contattava la famiglia comunicando gli aggiornamenti ricevuti dal legale;
Pt_1 sub. 8) era l' a richiedere alla famiglia i documenti Controparte_14 Pt_1
necessari ed a inoltrarli agli Avv.ti e;
CP CP_4 sub. 9) l'Avv. comunicava tempestivamente all' che CP Controparte_14
la causa di merito avanti il Tribunale di Udine – Ex Tribunale di Tolmezzo, R.G. 719/2010, era stata definita con la sentenza n. 5/2016, pubblicata in data 22.02.2016; sub. 10) l'Avv. informava immediatamente l'Infortunistica che la CP P_4 sentenza di cui al punto precedente era stata notificata dal Legale di QBE Insurance Europe
LTD ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello e chiedeva alla stessa di voler urgentemente informare la famiglia organizzando anche un incontro con i comuni Pt_1 clienti;
sub. 11) l' informava la famiglia sia del fatto che la Controparte_14 Pt_1 sentenza di cui ai punti precedenti era stata notificata all'Avv. e che, pertanto, CP
il termine per la proposizione dell'eventuale appello era di trenta giorni dalla predetta notifica sia della circostanza che l'Avv. sconsigliava la proposizione CP
dell'appello stante le evidenti criticità ed i chiari rischi che ciò avrebbe comportato per i comuni clienti;
sub. 12) l'informativa di cui al punto precedente veniva comunicata dall' Controparte_14
alla famiglia prima dello spirare del termine breve per l'impugnazione della
[...] Pt_1 sentenza n. 5/2016 emessa dal Tribunale di Udine – Ex Tribunale di Tolmezzo, pubblicata in data 22.02.2016, notificata in data 14.04.2016; sub. 13) la famiglia era a conoscenza sia della scadenza del termine breve per la Pt_1
proposizione dell'appello contro la sentenza di primo grado n. 5/2016 emessa dal Tribunale di Udine – Ex Tribunale di Tolmezzo, pubblicata in data 22.02.2016, notificata in data
14.04.2016, sia dei rischi che l'eventuale impugnazione avrebbe comportato;
sub. 14) la famiglia ha ricevuto dall' le dichiarazioni Pt_1 Controparte_14 contenenti le informative relative alla sentenza di primo grado n. 5/2016 emessa dal
Tribunale di Udine – Ex Tribunale di Tolmezzo, pubblicata in data 22.02.2016, notificata in data 14.04.2016, depositate sub doc. 16 che si rammostra al teste;
sub. 15) volutamente l' consigliava alla famiglia di far Controparte_14 Pt_1 divenire definitiva la sentenza di primo grado n. 5/2016 emessa dal Tribunale di Udine – Ex
Tribunale di Tolmezzo, pubblicata in data 22.02.2016, notificata in data 14.04.2016, in modo da poter procedere con l'incasso definitivo delle somme ivi riconosciute consigliando poi agli attori di agire in giudizio nei confronti degli Avv.ti e per CP_4 CP
l'ottenimento degli ulteriori importi non riconosciuti in primo grado;
sub. 16) la famiglia acconsentiva a che la sentenza di primo grado n. 5/2016 emessa Pt_1
dal Tribunale di Udine – Ex Tribunale di Tolmezzo, pubblicata in data 22.02.2016, notificata in data 14.04.2016, divenisse definitiva senza, quindi, procedere in appello;
sub. 17) l' otteneva dalla famiglia una percentuale Controparte_14 Pt_1 considerevole delle somme dalla stessa incassate riconosciute dalla sentenza di primo grado
n. 5/2016 emessa dal Tribunale di Udine – Ex Tribunale di Tolmezzo, pubblicata in data
22.02.2016, notificata in data 14.04.2016; sub. 18) la famiglia veniva quindi indirizzata dal sig. , collaboratore Pt_1 Persona_3
dell' presso lo studio dell'Avv. Alessandro CI, fiduciario Controparte_14 storico della stessa , per la trattazione della vertenza contro gli Avv.ti P_4
e . CP_4 CP
Si indicano i seguenti testimoni:
- Dal capitolo 1 al capitolo 4 si indica quale testimone il Dott. domiciliato in Testimone_2
Padova (PD), Via Matteotti n. 27;
- Sui capitoli da 4 a 18 si indica quale testimone , socio dell' Testimone_3 P_4
e corrispondente del sottoscritto Avv. all'epoca dei fatti come
[...] CP risulta dalla documentazione versata in atti, residente in [...], Via Pier Fortunato
Calvi n. 1 e domiciliato presso la società (nella Controparte_15 documentazione prodotta vedi Infortunistica G.S. – Gestione Sinistri s.r.l., in breve P_4
così come indicata anche nei su esposti capitoli di prova) con sede legale in Belluno
[...]
(BL), Via Caffi n. 11/A.
- Qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di dover ammettere la prova orale demandata dagli attori si chiede di essere ammessi a prova contraria con il teste sui seguenti Tes_1 capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) Lei, assieme a , e ha sempre gestito tutti i Parte_7 Testimone_3 Persona_4 rapporti con la famiglia Pt_1
2) A seguito della chiusura della causa civile avanti il Tribunale di Udine – Ex Tribunale di
Tolmezzo, R.G. 719/2010, definita con la sentenza n. 5/2016, pubblicata in data 22.02.2016,
Lei ha indirizzato i membri della famiglia odierni attori, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
Alessandro CI per la gestione della presente controversia.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese e competenze di lite;
- Con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. a carico degli attori”: è evidente, infatti, che l'infondatezza delle tesi attoree in ordine alla presunta e non provata responsabilità professionale dei convenuti nella gestione della pratica afferente il risarcimento dei danni per la vicenda che ha colpito ed i suoi familiari deve necessariamente Parte_1 tradursi, oltre che nel rigetto della domande attoree, anche nella condanna degli stessi al pagamento di un ulteriore somma a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per lite temeraria risulta tanto più fondata se solo si consideri che:
- è stato dimostrato nel corso del presente giudizio che gli attori erano ben consapevoli sia della pendenza del termine per proporre appello contro la sentenza di primo grado n. 5/2016 del Tribunale di Udine – Ex Sezione di Tolmezzo, sia dei motivi per i quali l'impugnazione non era stata consigliata da parte degli odierni convenuti: nonostante ciò è stata ugualmente incardinata la presente causa;
- nonostante la domanda risarcitoria di oltre due milioni di euro formulata dagli attori gli stessi erano disponibili ad accettare la somma di euro 380.000,00 omnia proposta ex art. 185 bis c.p.c. dal Magistrato (peraltro limitata a , , Parte_1 Parte_2 [...]
e ): tale atteggiamento dimostra chiaramente che i sin dal P_ Parte_4 Pt_1 momento della prima richiesta danni erano ben consapevoli del fatto che la somma richiesta era del tutto sproporzionata ma, nonostante ciò, hanno egualmente incardinato il presente giudizio in mala fede;
- controparte ha intentato il presente giudizio pur essendo consapevole che quanto deliberatamente sostenuto non corrisponde a verità: non è vero che i Clienti potevano ottenere di più impugnando la sentenza (facile sostenerlo ora dopo avere incassato oltre due milioni di euro), non è vero che non erano stati informati della pendenza del termine per appello (vedi testimonianza ), non è vero che non erano stati informati dei rischi di Per_2
un'eventuale appello (il teste ha confermato che l'informativa degli avvocati era Per_2 CP stata trasmessa ai . Pt_1
Alla luce di quanto sopra si insiste per la pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c.”
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della sussistenza di colpa professionale nella condotta del sottoscritto convenuto Avv. mantenersi CP
l'obbligazione risarcitoria in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese, previa valutazione della misura della fondatezza delle domande avversarie;
IN VIA DI GARANZIA:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, dell'appello avversario dichiarare (ora obbligata a Controparte_5 Controparte_16
manlevare totalmente l'appellato Avv. e condannarsi la predetta società CP assicuratrice a rifondere al medesimo Avv. anche ogni eventuale ulteriore CP somma che quest'ultimo fosse tenuto a pagare agli odierni appellanti per i fatti di cui è causa.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE:
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto riformare la decisione del Giudice di primo grado laddove ha disposto la compensazione delle spese legali del giudizio numero 2091/2021 RG – Tribunale di Udine e, per l'effetto, condannare gli attori appellanti al pagamento delle spese di lite di primo grado a favore del convenuto Avv. CP
[...]
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
- Accertare e dichiarare che (ora Controparte_5 Controparte_16
è tenuta, indipendentemente dall'esito della presente impugnazione, ad indennizzare all'Avv.
l'importo delle spese legali maturate e maturande per resistere all'azione degli CP
odierni attori appellanti contro l'assicurato appellato – anche con riferimento al giudizio di primo grado – liquidabili in base al tariffario forense, che sono a carico dell'assicuratore ex art. 1917 c.c.
Per l'effetto, condannare la predetta compagnia di assicurazione a versare all'Avv. CP
l'importo che verrà liquidato in base al tariffario forense per entrambi i gradi di
[...]
giudizio da calcolare in base al criterio della soccombenza.
Con ogni consentita riserva sia di merito che istruttoria”.
Per l'appellato ad 2): come da note depositate il 18.3.2025 e quindi:
“Voglia la Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale di merito:
- rigettare l'appello avversario siccome palesemente inammissibile e infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi i capi di sentenza impugnati con l'appello principale;
In via incidentale:
- in parziale riforma della sentenza impugnata nel solo capo relativo alla compensazione delle spese di lite, condannare gli appellanti alla refusione delle spese legali di I grado in favore del sottoscritto procuratore;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale si insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte dal sottoscritto procuratore in I grado, come di seguito precisate:
- accertare l'assenza di responsabilità deontologica e/o professionale in capo al sottoscritto
Avv. , anche in via solidale, per i fatti oggetto di causa, per l'effetto rigettare CP_4
tutte le domande attoree svolte nei confronti del sottoscritto Avv. in quanto CP_4 infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in atti;
In via ulteriormente subordinata
- ridurre la condanna al risarcimento dei soli danni effettivamente ascrivibili al sottoscritto
Avv. , anche eventualmente per il vincolo di solidarietà con l'Avv. CP_4 CP
da quantificarsi nella misura che risulterà all'esito della causa;
[...]
- rigettare la domanda di interessi compensativi per i motivi esposti in atti, in subordine ridurre la relativa condanna a quanto effettivamente provato e comunque non oltre il tasso legale;
- detrarre quanto corrisposto e/o da corrispondersi in futuro da parte dell'INPS e dalla
Regione Friuli Venezia Giulia in favore di e/o dei suoi genitori, nonchè Parte_1 detrarre quanto oggetto di erogazione di prestazioni da parte del Servizio Sanitario
Nazionale in favore della medesima;
Parte_1
In via di garanzia:
Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale,
- accertata la regolare copertura della polizza intercorrente con Controparte_7
(polizza RC professionale n. 371019734 con decorrenza dal 25.10.2017 al 21.06.2019), per
l'effetto condannare la Compagnia stessa in persona del legale rappresentante pro tempore
a tenere manlevato il convenuto Avv. ; CP_4
In via istruttoria Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale si chiede:
- dichiarare inammissibili e rigettare le istanze istruttorie formulate dagli attori nell'atto di citazione in appello per i motivi esposti in narrativa;
- ammettere le seguenti istanze istruttorie di parte appellata come già formulate nel I grado di giudizio:
a) Ordine di esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti dell'INPS avente ad oggetto il prospetto di capitalizzazione della rendita e dell'indennità pensionistica e di accompagnamento riconosciute in favore degli odierni attori , Parte_1 Parte_2
e in ragione dell'invalidità civile della minore
[...] Controparte_1 Parte_1
nonché la documentazione relativa a tutte le tipologie di sussidio e indennità percepite
[...] da e dai suoi genitori in ragione dell'invalidità civile della minore;
Parte_1
b) Si chiede che il Tribunale valuti l'opportunità di richiedere d'ufficio all'INPS, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., tutte le informazioni scritte relative ad atti e documenti concernenti la posizione della minore e afferenti alla sua invalidità civile;
Parte_1
c) Prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) Vero che in seguito all'emissione della sentenza n. 5/2016 depositata il 22.2.2016, RG n.
719/2010 emessa dal Tribunale di Udine in favore dei SI.ri , Parte_2 P_
, , , e
[...] Parte_1 Parte_4 P_ Parte_5 [...]
, Le veniva chiesto un parere dall'Avv. in merito all'opportunità di Parte_3 CP appellare o meno siffatta sentenza e che Lei rispondeva sconsigliando vivamente l'appello perché vi era un alto rischio di soccombenza in punto an debeatur in caso di rinnovazione della CTU e per il sempre presente rischio di premorienza come da sua e-mail del 9 maggio
2016 inviata all'Avv. sub doc. 14 che si rammostra? CP
2) Vero che la Società Infortunistica G. S. - Gestione Sinistri S.r.l. dopo aver gestito la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni subiti a causa della malpractice medica in occasione del parto di da cui nasceva avvenuto il Parte_2 Parte_1
4.07.2003 e dopo circa 5 anni di trattative, si rivolgeva agli Avv.ti e CP CP_4 di Padova al fine di avanzare la richiesta risarcitoria in via giudiziale?
[...]
3) Vero che la Società Infortunistica G. S. - Gestione Sinistri S.r.l. era costantemente informata e aggiornata anche Suo tramite sull'andamento del procedimento ex art. 696-bis
c.p.c. RG n. 53/2008 Tribunale di Udine – Sezione distaccata di Tolmezzo e poi della successiva causa n. 719/2010 R.G. Tribunale di Udine, ivi inclusa la fase immediatamente successiva all'emissione della sentenza n. 5/2016 depositata il 22.2.2016 - Tribunale di
Udine, da parte dell'Avv. e dall'Avv. in quanto la Vostra CP CP_4
Società, in qualità di mandataria dei SI.ri , , Parte_2 Controparte_1 [...]
, , e , Parte_1 Parte_4 P_ Parte_5 Parte_3
manteneva i contatti in via esclusiva con questi ultimi?
4) Vero che la Società Infortunistica G. S. - Gestione Sinistri S.r.l. veniva informata dell'esito del giudizio di primo grado e dunque del contenuto della sentenza n. 5/2016 del Tribunale di
Udine, depositata il 22.2.2016, RG n. 719/2010, nonché del fatto che la stessa era stata notificata in data 14 aprile 2014 e che pertanto il termine per impugnare scadeva il 14 maggio
2014, ma che visti i rischi dell'appello, era opportuno non impugnare la sentenza e procedere invece a porla in esecuzione, considerata l'inerzia delle controparti come da corrispondenza sub doc. 16 Avv. e doc. 14 Avv. che si rammostrano? CP CP_4
5) Vero che l'Avv. comunicava alla Società Infortunistica G. S. - Gestione CP
Sinistri S.r.l., Suo tramite, la propria disponibilità ad un incontro presso il proprio Studio con i SI.ri e nelle date del 5, 6, 7 e 9 maggio 2016, Parte_8 Pt_3 incontro finalizzato ad informare i SI.ri , , Parte_2 Controparte_1 Parte_1
, e
[...] Parte_4 P_ Parte_5 Parte_3 sull'eventuale impugnazione, a sottoporre loro l'eventuale mandato per l'appello, un preventivo in base al Tariffario forense e la richiesta di un fondo spese di € 10.000,00 e che la Società G. S. - Gestione Sinistri S.r.l., informava di tanto i SI.ri Parte_8
e , come da e-mail e dichiarazioni di rinuncia all'appello allegate sub doc. 16 Avv. Pt_3
e doc. 14 Avv. che si rammostrano? CP CP_4
6) Vero che i SI.ri , , anche per conto delle loro figlie Parte_2 Controparte_1
minori e i SI.ri , e comunicavano alla P_ Parte_5 Parte_3
Società Infortunistica G. S. - Gestione Sinistri S.r.l. che, ricevuta la sentenza e l'informativa contenuta nella missiva dell'Avv. del 6 maggio 2016 sub doc. 16 Avv. CP CP
e doc. 14 Avv. che si rammostrano, i sigg.ri
[...] CP_4
stessi intendevano lasciare scadere il termine d'appello Parte_9
senza interporre impugnazione?
7) Vero che la Società Infortunistica G. S. - Gestione Sinistri S.r.l. affidava all'Avv. CP
per conto dei SI.ri , e
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_1 l'incarico di notificare atto di precetto all'Azienda ospedaliera e alla Parte_4
Compagnia assicuratrice soccombenti allora convenute al fine di incassare il risarcimento riconosciuto nella sentenza n. 5/2016 del Tribunale di Udine, depositata il 22.2.2016, RG n.
719/2010?
Si indicano quali testimoni il Dr. con Studio in Via Matteotti, n. 27 Padova Testimone_2
(PD) sul capitolo 1) e il Dott. , residente in [...]
Calvi n. 1 e domiciliato presso la con sede legale in Belluno Controparte_15
(BL), Via Caffi, n. 11/A, quale socio della Società Infortunistica G. S. - Gestione Sinistri S.r.l.
e corrispondente dell'Avv. all'epoca dei fatti, sui capitoli da 2) a 7). CP
In ogni caso
- con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. per temerarietà dell'azione e per le modalità di redazione degli atti in violazione dell'art. 121 c.p.c.;
- con rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio;
- accertato l'obbligo in capo a di indennizzo ex art. 1917 c.c. delle spese Controparte_7 legali maturate e maturande dal sottoscritto Avv. per resistere all'azione CP_4
degli odierni appellanti in tutti i gradi di giudizio a prescindere dall'esito della vertenza, condannare la Compagnia assicuratrice predetta alla refusione di tali spese in favore del sottoscritto procuratore, da liquidarsi in base al tariffario forense, dedotto quanto eventualmente posto a carico di controparte”.
Per l'appellata ad 3): come da note depositate il 19.3.2025 e quindi:
“NEL MERITO:
− dichiararsi l'inammissibilità, e comunque respingersi l'appello principale.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE:
− in riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi gli appellanti alla rifusione delle spese di lite;
− con rifusione delle spese del grado”.
Per l'appellata ad 4): come da note depositate il 21.3.2025 e quindi:
“Voglia la Corte d'Appello di Trieste, rifiutato il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove: In via principale: rigettare l'appello proposto, in quanto inammissibile e comunque infondato, e confermare la sentenza di primo grado, con rigetto delle domande proposte dagli appellanti;
In via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello proposti, contenere l'importo di condanna dell'avv. CP_4 a misura di giustizia, anche tenendo conto dell'accertata assenza di attività
[...]
professionale posta in essere da quest'ultimo; riguardo all'appello incidentale proposto dall'avv. , rigettare lo stesso per insussistenza di responsabilità e, in CP_4
subordine, contenere la manleva da parte di entro i limiti di polizza;
in Controparte_7 particolare, per il denegato caso di condanna dell' , chiede Controparte_7 Parte_10
espressamente che i limiti di massimale e scoperto, come previsti nella polizza n. 371019734
e cioè massimale pari ad euro € 1.000.000,00 con lo scoperto del 5% con minimo di € 500,00 per ogni terzo danneggiato, come già eccepiti sin dalla comparsa di costituzione in primo grado e ribaditi in comparsa di costituzione per questo grado di giudizio, trovino applicazione nel caso di specie e quindi che la eventuale condanna della Compagnia alla manleva in favore dell' , venga contenuta dall'Ecc.ma Corte entro l'importo Parte_10 previsto dalle richiamate previsioni di polizza. Con riproposizione delle eccezioni, contestazioni e difese introdotte in primo grado. Con vittoria di spese di lite, compensi, anticipazioni, spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi a carico degli appellanti principali in virtù del principio di causazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Udine (già Tribunale di Tolmezzo), definendo il giudizio iscritto al n.
719/2010 R.G. promosso da e in proprio e quali genitori Parte_2 Controparte_1 di e rappresentati e difesi dagli Parte_1 Persona_5 Parte_4
avvocati e del Foro di Padova, e nel quale erano intervenuti, CP CP_4 con il patrocinio dei medesimi difensori, , e , P_ Parte_5 Parte_3 pronunciava la sentenza n. 5/2016 dd. 22.2.2016, con la quale:
- dichiarava l' Controparte_17 responsabile dei danni patiti dalla minore affetta da tetraparesi spastica Parte_1
a causa della negligente, imprudente e imperita condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale di in occasione della sua nascita, il 4.7.2023; P_0
- condannava la stessa al risarcimento, in favore della minore legalmente P_7 rappresentata dai genitori, dei danni, quantificati in Euro 1.041.341,72 per danno biologico, morale ed esistenziale, e in Euro 477.997,48 per danno futuro alla capacità lavorativa, oltre agli interessi moratori al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condannava inoltre l' convenuta al risarcimento dei danni patiti sia da P_7 Parte_2
e genitori della minore, liquidati in Euro 300.000,00 ciascuno per
[...] Controparte_1 danno non patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, e in Euro
382,07 per danno patrimoniale, sia da sorella di a titolo di Parte_4 Parte_1 danno non patrimoniale liquidato in Euro 50.000,00, oltre – per tutte le poste - agli interessi moratori al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- rigettava le domande risarcitorie proposte dall'altra sorella della vittima, Persona_5
non essendo la stessa ancora stata concepita all'epoca dell'illecito, nonché dai nonni P_
, e , per avvenuta prescrizione del diritto azionato;
[...] Parte_5 Parte_3
- condannava OYs di Londra a tenere indenne la convenuta;
- condannava l' convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori P_7 vittoriosi, compensando invece le spese nel rapporto con gli attori che avevano viste respinte le loro domande.
2. Con atto di citazione notificato l'11.6.2021, (legalmente Parte_1
rappresentata dai genitori), , Controparte_1 Parte_4 Parte_3
e , queste ultime due in proprio nonché quali coeredi di Parte_2 Parte_5 P_
, nelle more deceduto, e, in tale ultima qualità, e (e
[...] Persona_1 CP_2
quindi tutte le parti attrici e intervenute nella causa sub R.G. 719/2010, a eccezione di Per_5
evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Udine, gli avvocati e
[...] CP
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni – più avanti indicati e CP_4 quantificati - subiti a causa dei plurimi inadempimenti connessi alle prestazioni professionali cui i convenuti erano tenuti in forza dell'incarico professionale loro conferito in relazione alla causa risarcitoria conclusasi con la sentenza n. 5/2016.
2.1 Gli attori svolgevano innanzitutto un'ampia premessa sulla natura e sull'oggetto del rapporto con i due difensori convenuti.
Allegavano che l'incarico professionale ai due avvocati era stato conferito da una CP
società infortunistica, la Gestione Sinistri S.r.l. (di seguito anche GI S.r.l.), sulla base di un contratto di mandato che quest'ultima aveva stipulato con i componenti della famiglia obbligandosi, verso un patto di quota lite, ad assistere i mandanti nella pratica Pt_1 risarcitoria “e soprattutto di affiancarne economicamente i componenti, scegliendo poi i legali cui dare eventualmente lo jus postulandi e sostenendo i costi della pratica” (pagg. 19-
20 dell'atto di citazione), legali individuati negli avvocati e , “esperti CP CP_4 della materia, ai quali venne effettivamente firmata la procura alle liti, pur senza essere stati incontrati personalmente dagli assistiti” (pag. 20). Distinto da tale mandato era il contratto “verosimilmente sottostante” (pag. 21) tra GI
S.r.l. e gli avvocati da qualificarsi come “contratto di patrocinio legale a favore di CP terzo, o meglio come un negozio bilaterale con il quale i professionisti vennero incaricati, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la loro opera professionale in favore dei clienti della propria controparte contrattuale (la società infortunistica)” (pag. 22), la cui legittimità era confermata dall'art. 23 del codice deontologico forense del 20141.
Infine, con la sottoscrizione della procura alle liti – avente il significato di accettazione degli assistiti - si era completata la fattispecie a formazione progressiva: gli avvocati avevano CP così assunto le difese dei patrocinati, obbligandosi nei loro confronti, sulla base del rapporto procuratorio, distinto dal rapporto di clientela con GI S.r.l., al diligente dispiegamento dei mezzi per raggiungere il risultato del giusto risarcimento, e rispondendo sulla base sia delle norme di diritto comune di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., sia della disposizione speciale dell'art. 2236 c.c..
Gli attori precisavano che nel caso di specie, la causa di responsabilità medica, pur rilevante sotto il profilo strettamente economico, non presentava questioni tecniche di particolare difficoltà applicativa o interpretativa che richiedessero la soluzione di complesse problematiche giuridiche, né in tema di formulazione delle domande risarcitorie e dell'articolazione delle istanze istruttorie, profili appartenenti al bagaglio di competenze di qualsiasi avvocato di diligenza media che si occupi della materia, né in quello della comunicazione ai clienti della scadenza del termine per appellare, per lasciare a loro la decisione finale, e attenendo la questione di maggior complessità, costituita dalla prova del nesso causale tra l'allegata condotta colposa dei sanitari e il gravissimo danno riportato dalla neonata in fase di parto, a valutazioni di natura medico-legale già affrontate con esito favorevole dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta ante causam nel procedimento promosso ex art. 696 bis c.p.c..
A ciò andava aggiunta la c.d. responsabilità da violazione della diligentia quam in suis per avere i due difensori erogato una prestazione ben inferiore a quella che era lecito attendersi da due veri specialisti della materia sanitaria quali essi erano. La condotta di questi ultimi rilevava inoltre quale violazione dell'art. 27 del Codice deontologico forense, attinente al dovere di informare i propri assistiti non solo al momento del conferimento dell'incarico, ma anche nel corso dello svolgimento del mandato, e dell'art. 26, punto 3 dello stesso Codice, in tema di <mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti il mandato o la nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita>>.
Risultava infine soddisfatto, secondo gli attori, il criterio individuato dalla giurisprudenza di legittimità per stabilire la sussistenza della responsabilità professionale dell'avvocato, potendosi affermare, secondo un giudizio prognostico necessariamente probabilistico, che l'esito della lite sarebbe stato diverso e più favorevole laddove i convenuti avessero posto in essere una condotta più diligente, dapprima nella formulazione delle domande, delle relative allegazioni e delle istanze istruttorie, e quindi nel valutare le criticità della sentenza di primo grado, esponendo ai propri assistiti i probabili esiti favorevoli di una sua impugnazione.
Gli attori procedevano quindi a esporre i danni, di cui chiedevano il ristoro, derivanti dagli inadempimenti imputabili ai convenuti, concretizzatisi sia nella fase preparatoria e introduttiva della lite, sia nella conduzione del processo, sia infine nell'omessa impugnazione della sentenza.
2.2 Il primo danno riguardava la vittima primaria ed era conseguente all'omessa impugnazione di due capi della sentenza.
Rilevava innanzitutto il capo che aveva ingiustamente ridotto del 25% il danno biologico tabellare per la possibile premorienza all'età di 59-67 anni dovuta al medesimo fatto illecito.
Gli avvocati nel precisare le conclusioni, avevano evidenziato l'esigenza di considerare CP
la verosimile premorienza di facendolo però “in un modo talmente Parte_1 equivoco” (pag. 31) che l'allegata riduzione dell'aspettativa di vita a 59 - 67 anni, dipendente in tesi proprio dal fatto illecito, era sembrata costituire una ragione di un possibile ridimensionamento del risarcimento, anziché che un fattore di suo aumento.
E il Tribunale aveva applicato alla liquidazione tabellare del danno non patrimoniale una riduzione, in via equitativa, nella misura del 25%, “così incorrendo in un errore, forse indotto proprio dalle imprecise conclusioni rassegnate sul punto dal patrocinio attoreo” (pagg. 31-
32), posto che la ridotta aspettativa di vita della danneggiata, ove determinata dal fatto illecito, costituiva una componente del danno specificamente risarcibile. E tale errore i due difensori avrebbero dovuto denunciare mediante appello del relativo capo della sentenza, anziché lasciare decorrere il termine breve senza coinvolgere al riguardo la parte assistita.
Il secondo capo della sentenza meritevole di gravame era quello che aveva liquidato il danno morale senza distinguerlo tra sofferenza su base organica e sofferenza dell'animo, non riconoscendo il risarcimento di quest'ultimo, pur espressamente richiesto nell'atto introduttivo.
Il pregiudizio derivante dall'inadempimento era stimabile in circa Euro 500.000,00, di cui
Euro 277.691,13 corrispondente alla errata riduzione del 25% della liquidazione del danno non patrimoniale.
2.3 Venivano quindi dedotte le perdite patrimoniali da insufficiente allegazione e da mancata impugnazione del capo della sentenza che aveva liquidato il lucro cessante lavorativo della minore sulla base equitativa del triplo della pensione sociale e non con il criterio Parte_1 equitativo del reddito genitoriale.
Si imputava agli avvocati di non avere indicato la tipologia di lavoro rispettivamente CP
svolta dai due genitori, il sig. vice-responsabile dell'Ufficio Nucleo Traduzioni presso Pt_1 la Polizia Penitenziaria, e la sig.ra infermiera: ed era stata tale carente allegazione ad P_
avere determinato il Tribunale a liquidare il danno in questione sulla base del criterio residuale del triplo della pensione sociale.
La perdita patrimoniale conseguente era di Euro 344.000,00, pari alla differenza tra l'importo che sarebbe stato liquidato se il risarcimento fosse stato quantificato in base al reddito di lavoro paterno, moltiplicato per il pertinente coefficiente di capitalizzazione e sottratto il 20% per lo scarto tra vita fisica e lavorativa (Euro 822.000,00 circa) da un lato e quanto liquidato in sentenza (Euro 478.000,00 circa) dall'altro.
2.4 Ulteriori danni patrimoniali attenevano alla mancata richiesta, in nome e per conto della vittima primaria, del risarcimento dei danni futuri pari ai costi di assistenza para- infermieristica necessari per una persona inabile al 100%, dalla data della sentenza sino a quella della sua probabile morte.
La domanda era stata respinta - “con un eccesso di formalismo” (pag. 47) - dal Giudice, in quanto proposta dai genitori solo in proprio e non anche per conto della figlia, considerata quale unica titolare del relativo diritto. Conseguentemente, ove la domanda fosse stata formulata in nome e per conto della figlia, essa sarebbe stata certamente accolta. Il danno veniva stimato in Euro 90.280,00 annui Iva inclusa, da moltiplicarsi per il coefficiente di capitalizzazione già utilizzato in sentenza dal Giudice per la liquidazione del danno patrimoniale da perdita di reddito, eventualmente deducendo quanto sarebbe stato corrisposto dall'assicuratore sociale a tale titolo, pari ad Euro 520,09 mensili.
2.5 Gli attori indicavano quindi i danni subiti dai genitori, individuati in primo luogo negli
“esborsi straordinari affrontati per soddisfare le più variegate esigenze” della figlia disabile, per il periodo dalla nascita alla sentenza di primo grado, esborsi che il Tribunale non aveva riconosciuto, avendo i due avvocati omesso la formulazione di una domanda intesa a far quantificare equitativamente tali perdite patrimoniali, con lo strumento delle massime d'esperienza quanto all'an, e l'equità dell'art. 1226 c.c. quanto all'entità dei danni.
2.6 In secondo luogo, era dedotta l'omessa liquidazione del lucro cessante lavorativo, passato e futuro, subito dalla madre , quale conseguenza della riduzione dell'attività Parte_2
lavorativa, e dal padre per la mancata effettuazione degli straordinari al fine Controparte_1 di accudire personalmente la figlia.
L'omessa liquidazione era conseguente alla mancata allegazione della documentazione giustificativa, costituita dalle buste paga, a sua volta determinata dal difetto di comunicazione tra i legali e le parti assistite.
Il danno era liquidabile, quanto alla , in Euro 350,00 mensili per 13 mensilità, pari ad P_
Euro 4.550,00 all'anno, e quanto al padre in una somma da determinarsi in via equitativa.
2.7 Veniva quindi contestata l'omessa impugnazione della sentenza nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dai nonni, sulla base dell'asserita prescrizione del diritto.
Si trattava di una pronuncia all'evidenza errata, e quindi meritevole di impugnazione, avendo il giudice individuato il momento di decorrenza del termine quinquennale ex art. 2947 c.c. nella nascita della bambina, anziché nella data - nella specie individuabile nel 2008, data del deposito della relazione tecnica del c.t.u. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. - in cui la malattia era stata percepita, o poteva essere percepita mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con la conseguenza che il diritto dei nonni, intervenuti nel giudizio di merito nel 2011, non poteva considerarsi prescritto.
Ulteriore errore della sentenza era l'avere ritenuto la domanda risarcitoria dei nonni in ogni caso infondata nel merito, indipendentemente dalla prescrizione, a causa della mancata allegazione di elementi sufficienti a provare il danno da perdita del rapporto parentale, pacifico essendo che la gravissima compromissione della salute di un TE si riverbera sia sull'esistenza dei nonni, sia sulla loro integrità morale, suscitando turbamenti e disperazione d'animo.
Sarebbe stato allora sufficiente ai due difensori allegare e offrire di provare tutte quelle circostanze di fatto da cui si sarebbe potuto facilmente desumere, in via presuntiva, la particolare sofferenza, lo sconvolgimento e l'alterazione dei rapporti e abitudini di vita provocati nei nonni dalle condizioni della TE, pur in mancanza di un rapporto di stabile convivenza.
2.8 Un danno patrimoniale che riguardava tutti gli assistiti era costituito dalla mancata liquidazione degli interessi compensativi, causata sia da un'insufficienza allegatoria nella proposizione della relativa domanda, evidenziata dal Tribunale nel rigetto della relativa domanda osservando che “nel caso concreto, invece, gli attori (…) non hanno allegato né provato che se le somme (non rivalutate) fossero state subito messe a loro disposizione, essi
(tramite l'immediato fruttuoso reimpiego) avrebbero ora presso di loro una somma maggiore di quella liquidata in sentenza con la rivalutazione”, sia dalla mancata interposizione dell'appello.
Gli attori rilevavano che l'esistenza, all'epoca della domanda, di un contrasto in tema di interessi compensativi tra due indirizzi giurisprudenziali, l'uno che li riteneva dovuti solo in quanto richiesti e provati, anche mediante il ricorso a meccanismi presuntivi, l'altro che li considerava invece liquidabili anche d'ufficio, avrebbe dovuto imporre agli avvocati di formulare in modo esplicito la domanda relativa alla componente del danno da ritardato pagamento, con riferimento al lucro perduto, invocando la naturale fruttuosità del denaro e la propensione dei mandanti a forme di risparmio gestito (come effettivamente in seguito avvenuto, mediante l'investimento delle somme liquidate in loro favore seguendo le medesime indicazioni impartite dal Giudice Tutelare a garanzia della redditività del capitale liquidato in favore della figlia minore) e, quindi, in ipotesi di rigetto di una tale domanda, convocare le parti assistite e proporre loro, sul punto, un appello che sostenesse l'erroneità della statuizione.
La perdita patrimoniale era stimabile in oltre 500.000,00 Euro, ed era calcolata sulla base del criterio equitativo degli interessi legali sulla somma devalutata e poi via via rivalutata anno per anno. 2.9 Gli attori deducevano infine la prevedibilità delle perdite ex art. 1225 c.c., ribadivano l'inesistenza di problemi tecnici di speciale difficoltà e la gravità della colpa ascritta ai propri ex difensori ex art. 2236 c.c..
3. Si costituivano entrambi i convenuti.
3.1 L'avv. esponeva innanzitutto che e CP Parte_2 Controparte_1
avevano conferito a GI S.r.l. mandato ad assisterli, rappresentarli e tutelarli in relazione alla vicenda relativa alla nascita della figlia. Atteso l'esito negativo delle trattative instaurate con l' e la compagnia di assicurazione, GI S.r.l. aveva consigliato ai Controparte_17
clienti di procedere in via giudiziaria, segnalando quali professionisti gli Avvocati CP_4
e , particolarmente esperti in materia. CP
Era stata peraltro GI S.r.l., in forza del rapporto di mandato con rappresentanza con i a gestire interamente i contatti con questi ultimi e a reperire la documentazione Pt_1
necessaria all'instaurazione della causa civile, intervenendo anche sulle scelte processuali da adottare e sulle modalità di svolgimento dell'incarico conferito. Gli avvocati, dal canto loro, si erano relazionati costantemente con GI S.r.l., informandola dei vari aspetti sia processuali che di merito della vicenda.
Il convenuto deduceva la correttezza della propria attività professionale, la quale aveva avuto esito pienamente soddisfacente per gli attori, nonostante la rilevante difficoltà della causa, confermata dal fatto che il perito di parte officiato da GI aveva escluso la responsabilità dei sanitari dell' , accertata invece dai c.t.u. nominati prima nel Controparte_10 procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e quindi nel giudizio di merito. Del resto, gli attori – ben consapevoli del fatto che fosse GI S.r.l. a gestire i contatti anche con i difensori – mai avevano manifestato perplessità, né rimostranze in ordine alla gestione della vicenda e alla congruità del cospicuo risarcimento ottenuto, essendo altresì
a conoscenza della pronuncia della sentenza, avendo consegnato i propri codici Iban a GI
S.r.l. per il successivo inoltro al difensore al fine di ottenere l'accredito delle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni.
Il convenuto prendeva poi posizione in ordine alle richieste risarcitorie degli attori.
3.2 Quanto, in primo luogo, ai danni subiti dalla vittima primaria, l'avv. contestava CP
l'esistenza degli errori professionali allegati da controparte, rilevando che la scelta di chiedere al giudice di procedere a valutazione equitativa della possibile riduzione dell'aspettativa di vita rispondeva a criterio di prudenza, considerato il rischio di premorienza di Parte_1 ed essendo comunque stata richiesta anche la personalizzazione al 50% del risarcimento del danno non patrimoniale per la sofferenza interiore, ed evidenziando l'alea di un eventuale appello, al cui esito il giudice di secondo grado ben avrebbe potuto discostarsi dalle risultanze della c.t.u. o disporre un nuovo accertamento peritale con risultati meno vantaggiosi per gli attori.
Quanto al danno patrimoniale, il convenuto sosteneva che l'applicazione del reddito da lavoro dei genitori non poteva certo fungere da parametro per valutare la perdita economica della figlia, costituendo ipotesi indimostrabile quella secondo cui se nata sana, Parte_1
avrebbe seguito le orme lavorative del padre o della madre. Risultavano altresì infondate le contestazioni circa il mancato riconoscimento da parte del Tribunale delle spese per assistenza medica futura, dovendosi al riguardo anche evidenziare che gli attori già ricevevano dall'INPS una somma mensile a titolo di invalidità civile, con conseguente illegittima duplicazione delle poste richieste.
3.3 Il convenuto contestava le domande attoree aventi a oggetto il danno patrimoniale dei genitori, rilevando l'insufficiente allegazione di documenti idonei a provare l'asserita riduzione dei rispettivi redditi lavorativi.
3.4 Quanto al rigetto, per prescrizione, della domanda risarcitoria formulata dai nonni della minore con atto di intervento, l'avv. dopo avere premesso di avere a suo tempo espresso CP
“la propria perplessità in ordine al diritto risarcitorio dei nonni proprio a causa della tardività del loro interessamento”, deduceva che un appello contro tale statuizione del
Tribunale sarebbe stato difficilmente accoglibile, non potendosi sostenere che l'inizio del decorso del termine prescrizionale fosse individuabile con il deposito della consulenza medico legale in sede di ATP (ossia dal 12.08.2009), posto che non era credibile che fino ad allora i nonni non fossero stati a conoscenza della possibile responsabilità esistente in capo ai sanitari, dal momento che i due genitori di già avevano richiesto il risarcimento Parte_1 dei danni in via stragiudiziale e promosso il procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
3.5 Veniva contestata anche la responsabilità per l'omessa liquidazione degli interessi compensativi;
il convenuto evidenziava che la produzione in giudizio da parte degli attori dei dossier relativi ai portafogli di investimento intestati a e Parte_2 Controparte_1
nulla provasse, trattandosi di investimenti risalenti nel tempo (giugno 2018) e che non riguardavano la totalità delle somme percepite a titolo di risarcimento danni, con la conseguenza che un eventuale appello sul punto sarebbe stato destinato al rigetto. 3.6 Il convenuto allegava la correttezza della propria condotta professionale anche relativamente agli obblighi informativi, adempiuti nei confronti di GI S.r.l., cui era stata inviata la comunicazione che una delle assicurazioni chiamate in causa aveva notificato la sentenza del Tribunale di Udine, determinando così la decorrenza del termine breve per impugnare. L'avv. sosteneva, in secondo luogo, che GI S.r.l. avesse CP
intenzionalmente occultato ai clienti le dichiarazioni informative che egli aveva inviato al sig.
, capo liquidatore di GI S.r.l., per la sottoscrizione (cfr. doc. 16), contenenti Per_2
l'illustrazione delle ragioni che sconsigliavano di interporre appello, riferendo invece agli attori tramite i propri collaboratori che la sentenza era riduttiva in punto quantum a causa degli inadempimenti degli avvocati E tale condotta faceva insorgere il dubbio che CP
GI S.r.l. avesse “lasciato che si formasse il giudicato per riscuotere una somma ingente di compensi”, inducendo quindi i ad agire, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Pt_1
CI, “storico collaboratore” della stessa società, contro gli avvocati “a una sorta di CP appello dell'appello senza rischi di restituzione per e stessa” (pag. 18 Pt_1 P_4 della comparsa di risposta).
3.7 Previa richiesta di chiamata in causa in via di manleva di Controparte_5
l'avv. insisteva quindi, in via principale, per il rigetto delle domande attoree;
in CP
subordine, per il contenimento del risarcimento dei danni in via strettamente proporzionale all'eventuale grado accertato di responsabilità, ridimensionandosi in ogni caso le avverse pretese.
4. L'avv. rilevava come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di CP_4 legittimità in argomento - la quale escludeva la responsabilità dell'avvocato nel caso di risoluzione di questioni opinabili, tranne che per le ipotesi di dolo o colpa grave, imponeva una valutazione ex ante in ordine all'adeguatezza o no della scelta di una determinata strategia processuale, ed esigeva una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere diligentemente eseguita – non fosse configurabile alcuna sua responsabilità, posto che l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine avrebbe comportato rischi tali da escludere l'opportunità della sua proposizione, quali una possibile sospensiva dell'efficacia esecutiva o una riforma, anche solo parziale della sentenza, o infine la condanna alle spese, vanificando l'ottimo risultato conseguito.
4.1 Il convenuto contestava, in secondo luogo, di avere concluso un qualsivoglia accordo economico con GI S.r.l., e precisava che i soli compensi percepiti erano quelli liquidati dal giudice in sentenza e direttamente versati dall' all'avv. , Parte_11 CP
il quale ultimo aveva provveduto a versargli la quota di competenza.
4.2 Evidenziava plurimi elementi, contestati dalle controparti, di contraddittorietà della c.t.u. redatta dal dott. i quali – unitamente all'elevato rischio di premorienza della minore Per_6
– confermavano la correttezza della scelta di non proporre appello, che riteneva non subordinata – quanto alla minore – all'autorizzazione del Giudice Tutelare, non Parte_1 ravvisandosi nel mancato appello alcuna disposizione del patrimonio della minore, né essendovi ragione di credere che, a fronte di una sentenza che aveva riconosciuto un consistente risarcimento alla minore, il Giudice Tutelare avrebbe autorizzato la mancata impugnazione.
4.3 Contestava le carenze di allegazione, deduzione e istruttorie dedotte dagli attori, sostenendo di avere vagliato e, ove utili, allegato, tutti i documenti e le informazioni che erano stati resi disponibili, i quali non a caso avevano condotto alla pronuncia favorevole.
Rilevava che la domanda di rimborso delle spese assistenziali future era stata correttamente formulata sulla base dell'unico documento consegnato dagli attori, costituito da un preventivo, ed era stata respinta per quello che la stessa controparte aveva riconosciuto essere un eccesso di formalismo, e dovendosi comunque evidenziare che era stata sollevata ex adverso eccezione di compensazione dell'eventuale danno assistenziale con quanto erogato/erogabile per assistenza alla minore da parte di e dal Controparte_18 [...]
. Quanto, invece, alle spese già sostenute, la domanda era stata respinta Controparte_19 per carenza di prova, non avendo gli assistiti fornito la relativa documentazione giustificativa.
4.4 Nessuna censura poteva muoversi in relazione alla sorte della domanda di risarcimento dei danni da incapacità lavorativa futura di che non potevano che essere Parte_1 liquidati sulla base del criterio del triplo del valore della pensione sociale, né al rigetto delle domande risarcitorie svolte per conto degli intervenuti, nonni della minore, in quanto il diritto risultava prescritto al momento dell'incarico, ed era comunque del tutto opinabile la questione dell'asserita conoscenza dell'efficacia lesiva delle condotte solo all'esito della prima CTU, che, ove dedotta in appello, avrebbe esposto gli assistiti alla condanna alle spese, a fronte della compensazione ottenuta in primo grado, posto che proprio il fatto che i nonni assistessero la minore, vivendo a stretto contatto con la sua famiglia, mal si conciliava con la possibilità di dimostrare che i predetti fossero all'oscuro dei danni subiti dalla TE e dell'errore medico, contestato da direttamente all'Azienda ospedaliera a soli Parte_2
tre mesi dal parto.
4.5 Il convenuto deduceva quindi che il rigetto della domanda avente a oggetto le asserite differenze risarcitorie in capo alla minore per danni da premorienza fosse dipeso non da un'inesistente equivocità della relativa formulazione, ma da una valutazione di merito del giudice e che rientrava tra le questioni opinabili per le quali non poteva invocarsi la responsabilità del difensore per il mancato risultato. Il mancato appello sul punto era quindi giustificato, anche alla luce del timore che la minore decedesse durante il giudizio di secondo grado, evento che avrebbe messo in discussione l'intero risarcimento alla stessa liquidato.
4.6 Quanto agli asseriti danni da lucro cessante del padre per la mancata effettuazione degli straordinari e al danno da lucro cessante della madre, il convenuto rilevava la mancanza di idonea documentazione giustificativa.
4.7 In ordine al mancato riconoscimento degli interessi compensativi, l'avv. sosteneva CP di avere correttamente formulato la relativa domanda, precisando che l'asserita mancata allegazione di prova circa la propensione al risparmio degli attori non era riconducibile ad un comportamento negligente degli avvocati, ma all'impossibilità di introdurre delle circostanze di fatto all'epoca non sussistenti e quindi non dimostrabili, neppure in via presuntiva, né, infine, assumendo rilievo il dossier titoli prodotto nel presente giudizio, in quanto successivo alla causa risarcitoria.
Un appello sul punto, infine, avrebbe esposto anche la minore al rischio di vedere riesaminata la questione della responsabilità dei medici.
4.8 Conclusivamente, l'avv. , previa richiesta di autorizzazione alla chiamata CP_4
in causa in manleva di chiedeva – in via principale – il rigetto della Controparte_7 domanda attorea. In subordine, insisteva per la riduzione della condanna al risarcimento dei soli danni effettivamente a lui ascrivibili, nella misura che fosse risultata all'esito della causa;
la riduzione della condanna al pagamento degli interessi compensativi a quanto effettivamente provato e comunque non oltre il tasso legale;
la detrazione di quanto corrisposto e/o da corrispondersi in futuro da parte dell'INPS in favore di nonché quanto Parte_1 oggetto di erogazione di prestazioni da parte del Servizio Sanitario Nazionale in favore della stessa minore.
5. Si costituiva la quale aderiva – quanto alla domanda attorea Controparte_5
- alle difese del proprio assicurato, che illustrava, evidenziando inoltre la particolare complessità della fattispecie di responsabilità sanitaria, decisa all'esito di un pregevole percorso motivazionale dal Tribunale di Udine.
In secondo luogo, non contestava l'operatività della garanzia assicurativa, nei limiti del massimale di Euro 2.000.000,00 e con la franchigia fissa di Euro 5.000,00.
6. Si costituiva infine la quale pure contestava le pretese degli attori, Controparte_7
svolgendo argomentazioni comuni a quelle del proprio assicurato.
Quanto, in via subordinata, alla domanda di manleva, chiedeva di contenere il proprio obbligo secondo i limiti previsti dalla polizza (massimale di Euro 1.000.000,00 con lo scoperto del
5% con minimo di Euro 500,00 per ogni terzo danneggiato).
7. Fallito il tentativo di conciliazione alla prima udienza di comparizione, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., rifiutata dai convenuti una proposta conciliativa del giudice, la causa veniva decisa con sentenza n. 533/2024 dd. 26-30.4.2024.
7.1 Il Tribunale, premesso che la procura ad litem, atto unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, non è sufficiente a dimostrare la stipulazione di un c.d. contratto di patrocinio tra i medesimi soggetti, costituendone solo un indice presuntivo, osservava che nella specie le allegazioni delle parti e le evidenze documentali inducevano a ritenere che la procura alle liti degli attori ai convenuti fosse stata rilasciata in ragione del mandato sostanziale intercorso tra GI S.r.l. in qualità di mandataria delle parti attrici e lo studio legale mandato sostanziale la cui esistenza era CP
comprovata dall'“accordo di collaborazione” risalente al 2007 mediante il quale la società infortunistica, nell'indicata qualità, aveva chiesto e ottenuto dall' Controparte_13 rappresentata dall'avv. e cessata nel 2012 di assumere la difesa
[...] CP
giudiziale in sede civile dei propri clienti.
E un tale accordo, che ben poteva inquadrarsi, “se valutato nella prospettiva dei sigg. Pt_1
, e ” (pag. 17), nello schema del contratto a favore di terzi (GI P_ Pt_5 Pt_3
S.r.l. stipulante, l' promittente e i signori terzi beneficiari, come Controparte_11 Pt_1
tali legittimati ad ottenere dai promittenti l'esecuzione dell'incarico o il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento), non era idoneo – contrariamente a quanto sostenuto dagli attori
– a determinare la nullità della procura ad litem per violazione del canone di indipendenza dell'avvocato (domanda di nullità formulata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), attesa la distinzione e autonomia dell'accordo commerciale tra GI S.r.l. e i difensori rispetto alla procura stessa, collegati solo fattualmente. In ogni caso, anche qualora tale accordo commerciale avesse previsto un compenso a carico della società infortunistica e in favore dei professionisti, calcolato secondo una percentuale del risarcimento che sarebbe stato liquidato in giudizio, non per questo ne sarebbe derivata la nullità della procura alle liti.
Era quindi GI S.r.l. a rivestire la qualità di unica cliente, nonché unica interlocutrice degli avvocati sia pure nell'interesse dei coerentemente al contenuto CP Pt_1
dell'obbligazione assunta di gestire, in nome e per conto di questi ultimi, tutti gli adempimenti necessari alla pratica risarcitoria.
Ciò premesso, il Tribunale passava a valutare se sussistessero, nell'espletamento del mandato professionale, i profili di inadempimento imputabili ai difensori e denunciati dagli attori, e se questi avessero provocato un pregiudizio risarcibile.
7.2 Era escluso, in primo grado, che la riduzione della liquidazione del danno non patrimoniale per la possibile premorienza della vittima fosse ascrivibile a una condotta negligente dei convenuti, posto che questi ultimi avevano allegato – anche all'atto della precisazione delle conclusioni - il rischio di premorienza quale elemento per apprezzare e non diminuire la gravità della menomazione subita dalla minore.
7.3 Risultava infondata anche la contestazione riguardante l'insufficiente attività allegatoria e probatoria a sostegno della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante lavorativo patito da sia in quanto i due difensori, pur avendo omesso di precisare le Parte_1 professioni esercitate dai genitori, avevano comunque allegato elementi dai quali inferirle, sia in quanto era ben difficile sostenere che tale precisazione sarebbe stata sufficiente a determinare una liquidazione del danno secondo un criterio diverso e più vantaggioso del triplo della pensione sociale.
7.4 Corretta era stata poi la scelta degli avvocati di proporre la domanda di rifusione delle spese di assistenza futura in nome dei genitori, anziché della minore, considerato che, come affermato dalla Cassazione, il relativo danno era in capo ai primi.
7.5 Nessuna censura poteva essere fondatamente mossa ai convenuti per non avere richiesto, relativamente alle spese di assistenza della figlia già sostenute, la liquidazione equitativa, posto che quest'ultima non libera i danneggiati dall'onere di allegare la tipologia delle perdite patrimoniali. E, al riguardo, non sussisteva prova che i avessero informato GI Pt_1
S.r.l. dell'esistenza e quantificazione di particolari esborsi.
7.6 Quanto al rigetto della domanda di lucro cessante lavorativo subito dai genitori di Pt_1
il Tribunale rilevava sia che gli attori non avevano allegato che gli avvocati
[...] CP fossero stati informati da GI S.r.l. dell'intenzione della sig. di trasformare il P_
contratto di lavoro da full time in part time, e di quella del sig. di ridurre le ore di Pt_1 straordinario, sia che nel presente giudizio le produzioni documentali, limitate a due buste paga della , erano inidonee a provare i pregiudizi dedotti. Il giudice di primo grado P_ osservava che in ogni caso tale domanda, quand'anche fosse stata proposta, ben difficilmente avrebbe potuto essere accolta, non sussistendo nesso causale diretto e immediato tra l'errore medico e la scelta dei genitori di ridurre il proprio orario lavorativo.
7.7 Il giudice di primo grado non ravvisava inadempimenti di sorta neppure in ordine al mancato riconoscimento degli interessi compensativi, sia in quanto il Tribunale aveva applicato un principio giuridico non consolidato (e contrastato da un opposto indirizzo secondo cui gli interessi compensativi erano liquidabili in modo automatico e ufficioso), sia in quanto i difensori avevano comunque richiesto la condanna dell' al Controparte_17
pagamento degli interessi, spettando poi al giudice l'onere delle relative qualificazione e quantificazione, sia in quanto, infine, gli attori non avevano, nel presente giudizio, allegato né offerto di provare specifici elementi di cui gli avvocati sarebbero stati messi a CP
conoscenza da parte di GI S.r.l. per valorizzare la propensione al risparmio degli attori.
7.8 Infine, il Tribunale escludeva profili di inadempimento dei convenuti anche relativamente alla mancata impugnazione della sentenza.
In particolare, osservava che – sulla base della corrispondenza tra GI S.r.l. e difensori e della testimonianza di – era emerso: che gli avvocati avevano dato Testimone_3 CP immediata comunicazione alla società dell'avvenuta notifica della sentenza e quindi del decorso del termine breve per impugnare;
che GI S.r.l. aveva quindi informato di ciò i precisando anche che l'avv. aveva sconsigliato in modo argomentato Pt_1 CP la proposizione dell'appello, manifestando comunque la disponibilità a incontrare gli assistiti;
che anche il c.t.p. dott. aveva evidenziato l'inopportunità di un'impugnazione, in Pt_6 considerazione del rischio di soccombenza a seguito di eventuale rinnovazione di c.t.u. e di premorienza di che l'avv. aveva quindi trasmesso a GI Parte_1 CP dichiarazioni di rinuncia all'appello affinché fossero sottoscritte dai i quali non Pt_1 avevano inteso però firmarle in quanto incomplete;
che l'avv. essendosi GI S.r.l. CP
rimessa alle sue scelte, aveva quindi comunicato di non intendere presentare appello, volendo evitare qualsiasi rischio agli assistiti. Tale quadro rendeva evidente – ad avviso del giudice di primo grado - che i convenuti avessero valutato diligentemente tutte le circostanze utili ai fini di assumere la scelta processuale più adeguata, mentre non risultava che gli attori, pur a conoscenza del termine breve per l'appello, avessero cercato, “secondo un principio di autoresponsabilità” (pag. 30), di attivarsi per ottenere ulteriori delucidazioni in merito.
L'omissione di informazioni e di chiarimenti lamentata dagli attori non era imputabile ai convenuti, ma semmai alla mandataria GI S.r.l., non essendo chiaro - sulla base della deposizione del – quali informazioni dell'avv. fossero state loro comunicate Per_2 Per_7
e in quale forma. E ciò escludeva – in base al criterio della ragione più liquida – la necessità di compiere alcun giudizio prognostico per accertare se l'eventuale condotta alternativa costituita dalla proposizione dell'appello avrebbe avuto un esito complessivamente più favorevole.
Il Tribunale respingeva quindi le domande attoree, ravvisando peraltro nelle rilevanti complessità nella ricostruzione e qualificazione dei rapporti tra le parti e tra queste e GI
S.r.l., nonché nella delicatezza dei plurimi profili di responsabilità professionali esaminati gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese.
8. Avverso la sentenza hanno proposto appello le parti indicate in epigrafe, prospettando dieci motivi di doglianza, riconducibili a tre distinte responsabilità professionali.
1) il non avere i difensori intrattenuto rapporti diretti con le parti assistite, così non adempiendo agli obblighi informativi discendenti dal contratto di patrocinio;
2) avere redatto le domande risarcitorie in modo non rispondente al canone di diligenza professionale ex art. 1176 c. 2 c.c.;
3) non avere impugnato i capi sfavorevoli della sentenza.
8.1 Con il primo motivo, gli appellanti hanno sostenuto che i mandati stipulati in favore della
GI S.r.l. e che conferivano a quest'ultima l'assistenza e la rappresentanza “nelle trattative
e nelle procedure necessarie per ottenere il risarcimento dei danni subiti” avevano a oggetto il solo svolgimento di trattative stragiudiziali e non anche l'eventuale contenzioso attivato successivamente al fallimento delle trattative. Aveva quindi errato il Tribunale nel ritenere che i contratti di mandato abilitassero l'infortunistica anche alla gestione (in via esclusiva, cioè senza interloquire con i patrocinati) delle relazioni con gli avvocati, compresa l'informazione relativa all'avvenuta notifica della sentenza di primo grado e la conseguente scelta se impugnare o meno;
in forza di ciò, il Tribunale aveva ritenuto, dunque, erroneamente, che le comunicazioni effettuate dagli avvocati alla GI dovessero far ritenere adempiuti anche gli obblighi informativi gravanti in capo agli avvocati nei confronti delle parti assistite e che al più l'inadempimento fosse imputabile alla mandataria GI, la quale aveva omesso di trasferire le informazioni ai signori in adempimento degli Pt_1 obblighi di comunicazione derivanti dal contratto di mandato.
Gli appellanti hanno poi rilevato che la scelta di non appellare era stata presa da avvocati, medico legale e società infortunistica non nell'interesse dei patrocinati ma per non rischiare di pregiudicare i guadagni conseguenti al patto di quota lite nel caso di una riforma in punto an; in ragione di ciò, tuttavia, i danneggiati erano stati inaccettabilmente estromessi dalla scelta se impugnare o meno, e anche dalla possibilità di interessare il giudice tutelare, essendo parti in causa anche due minorenni.
In tale comportamento gli appellanti hanno ravvisato una violazione dell'art. 1176, comma 2
c.c., ma anche dell'art. 2, comma 5 della L. 247/2012 e dell'art. 23 Cod. deontologico forense, in forza dei quali, ove l'incarico sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, esso va svolto nell'esclusivo interesse della parte assistita;
pertanto gli avvocati erano obbligati a informare direttamente e tempestivamente i patrocinati (e non solo la GI) degli esiti della procedura in corso e delle conseguenze della mancata impugnazione.
8.2 Con il secondo motivo, gli appellanti hanno lamentato che non sia stata riconosciuta come negligente la condotta degli avvocati laddove essi non hanno valorizzato la prognosi di premorienza della vittima, effettuata dalla CTU resa in sede di ATP, come fattore di personalizzazione ossia di incremento del danno non patrimoniale, essendosi invece limitati a rimettersi sul punto alla valutazione equitativa del giudice, né hanno impugnato la statuizione contraria, contenuta in sentenza, che l'aveva considerato fattore diminutivo del danno.
Sono stati censurati, in aggiunta, una serie di ulteriori errori tecnico-giuridici nella redazione della domanda, quali la duplicazione delle voci di danno, biologico ed esistenziale;
l'omessa indicazione dei valori della persona costituzionalmente tutelati la cui lesione avrebbe cagionato il dedotto danno esistenziale;
il mancato riferimento ai criteri equitativi delle
Tabelle del Tribunale di Milano e ai loro fattori di personalizzazione;
l'omessa allegazione della tipologia di sofferenza dell'animo, da affiancarsi a quella nocicettiva;
l'omessa contestazione della prognosi di premorienza formulata dal consulente poiché non supportata dalla letteratura scientifica, ma basata sulla sola esperienza personale del consulente stesso;
l'omessa valorizzazione della relazione della psicologa che aveva descritto l'impatto Tes_4
della disabilità della bambina sulla sua vita e su quella dei familiari e l'omessa interlocuzione con questi ultimi per sollecitare informazioni utili.
Le perdite collegate a tale violazione sono quantificate in Euro 277.691,00 da maggiorare di rivalutazione e interessi compensativi.
8.3 Con il terzo motivo, gli appellanti hanno censurato il mancato riconoscimento come negligente della condotta degli avvocati laddove essi non hanno allegato le professioni e i redditi dei genitori ai fini della domanda risarcitoria per la perdita della capacità lavorativa, così impedendo una liquidazione più favorevole di tali danni, parametrata ai redditi medi dei genitori e non invece al criterio residuale del triplo della pensione sociale;
e, in aggiunta, per non aver impugnato tale statuizione.
Rispetto alle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, gli appellanti hanno dedotto che gli avvocati pur avendo ottenuto da GI i CUD di entrambi i genitori dal 2000 CP al 2010, utilizzarono solo il CUD del padre del 2010, non precisando tuttavia quale fosse la sua professione e omettendo per intero la produzione della documentazione materna. Più in generale, essi non si procurarono di raccogliere informazioni presso la famiglia della vittima e non allegarono alcun ulteriore elemento presuntivo utile a una corretta stima del danno, quale il contesto sociale, il lavoro dei genitori ed il loro percorso scolastico. E proprio tale carenza di allegazione aveva indotto il Giudice ad adottare il criterio – di carattere residuale
- del triplo della pensione sociale.
Il danno da minore liquidazione è stato stimato – sostituendo il parametro del triplo della pensione sociale con quello del reddito paterno - in Euro 344.000,00.
8.4 Con il quarto motivo, è stato lamentato che il Tribunale abbia escluso la negligenza della condotta degli avvocati per non avere formulato correttamente la domanda di condanna CP
al risarcimento delle spese future per l'assistenza di tipo specialistico della minore;
la relativa domanda era stata articolata in poche righe prive di richiami giurisprudenziali e imprudentemente effettuata solo in nome e per conto dei genitori in proprio e non anche in quello della vittima primaria, con legittimazione almeno alternativa, e senza poi appellare la sentenza che aveva ritenuto i genitori privi di legittimazione.
E' stata quindi richiesta la condanna al ristoro di tali poste di danno, liquidate secondo equità.
8.5 Il quinto motivo attiene all'inadempimento, escluso dal giudice di primo grado, degli avvocati per non avere richiesto il risarcimento delle spese straordinarie verosimilmente CP sostenute e non contabilizzate nei 7 anni di vita della bambina antecedenti all'avvio dell'azione, conformemente ai principi dettati dalla sentenza n. 8827/2003 della Cassazione.
Gli appellanti hanno sostenuto di avere fornito ai difensori gli elementi necessari a documentare l'esistenza e l'ammontare di tali particolari esborsi, elementi costituiti da alcuni scontrini di spese mediche e da un'autocertificazione sui lavori di adattamento dell'abitazione; in ogni caso era onere degli avvocati sollecitare tale produzione documentale o farsi riferire verbalmente quali costi erano stati sostenuti;
infine in primo grado erano stati allegati gli esborsi sostenuti, quali quelli connessi all'utilizzo dell'autovettura per raggiungere le strutture di assistenza e di cura.
I danni non liquidati sono stati quantificati in Euro 151.000,00, oltre rivalutazione e interessi compensativi.
8.6 Il sesto motivo riguarda il rigetto della domanda di risarcimento del lucro cessante lavorativo dei genitori, determinato dal non avere gli avvocati inserito nelle loro CP richieste tale tipologia di danno.
E' inoltre censurata come errata e frutto di mal intendimento del principio di causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c. l'esclusione del nesso causale tra errore medico e perdita patrimoniale, nesso da intendersi in modo da ricomprendere nel risarcimento non solo i danni diretti e immediati, ma anche i danni indiretti e mediati che si presentassero come effetto normale dell'evento lesivo, secondo la teoria della cd. regolarità causale.
8.7 Con il settimo motivo, è stato lamentato che non sia stata riconosciuta come negligente la condotta degli avvocati consistita nell'inadeguata formulazione della domanda di CP interessi compensativi per i quasi 13 anni intercorsi tra il fatto illecito e l'erogazione del risarcimento, essendosi gli stessi limitati a richiedere “rivalutazione e interessi” senza ulteriormente argomentare, e per non aver impugnato la sentenza nella parte in cui non riconosceva tali interessi.
Gli appellanti hanno rilevato, rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata, che era obbligo dei difensori chiedere informazioni utili alla formulazione della domanda risarcitoria;
che essi avrebbero dovuto allegare la naturale fruttuosità del denaro, la sua particolare ingenza, la lunghezza del periodo di mora, il reinvestimento fruttifero che il giudice tutelare avrebbe certamente imposto al risarcimento spettante alla minore, nonché l'esistenza di un insidioso conflitto giurisprudenziale.
Ulteriore censura riguarda la mancata proposizione dell'appello. 8.8 L'ottavo motivo attiene all'omesso scrutinio, da parte del giudice di prime cure, della questione della responsabilità degli avvocati per non avere formulato in modo adeguato CP le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali dei tre nonni, respinte per prescrizione, segnatamente argomentando la posticipazione del dies a quo al momento del deposito della c.t.u. nel procedimento per A.T.P..
In secondo luogo, sussistevano due ragioni affinché gli avvocati impugnassero la CP sentenza, previa informazione agli assistiti: l'una costituita dall'erroneità dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio, dovendosi il dies a quo identificarsi non, come aveva stabilito il Tribunale, nel giorno della nascita della TE, bensì in quello del deposito della consulenza tecnica preventiva, avvenuto in data 12.08.2009, che aveva per la prima volta ufficialmente stabilito la relazione causale tra l'operato dei medici e i gravissimi danni conseguiti alla loro TE, e la seconda l'erroneità della prognosi di infondatezza nel merito, attesa la pacifica risarcibilità dei danni non patrimoniali dei nonni per la morte o per le gravi lesioni dei nipoti, anche se non conviventi con loro.
La quantificazione di tale danno avrebbe seguito i consueti parametri tabellari previsti dall'Osservatorio Milanese (tra i 24.000 ed i 144.000 Euro per ciascun danneggiato indiretto).
8.9 Con il nono motivo, gli appellanti hanno censurato che non sia stata riconosciuta come negligente l'omessa impugnazione della sentenza.
Hanno, in particolare, sostenuto: che la sentenza era stata pubblicata ben due mesi prima della sua notifica, e pertanto da allora i difensori ben avrebbero potuto esaminarla approfonditamente, incontrare gli assistiti e riferire loro ogni valutazione in ordine all'opportunità dell'impugnazione; che la deposizione del teste , se letta nel suo Per_2
complesso, non autorizzava a ritenere che gli assistiti fossero stati informati di alcunché; che nella comunicazione e-mail del 27.04.2016 l'avv. si era limitato a riprendere CP
l'elenco delle criticità segnalategli da GI e a riferire genericamente di un rischio di
“reiterata soccombenza”, senza null'altro aggiungere;
che il parere tecnico del medico legale dott. constava di appena quattro righe. Pt_6
8.10 Con il decimo e ultimo motivo, è stata lamentata l'errata ricostruzione del fatto storico laddove il giudice di prime cure ha affermato che tutte le parti assistite avrebbero avuto conoscenza del termine breve per impugnare, del suo significato processuale e delle conseguenze sui propri diritti nel non avvalersene, nonché del parere tecnico negativo al gravame reso dall'avv. a GI, trattandosi di circostanze non provate e in ogni CP caso in contraddizione con l'altra affermazione, pure contenuta in sentenza, secondo cui non era chiaro quali informazioni fornite dall'avv. a GI fossero poi state CP veicolate da quest'ultima ai Pt_1
E' stata contestata anche l'affermazione che i non si sarebbero colpevolmente attivati, Pt_1 nel rispetto del principio di auto-responsabilità, per ottenere ulteriori delucidazioni in ordine alla possibilità di appello, ritenendosi al contrario che – alla luce dell'art. 1176, comma 2 c.c.
e dell'art. 23 del codice deontologico - la decisione sul se appellare o no avrebbe dovuto essere preceduta da adeguata attività informativa direttamente erogata dagli avvocati alle parti patrocinate ed essere accompagnata da un parere scritto da far avallare al Giudice Tutelare.
Tutto ciò esposto, gli appellanti hanno richiesto, in riforma della sentenza impugnata, che, accertato che l'incarico professionale di promuovere in giudizio le azioni risarcitorie nei confronti dell' si inseriva in un sottostante rapporto contrattuale trilatero, Controparte_17
che aveva coinvolto GI S.r.l. quale stipulante, gli avvocati quali promittenti e gli CP attori quali destinatari dell'attività professionale forense, e accertato che la complessiva prestazione d'opera intellettuale non presentava problemi tecnici di speciale difficoltà, accertati infine i plurimi inadempimenti descritti nell'atto di appello, gli appellati siano condannati al risarcimento di tutti i danni dedotti, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi.
Hanno anche richiesto che la Corte valuti la possibile esistenza di una causa di nullità del contratto d'opera intellettuale tra appellanti e difensori appellati per violazione del canone di indipendenza dell'avvocato nell'erogazione dei suoi servizi, con conseguente risarcimento dei danni “anche per tal via lamentati dagli attori”.
9. Si è costituito l'avv. , il quale ha svolto una premessa in ordine al rapporto CP professionale tra l'avv. CI, attuale difensore degli appellanti, e GI S.r.l., rapporto in forza del quale quest'ultima aveva “condotto” (pag. 6 della comparsa di riposta) i Pt_1 nello studio del primo per promuovere la causa risarcitoria contro gli avvocati e che CP
aveva impedito all'avv. CI di dedurre la responsabilità, rilevata anche nella sentenza impugnata, di GI S.r.l. nella vicenda in questione.
Ha censurato, in via preliminare, la violazione dei canoni di chiarezza, semplicità e sinteticità degli atti processuali, con riferimento all'atto di citazione in appello, composto da ben 100 pagine, e da ritenersi perciò inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.. In via subordinata, ha chiesto che tale condotta processuale sia sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. 9.1 Nel merito, quanto al primo motivo, ha sostenuto che correttamente il giudice di primo grado aveva qualificato mandato di rappresentanza il rapporto tra attori e GI S.r.l., in forza del quale quest'ultima aveva assunto l'obbligo di assistere e rappresentare i mandanti in tutte le iniziative necessarie per ottenere il risarcimento dei danni, compresa la fase giudiziale, per la quale era stata rilasciata – sulla base dello stesso mandato - procura ad litem agli avvocati
Ha quindi rimarcato che il contratto di patrocinio, stipulato tra questi ultimi e GI CP
S.r.l., era stato del tutto correttamente adempiuto, essendo la domanda attorea stata accolta nonostante due perizie di parte stragiudiziali avessero escluso la responsabilità dei sanitari, né essendo prospettabile alcuna censura in ordine alla mancata proposizione dell'appello, posto che l'avv. aveva tempestivamente informato GI dell'inizio del decorso del CP
termine breve, manifestato la volontà di incontrare i e la disponibilità a redigere Pt_1 appello con relativa richiesta di onorario, inviato dichiarazioni contenenti i pro e contro di un eventuale appello, acquisito il parere del medico legale che pure aveva sconsigliato l'impugnazione.
9.2 Ha contestato pure il secondo motivo, rilevando che le domande risarcitorie erano state correttamente formulate, senza alcuna duplicazione, sulla base delle previsioni delle Tabelle del Tribunale di Milano.
Quanto al rischio di premorienza, ha allegato che non si tratta di un dato certo e inconfutabile, potendo sullo stesso incidere numerosi fattori idonei, di fatto, anche ad azzerare l'iniziale stima, con la conseguenza che, in caso di premorienza, il danno c.d. intermittente sarebbe stato risarcibile nei soli limiti della durata effettiva della vita del danneggiato. Inoltre – ha concluso sul punto l'appellato – il giudice aveva proceduto all'aumento del risarcimento per la personalizzazione del danno.
9.3 In relazione al terzo motivo di appello, l'avv. ha replicato rilevando sia di avere CP
prodotto la documentazione che era stata loro consegnata, per il tramite di GI, dai Pt_1 sia che nel presente giudizio non era stato allegato alcun elemento probatorio tale da far ritenere errata la liquidazione del danno secondo il criterio del triplo della pensione sociale.
9.4 In ordine al quarto motivo, l'appellato ha sostenuto che correttamente la domanda di rimborso delle spese future di assistenza alla minore era stata formulata a nome Parte_1
dei genitori, in capo ai quali grava l'onere di mantenimento. Ha rilevato, in secondo luogo, che comunque – ad avviso del c.t.u. – le spese mediche, riabilitative e di sostegno sono tutte erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale. 9.5 Correttamente formulata era stata anche la domanda di risarcimento delle spese di assistenza già sostenute dai coniugi la quale era stata respinta non per carenze Pt_1 dell'atto difensivo, ma per l'omessa allegazione – reiterata nel presente giudizio – da parte degli attori di particolari esborsi diversi dalle spese mediche documentate.
9.6 Quanto al mancato riconoscimento del danno da lucro cessante lavorativo dei genitori, oggetto del sesto motivo di appello, l'avv. ha rilevato che la documentazione consegnata CP dagli attori era insufficiente all'accoglimento della domanda, non sussistendo quindi alcun inadempimento dei difensori.
9.7 Infondato è – secondo l'avv. – anche il settimo motivo, riguardante la mancata CP liquidazione degli interessi compensativi, posto che la relativa domanda era stata correttamente proposta, e il suo rigetto era dipeso dalla mancata allegazione di prova circa la propensione al risparmio degli appellanti, circostanza che, in quanto non rispondente al vero, non avrebbe potuto essere provata neppure in via presuntiva.
9.8 Quanto all'ottavo motivo, ha escluso che il termine di prescrizione del diritto risarcitorio dei nonni di potesse decorrere solo dal deposito della c.t.u. nel procedimento Parte_1
per ATP, dal momento che i nonni, essendo, a detta degli stessi appellanti, molto vicini alla famiglia non potevano non essere stati a conoscenza della possibile responsabilità Pt_1
dei sanitari dell' , già fatta valere anche in via stragiudiziale dai genitori Controparte_10 della vittima.
9.9 I due ultimi motivi, nono e decimo, sono stati congiuntamente esaminati dall'appellato, che ne ha evidenziato l'infondatezza. Ha sostenuto che la proposizione dell'appello avrebbe esposto gli assistiti al fondato rischio di vedere riformata in pejus la sentenza di primo grado, considerate le ferme contestazioni espresse dai consulenti delle controparti agli esiti della c.t.u. anche in ordine alla responsabilità dei sanitari, e ha ribadito di avere compiutamente informato GI sia di ciò, sia del fatto che il termine per impugnare fosse quello breve di trenta giorni, circostanze entrambe di cui gli assistiti erano stati resi edotti dalla stessa GI.
9.10 L'avv. ha infine interposto appello incidentale avverso il capo sulle spese, che ha CP lamentato essere state ingiustamente compensate.
9.11 Ha concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello; nel merito, in via principale per il suo rigetto, e in subordine per il contenimento dell'obbligazione risarcitoria in via strettamente proporzionale al grado di colpa accertato, ridimensionandosi in ogni caso le eccessive pretese avversarie. In via di garanzia, ha chiesto di essere manlevato da
[...] In via di appello incidentale, ha insistito per la condanna degli appellanti Controparte_5
alla rifusione delle spese di primo grado. Ha infine richiesto la condanna degli appellanti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
10. Ha resistito all'appello anche l'avv. . CP_4
Ha innanzitutto dedotto la manifesta infondatezza e inammissibilità dell'appello, rilevando che il mandato tra gli appellanti e GI era sia stragiudiziale, sia giudiziale;
che in forza di esso GI aveva conferito agli avvocati l'incarico di rappresentare e difendere gli CP odierni appellanti in giudizio;
che l'incarico era stato correttamente adempiuto, anche in relazione alla scelta, partecipata a GI e per essa agli assistiti, di non interporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine.
10.1 Quanto al primo motivo di appello, l'appellato ha rilevato che, dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dagli stessi attori era provato che il mandato a GI ricomprendesse anche la fase giudiziale, ed era incontestato che i avessero ratificato Pt_1 tutti gli atti compiuti dalla mandataria durante detta fase.
10.2 In ordine al secondo motivo, premessa la controvertibilità delle conclusioni rese dal c.t.u. nella causa di responsabilità medica, l'appellato ha rilevato che nella propria memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. di tale giudizio era stato evidenziato che il rischio di premorienza dovesse giustificare un aumento, e non una riduzione, del risarcimento del danno della minore Pt_1
E il rischio di premorienza era stato valutato anche sotto il diverso profilo
[...]
dell'inopportunità dell'appello, atteso il sensibile ridimensionamento dell'ammontare del risarcimento nel caso in cui la minore fosse effettivamente deceduta.
10.3 Quanto al terzo motivo, l'avv. ha sostenuto che il fatto che il giudice avesse CP
liquidato il risarcimento del danno da futuro lucro cessante della minore secondo il criterio del triplo della pensione sociale non potesse essere ascritto a fatto dei difensori, posto che, avendo la minore sofferto il danno già alla nascita, risultava precluso l'utilizzo di un criterio alternativo e favorevole, essendo impossibile orientare il giudice sul tipo di attività lavorativa futura in base agli studi, alle inclinazioni e alle attitudini della bambina.
10.4 Nessun inadempimento era poi configurabile con riguardo alla formulazione, in nome dei genitori, della domanda di rifusione delle spese mediche e di assistenza future della minore, dovendosi in ogni caso rilevare come le spese in questione riguardassero terapie erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale. 10.5 Quanto alla sorte della domanda di rimborso delle spese mediche e di assistenza già sostenute, erano da escludersi errori dei difensori, posto che fattore dirimente era stato, e continuava a essere, la carente allegazione di documenti giustificativi da parte degli attori appellanti.
10.6 Altrettanto era da dirsi per il rigetto della domanda di risarcimento del danno avente a oggetto il lucro cessante dei genitori di Parte_1
10.7 Quanto al settimo motivo, ha rilevato la correttezza delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, relativa al contrasto giurisprudenziale in ordine al riconoscimento degli interessi compensativi, e al mancato adempimento, da parte degli appellanti, dell'onere di allegazione degli elementi dai quali inferire la loro propensione al risparmio.
10.8 In ordine all'ottavo motivo, sono stati ribaditi i rilievi già espressi dall'altro appellato circa le ragioni per cui risultava prescritto il diritto risarcitorio dei nonni della minore, ed è stato altresì evidenziato che un appello sul punto era sconsigliato anche dal non rilevante ammontare del risarcimento che sarebbe stato liquidabile ai nonni non conviventi.
10.9 In ordine ai due ultimi motivi di gravame, unitariamente considerati, l'avv. ha CP
ribadito la diligenza spiegata dai difensori nella fase successiva alla pubblicazione e notifica della sentenza di primo grado, anche con riguardo alla scelta – motivata e partecipata agli assistiti – di non interporre appello.
10.10 L'appellato ha quindi concluso per l'inammissibilità dell'appello; in via di merito, per il suo rigetto, e, in via subordinata, per l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado. In via di garanzia, è stata chiesta la condanna in manleva di E' Controparte_7 stato altresì proposto appello incidentale in relazione al capo della sentenza che aveva compensato le spese di lite nonostante la soccombenza degli attori. L'appellato ha infine invocato la responsabilità per lite temeraria degli appellanti.
11. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale per Controparte_5 violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c..
11.1 Nel merito, ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di appello, condividendo e illustrando le argomentazioni del proprio assicurato.
In ordine alla domanda di manleva, ha richiamato i limiti del massimale e la franchigia previsti contrattualmente.
Ha infine proposto appello incidentale relativamente alla compensazione delle spese di lite. 12. Il rigetto dell'appello è stato richiesto infine anche da la quale ha Controparte_7
ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata.
In via subordinata, ha chiesto di contenere l'importo della condanna a carico del proprio assicurato, avv. , a misura di giustizia, tenuto anche conto dell'assenza di CP_4 attività professionale a lui riconducibile.
13. In esito alla prima udienza l'istruttore ha respinto le istanze istruttorie degli appellanti e degli appellati, nonché la richiesta dei primi di fissazione di udienza di discussione orale.
Disposto quindi lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il 20.5.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
14. Va preliminarmente rilevata l'inutilizzabilità della documentazione tardivamente depositata dall'avv. in data 29.5.2025, dopo che la causa era stata già riservata CP
alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e quindi in un momento in cui risultava del tutto preclusa qualsiasi attività di allegazione o produzione delle parti.
La palese inammissibilità della produzione documentale, come tale inidonea – in radice - a provocare un vulnus alle prerogative difensive delle controparti, consente di escludere che ricorrano i presupposti per disporre la trasmissione ex art. 88, co. 2 c.p.c. – invocata dagli appellanti nelle note depositate il 5.6.2025 – al competente Consiglio dell'Ordine per la valutazione dell'eventuale azione disciplinare nei confronti dell'avv. Per_7
15. Vanno, sempre in via preliminare, respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dagli appellati.
15.1 Quanto all'eccezione dell'avv. si osserva che il principio di sinteticità Per_7
dell'appello, pur previsto dall'art. 342, I co. c.p.c., non è più prescritto – a seguito della modifica introdotta dall'art. 3, co. 4, lett. b) D.Lgs. 164/2024, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.2.2023 – a pena di inammissibilità dell'impugnazione, sanzione che è invece riservata alla mancata individuazione dello specifico capo impugnato,
e all'omessa indicazione – in relazione a questo – delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione appellata.
15.2 Quanto, invece, all'eccezione dell'avv. F. Mion, l'appello principale – come sarà illustrato in prosieguo, all'atto dell'esame dei singoli motivi di gravame – involge anche la risoluzione di questioni giuridiche complesse, attinenti all'ambito e ai limiti della responsabilità dell'avvocato, e in relazione alle quali si registrano orientamenti giurisprudenziali contrastanti, elementi incompatibili con la manifesta infondatezza dell'impugnazione.
16. Con il primo, complesso, motivo dell'appello principale viene lamentata l'errata interpretazione del contenuto di “alcuni mandati” (pag. 7 dell'atto di appello) stipulati dai con GI S.r.l.. Pt_1
Gli appellanti sostengono, in particolare, che tali mandati sarebbero stati limitati alla sola fase stragiudiziale, volta all'ottenimento del risarcimento del danno;
ma un loro esame, da parte del giudice di primo grado, “del tutto superficiale”, avrebbe condotto a un “risultato interpretativo del tutto incongruo e petitorio, quanto inatteso” (pagg. 7-8), costituito dal ritenere che i mandati avessero attribuito a GI, esaurita la fase stragiudiziale, anche il conferimento del potere di rappresentare i mandanti ai fini della promozione della causa civile nei confronti dell' , stipulando il contratto di patrocinio (in favore dei terzi Controparte_17 ex art. 1411 c.c.) con gli avvocati e assumendo la qualità di cliente, distinta da Pt_1 CP quella assunta dai per effetto del rilascio della procura ad litem agli stessi difensori. Pt_1
16.1 Il motivo è, in questa sua prima parte, infondato.
La contestazione dell'ampiezza del mandato sostanziale tra gli odierni appellanti e GI e della sua ricomprensione anche alla fase giudiziale confligge invero apertamente con le deduzioni che gli stessi attori avevano posto a fondamento della domanda in primo grado, riconoscendo espressamente che il predetto mandato fosse esteso anche alla fase giudiziale.
In particolare, a pagina 21 dell'atto di citazione, gli attori allegarono la necessità di
“distinguere, dunque, per le implicazioni giuridiche che questo comporta, da un lato, i contratti conclusi dai familiari con la società di infortunistica e, dall'altro, quello Pt_1 verosimilmente sottostante tra quest'ultima e gli avvocati , e specificarono che CP
quest'ultimo era “inteso, inter alia, a far ottenere l'assistenza legale ai nella fase Pt_1
Con giudiziale a spese della .
Il riconoscimento dell'effettivo contenuto del mandato sostanziale venne in seguito ribadito nello stesso atto di citazione, allorché gli attori qualificarono l'accordo sottostante tra GI
e avvocati quale “contratto di patrocinio legale a favore di terzo, o meglio come un CP
negozio bilaterale con il quale i professionisti vennero incaricati, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la loro opera professionale in favore dei clienti della propria controparte contrattuale (la società infortunistica” (pag. 22), contratto dagli stessi considerato legittimo anche in forza dell'art. 23 del codice deontologico forense
(secondo il quale terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse>>).
La successiva sottoscrizione, da parte dei componenti della famiglia della procura Pt_1
alle liti in favore degli avvocati determinò l'insorgere del relativo rapporto CP procuratorio, distinto rispetto al mandato sostanziale e il completamento della “fattispecie complessa a formazione progressiva …con la definitiva accettazione da parte degli assistiti, gli avvocati assunsero così le loro difese nel giudizio risarcitorio e si obbligarono al CP diligente dispiegamento dei mezzi per raggiungere il risultato del giusto risarcimento, rispondendo sulla scorta delle norme di diritto comune (art. 1176 e 1218 c.c.), nonché della disposizione speciale dell'art. 2236 c.c.” (pag. 22).
Il motivo, prospettando, relativamente alla qualificazione del contenuto dei mandati tra appellanti e GI, una ricostruzione dei fatti diversa e opposta rispetto a quella allegata in primo grado, non può quindi essere accolto.
16.2 Un diverso profilo, attinente all'adempimento, costituisce oggetto della rimanente parte del motivo.
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che destinataria diretta delle prestazioni discendenti dal rapporto di mandato professionale fosse
GI, e che gli avvocati, avendo adempiuto agli obblighi informativi assunti verso la stessa, per ciò solo (“conseguentemente”; pag. 28) avessero adempiuto anche verso i terzi beneficiari del contratto di patrocinio.
16.2.1 Si osserva innanzitutto che, nonostante generalmente la qualità di cliente, e quindi di soggetto che stipula con il difensore il c.d. contratto di patrocinio (riconducibile a un mandato)
e che è quindi obbligato al pagamento del compenso, coincida con quella di parte, la quale rilascia allo stesso difensore la procura ad litem (dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che il cliente sia colui che abbia rilasciato la procura;
v., tra le altre, Cass.
20.11.2013, n. 26060), possono darsi ipotesi – e quella di cui è causa è, come concordemente allegato dalle parti, una di queste – in cui una tale convergenza non sussiste.
E' stato invero rilevato che “cliente non è sempre chi rilascia la procura "ad litem", ma colui che affida il mandato di patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, si obbliga direttamente, quale soggetto del negozio, una volta che l'incarico sia stato accettato e assolto, alla corresponsione del relativo compenso, anche se il patrocinio sia stato svolto a favore di un terzo” (Cass., 15.1.2000, n. 405).
In tale evenienza, “gli effetti del contratto di patrocinio si producono, salvo patto contrario, direttamente nella sfera giuridica della parte a favore della quale il contratto è stato concluso”. L'avvocato, in forza del rapporto procuratorio che lo lega alla parte, “agisce nei confronti dei terzi in rappresentanza della parte, nella cui sfera giuridica si producono gli effetti, positivi o negativi, dell'attività da lui svolta e verso la quale risponde dei danni causati dalla sua negligente condotta” (Cass., 18.7.2002, n. 10454).
I medesimi principi valgono qualora il contratto di patrocinio sia qualificabile, come ritenuto dal giudice di primo grado, contratto a favore di terzo, pacifico essendo che, in relazione a tale fattispecie, “in difetto di espresse previsioni convenzionali, il terzo è l'unico legittimato ad agire - con l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento danni - per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita ove il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un'attività esecutiva del promittente medesimo, mentre, in caso contrario, va riconosciuta una legittimazione concorrente anche a favore dello stipulante” (Cass., 9.4.2014, n. 8272).
Egualmente, l'art. 23 del codice deontologico forense, sopra citato, dispone che – nel caso in cui l'incarico sia conferito da soggetto diverso dalla parte assistita – sia nell'interesse di quest'ultima che le prestazioni vanno adempiute.
L'obbligo di adempiere il rapporto professionale è quindi assunto dall'avvocato nei confronti della parte assistita, e non del cliente.
Il motivo in esame è stato peraltro qualificato dagli appellanti “strutturale” (pag. 15 dell'atto di appello), e quindi di ordine generale, tale da prescindere dalla verifica della “causalità tra il qui dedotto inadempimento professionale degli avvocati e le perdite consolidatesi a CP
causa di un tanto nei confronti dei consorti . Pt_1
L'accertamento dell'inadempimento degli appellati e delle eventuali conseguenze dannose subite dagli assistiti costituisce invece specifico oggetto dei successivi motivi di impugnazione, riguardanti puntuali censure all'attività professionale, con particolare riguardo agli obblighi informativi (motivi n. 9 e n. 10), che rilevano – nella prospettazione difensiva – segnatamente in relazione alla mancata proposizione dell'appello (censurandosi “quella devianza colpevole dei patroni dai doveri previsti dalla legge … per i quali essi avvocati erano obbligati a informare direttamente e tempestivamente i patrocinati degli esiti della procedura in corso e delle conseguenze della mancata impugnazione”; pag. 9 dell'atto di appello).
E' quindi all'atto dell'esame dei singoli motivi di appello che va effettuata la verifica della condotta professionale degli appellati.
16.3 Infine, connessa alla questione del rapporto tra mandato professionale e rapporto procuratorio è la richiesta, già formulata in primo grado, degli appellanti di valutare d'ufficio la possibile esistenza di una causa di nullità del “contratto d'opera intellettuale tra gli avvocati convenuti e gli attori”, per la violazione del canone di indipendenza dell'avvocato nell'erogazione dei suoi servizi, violazione discendente dall'esistenza di un accordo di collaborazione commerciale tra l'avv. , GI S.r.l. e il medico legale dott. CP
accordo che, essendo “probabilmente legato ai risultati e non ai mezzi” (pag. 3 della Pt_6 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. innanzi al Tribunale di Udine), avrebbe condizionato la libertà del primo, con particolare riferimento all'omessa proposizione dell'appello avverso la sentenza, giustificata dal fatto che “il passaggio in giudicato avrebbe consolidato per tutti loro il patto di quota lite o comunque evitato le conseguenze di quello no win no fees, che interessava tutte e tre le figure professionali coinvolte” (pag. 8 dell'atto di appello).
16.3.1 Ritiene la Corte che non sussista la nullità evocata dagli appellanti.
Ribadito che, nel caso in esame, il contratto di patrocinio venne stipulato con gli avvocati da GI S.r.l., e non dagli appellanti, i quali rilasciarono invece ai primi la procura CP
alle liti, si rileva come sia consolidato il principio che quest'ultima, “quale atto interamente disciplinato dalla legge processuale, rimane insensibile alla sorte del contratto di patrocinio la cui nullità non toglie quindi al difensore lo jus postulandi attribuito con la procura” (Cass.,
2.9.1997, n. 8388).
Nessuna conseguenza deriverebbe quindi al rapporto procuratorio tra le odierne parti dall'eccepita nullità, quand'anche ritenuta sussistente, del contratto di patrocinio concluso tra
GI e avvocati CP
17. La prima specifica censura è oggetto del secondo motivo di appello, con il quale gli appellanti hanno dedotto l'inadeguata condotta professionale dei difensori sotto un duplice profilo: il primo, consistente nel non avere allegato il rischio di premorienza della figlia
- stimato dal c.t.u. al raggiungimento dell'età di 59 anni - quale fattore idoneo Parte_1 ad aumentare il risarcimento, essendosi i due avvocati “limitati sciattamente a rimettersi alla valutazione del Giudice, senza avere svolto alcuna riflessione tecnico-giuridica di supporto e avevano poi omesso di impugnare la decisione contraria che l'aveva invece considerata fattore diminutivo del generico danno non patrimoniale (riducendolo ingiustamente di ben
Euro 277.691,12)” (pag. 24 dell'atto di appello); il secondo, consistente – tra gli altri - nella errata duplicazione del danno biologico e del danno esistenziale, nell'omessa indicazione, quanto a quest'ultimo, dei valori della persona costituzionalmente tutelati lesi dal fatto illecito, nel mancato riferimento ai criteri equitativi delle Tabelle del Tribunale di Milano e ai loro fattori di personalizzazione.
17.1 Giova premettere che le sole conseguenze pregiudizievoli fatte derivare dalle condotte sopra descritte sono costituite dalla somma di Euro 277.691,00, che corrisponde alla riduzione del 25% (corrispondente all'incidenza percentuale sull'aspettativa di vita media) del totale ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in favore della minore
(Euro 1.110.764,50).
Nessun danno è invece stato allegato, nel presente grado, in conseguenza degli ulteriori pretesi errori nella redazione della domanda risarcitoria, i quali non assumono quindi rilievo, posto che l'affermazione della responsabilità professionale presuppone non solo l'inadempimento, ma anche l'esistenza del danno, elemento non allegato dagli appellanti come causalmente ricollegabile a tali errori.
17.2 Ritiene, in primo luogo, la Corte che gli atti difensivi degli avvocati non presentino CP le carenze lamentate dagli appellanti.
Assume rilievo, in particolare, la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., nella quale – come del resto riconosciuto dagli stessi – gli avvocati evidenziarono come le Pt_1 CP potenzialmente ridotte aspettative di vita della minore non fossero idonee a ridurre l'ammontare del risarcimento (“a nulla rileva che le aspettative di vita delle minore potrebbero essere inferiori alla media (non è da escludere che con il progresso scientifico esse possano aumentare nel corso degli anni), infatti il danno biologico dovrà essere comunque liquidato secondo le Tabelle di Milano in uso presso tutti i Tribunali …”; pag. 2)
e ribadirono la richiesta di liquidazione dei danni esistenziale e morale, in effetti accolta dal
Tribunale sub specie di personalizzazione del danno, attraverso la maggiorazione massima
(25%) dei valori medi della liquidazione, sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano.
In secondo luogo, si osserva come – in ogni caso – il contenuto degli atti difensivi non abbia assunto alcuna incidenza causale nella decisione del Tribunale di ridurre il risarcimento per la ridotta aspettativa di vita. Tale decisione venne invero adottata sulla base dell'adesione a uno degli orientamenti2 dell'epoca della giurisprudenza di legittimità, ed espresso dalla sentenza n. 16525/2003, citata dal Tribunale di Udine, con la quale la Cassazione affermò che il giudice, “nell'ambito di questa attività di "personalizzazione" dei criteri tabellari, ove la prognosi di speranza di vita per il danneggiato sia accertata sulla base di conoscenze scientifiche (ad esempio, tramite consulenza tecnica), deve liquidare il danno biologico non con riferimento alla speranza di vita media nazionale, ma alla prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato, ed al contempo deve tenere conto della gravità particolare della lesione, che abbia inciso anche sulla capacità recuperatoria o stabilizzatrice della salute, procedendo ad una adeguata e prudente maggiorazione”.
17.3 Quanto all'omesso appello di tale capo della decisione, determinato – secondo gli appellanti – anche dalla mancata informazione resa al riguardo agli assistiti (questione quest'ultima di cui si dirà più ampiamente allorché si esamineranno gli ultimi due motivi dell'appello), va premesso che “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato
l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)” (Cass., 19.1.2024, n. 2109).
E – va precisato, richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass., 12.2.2024, n. 3824) – in caso di accertata responsabilità professionale il risarcimento non potrà essere proporzionale (come preteso dagli appellanti) al “risultato perduto” (e quindi nella specie alla riduzione del 25% del risarcimento liquidato), ma alla “possibilità perduta” di realizzarlo, e quindi alla perdita di una chance, a carattere patrimoniale, di conseguire un determinato vantaggio economico. E tale possibilità – prosegue la pronuncia testé citata –
“per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto”.
Nel caso in esame, un appello avverso il capo della decisione in questione avrebbe avuto un esito del tutto incerto, sussistendo il fondato rischio del suo rigetto, considerata l'obiettiva controvertibilità della questione di diritto, resa palese dall'esistenza all'epoca di due opposti, ed egualmente autorevoli, orientamenti giurisprudenziali, sopra richiamati.
Va pertanto respinto il secondo motivo di appello.
18. Con il terzo motivo viene dedotto che il risarcimento del danno subito da Parte_1
per la perdita della capacità lavorativa sia stato liquidato sulla base del criterio, residuale, del triplo della pensione sociale, anziché nella misura ben maggiore che sarebbe stata riconosciuta se gli avvocati avessero allegato i redditi professionali dei genitori, così consentendo CP una liquidazione superiore parametrata a questi ultimi.
Ulteriore censura attiene all'omessa impugnazione della statuizione con cui è stato liquidato tale danno.
18.1 Il motivo è infondato.
Giova muovere dal dato, pacifico, che il danno all'integrità psicofisica, gravissimo e che come tale preclude qualsiasi capacità lavorativa, si è verificato al momento della nascita.
Trova quindi applicazione la giurisprudenza, consolidata, che esclude, in tale evenienza, che possano rilevare le possibili scelte occupazionali della minore, da individuarsi sulla base della posizione economico-sociale della famiglia, dovendosi rilevare che “Il fatto che nel caso in esame, come rileva la parte ricorrente, la vittima non abbia avuto il tempo di manifestare alcun orientamento di vita o una propensione per l'una o l'altra attività di lavoro manuale o intellettuale non è altro che una conseguenza della gravità della lesione inferta. E poiché siamo in presenza di una neonata che non avrà, in futuro, alcuna possibilità di svolgere un lavoro, la Corte d'appello si è attenuta, correttamente, al criterio di computo fondato sul triplo della pensione sociale, con relativa capitalizzazione. Il tutto muovendo dalla premessa
– che inutilmente il motivo in esame tenta di contestare – secondo cui una lesione come quella qui in esame (92,5 per cento) esige necessariamente un autonomo risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla totale incapacità di lavorare conseguente al fatto dannoso;
danno che non può considerarsi risarcito solo grazie al risarcimento del danno biologico”
(Cass., n. 19815/2024; nello stesso senso, v. Cass., n. 16844/2023, così massimata: “Il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale”).
Nessun inadempimento è quindi imputabile agli appellati, neppure – si evidenzia – con riguardo alla mancata proposizione dell'appello, destinato – per le ragioni esposte – a un certo rigetto.
19. Con il quarto motivo, gli appellanti sostengono che la domanda di condanna dell'Azienda convenuta al risarcimento delle spese future per l'assistenza di tipo specialistico della minore sia stata respinta dal Tribunale in ragione della negligente condotta professionale degli avvocati consistita nell'avere proposto la domanda in modo scarno e solo in nome e CP
per conto dei genitori della minore, anziché anche in nome di quest'ultima.
19.1 Il Tribunale di Udine respinse la domanda in questione, ritenendo il difetto della legittimazione ad agire in proprio dei genitori, “trattandosi di diritto eventualmente spettante alla minore, il cui nome, però, in questo processo non è stato speso per tale voce di danno”
(pag. 21).
La condotta dei difensori appare esente da censure, essendo la domanda di rimborso delle spese future di assistenza stata correttamente formulata dai genitori in proprio, quali soggetti sui quali graveranno gli oneri di assistenza della figlia, e non potendosi esigere che gli stessi sostenessero in giudizio una tesi giuridicamente errata, quale quella fatta propria dal Tribunale di Udine nella causa di responsabilità sanitaria.
Quanto alla mancata proposizione dell'appello, si rileva che si tratta di profilo di inadempimento non dedotto in primo grado (v., in particolare, lo specifico paragrafo dell'atto di citazione di primo grado, pagg. 45-49, ove è lamentata la sola mancata richiesta, “in nome
e per conto della vittima primaria, del risarcimento dei danni futuri pari ai costi di assistenza parainfermieristica necessari per persona inabile al 100%”), ma introdotto solo – in modo tardivo e quindi inammissibile – nel presente grado di giudizio.
Va respinto pertanto anche il quarto motivo di appello.
20. Con il quinto motivo gli appellanti hanno individuato un ulteriore profilo di inadempimento degli avvocati che assumono erroneamente escluso dalla sentenza CP
impugnata, nell'avere gli stessi omesso di richiedere la liquidazione equitativa degli esborsi quotidiani verosimilmente sostenuti per soddisfare le esigenze della figlia disabile dalla nascita alla sentenza di primo grado che aveva definito il giudizio di responsabilità medica.
20.1 La domanda di rimborso delle spese venne accolta dal Tribunale di Udine limitatamente alla somma di Euro 382,07, a fronte di una domanda per Euro 4.832,19, non essendo stata riconosciuta la differenza, in quanto non adeguatamente documentata (scontrini illeggibili) o giustificata (mancata prova che i farmaci fossero destinati a . Parte_1
Si osserva che poiché il danno per le spese di assistenza costituisce una componente del danno patrimoniale, il relativo rimborso presuppone la prova, offerta dagli avvocati tramite CP
l'allegazione dei giustificativi, dei costi effettivamente sopportati, “salvo che, sussistendone le condizioni, il giudice non ritenga di ricorrere ad una valutazione equitativa” (Cass., n.
24205/2014), la quale presuppone peraltro la specifica allegazione e prova delle prestazioni oggetto degli esborsi sostenuti, pur se non documentati o documentabili (v. Cass., 27.3.2019,
n. 8442, che ha affermato che, a condizione che il fatto causativo della spesa sia provato – nella specie si trattava di ricoveri, per ragioni di cura, in città diverse da quelle di residenza – la circostanza che le spese per gli spostamenti e la permanenza in tali località fossero
"documentabili", senza essere state però specificamente documentate nel loro ammontare, non costituisce ragione per negarne il rimborso).
Nella presente fattispecie, in primo grado gli attori si sono limitati ad allegare, in modo del tutto generico, “maggiori spese sostenute per gli spostamenti tra i vari istituti di cura”, senza peraltro indicare dove questi fossero ubicati, né il numero, perlomeno in via approssimativa, dei viaggi, nonché “il reperimento dei presidi sanitari speciali, per le medicine, per le terapie” (pag. 51 dell'atto di citazione), pure non indicati, dovendosi in ogni caso evidenziare come il c.t.u. aveva ritenuto che i costi dei trattamenti farmacologici e riabilitativi per Pt_1 fossero “sostenibili dal ” (pag. 32 della relazione).
[...] Controparte_19
L'invocazione del criterio equitativo non avrebbe quindi condotto a un esito diverso della domanda di rimborso delle spese di cura e assistenza.
Risulta quindi infondato anche il quinto motivo di appello.
21. Con il sesto motivo gli appellanti e lamentano che il Parte_2 Controparte_1 giudice di primo grado abbia escluso l'inadempimento degli avvocati per avere gli CP
stessi omesso di formulare, nella causa di responsabilità medica, la domanda di risarcimento del lucro cessante lavorativo, consistente – quanto alla prima – nella riduzione di reddito causata dalla necessitata trasformazione del rapporto di lavoro da full a part time, e – quanto al secondo – nella contrazione delle ore di straordinario.
Il Tribunale di Udine ha respinto la domanda, rilevando sia che non risultava provato che i difensori fossero stati informati da GI delle due circostanze sopra indicate, sia che, nel presente giudizio, le prove offerte dagli attori risultavano del tutto insufficienti a dimostrare i pregiudizi allegati, sia infine che non sussisteva “nesso causale diretto ed immediato” (pag.
26 della sentenza) tra l'errore medico e le scelte compiute dai genitori in ambito lavorativo.
21.1 Il motivo è infondato e non può essere accolto.
21.1.1 Quanto, in primo luogo, alla sig. , la documentazione allegata nel presente P_ giudizio è effettivamente insufficiente, essendo la stessa limitata a due sole buste paga, emesse a distanza di anni (aprile 2002 – settembre 2005) l'una dall'altra, di per sé sole del tutto inidonee a dimostrare l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro in part time.
Si osserva ulteriormente che emerge, dall'atto di intervento ex art. 105 c.p.c. in primo grado dei nonni , e , una circostanza che appare Parte_5 P_ Parte_3 confliggere con la tesi della secondo la quale la necessità di accudire la figlia avrebbe P_
reso necessaria la riduzione dell'orario di lavoro, essendo stato, in tale atto, allegato che “I genitori non sono, pertanto, in grado, dovendosi recare al lavoro per provvedere alla famiglia, di occuparsi costantemente della figlia. Sono quindi costretti ad appoggiarsi ai nonni, i quali accompagnano la TE alle sedute di fisioterapia, logopedia, ippoterapia, nonché in piscina. Tali terapie vengono svolte con frequenza giornaliera, con evidente grande impegno per i famigliari di ” (pag. 4, doc. 7 attoreo in primo grado). Pt_1
Quand'anche gli avvocati (che peraltro non è provato fossero stati informati della CP
asserita trasformazione del rapporto di lavoro della sig. ) avessero quindi prodotto in P_ giudizio le due busta paga, la domanda risarcitoria avrebbe avuto ben scarse possibilità di successo.
21.1.2 Del tutto carente è invece l'offerta di prova documentale riguardante il sig. Pt_1
con riferimento alla rinuncia alle ore di lavoro straordinario. La relativa domanda risarcitoria, ove proposta, sarebbe stata con ogni probabilità respinta per mancata dimostrazione del fatto costitutivo ex art. 2697 c.c..
22. Il settimo motivo ha a oggetto il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori per l'omessa liquidazione, nella causa di responsabilità medica, degli interessi compensativi, omessa liquidazione ricondotta dagli appellanti all'errata formulazione della relativa domanda da parte degli avvocati CP
In particolare, è censurato il fatto che questi ultimi si fossero limitati a richiedere la corresponsione, unitamente al risarcimento dei danni, di “rivalutazione e interessi”, senza allegare e provare, anche mediante ricorso a criteri presuntivi, che la somma liquidata in moneta attuale fosse inferiore a quella di cui il danneggiato avrebbe disposto se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Ulteriore censura riguarda l'omessa impugnazione del relativo capo, di rigetto, della sentenza.
22.1 La sentenza di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria, da un lato dando atto del contrasto giurisprudenziale in ordine al riconoscimento degli interessi compensativi (se cioè esso sia automatico e officioso o no) e dall'altro escludendo condotte negligenti degli avvocati, sul rilievo che la domanda di liquidazione degli interessi era stata comunque formulata, e che spettava agli attori allegare e provare di avere informato i difensori di circostanze di fatto – quali la loro propensione al risparmio – che avrebbero assicurato la remuneratività delle somme a titolo di risarcimento del danno, in caso di loro tempestivo pagamento.
22.2 Si osserva che, all'epoca dell'introduzione della causa nei confronti dell'
[...]
, si fronteggiavano due distinti indirizzi giurisprudenziali in ordine al riconoscimento P_7 degli interessi compensativi.
In base al primo, maggioritario, la relativa domanda neppure era ritenuta necessaria, in quanto
“gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da atto illecito, costituendo una componente del risarcimento del danno, possono essere attribuiti anche in assenza di espressa domanda della parte creditrice” (Cass., 18.1.2007, n. 1087; in questo senso, v. anche Cass. 19636/2005; Cass. 24858/2005; Cass. 10193/2010).
Il secondo orientamento, invece, esigeva - ai fini dell'attribuzione degli interessi compensativi
– la domanda, con allegazione anche dell'insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, danno sussistente “solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso” (Cass., 24.10.2007, n. 22347).
Ciò posto, la condotta degli avvocati appare quindi – sulla base dell'orientamento CP giurisprudenziale dell'epoca - esente da censure, posto che essi neppure confidarono, come pur avrebbero potuto, nell'indirizzo più liberale, che reputava non necessaria la domanda di parte e riconosceva gli interessi compensativi in modo automatico e ufficioso, ma formularono espressamente la richiesta di corresponsione degli interessi (che, anche se non qualificati compensativi, tali furono correttamente intesi dal Tribunale di Udine), adottando una prudente scelta processuale nell'interesse degli assistiti.
La mancata allegazione, da parte dei difensori, degli elementi presuntivi dai quali inferire che l'ammontare della somma rivalutata liquidata in sentenza fosse inferiore a quanto gli attori avrebbero disposto se avessero potuto utilizzare l'importo pagato tempestivamente in impieghi remunerativi, non integra condotta negligente, trattandosi di allegazione ritenuta necessaria da un orientamento giurisprudenziale (condiviso dal giudice udinese) all'epoca autorevolmente sostenuto, ma numericamente minoritario.
E, del resto, un tale contrasto in materia permane tuttora, ed è reso palese dalla recente ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 1706 del 23.1.2025, che ha rimesso la decisione del ricorso alla pubblica udienza e rinviato a nuovo ruolo, in quanto “il quadro giurisprudenziale afferente al tema oggetto del terzo motivo non è omogeneo, rinvenendosi decisioni di questa Corte secondo cui nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento anche degli interessi compensativi (Cass Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020), altre che escludono ogni automatismo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018) ed altre per le quali gli interessi compensativi richiedono sempre la domanda (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del
17/04/2024 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023)”.
22.3 Né appare condivisibile la critica agli avvocati relativa alla mancata proposizione CP dell'appello sul punto.
Fermo quanto si dirà, all'atto dell'esame dei motivi nono e decimo, in ordine agli obblighi di informazione nei confronti degli assistiti, si osserva che un'impugnazione della sentenza avrebbe scontato serie difficoltà di accoglimento, con conseguente rischio di soccombenza, anche in relazione alle spese di lite. E, invero, l'allegazione - per la prima volta in secondo grado - degli elementi presuntivi della sussistenza del danno da ritardo (quali il ricorso a forme di risparmio alternative e più fruttuose del mero deposito bancario), è da considerarsi di quantomeno dubbia ammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
In secondo luogo, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, gli elementi offerti dagli appellanti al fine di dimostrare il danno da ritardo non appaiono significativi di una loro particolare propensione al risparmio, tale da far ritenere che il risarcimento, ove tempestivamente liquidato, sarebbe stato destinato a forme redditizie di investimento, posto che i rispettivi portafogli finanziari dei coniugi (v doc. 20 in primo grado) sono Pt_1 successivi alla definizione del giudizio di primo grado.
Va quindi respinto pure il settimo motivo dell'appello principale.
23. L'ottavo motivo attiene alla prescrizione del diritto risarcitorio azionato dai nonni nella causa di responsabilità medica.
In particolare, il Tribunale di Udine rigettò la loro pretesa, ritenendo che, al momento della presentazione della domanda, con atto di intervento depositato il 6.12.2011, fosse interamente maturato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2947 c.c., l'inizio del cui decorso fu individuato nella data della nascita della TE e quindi il 4.7.2003. Parte_1
Ulteriore ragione, nel merito, di rigetto fu rinvenuta nella mancata allegazione di “elementi sufficienti a supportare (anche laddove fossero stati provati) la necessaria prova del pregiudizio da perdita del rapporto parentale, consistendo lo stesso … nello sconvolgimento dell'esistenza…” (pag. 25) , considerata la carenza, in particolare, dell'elemento – ritenuto imprescindibile dal Tribunale – della convivenza tra nonni e TE.
Gli attori hanno imputato agli avvocati di non avere formulato in modo adeguato la CP domanda risarcitoria, omettendo di sostenere il ritardato esordio della prescrizione;
hanno quindi richiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in misura pari all'ammontare del risarcimento che sarebbe stato loro liquidato se gli appellati avessero tenuto la condotta professionale ritenuta adeguata.
Seconda censura attiene alla mancata proposizione dell'appello, con il quale sarebbe stato necessario contestare l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, e, nel merito, allegare la pacifica risarcibilità dei danni non patrimoniali patiti dai nonni per la morte o le lesioni gravi dei nipoti, anche in assenza di convivenza. Nel presente giudizio, la domanda non è stata esaminata dalla sentenza di primo grado, in quanto ritenuta assorbita, sulla base del principio della ragione più liquida, dall'esclusione di ogni condotta negligente, imprudente o imperita dei procuratori convenuti (pag. 31 della sentenza).
23.1 Appare consolidato il principio secondo cui “Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario” (Cass., 27.10.2023, n.
29859).
Nella specie, rileva quindi il momento in cui la percezione della astratta riconducibilità del danno alla condotta potenzialmente inadempiente dei sanitari risultava apprezzabile dai nonni della piccola Parte_1
Al riguardo, si osserva che già in data 12.11.2003, e quindi pochi mesi dopo la nascita della figlia la madre conferì a GI S.r.l. il potere di rappresentarla Parte_1 Parte_2
e assisterla “al fine di ottenere dal responsabile civile e/o dal di lui garante il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del sinistro avvenuto il giorno 04.07.2003 in località Osp. Civile Tolmezzo”.
Tale atto rende palese - attraverso la manifestazione della volontà di richiedere il
“risarcimento”, il quale presuppone un fatto quantomeno colposo di un terzo, e l'identificazione dei possibili responsabili (l'” ”) - la consapevolezza, in Controparte_10
capo alla sig. , della ricollegabilità dei gravissimi danni subiti dalla figlia alla condotta P_ dei sanitari.
E una tale consapevolezza deve ritenersi essersi maturata, alla medesima data del mandato, anche in capo agli altri congiunti della sig. , tra i quali i nonni, in considerazione dei P_
forti legami interni alla famiglia, resi palesi dalle stesse deduzioni degli appellanti, i quali hanno sottolineato sia il dato della “strettissima vicinanza geografica delle rispettive residenze”, sia “la reciprocità di affetto e la costanza dei rapporti” (pag. 82 dell'atto di appello), elementi che inducono a ritenere come del tutto probabile che la questione della riconducibilità delle lesioni di all'operato dei sanitari, palesata dalla con Parte_1 P_ il rilascio del mandato a GI, fosse stata dalla stessa condivisa con i propri genitori e la suocera.
Va quindi ritenuto che anche per i nonni il termine iniziale di prescrizione debba essere individuato al più tardi al 2003, risultando conseguentemente prescritto il diritto azionato solo nel 2011.
E' quindi infondato l'ottavo motivo di appello.
24. Il nono e il decimo motivo di appello, attenendo entrambi agli obblighi informativi successivi al deposito della sentenza dd. 22.2.2016 del Tribunale di Udine, possono essere esaminati congiuntamente.
Viene, in particolare, lamentato che il giudice di primo grado abbia considerato diligente la condotta degli avvocati e si contesta come errata la decisione del Tribunale di avere CP ritenuto che gli assistiti fossero stati informati dai difensori delle criticità della sentenza, delle valutazioni circa l'opportunità o no di interporre appello, del significato del termine breve per impugnare la sentenza.
24.1 Il Tribunale di Udine ha ritenuto che i convenuti avessero adempiuto i propri obblighi di informazione, relativamente alla scelta se appellare o no la sentenza resa nel giudizio di responsabilità medica, nei confronti di GI, e ha affermato che le omissioni e carenze al riguardo lamentate dagli attori dovessero, se del caso, essere rivolte alla società mandataria.
24.2 Dall'istruttoria – testimoniale e documentale – espletata in primo grado, emerge quanto segue.
Il teste , responsabile tecnico della gestione sinistri di GI, confermò Testimone_3 innanzitutto, rispondendo affermativamente ai capitoli 9, 10 e 11 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. dell'avv. che quest'ultimo comunicò tempestivamente a GI che Per_7 la causa di merito avanti il Tribunale di Udine era stata definita con la sentenza n. 5/2016, pubblicata in data 22.02.2016; informò la stessa società che la predetta sentenza era stata notificata da QBE Insurance Europe LTD ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello, richiedendo di voler urgentemente informare la famiglia organizzando Pt_1 anche un incontro con i comuni clienti;
che GI informò la famiglia sia del fatto Pt_1 che il termine per la proposizione dell'eventuale appello era di trenta giorni dalla notifica dell'avvenuta sentenza, sia della circostanza che l'avv. sconsigliava la proposizione Per_7 dell'appello stante le evidenti criticità ed i chiari rischi che ciò avrebbe comportato per i comuni clienti. Più in particolare, il teste affermò di avere inviato, il 18.4.2016 (e quindi quattro giorni dopo la notifica della sentenza), una e-mail all'avv. illustrando sette motivi “che CP secondo me costituivano delle criticità della sentenza”, tra i quali “quello relativo al mancato riconoscimento degli interessi compensativi”; il proseguì sostenendo che “l'avv. Per_2 [...]
il 27 aprile 2016 mi rispose, dicendo che le criticità erano opinabili, che vi poteva CP
essere il rischio che fosse nuovamente messo in discussione il profilo della responsabilità e indicava le condizioni in base alle quali lui avrebbe fatto appello e la sua disponibilità ad incontrare i clienti, la famiglia Io gli dissi al telefono che, al fine di informare Pt_1
adeguatamente la famiglia, era necessaria un'informativa completa su tutti i profili che io avevo già individuato (legati alle criticità della sentenza) e su quelli ulteriori che l'avv. CP
avrebbe ritenuto di aggiungere, unitamente ai rischi connessi all'appello evidenziati dall'avv. il 27 aprile. In data 5 maggio 2016, l'avv. mi mandò un messaggio in cui mi CP CP
chiedeva il conto esatto degli interessi compensativi;
risposi con mail del 5 maggio dove allegavo gli interessi compensativi che ammontavano a circa 400.000 euro. In risposta alla mia mail, l'avv. il 6 maggio mi mandò in allegato l'informativa, una per la famiglia e CP
una per i nonni;
l'informativa, però, non conteneva tutte le opzioni che la famiglia avrebbe avuto né i motivi per i quali valeva la pena di fare l'appello; io trasmisi l'informativa all'ufficio di zona, ai sigg. e i quali provvedevano ad Parte_7 Tes_1 informare la famiglia;
successivamente, in data 8-9 maggio io e l'avv. ci siamo sentiti CP
al telefono, e io gli ho riferito che la famiglia non avrebbe firmato quella informativa lì, non che non avrebbe voluto fare l'appello ma che quella informativa così come era non l'avrebbe firmata in quanto incompleta;
gli dissi quindi “se vuoi chiama direttamente tu la famiglia” per far firmare l'informativa così com'era. L'avv. mi ha detto che lui non CP cambiava l'informativa e quindi io la sera ho inviato un fax dicendo che GI si sarebbe rimessa alle scelte dell'avv. L'avv. rispose il 10 maggio di non voler fare CP CP rischiare alla famiglia “nemmeno l'1%” e quindi che non avrebbe fatto appello”.
Il precisò quindi che “la famiglia era a conoscenza sia del termine breve per Per_2 impugnare sia dei motivi per non fare appello e dei rischi quindi connessi;
mancava la parte relativa ai motivi per i quali, invece, fare appello”. Con riferimento, infine, alle informazioni fornite da GI alla famiglia il teste Pt_1 specificò di avere “girato la mail3 dell'avv. all'ufficio commerciale, non so se poi CP
e/o abbiano inoltrato la mail dell'avv. direttamente alla Parte_7 Tes_1 CP
famiglia ovvero ne abbiano riportato a voce o in altro modo il contenuto”.
Dalla documentazione agli atti, risulta innanzitutto che con e-mail dd. 14.4.2016 l'avv.
[...]
informò il dell'avvenuta notifica da parte di QBE della sentenza, con Per_7 Per_2 conseguente inizio del decorso del termine di 30 giorni per impugnare (doc. 10 di parte attrice).
Tra il 27.4.2016 e il 10.5.2016 intercorse quindi uno scambio di corrispondenza tra l'avv.
[...]
e il (doc. 16 prodotto dal convenuto , nell'ambito del quale il primo Per_7 Per_2 Per_7
illustrò al secondo i profili di rischio di soccombenza di un eventuale appello e i capi della decisione relativamente ai quali sussistevano “appigli per impugnare”, evidenziando in ogni caso la complessità delle questioni dibattute, e ritenendo opportuno, nel caso gli assistiti avessero deciso di proporre impugnazione, sottoporre loro “un contratto di mandato volto ad acquisire un consenso informato sulle varie specifiche, oltre ad un compenso pattuito per fasi ai sensi del dm 55/14”, e proponendo un colloquio con i presso il proprio studio “a Pt_1 stretto giro”, il 5, 6, 7 o 9 maggio 2016. Con successiva e-mail dd.
6.5.2016 l'avv. Per_7
confermò al “l'intesa di non appellare”, allegando le dichiarazioni, menzionate nella Per_2 deposizione testimoniale, di rinuncia all'appello da far sottoscrivere alle parti, previa informazione riguardante l'avvenuta notifica della sentenza in data 14.4.2016, le statuizioni di rigetto delle pretese dei componenti della famiglia la scadenza del termine per Pt_1 impugnare, i rischi di reiezione dell'appello in considerazione “del grado di complessità della controversia” e “degli orientamenti giurisprudenziali sulle questioni passibili di appello”.
Infine, con e-mail dd. 10.5.2016 l'avv. comunicò al di non ritenere opportuno Per_7 Per_2
“esporre i clienti nemmeno al 1% di rischio che venga rimesso in discussione l'an debeatur stante anche la ferma valutazione del dott. che riporto”. Pt_6
Il dott. con e-mail del giorno precedente, aveva invero “sconsigliato vivamente” di Pt_6 proporre appello, “in considerazione del purtroppo alto rischio di soccombenza in ipotesi di eventuale nuova ctu e per il, comunque, sempre presente rischio di premorienza” (doc. 17 avv. . Per_7 24.3 Così riassunti gli esiti dell'istruttoria, si osserva che la circostanza che l'avvocato sia tenuto ad adempiere le proprie prestazioni professionali nell'interesse della parte assistita (art. 23 del codice deontologico forense), implica che l'obbligo informativo fosse stato assunto nei confronti degli attori.
Gli appellati hanno allegato di avervi adempiuto fornendo le necessarie informazioni non direttamente ai componenti della famiglia ma a GI, la quale, sulla base dei Pt_1 mandati ricevuti, aveva assunto la loro rappresentanza ai fini dell'ottenimento del risarcimento dei danni.
E' emerso dalle risultanze probatorie che l'avv. fornì a GI tutte le informazioni CP necessarie a valutare se interporre o no appello avverso i capi sfavorevoli della sentenza del
Tribunale di Udine, in particolare precisando quale fosse il termine breve per impugnare, illustrando i motivi che sconsigliavano l'appello, allegando il parere conforme del consulente tecnico di parte. Manifestò, in ogni caso, la disponibilità a presentare appello, ove tale fosse stata la scelta delle parti, previo incontro presso lo studio.
Tali informazioni, idonee a consentire una scelta pienamente consapevole della strategia processuale da adottare, furono rese note agli assistiti da GI.
A tale conclusione si perviene non solo in base alle dichiarazioni, sopra trascritte, del teste
, ma anche (ove il contenuto della deposizione non fosse ritenuto adeguato a fornire Per_2 piena prova della circostanza, attesa la precisazione del teste di non sapere in quale modalità le informazioni dell'avv. vennero trasmesse dal e dal ai in Per_7 Tes_1 Pt_7 Pt_1 base all'informativa scritta compilata dal difensore, contenente la dichiarazione di rinuncia all'appello, inviata il 6.5.2006 al , e della quale, come affermato da quest'ultimo, gli Per_2
assistiti vennero a conoscenza, essendosi rifiutati di sottoscrivere le rinunce.
Tali informative, specificando quale fosse il termine per appellare, elencando i capi della sentenza impugnabili, precisando le ragioni che sconsigliavano l'appello, erano idonee a porre in condizione le parti di determinarsi, fermo restando che i erano stati pure informati Pt_1
della possibilità di essere ricevuti in tempi rapidi dall'avv. onde ricevere ulteriori CP ragguagli e, alle condizioni indicate, presentare appello.
Deve pertanto ritenersi assolto l'obbligo di informazione gravante sugli appellati.
Consegue il rigetto anche degli ultimi due motivi di gravame. 25. Va quindi respinto l'appello principale proposto avverso la sentenza n. 533/2024 del
Tribunale di Udine. Risultano quindi assorbite le rispettive domande di manleva formulate dagli appellati.
26. Vanno anche respinti gli appelli incidentali interposti dagli appellati e da CP [...] avverso il capo della sentenza che, statuendo sulle spese di lite, ne ha Controparte_5
disposto l'integrale compensazione.
L'art. 92, co. 2 c.p.c., come inciso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, consente al giudice, nonostante la soccombenza, di disporre la compensazione delle spese
<>, ulteriori rispetto a quelle, positivamente previste, della <> e del
<>.
E le ragioni individuate dal Tribunale (le “rilevanti complessità rinvenibili nella ricostruzione
e qualificazione, oltre che degli eventi, prima ancora dei rapporti giuridici e fattuali intercorsi tra le parti…”; la “complessiva delicatezza dei molteplici profili di responsabilità professionalità esaminati, per l'approfondimento tecnico dei quali si è reso necessario istruire il processo non solo mediante assunzione di una testimonianza ma soprattutto mediante lo studio dell'abbondante produzione documentale”; pag. 32 della sentenza) risultano – sulla base delle considerazioni ribadite anche nella presente sentenza - effettivamente caratterizzate da gravità ed eccezionalità, giustificando quindi la statuizione impugnata.
27. Restano da esaminare la domanda di cancellazione delle frasi offensive e sconvenienti ex art. 89 c.p.c. contenute nella memoria di replica dell'avv. e quella di CP
risarcimento dei danni per le stesse espressioni, che l'avv. Alessandro CI, difensore degli appellanti, ha formulato nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi art. 352 c.p.c..
27.1 Occorre innanzitutto distinguere, ai fini dell'accertamento della loro ammissibilità, le due domande.
27.1.1 La prima, di cancellazione, è pacificamente ammissibile, pur se formulata nell'udienza di rimessione della causa in decisione (e quindi a fase di trattazione e istruttoria ormai conclusa), risolvendosi essa nella sollecitazione di un potere ufficioso del giudice, riconosciuto in via generale dall'art. 89 c.p.c. (v., tra le altre, Cass., 27.2.2003, n. 2954).
27.1.2 Quella risarcitoria è invece inammissibile. Se è vero che, in via generale, è il giudice investito della domanda principale a dover provvedere sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., deve d'altro canto osservarsi che quando il procedimento, per qualsiasi motivo, non pervenga alla fase conclusiva della decisione (come in ipotesi di estinzione), o quando – come è nel presente giudizio – i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito, come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale, con la conseguenza che alla controparte, di esse destinatarie, non è possibile ritualmente dedurre e far valere quella corrispondente ma nuova domanda risarcitoria, indebitamente ampliando l'ambito oggettivo di quella controversia quale ormai inalterabilmente determinata dalle conclusioni fissate ai sensi dell'art. 352, n. 1 c.p.c., l'azione di danni per responsabilità processuale può essere proposta davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie, dal momento che la responsabilità processuale ha natura analoga a quella aquiliana, e quindi l'antigiuridicità dei comportamenti previsti dall'art. 89 c.p.c. non si esaurisce nell'ambito del processo (così, ad es., Cass.
26.10.1992, n. 11617; Cass. 9.7.2009, n. 16121).
27.2 Ciò premesso, si rammenta che la cancellazione ex art. 89 c.p.c. può essere disposta nei confronti di espressioni connotate da un passionale e scomposto intento dispregiativo, non funzionale all'esplicazione del diritto di difesa (v., tra le altre, Cass. 5.5.2009, n. 10288).
Nella specie, assumono tale carattere le seguenti espressioni contenute nella memoria di replica e censurate dal difensore degli appellanti:
- a pagina 2, righi 15-17, ove l'avv. scrive: “fino a quale tragicomico punto si può CP spingere il cinico e baro ribaltamento della verità da parte di una collega? E a che pro?
Realmente lavora nell'interesse dei o è solo accecata da livore professionale nei Pt_1 confronti del sottoscritto”? La frase contiene qualificazioni irriguardose (“tragicomico”) della condotta professionale avversaria, e l'accusa di strumentalizzare il processo
(“Realmente lavora nell'interesse dei ?”) per colpire le controparti;
Per_8
- a pagina 7, righi 6 – 10, laddove l'appellato scrive: “I sono assicurati e sarebbe stato CP molto più agevole accondiscendere a tale richiesta senza fornire alcuna prova di aver agito in modo irreprensibile che non trascinarsi in anni di invettive e ricatti da parte di soggettini che cercavano e cercano solo di ottenere altre migliaia di euro dalle polizze dei senza CP correre all'epoca il rischio dell'appello vero e proprio”. L'evocazione di “ricatti” posti in essere dalle controparti e la qualificazione di queste come “soggettini” risultano obiettivamente di contenuto screditante.
- a pagina 8, la seguente frase presente all'interno del paragrafo 6, ove si sostiene che l'omessa chiamata in causa di GI fosse il frutto di “un gigantesco e mastodontico conflitto
d'interessi dell'avvocato CI con la società , e che “CI cela ai e a P_4 Pt_1
Codesta Corte il vergognoso conflitto di interessi per il quale l'avvocato non cita GI che ha incassato sedicenti € 340.000 e nemmeno interrompe i termini di prescrizione contro quegli abusivi patrocinatori della GI, nonostante la chiara sentenza della dott.ssa
. Si tratta di un'allusione, esposta con l'utilizzo di aggettivi particolarmente CP_20 irrispettosi (“mastodontico”, “vergognoso”), a una difesa dell'avv. CI non rispondente agli interessi dei propri assistiti.
- a pagina 9, righi 1-4, la frase: “Con quale credibilità e quale coraggio scrive pagine e pagine di deliri deontologici chi con i soggetti abusivi (cfr. CI) aveva rapporti professionali così intimi da formarne la figlia? Non sente il peso della vergogna (l'Avv. CI, n.d.r.) e del senso del ridicolo delle menzogne che racconta?” Anche in questo caso, rileva la qualificazione in termini del tutto offensivi e palesemente eccedenti le esigenze difensive dell'attività difensiva dell'avv. CI.
- a pagina 9, righi 5-8, la seguente frase ”Mandi questa Corte d'Appello tutto l'incartamento alla Procura della Repubblica che interroghi ben bene tutti i protagonisti della vicenda sui punti 1-2-3-4-5-6 di cui sopra, perché il codice deontologico potrebbe non Pt_1 bastare”, con insidiosa evocazione di possibili condotte delittuose dell'avv. CI.
- a pagina 9, righi 13-14, la frase “È un patrocinio decoroso questo? hanno fatto CP_21
le pentole, ma non i coperchi!”, riferita nuovamente alla condotta professionale del difensore degli appellanti, in termini squalificanti.
Prive di carattere offensivo dell'altrui reputazione appaiono invece le ulteriori frasi ritrascritte nelle note ex art. 127 ter c.p.c..
27.3 Pertanto, in parziale accoglimento della domanda, va disposta la cancellazione delle frasi sopra indicate.
28. Quanto alle spese del presente grado, la complessità e controvertibilità delle questioni trattate, l'esistenza, al riguardo, di difformi orientamenti giurisprudenziali, nonché la reciproca soccombenza delle parti, appaiono al Collegio integrare motivi idonei per l'integrale compensazione delle spese. 28.1 Le medesime circostanze rendono evidente la carenza dei presupposti per disporre la condanna, invocata dagli avvocati degli appellanti per lite temeraria. CP
29. Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, nonché degli appellati avvocati e dell'appellata degli ulteriori CP Controparte_5
importi a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti, rispettivamente, per l'appello principale e per l'appello incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
- rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali proposti avverso la sentenza n. 533/2024 del Tribunale di Udine che, per l'effetto, conferma;
- ordina, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione delle seguenti frasi contenute nella memoria di replica dd.
5.5.2025 dell'avv. : CP
a) a pagina 2, righi 15-17: “fino a quale tragicomico punto si può spingere il cinico e baro ribaltamento della verità da parte di una collega? E a che pro? Realmente lavora nell'interesse dei o è solo accecata da livore professionale nei confronti del Pt_1
sottoscritto”?;
b) a pagina 7, righi 6 – 10: “I sono assicurati e sarebbe stato molto più agevole CP
accondiscendere a tale richiesta senza fornire alcuna prova di aver agito in modo irreprensibile che non trascinarsi in anni di invettive e ricatti da parte di soggettini che cercavano e cercano solo di ottenere altre migliaia di euro dalle polizze dei senza CP correre all'epoca il rischio dell'appello vero e proprio”;
c) a pagina 8, la seguente frase presente all'interno del paragrafo 6, ove si sostiene che l'omessa chiamata in causa di GI fosse il frutto di “un gigantesco e mastodontico conflitto
d'interessi dell'avvocato CI con la società , e che “CI cela ai e a P_4 Pt_1
Codesta Corte il vergognoso conflitto di interessi per il quale l'avvocato non cita GI che ha incassato sedicenti € 340.000 e nemmeno interrompe i termini di prescrizione contro quegli abusivi patrocinatori della GI, nonostante la chiara sentenza della dott.ssa
; CP_20
d) a pagina 9, righi 1-4, la frase: “Con quale credibilità e quale coraggio scrive pagine e pagine di deliri deontologici chi con i soggetti abusivi (cfr. CI) aveva rapporti professionali così intimi da formarne la figlia? Non sente il peso della vergogna (l'Avv.
CI, n.d.r.) e del senso del ridicolo delle menzogne che racconta?”; e) a pagina 9, righi 5-8, la seguente frase ”Mandi questa Corte d'Appello tutto l'incartamento alla Procura della Repubblica che interroghi ben bene tutti i protagonisti della vicenda sui punti 1-2-3-4-5-6 di cui sopra, perché il codice deontologico potrebbe non Pt_1
bastare”;
f) a pagina 9, righi 13-14, la frase “È un patrocinio decoroso questo? hanno fatto CP_21
le pentole, ma non i coperchi!”;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. formulate dagli appellati avvocati e CP CP_4
[...]
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, nonché degli appellati avvocati e dell'appellata degli ulteriori importi a titolo CP Controparte_5
di contributo unificato pari a quelli previsti, rispettivamente, per l'appello principale e per l'appello incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 1 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che prevedeva che “l'incarico è conferito dalla parte assistita;
qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse” 2 Opposto indirizzo era espresso da Cass., n. 5881/2000 3 del 27 aprile 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere est. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. r.g. 193/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
05.06.2024 da
(CF. ), rappresentata ex lege dalla Parte_1 C.F._1
madre amministratrice di sostegno Parte_2
(C.F. , in proprio e in qualità di erede ab
[...] C.F._2
intestato per la quota di 2/9 del padre
[...]
(C.F. ) in proprio e in qualità di erede Controparte_1 C.F._3
legittimo della madre (C.F. ) Parte_3 C.F._4
(C.F. ) Parte_4 C.F._5
(C.F. ), in proprio e quale erede ab intestato Parte_5 C.F._6
per la quota di 3/9 del marito CP_2
(C.F. ), in qualità di erede ab intestato per la quota
[...] C.F._7
di 2/9 del padre
[...]
(C.F. ), in qualità di erede ab intestato per Persona_1 C.F._8
la quota di 2/9 del padre P_ tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSANDRO GRACIS del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù della procura alle liti spillata digitalmente all'atto Email_1
di appello e di quella unita all'atto di citazione di primo grado datato 11.06.2021
APPELLANTI contro
1) AVV. (C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. ed CP C.F._9 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ernesta Blasetti sito in Trieste, via
Ginnastica n. 24
2) AVV. (C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. ed CP_4 C.F._10
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ernesta Blasetti sito in Trieste, via
Ginnastica n. 24
APPELLATI nonché contro
3) C.F. , in persona del procuratore Controparte_5 P.IVA_1
ad negotia dott. , rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA CESARE in Controparte_6 forza di mandato steso su foglio separato e congiunto alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lucia Spinoglio in
Trieste, Via Fabio Filzi n. 21/1
4) (C.F. , in persona del dott. Controparte_7 P.IVA_2 Controparte_8
Amministratore Delegato e Direttore Generale, e del dott. , Dirigente,
[...] Controparte_9 rappresentata e difesa dall'avv. CARLO PILLININI, con studio in Trieste, Foro Ulpiano n.
2, giusta procura generale alle liti di data 18.12.2014.
APPELLATE- TERZE CHIAMATE IN PRIMO GRADO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 533/2024 del Tribunale di Udine pubblicata il
30.04.2024 e notificata il 06.05.2024 – “responsabilità professionale”
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note depositate il 20.3.2025 e quindi:
“per tutti i motivi di appello, in riforma della sentenza n. 533/2024 del Tribunale di Udine, pubblicata in data 30.04.2024, notificata in data 06.05.2024:
- sia dalla Corte adita, in esito a giudizio controfattuale, acclarato che i qui appellanti, se personalmente, tempestivamente e correttamente informati dai patroni avv.ti e CP_4 - tenuto conto dei parametri di diligenza desumibili dall'art. 1176 co. 2 c.c. CP
come integrato dagli artt. 2 co. 4 e 5 L. 247/2012 e 23 cod. deont. forense - degli esiti del giudizio di primo grado, delle numerose criticità che presentava la sentenza del Tribunale di
Udine n. 5/2016 per statuizioni a loro sfavorevoli, e delle prospettive impugnatorie, avrebbero allora secondo il più probabile che non fornito ai loro legali il loro consenso
(allora, informato) all'inoltro dell'impugnazione de qua per la quale già disponevano dello jus postulandi;
fermo restando il giudizio che la Corte dovrà condurre su ogni altro dedotto profilo di responsabilità dei predetti legali, in relazione a ciascuna posta di danno dei qui appellanti che era stata esclusa o liquidata per difetto in conseguenza della negligenza dei patroni avv.ti nel prospettare al Tribunale le corrispondenti richieste attoree;
CP
- e siano allora accolte le conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio, che qui di seguito vengono integralmente ritrascritte (con l'aggiunta di una sola modifica opportunamente evidenziata resasi necessaria per contrapporsi alle difese avversarie rassegnate nel presente grado):
Nel merito:
- accertato, per quanto sopra esposto, che l'incarico professionale di promuovere in giudizio, avanti al Tribunale di Udine, le azioni risarcitorie da malpractice sanitaria, nei confronti dell' , dove l'assistita era nata con Controparte_10 Parte_1 gravissime malformazioni in data 04.07.2003, che avevano danneggiato se stessa e i propri familiari (incarico che poi si sarebbe di fatto interrotto, senza alcuna comunicazione alle stesse parti assistite, dopo la pubblicazione della sentenza di 1° grado n. 5/2016, lasciata così passare in giudicato il 14.05.2016, senza che venisse interposta impugnazione nei 30 giorni dalla ricevuta notifica), si inscriveva in un sottostante rapporto contrattuale trilatero, che aveva coinvolto anche una società infortunistica (la GI Srl di Belluno) quale parte stipulante, oltre agli avvocati quali promittenti e agli odierni attori quali destinatari CP della loro attività professionale forense;
- accertato così che le prestazioni forensi di natura processuale oggetto della riserva di cui all'art 2 co. 5 L.P., susseguenti al contratto di patrocinio stipulato tra GI e
l in favore della famiglia dovessero essere Controparte_11 Pt_1 erogate personalmente alle parti assistite ex art. 1411 c.c. quali esclusive beneficiarie delle stesse e non invece in favore della stipulante GI come ex adverso sostenuto, di talché
l'assistenza legale nella decisione di far scadere i termini per l'appello avrebbe dovuto fornirsi, da entrambi gli Avvocati , agli odierni appellanti in via diretta e CP proporzionata al loro livello di conoscenza e apprezzamento delle tematiche in gioco e non certo per il tramite di personale non qualificato della stipulante GI, interessando anche il Giudice Tutelare per la peculiare posizione della vittima primaria , Parte_1
e tutto ciò prodromicamente al qui richiesto riconoscimento che gli appellati difensori si resero effettivamente inadempienti a tale fondamentale loro dovere professionale, avendo così cagionato alle parti assistite un danno patrimoniale risarcibile ex art. 1453 c.c.; e ciò quale conseguenza anche del mancato rispetto del precetto dell'art. 23 del Nuovo Codice
Deontologico del 2014 in base al quale “qualora l'incarico sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse”, così confermandone il diritto di ricevere direttamente le prestazioni forensi in assenza nella fattispecie di quella nomina di un procuratore generale o speciale ex art. 77 c.p.c. che solo avrebbe legittimato
i legali a destinare le proprie prestazioni in favore di tale soggetto (la GI) come se fosse stato il soggetto rappresentato;
- accertato, altresì, che tale complessiva prestazione d'opera intellettuale non presentava problemi tecnici di speciale difficoltà, ma semmai questioni di accentuata diligenza, specie nella puntuale e occhiuta raccolta di tutti i dati rilevanti per ciascuna parte assistita, per ricostruirne al meglio le differenze patrimoniali e non, tra il prima e il dopo, con riguardo al fatto della nascita mal formata della;
Parte_1
- accertati, infine, per quanto diffusamente illustrato nelle premesse dell'atto di citazione e nella memoria 183 co. VI n. 1 c.p.c., gli inadempimenti dei legali convenuti agli obblighi connessi con le prestazioni professionali cui erano tenuti, al fine di raggiungere lo scopo di far ottenere alle parti assistite il giusto risarcimento dei danni, da esse patiti, per effetto della ridetta fattispecie da malpractice sanitaria, sottoposta alla loro disamina, anche in relazione
a quelle specifiche condotte previste dal codice deontologico forense e dalla stessa L.
31.12.2012 n. 247 (che all'art. 2 prevedeva come l'avvocato avesse la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei suoi diritti e all'art. 3 lo obbligava ad esercitare la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5, quale fonte secondaria che stabiliva le norme di comportamento che gli avvocati erano tenuti ad osservare in via generale e, specificamente, nei rapporti con le parti assistite); - ritenuto, in particolare, che la redazione delle editiones actionum fosse stata carente e che ciò fosse dipeso anche da un mancato coinvolgimento delle parti assistite nella fase preparatoria, continuato per tutta la durata del giudizio e poi esitato nella mancata informazione sulla opportunità di appellare su determinate poste risarcitorie;
- ritenuto che, per differenza, la consistenza dei patrimoni delle parti assistite, rispetto alla situazione in cui si sarebbero trovate laddove le prestazioni professionali di cui alle premesse fossero state adempiute, presenta per tutti notevoli saldi passivi;
- condannare, pertanto, ex artt. 1176, 1218, 1223, 1225, 1226 e 2236 c.c., in solido tra loro gli avvocati al risarcimento di tutti quei danni di cui alle premesse dell'atto introduttivo CP
e della memoria 183 cit., pari alle differenze patrimoniali rilevate nei limiti ovviamente di quelle che potevano essere previste al tempo dell'assunzione dell'incarico o comunque in quello della mancata impugnazione della sentenza di 1° grado, da liquidarsi in quelle tipologie e misure che saranno benevise di giustizia.
Con la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi sulle somme liquidate, dalla pubblicazione della sentenza colpevolmente non impugnata n. 5/2016 del Tribunale di Udine
(21.02.2016) al saldo;
- si chiede che venga valutata dal giudice d'ufficio la possibile esistenza di una causa di nullità del contratto d'opera intellettuale tra gli avvocati convenuti e gli attori, per la violazione anche del canone dell'indipendenza dell'avvocato nell'erogazione dei suoi servizi difensivi in una causa civile, emersa dalla produzione documentale (doc. 16 foglio nono) dell'avv. , consistente in un accordo tra il legale, il medico legale dott. CP Pt_6
e l'infortunistica stradale disvelante a sua volta l'esistenza di un precedente accordo P_2
di collaborazione commerciale tra gli stessi soggetti, condizionante la libertà degli avvocati nella vicenda de qua agitur, con una possibile nullità del rapporto contrattuale tra i patroni
e le parti assistite, oggetto della causa petendi, rilevabile anche d'ufficio, essendo insita nel sistema governato dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, nonché dagli artt. 2 e 3 della Legge
Professionale Forense e dal Codice Deontologico. L'eventuale nullità determinerebbe il risarcimento dei danni anche per tal via lamentati dagli attori, compresi quelli per la grave sofferenza morale riconnessa ad un tanto, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Spese di lite e compensi di avvocato del primo e del secondo grado di giudizio interamente rifusi.
In via istruttoria: I) - Ordinarsi ai legali qui appellati, ex art. 210 c.p.c., di produrre in giudizio:
- l'accordo di collaborazione del 31.05.2007 tra e l P_2 Controparte_13
(avv.ti menzionato nell'accordo di risoluzione del medesimo del 25.11.2016
[...] CP
(doc. 16, nono foglio, fascicolo di primo grado avv. ); CP
P_
- la corrispondenza di / dott. cui l'avv. ha risposto con la mail di Per_2 CP
data 27.04.2016.
II - Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “vero che, dopo la nascita di del 04.07.2003, i nonni hanno frequentato Parte_1
quotidianamente la di lei abitazione, aiutando i suoi genitori nelle incombenze collegate al suo stato di salute di persona gravemente disabile e alle esigenze di una continua assistenza”;
2) “vero che, in particolare le nonne e dimorarono nella Parte_3 Parte_5 stessa abitazione della TE, alternandosi, per sollevare dalle incombenze i genitori, accompagnandola all'asilo, alla scuola ed anche alle sedute di fisioterapia”;
3) “vero che il nonno , fino alla sua morte (avvenuta nel 2012), si prestò P_ anch'esso ad aiutare i genitori di , portandola all'asilo, alle sedute di terapia ed alle Pt_1
altre quotidiane incombenze o anche solo a farle compagnia durante le assenze dei genitori.”
Con teste il sig. . Tes_1
In via riconvenzionale: siano respinti tutti gli appelli incidentali in punto spese di lite.
In rito: fissarsi, nel caso che la causa sia invece ritenuta matura per la decisione, la discussione orale della stessa ex artt. 281 quinquies e 359 c.p.c..
In via ulteriormente subordinata di rito: fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 comma 1 c.p.c., assegnando alle parti i termini perentori di legge”.
Per l'appellato ad 1): come da note depositate il 18.3.2025 e quindi:
“IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dagli attori appellanti Parte_1
rappresentata ex lege dalla madre amministratrice di sostegno ,
[...] Parte_2
, in proprio ed in qualità di erede ab intestato per la quota di 2/9 del Parte_2 padre , , in proprio ed in qualità di erede legittimo della P_ Controparte_1
madre , , , in proprio e quale Parte_3 Parte_4 Parte_5 erede ab intestato per la quota di 3/9 del marito , , in qualità P_ CP_2
di erede ab intestato per la quota di 2/9 del padre , , in P_ Persona_1 qualità di erede ab intestato per la quota di 2/9 del padre , ai sensi dell'art. 348 P_
bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Udine n. 533/2024 pubblicata il 30/04/2024, RG 2091/2021 e condannare gli attori appellanti al pagamento in favore del convenuto appellato Avv. delle spese di lite di CP entrambi i gradi di giudizio.
NEL MERITO:
- rigettarsi l'appello proposto dagli attori appellanti Parte_1 rappresentata ex lege dalla madre amministratrice di sostegno , Parte_2 [...]
, in proprio ed in qualità di erede ab intestato per la quota di 2/9 del padre Pt_2 P_
, , in proprio ed in qualità di erede legittimo della madre
[...] Controparte_1 [...]
, , , in proprio e quale erede ab intestato Parte_3 Parte_4 Parte_5 per la quota di 3/9 del marito , , in qualità di erede ab intestato P_ CP_2 per la quota di 2/9 del padre , , in qualità di erede ab P_ Persona_1
intestato per la quota di 2/9 del padre , per le ragioni indicate in comparsa di P_ costituzione e risposta e, per l'effetto, confermarsi la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Udine n. 533/2024 pubblicata il 30/04/2024, RG 2091/2021 e, in accoglimento anche dell'appello incidentale proposto, condannare gli attori appellanti al pagamento in favore del convenuto appellato Avv. delle spese di lite di entrambi i gradi di CP giudizio;
- siano quindi accolte le conclusioni formulate nel primo grado del giudizio, che qui di seguito vengono integralmente ritrascritte:
Contrariis reiectis
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande attoree per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, di cui al presente atto, rigettare integralmente tutte le domande formulate dagli odierni attori nei confronti del convenuto e, per l'effetto, dichiarare che l'Avv. CP nulla deve agli stessi per nessun titolo, ragione e causa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di colpa professionale nella condotta del sottoscritto convenuto mantenersi l'obbligazione risarcitoria in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità da valutarsi con ricorso a criteri tecnici
e di prova rigorosi, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese, previa valutazione della misura della fondatezza delle domande avversarie;
IN VIA DI GARANZIA:
- Nella denegata ipotesi di condanna, anche parziale, dello scrivente convenuto, condannare
a tenere manlevato il medesimo;
Controparte_5
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”: sub. 1) da un punto di vista medico il caso di ha presentato sin da Parte_1
subito aspetti di dubbia interpretazione clinica ed elevate criticità in ordine all'an debeatur;
sub. 2) il caso di è stato oggetto di numerose discussioni tra Lei e gli Parte_1
altri medici, CCTTUU e CCTTPP, a causa sia della complessità della vicenda clinica sia dei pareri discordanti sulla responsabilità professionale dei Sanitari;
sub. 3) all'epoca dei fatti per cui è causa, ossia nel 2016 anno della pubblicazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Udine, era a grave rischio di Parte_1 premorienza;
sub. 4) in caso di nuova perizia medico legale vi era il rischio concreto di soccombenza a causa delle criticità sull'an debeatur;
sub. 5) l' tramite i propri collaboratori, ha sempre gestito Controparte_14 direttamente tutti i rapporti con i sig.ri , , Parte_2 Controparte_1 Parte_1
, , e - nel
[...] Parte_4 P_ Parte_5 Parte_3
prosieguo per comodità indicati come famiglia – nel corso sia della fase Pt_1 stragiudiziale che delle successive fasi giudiziali;
sub. 6) L'Avv. ha sempre aggiornato l' CP Controparte_14 sull'andamento sia del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis
c.p.c. n. 53/2008 RG Tribunale di Udine – Sezione distaccata di Tolmezzo sia del successivo giudizio di merito n. 719/2010 R.G. Tribunale di Udine;
sub. 7) dopo essere stata relazionata dall'Avv. l' CP Controparte_14
contattava la famiglia comunicando gli aggiornamenti ricevuti dal legale;
Pt_1 sub. 8) era l' a richiedere alla famiglia i documenti Controparte_14 Pt_1
necessari ed a inoltrarli agli Avv.ti e;
CP CP_4 sub. 9) l'Avv. comunicava tempestivamente all' che CP Controparte_14
la causa di merito avanti il Tribunale di Udine – Ex Tribunale di Tolmezzo, R.G. 719/2010, era stata definita con la sentenza n. 5/2016, pubblicata in data 22.02.2016; sub. 10) l'Avv. informava immediatamente l'Infortunistica che la CP P_4 sentenza di cui al punto precedente era stata notificata dal Legale di QBE Insurance Europe
LTD ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello e chiedeva alla stessa di voler urgentemente informare la famiglia organizzando anche un incontro con i comuni Pt_1 clienti;
sub. 11) l' informava la famiglia sia del fatto che la Controparte_14 Pt_1 sentenza di cui ai punti precedenti era stata notificata all'Avv. e che, pertanto, CP
il termine per la proposizione dell'eventuale appello era di trenta giorni dalla predetta notifica sia della circostanza che l'Avv. sconsigliava la proposizione CP
dell'appello stante le evidenti criticità ed i chiari rischi che ciò avrebbe comportato per i comuni clienti;
sub. 12) l'informativa di cui al punto precedente veniva comunicata dall' Controparte_14
alla famiglia prima dello spirare del termine breve per l'impugnazione della
[...] Pt_1 sentenza n. 5/2016 emessa dal Tribunale di Udine – Ex Tribunale di Tolmezzo, pubblicata in data 22.02.2016, notificata in data 14.04.2016; sub. 13) la famiglia era a conoscenza sia della scadenza del termine breve per la Pt_1
proposizione dell'appello contro la sentenza di primo grado n. 5/2016 emessa dal Tribunale di Udine – Ex Tribunale di Tolmezzo, pubblicata in data 22.02.2016, notificata in data
14.04.2016, sia dei rischi che l'eventuale impugnazione avrebbe comportato;
sub. 14) la famiglia ha ricevuto dall' le dichiarazioni Pt_1 Controparte_14 contenenti le informative relative alla sentenza di primo grado n. 5/2016 emessa dal
Tribunale di Udine – Ex Tribunale di Tolmezzo, pubblicata in data 22.02.2016, notificata in data 14.04.2016, depositate sub doc. 16 che si rammostra al teste;
sub. 15) volutamente l' consigliava alla famiglia di far Controparte_14 Pt_1 divenire definitiva la sentenza di primo grado n. 5/2016 emessa dal Tribunale di Udine – Ex
Tribunale di Tolmezzo, pubblicata in data 22.02.2016, notificata in data 14.04.2016, in modo da poter procedere con l'incasso definitivo delle somme ivi riconosciute consigliando poi agli attori di agire in giudizio nei confronti degli Avv.ti e per CP_4 CP
l'ottenimento degli ulteriori importi non riconosciuti in primo grado;
sub. 16) la famiglia acconsentiva a che la sentenza di primo grado n. 5/2016 emessa Pt_1
dal Tribunale di Udine – Ex Tribunale di Tolmezzo, pubblicata in data 22.02.2016, notificata in data 14.04.2016, divenisse definitiva senza, quindi, procedere in appello;
sub. 17) l' otteneva dalla famiglia una percentuale Controparte_14 Pt_1 considerevole delle somme dalla stessa incassate riconosciute dalla sentenza di primo grado
n. 5/2016 emessa dal Tribunale di Udine – Ex Tribunale di Tolmezzo, pubblicata in data
22.02.2016, notificata in data 14.04.2016; sub. 18) la famiglia veniva quindi indirizzata dal sig. , collaboratore Pt_1 Persona_3
dell' presso lo studio dell'Avv. Alessandro CI, fiduciario Controparte_14 storico della stessa , per la trattazione della vertenza contro gli Avv.ti P_4
e . CP_4 CP
Si indicano i seguenti testimoni:
- Dal capitolo 1 al capitolo 4 si indica quale testimone il Dott. domiciliato in Testimone_2
Padova (PD), Via Matteotti n. 27;
- Sui capitoli da 4 a 18 si indica quale testimone , socio dell' Testimone_3 P_4
e corrispondente del sottoscritto Avv. all'epoca dei fatti come
[...] CP risulta dalla documentazione versata in atti, residente in [...], Via Pier Fortunato
Calvi n. 1 e domiciliato presso la società (nella Controparte_15 documentazione prodotta vedi Infortunistica G.S. – Gestione Sinistri s.r.l., in breve P_4
così come indicata anche nei su esposti capitoli di prova) con sede legale in Belluno
[...]
(BL), Via Caffi n. 11/A.
- Qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di dover ammettere la prova orale demandata dagli attori si chiede di essere ammessi a prova contraria con il teste sui seguenti Tes_1 capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) Lei, assieme a , e ha sempre gestito tutti i Parte_7 Testimone_3 Persona_4 rapporti con la famiglia Pt_1
2) A seguito della chiusura della causa civile avanti il Tribunale di Udine – Ex Tribunale di
Tolmezzo, R.G. 719/2010, definita con la sentenza n. 5/2016, pubblicata in data 22.02.2016,
Lei ha indirizzato i membri della famiglia odierni attori, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
Alessandro CI per la gestione della presente controversia.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese e competenze di lite;
- Con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. a carico degli attori”: è evidente, infatti, che l'infondatezza delle tesi attoree in ordine alla presunta e non provata responsabilità professionale dei convenuti nella gestione della pratica afferente il risarcimento dei danni per la vicenda che ha colpito ed i suoi familiari deve necessariamente Parte_1 tradursi, oltre che nel rigetto della domande attoree, anche nella condanna degli stessi al pagamento di un ulteriore somma a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per lite temeraria risulta tanto più fondata se solo si consideri che:
- è stato dimostrato nel corso del presente giudizio che gli attori erano ben consapevoli sia della pendenza del termine per proporre appello contro la sentenza di primo grado n. 5/2016 del Tribunale di Udine – Ex Sezione di Tolmezzo, sia dei motivi per i quali l'impugnazione non era stata consigliata da parte degli odierni convenuti: nonostante ciò è stata ugualmente incardinata la presente causa;
- nonostante la domanda risarcitoria di oltre due milioni di euro formulata dagli attori gli stessi erano disponibili ad accettare la somma di euro 380.000,00 omnia proposta ex art. 185 bis c.p.c. dal Magistrato (peraltro limitata a , , Parte_1 Parte_2 [...]
e ): tale atteggiamento dimostra chiaramente che i sin dal P_ Parte_4 Pt_1 momento della prima richiesta danni erano ben consapevoli del fatto che la somma richiesta era del tutto sproporzionata ma, nonostante ciò, hanno egualmente incardinato il presente giudizio in mala fede;
- controparte ha intentato il presente giudizio pur essendo consapevole che quanto deliberatamente sostenuto non corrisponde a verità: non è vero che i Clienti potevano ottenere di più impugnando la sentenza (facile sostenerlo ora dopo avere incassato oltre due milioni di euro), non è vero che non erano stati informati della pendenza del termine per appello (vedi testimonianza ), non è vero che non erano stati informati dei rischi di Per_2
un'eventuale appello (il teste ha confermato che l'informativa degli avvocati era Per_2 CP stata trasmessa ai . Pt_1
Alla luce di quanto sopra si insiste per la pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c.”
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della sussistenza di colpa professionale nella condotta del sottoscritto convenuto Avv. mantenersi CP
l'obbligazione risarcitoria in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese, previa valutazione della misura della fondatezza delle domande avversarie;
IN VIA DI GARANZIA:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, dell'appello avversario dichiarare (ora obbligata a Controparte_5 Controparte_16
manlevare totalmente l'appellato Avv. e condannarsi la predetta società CP assicuratrice a rifondere al medesimo Avv. anche ogni eventuale ulteriore CP somma che quest'ultimo fosse tenuto a pagare agli odierni appellanti per i fatti di cui è causa.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE:
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto riformare la decisione del Giudice di primo grado laddove ha disposto la compensazione delle spese legali del giudizio numero 2091/2021 RG – Tribunale di Udine e, per l'effetto, condannare gli attori appellanti al pagamento delle spese di lite di primo grado a favore del convenuto Avv. CP
[...]
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
- Accertare e dichiarare che (ora Controparte_5 Controparte_16
è tenuta, indipendentemente dall'esito della presente impugnazione, ad indennizzare all'Avv.
l'importo delle spese legali maturate e maturande per resistere all'azione degli CP
odierni attori appellanti contro l'assicurato appellato – anche con riferimento al giudizio di primo grado – liquidabili in base al tariffario forense, che sono a carico dell'assicuratore ex art. 1917 c.c.
Per l'effetto, condannare la predetta compagnia di assicurazione a versare all'Avv. CP
l'importo che verrà liquidato in base al tariffario forense per entrambi i gradi di
[...]
giudizio da calcolare in base al criterio della soccombenza.
Con ogni consentita riserva sia di merito che istruttoria”.
Per l'appellato ad 2): come da note depositate il 18.3.2025 e quindi:
“Voglia la Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale di merito:
- rigettare l'appello avversario siccome palesemente inammissibile e infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi i capi di sentenza impugnati con l'appello principale;
In via incidentale:
- in parziale riforma della sentenza impugnata nel solo capo relativo alla compensazione delle spese di lite, condannare gli appellanti alla refusione delle spese legali di I grado in favore del sottoscritto procuratore;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale si insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte dal sottoscritto procuratore in I grado, come di seguito precisate:
- accertare l'assenza di responsabilità deontologica e/o professionale in capo al sottoscritto
Avv. , anche in via solidale, per i fatti oggetto di causa, per l'effetto rigettare CP_4
tutte le domande attoree svolte nei confronti del sottoscritto Avv. in quanto CP_4 infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in atti;
In via ulteriormente subordinata
- ridurre la condanna al risarcimento dei soli danni effettivamente ascrivibili al sottoscritto
Avv. , anche eventualmente per il vincolo di solidarietà con l'Avv. CP_4 CP
da quantificarsi nella misura che risulterà all'esito della causa;
[...]
- rigettare la domanda di interessi compensativi per i motivi esposti in atti, in subordine ridurre la relativa condanna a quanto effettivamente provato e comunque non oltre il tasso legale;
- detrarre quanto corrisposto e/o da corrispondersi in futuro da parte dell'INPS e dalla
Regione Friuli Venezia Giulia in favore di e/o dei suoi genitori, nonchè Parte_1 detrarre quanto oggetto di erogazione di prestazioni da parte del Servizio Sanitario
Nazionale in favore della medesima;
Parte_1
In via di garanzia:
Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale,
- accertata la regolare copertura della polizza intercorrente con Controparte_7
(polizza RC professionale n. 371019734 con decorrenza dal 25.10.2017 al 21.06.2019), per
l'effetto condannare la Compagnia stessa in persona del legale rappresentante pro tempore
a tenere manlevato il convenuto Avv. ; CP_4
In via istruttoria Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale si chiede:
- dichiarare inammissibili e rigettare le istanze istruttorie formulate dagli attori nell'atto di citazione in appello per i motivi esposti in narrativa;
- ammettere le seguenti istanze istruttorie di parte appellata come già formulate nel I grado di giudizio:
a) Ordine di esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti dell'INPS avente ad oggetto il prospetto di capitalizzazione della rendita e dell'indennità pensionistica e di accompagnamento riconosciute in favore degli odierni attori , Parte_1 Parte_2
e in ragione dell'invalidità civile della minore
[...] Controparte_1 Parte_1
nonché la documentazione relativa a tutte le tipologie di sussidio e indennità percepite
[...] da e dai suoi genitori in ragione dell'invalidità civile della minore;
Parte_1
b) Si chiede che il Tribunale valuti l'opportunità di richiedere d'ufficio all'INPS, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., tutte le informazioni scritte relative ad atti e documenti concernenti la posizione della minore e afferenti alla sua invalidità civile;
Parte_1
c) Prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) Vero che in seguito all'emissione della sentenza n. 5/2016 depositata il 22.2.2016, RG n.
719/2010 emessa dal Tribunale di Udine in favore dei SI.ri , Parte_2 P_
, , , e
[...] Parte_1 Parte_4 P_ Parte_5 [...]
, Le veniva chiesto un parere dall'Avv. in merito all'opportunità di Parte_3 CP appellare o meno siffatta sentenza e che Lei rispondeva sconsigliando vivamente l'appello perché vi era un alto rischio di soccombenza in punto an debeatur in caso di rinnovazione della CTU e per il sempre presente rischio di premorienza come da sua e-mail del 9 maggio
2016 inviata all'Avv. sub doc. 14 che si rammostra? CP
2) Vero che la Società Infortunistica G. S. - Gestione Sinistri S.r.l. dopo aver gestito la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni subiti a causa della malpractice medica in occasione del parto di da cui nasceva avvenuto il Parte_2 Parte_1
4.07.2003 e dopo circa 5 anni di trattative, si rivolgeva agli Avv.ti e CP CP_4 di Padova al fine di avanzare la richiesta risarcitoria in via giudiziale?
[...]
3) Vero che la Società Infortunistica G. S. - Gestione Sinistri S.r.l. era costantemente informata e aggiornata anche Suo tramite sull'andamento del procedimento ex art. 696-bis
c.p.c. RG n. 53/2008 Tribunale di Udine – Sezione distaccata di Tolmezzo e poi della successiva causa n. 719/2010 R.G. Tribunale di Udine, ivi inclusa la fase immediatamente successiva all'emissione della sentenza n. 5/2016 depositata il 22.2.2016 - Tribunale di
Udine, da parte dell'Avv. e dall'Avv. in quanto la Vostra CP CP_4
Società, in qualità di mandataria dei SI.ri , , Parte_2 Controparte_1 [...]
, , e , Parte_1 Parte_4 P_ Parte_5 Parte_3
manteneva i contatti in via esclusiva con questi ultimi?
4) Vero che la Società Infortunistica G. S. - Gestione Sinistri S.r.l. veniva informata dell'esito del giudizio di primo grado e dunque del contenuto della sentenza n. 5/2016 del Tribunale di
Udine, depositata il 22.2.2016, RG n. 719/2010, nonché del fatto che la stessa era stata notificata in data 14 aprile 2014 e che pertanto il termine per impugnare scadeva il 14 maggio
2014, ma che visti i rischi dell'appello, era opportuno non impugnare la sentenza e procedere invece a porla in esecuzione, considerata l'inerzia delle controparti come da corrispondenza sub doc. 16 Avv. e doc. 14 Avv. che si rammostrano? CP CP_4
5) Vero che l'Avv. comunicava alla Società Infortunistica G. S. - Gestione CP
Sinistri S.r.l., Suo tramite, la propria disponibilità ad un incontro presso il proprio Studio con i SI.ri e nelle date del 5, 6, 7 e 9 maggio 2016, Parte_8 Pt_3 incontro finalizzato ad informare i SI.ri , , Parte_2 Controparte_1 Parte_1
, e
[...] Parte_4 P_ Parte_5 Parte_3 sull'eventuale impugnazione, a sottoporre loro l'eventuale mandato per l'appello, un preventivo in base al Tariffario forense e la richiesta di un fondo spese di € 10.000,00 e che la Società G. S. - Gestione Sinistri S.r.l., informava di tanto i SI.ri Parte_8
e , come da e-mail e dichiarazioni di rinuncia all'appello allegate sub doc. 16 Avv. Pt_3
e doc. 14 Avv. che si rammostrano? CP CP_4
6) Vero che i SI.ri , , anche per conto delle loro figlie Parte_2 Controparte_1
minori e i SI.ri , e comunicavano alla P_ Parte_5 Parte_3
Società Infortunistica G. S. - Gestione Sinistri S.r.l. che, ricevuta la sentenza e l'informativa contenuta nella missiva dell'Avv. del 6 maggio 2016 sub doc. 16 Avv. CP CP
e doc. 14 Avv. che si rammostrano, i sigg.ri
[...] CP_4
stessi intendevano lasciare scadere il termine d'appello Parte_9
senza interporre impugnazione?
7) Vero che la Società Infortunistica G. S. - Gestione Sinistri S.r.l. affidava all'Avv. CP
per conto dei SI.ri , e
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_1 l'incarico di notificare atto di precetto all'Azienda ospedaliera e alla Parte_4
Compagnia assicuratrice soccombenti allora convenute al fine di incassare il risarcimento riconosciuto nella sentenza n. 5/2016 del Tribunale di Udine, depositata il 22.2.2016, RG n.
719/2010?
Si indicano quali testimoni il Dr. con Studio in Via Matteotti, n. 27 Padova Testimone_2
(PD) sul capitolo 1) e il Dott. , residente in [...]
Calvi n. 1 e domiciliato presso la con sede legale in Belluno Controparte_15
(BL), Via Caffi, n. 11/A, quale socio della Società Infortunistica G. S. - Gestione Sinistri S.r.l.
e corrispondente dell'Avv. all'epoca dei fatti, sui capitoli da 2) a 7). CP
In ogni caso
- con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. per temerarietà dell'azione e per le modalità di redazione degli atti in violazione dell'art. 121 c.p.c.;
- con rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio;
- accertato l'obbligo in capo a di indennizzo ex art. 1917 c.c. delle spese Controparte_7 legali maturate e maturande dal sottoscritto Avv. per resistere all'azione CP_4
degli odierni appellanti in tutti i gradi di giudizio a prescindere dall'esito della vertenza, condannare la Compagnia assicuratrice predetta alla refusione di tali spese in favore del sottoscritto procuratore, da liquidarsi in base al tariffario forense, dedotto quanto eventualmente posto a carico di controparte”.
Per l'appellata ad 3): come da note depositate il 19.3.2025 e quindi:
“NEL MERITO:
− dichiararsi l'inammissibilità, e comunque respingersi l'appello principale.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE:
− in riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi gli appellanti alla rifusione delle spese di lite;
− con rifusione delle spese del grado”.
Per l'appellata ad 4): come da note depositate il 21.3.2025 e quindi:
“Voglia la Corte d'Appello di Trieste, rifiutato il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove: In via principale: rigettare l'appello proposto, in quanto inammissibile e comunque infondato, e confermare la sentenza di primo grado, con rigetto delle domande proposte dagli appellanti;
In via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello proposti, contenere l'importo di condanna dell'avv. CP_4 a misura di giustizia, anche tenendo conto dell'accertata assenza di attività
[...]
professionale posta in essere da quest'ultimo; riguardo all'appello incidentale proposto dall'avv. , rigettare lo stesso per insussistenza di responsabilità e, in CP_4
subordine, contenere la manleva da parte di entro i limiti di polizza;
in Controparte_7 particolare, per il denegato caso di condanna dell' , chiede Controparte_7 Parte_10
espressamente che i limiti di massimale e scoperto, come previsti nella polizza n. 371019734
e cioè massimale pari ad euro € 1.000.000,00 con lo scoperto del 5% con minimo di € 500,00 per ogni terzo danneggiato, come già eccepiti sin dalla comparsa di costituzione in primo grado e ribaditi in comparsa di costituzione per questo grado di giudizio, trovino applicazione nel caso di specie e quindi che la eventuale condanna della Compagnia alla manleva in favore dell' , venga contenuta dall'Ecc.ma Corte entro l'importo Parte_10 previsto dalle richiamate previsioni di polizza. Con riproposizione delle eccezioni, contestazioni e difese introdotte in primo grado. Con vittoria di spese di lite, compensi, anticipazioni, spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi a carico degli appellanti principali in virtù del principio di causazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Udine (già Tribunale di Tolmezzo), definendo il giudizio iscritto al n.
719/2010 R.G. promosso da e in proprio e quali genitori Parte_2 Controparte_1 di e rappresentati e difesi dagli Parte_1 Persona_5 Parte_4
avvocati e del Foro di Padova, e nel quale erano intervenuti, CP CP_4 con il patrocinio dei medesimi difensori, , e , P_ Parte_5 Parte_3 pronunciava la sentenza n. 5/2016 dd. 22.2.2016, con la quale:
- dichiarava l' Controparte_17 responsabile dei danni patiti dalla minore affetta da tetraparesi spastica Parte_1
a causa della negligente, imprudente e imperita condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale di in occasione della sua nascita, il 4.7.2023; P_0
- condannava la stessa al risarcimento, in favore della minore legalmente P_7 rappresentata dai genitori, dei danni, quantificati in Euro 1.041.341,72 per danno biologico, morale ed esistenziale, e in Euro 477.997,48 per danno futuro alla capacità lavorativa, oltre agli interessi moratori al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condannava inoltre l' convenuta al risarcimento dei danni patiti sia da P_7 Parte_2
e genitori della minore, liquidati in Euro 300.000,00 ciascuno per
[...] Controparte_1 danno non patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, e in Euro
382,07 per danno patrimoniale, sia da sorella di a titolo di Parte_4 Parte_1 danno non patrimoniale liquidato in Euro 50.000,00, oltre – per tutte le poste - agli interessi moratori al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- rigettava le domande risarcitorie proposte dall'altra sorella della vittima, Persona_5
non essendo la stessa ancora stata concepita all'epoca dell'illecito, nonché dai nonni P_
, e , per avvenuta prescrizione del diritto azionato;
[...] Parte_5 Parte_3
- condannava OYs di Londra a tenere indenne la convenuta;
- condannava l' convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori P_7 vittoriosi, compensando invece le spese nel rapporto con gli attori che avevano viste respinte le loro domande.
2. Con atto di citazione notificato l'11.6.2021, (legalmente Parte_1
rappresentata dai genitori), , Controparte_1 Parte_4 Parte_3
e , queste ultime due in proprio nonché quali coeredi di Parte_2 Parte_5 P_
, nelle more deceduto, e, in tale ultima qualità, e (e
[...] Persona_1 CP_2
quindi tutte le parti attrici e intervenute nella causa sub R.G. 719/2010, a eccezione di Per_5
evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Udine, gli avvocati e
[...] CP
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni – più avanti indicati e CP_4 quantificati - subiti a causa dei plurimi inadempimenti connessi alle prestazioni professionali cui i convenuti erano tenuti in forza dell'incarico professionale loro conferito in relazione alla causa risarcitoria conclusasi con la sentenza n. 5/2016.
2.1 Gli attori svolgevano innanzitutto un'ampia premessa sulla natura e sull'oggetto del rapporto con i due difensori convenuti.
Allegavano che l'incarico professionale ai due avvocati era stato conferito da una CP
società infortunistica, la Gestione Sinistri S.r.l. (di seguito anche GI S.r.l.), sulla base di un contratto di mandato che quest'ultima aveva stipulato con i componenti della famiglia obbligandosi, verso un patto di quota lite, ad assistere i mandanti nella pratica Pt_1 risarcitoria “e soprattutto di affiancarne economicamente i componenti, scegliendo poi i legali cui dare eventualmente lo jus postulandi e sostenendo i costi della pratica” (pagg. 19-
20 dell'atto di citazione), legali individuati negli avvocati e , “esperti CP CP_4 della materia, ai quali venne effettivamente firmata la procura alle liti, pur senza essere stati incontrati personalmente dagli assistiti” (pag. 20). Distinto da tale mandato era il contratto “verosimilmente sottostante” (pag. 21) tra GI
S.r.l. e gli avvocati da qualificarsi come “contratto di patrocinio legale a favore di CP terzo, o meglio come un negozio bilaterale con il quale i professionisti vennero incaricati, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la loro opera professionale in favore dei clienti della propria controparte contrattuale (la società infortunistica)” (pag. 22), la cui legittimità era confermata dall'art. 23 del codice deontologico forense del 20141.
Infine, con la sottoscrizione della procura alle liti – avente il significato di accettazione degli assistiti - si era completata la fattispecie a formazione progressiva: gli avvocati avevano CP così assunto le difese dei patrocinati, obbligandosi nei loro confronti, sulla base del rapporto procuratorio, distinto dal rapporto di clientela con GI S.r.l., al diligente dispiegamento dei mezzi per raggiungere il risultato del giusto risarcimento, e rispondendo sulla base sia delle norme di diritto comune di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., sia della disposizione speciale dell'art. 2236 c.c..
Gli attori precisavano che nel caso di specie, la causa di responsabilità medica, pur rilevante sotto il profilo strettamente economico, non presentava questioni tecniche di particolare difficoltà applicativa o interpretativa che richiedessero la soluzione di complesse problematiche giuridiche, né in tema di formulazione delle domande risarcitorie e dell'articolazione delle istanze istruttorie, profili appartenenti al bagaglio di competenze di qualsiasi avvocato di diligenza media che si occupi della materia, né in quello della comunicazione ai clienti della scadenza del termine per appellare, per lasciare a loro la decisione finale, e attenendo la questione di maggior complessità, costituita dalla prova del nesso causale tra l'allegata condotta colposa dei sanitari e il gravissimo danno riportato dalla neonata in fase di parto, a valutazioni di natura medico-legale già affrontate con esito favorevole dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta ante causam nel procedimento promosso ex art. 696 bis c.p.c..
A ciò andava aggiunta la c.d. responsabilità da violazione della diligentia quam in suis per avere i due difensori erogato una prestazione ben inferiore a quella che era lecito attendersi da due veri specialisti della materia sanitaria quali essi erano. La condotta di questi ultimi rilevava inoltre quale violazione dell'art. 27 del Codice deontologico forense, attinente al dovere di informare i propri assistiti non solo al momento del conferimento dell'incarico, ma anche nel corso dello svolgimento del mandato, e dell'art. 26, punto 3 dello stesso Codice, in tema di <mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti il mandato o la nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita>>.
Risultava infine soddisfatto, secondo gli attori, il criterio individuato dalla giurisprudenza di legittimità per stabilire la sussistenza della responsabilità professionale dell'avvocato, potendosi affermare, secondo un giudizio prognostico necessariamente probabilistico, che l'esito della lite sarebbe stato diverso e più favorevole laddove i convenuti avessero posto in essere una condotta più diligente, dapprima nella formulazione delle domande, delle relative allegazioni e delle istanze istruttorie, e quindi nel valutare le criticità della sentenza di primo grado, esponendo ai propri assistiti i probabili esiti favorevoli di una sua impugnazione.
Gli attori procedevano quindi a esporre i danni, di cui chiedevano il ristoro, derivanti dagli inadempimenti imputabili ai convenuti, concretizzatisi sia nella fase preparatoria e introduttiva della lite, sia nella conduzione del processo, sia infine nell'omessa impugnazione della sentenza.
2.2 Il primo danno riguardava la vittima primaria ed era conseguente all'omessa impugnazione di due capi della sentenza.
Rilevava innanzitutto il capo che aveva ingiustamente ridotto del 25% il danno biologico tabellare per la possibile premorienza all'età di 59-67 anni dovuta al medesimo fatto illecito.
Gli avvocati nel precisare le conclusioni, avevano evidenziato l'esigenza di considerare CP
la verosimile premorienza di facendolo però “in un modo talmente Parte_1 equivoco” (pag. 31) che l'allegata riduzione dell'aspettativa di vita a 59 - 67 anni, dipendente in tesi proprio dal fatto illecito, era sembrata costituire una ragione di un possibile ridimensionamento del risarcimento, anziché che un fattore di suo aumento.
E il Tribunale aveva applicato alla liquidazione tabellare del danno non patrimoniale una riduzione, in via equitativa, nella misura del 25%, “così incorrendo in un errore, forse indotto proprio dalle imprecise conclusioni rassegnate sul punto dal patrocinio attoreo” (pagg. 31-
32), posto che la ridotta aspettativa di vita della danneggiata, ove determinata dal fatto illecito, costituiva una componente del danno specificamente risarcibile. E tale errore i due difensori avrebbero dovuto denunciare mediante appello del relativo capo della sentenza, anziché lasciare decorrere il termine breve senza coinvolgere al riguardo la parte assistita.
Il secondo capo della sentenza meritevole di gravame era quello che aveva liquidato il danno morale senza distinguerlo tra sofferenza su base organica e sofferenza dell'animo, non riconoscendo il risarcimento di quest'ultimo, pur espressamente richiesto nell'atto introduttivo.
Il pregiudizio derivante dall'inadempimento era stimabile in circa Euro 500.000,00, di cui
Euro 277.691,13 corrispondente alla errata riduzione del 25% della liquidazione del danno non patrimoniale.
2.3 Venivano quindi dedotte le perdite patrimoniali da insufficiente allegazione e da mancata impugnazione del capo della sentenza che aveva liquidato il lucro cessante lavorativo della minore sulla base equitativa del triplo della pensione sociale e non con il criterio Parte_1 equitativo del reddito genitoriale.
Si imputava agli avvocati di non avere indicato la tipologia di lavoro rispettivamente CP
svolta dai due genitori, il sig. vice-responsabile dell'Ufficio Nucleo Traduzioni presso Pt_1 la Polizia Penitenziaria, e la sig.ra infermiera: ed era stata tale carente allegazione ad P_
avere determinato il Tribunale a liquidare il danno in questione sulla base del criterio residuale del triplo della pensione sociale.
La perdita patrimoniale conseguente era di Euro 344.000,00, pari alla differenza tra l'importo che sarebbe stato liquidato se il risarcimento fosse stato quantificato in base al reddito di lavoro paterno, moltiplicato per il pertinente coefficiente di capitalizzazione e sottratto il 20% per lo scarto tra vita fisica e lavorativa (Euro 822.000,00 circa) da un lato e quanto liquidato in sentenza (Euro 478.000,00 circa) dall'altro.
2.4 Ulteriori danni patrimoniali attenevano alla mancata richiesta, in nome e per conto della vittima primaria, del risarcimento dei danni futuri pari ai costi di assistenza para- infermieristica necessari per una persona inabile al 100%, dalla data della sentenza sino a quella della sua probabile morte.
La domanda era stata respinta - “con un eccesso di formalismo” (pag. 47) - dal Giudice, in quanto proposta dai genitori solo in proprio e non anche per conto della figlia, considerata quale unica titolare del relativo diritto. Conseguentemente, ove la domanda fosse stata formulata in nome e per conto della figlia, essa sarebbe stata certamente accolta. Il danno veniva stimato in Euro 90.280,00 annui Iva inclusa, da moltiplicarsi per il coefficiente di capitalizzazione già utilizzato in sentenza dal Giudice per la liquidazione del danno patrimoniale da perdita di reddito, eventualmente deducendo quanto sarebbe stato corrisposto dall'assicuratore sociale a tale titolo, pari ad Euro 520,09 mensili.
2.5 Gli attori indicavano quindi i danni subiti dai genitori, individuati in primo luogo negli
“esborsi straordinari affrontati per soddisfare le più variegate esigenze” della figlia disabile, per il periodo dalla nascita alla sentenza di primo grado, esborsi che il Tribunale non aveva riconosciuto, avendo i due avvocati omesso la formulazione di una domanda intesa a far quantificare equitativamente tali perdite patrimoniali, con lo strumento delle massime d'esperienza quanto all'an, e l'equità dell'art. 1226 c.c. quanto all'entità dei danni.
2.6 In secondo luogo, era dedotta l'omessa liquidazione del lucro cessante lavorativo, passato e futuro, subito dalla madre , quale conseguenza della riduzione dell'attività Parte_2
lavorativa, e dal padre per la mancata effettuazione degli straordinari al fine Controparte_1 di accudire personalmente la figlia.
L'omessa liquidazione era conseguente alla mancata allegazione della documentazione giustificativa, costituita dalle buste paga, a sua volta determinata dal difetto di comunicazione tra i legali e le parti assistite.
Il danno era liquidabile, quanto alla , in Euro 350,00 mensili per 13 mensilità, pari ad P_
Euro 4.550,00 all'anno, e quanto al padre in una somma da determinarsi in via equitativa.
2.7 Veniva quindi contestata l'omessa impugnazione della sentenza nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dai nonni, sulla base dell'asserita prescrizione del diritto.
Si trattava di una pronuncia all'evidenza errata, e quindi meritevole di impugnazione, avendo il giudice individuato il momento di decorrenza del termine quinquennale ex art. 2947 c.c. nella nascita della bambina, anziché nella data - nella specie individuabile nel 2008, data del deposito della relazione tecnica del c.t.u. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. - in cui la malattia era stata percepita, o poteva essere percepita mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con la conseguenza che il diritto dei nonni, intervenuti nel giudizio di merito nel 2011, non poteva considerarsi prescritto.
Ulteriore errore della sentenza era l'avere ritenuto la domanda risarcitoria dei nonni in ogni caso infondata nel merito, indipendentemente dalla prescrizione, a causa della mancata allegazione di elementi sufficienti a provare il danno da perdita del rapporto parentale, pacifico essendo che la gravissima compromissione della salute di un TE si riverbera sia sull'esistenza dei nonni, sia sulla loro integrità morale, suscitando turbamenti e disperazione d'animo.
Sarebbe stato allora sufficiente ai due difensori allegare e offrire di provare tutte quelle circostanze di fatto da cui si sarebbe potuto facilmente desumere, in via presuntiva, la particolare sofferenza, lo sconvolgimento e l'alterazione dei rapporti e abitudini di vita provocati nei nonni dalle condizioni della TE, pur in mancanza di un rapporto di stabile convivenza.
2.8 Un danno patrimoniale che riguardava tutti gli assistiti era costituito dalla mancata liquidazione degli interessi compensativi, causata sia da un'insufficienza allegatoria nella proposizione della relativa domanda, evidenziata dal Tribunale nel rigetto della relativa domanda osservando che “nel caso concreto, invece, gli attori (…) non hanno allegato né provato che se le somme (non rivalutate) fossero state subito messe a loro disposizione, essi
(tramite l'immediato fruttuoso reimpiego) avrebbero ora presso di loro una somma maggiore di quella liquidata in sentenza con la rivalutazione”, sia dalla mancata interposizione dell'appello.
Gli attori rilevavano che l'esistenza, all'epoca della domanda, di un contrasto in tema di interessi compensativi tra due indirizzi giurisprudenziali, l'uno che li riteneva dovuti solo in quanto richiesti e provati, anche mediante il ricorso a meccanismi presuntivi, l'altro che li considerava invece liquidabili anche d'ufficio, avrebbe dovuto imporre agli avvocati di formulare in modo esplicito la domanda relativa alla componente del danno da ritardato pagamento, con riferimento al lucro perduto, invocando la naturale fruttuosità del denaro e la propensione dei mandanti a forme di risparmio gestito (come effettivamente in seguito avvenuto, mediante l'investimento delle somme liquidate in loro favore seguendo le medesime indicazioni impartite dal Giudice Tutelare a garanzia della redditività del capitale liquidato in favore della figlia minore) e, quindi, in ipotesi di rigetto di una tale domanda, convocare le parti assistite e proporre loro, sul punto, un appello che sostenesse l'erroneità della statuizione.
La perdita patrimoniale era stimabile in oltre 500.000,00 Euro, ed era calcolata sulla base del criterio equitativo degli interessi legali sulla somma devalutata e poi via via rivalutata anno per anno. 2.9 Gli attori deducevano infine la prevedibilità delle perdite ex art. 1225 c.c., ribadivano l'inesistenza di problemi tecnici di speciale difficoltà e la gravità della colpa ascritta ai propri ex difensori ex art. 2236 c.c..
3. Si costituivano entrambi i convenuti.
3.1 L'avv. esponeva innanzitutto che e CP Parte_2 Controparte_1
avevano conferito a GI S.r.l. mandato ad assisterli, rappresentarli e tutelarli in relazione alla vicenda relativa alla nascita della figlia. Atteso l'esito negativo delle trattative instaurate con l' e la compagnia di assicurazione, GI S.r.l. aveva consigliato ai Controparte_17
clienti di procedere in via giudiziaria, segnalando quali professionisti gli Avvocati CP_4
e , particolarmente esperti in materia. CP
Era stata peraltro GI S.r.l., in forza del rapporto di mandato con rappresentanza con i a gestire interamente i contatti con questi ultimi e a reperire la documentazione Pt_1
necessaria all'instaurazione della causa civile, intervenendo anche sulle scelte processuali da adottare e sulle modalità di svolgimento dell'incarico conferito. Gli avvocati, dal canto loro, si erano relazionati costantemente con GI S.r.l., informandola dei vari aspetti sia processuali che di merito della vicenda.
Il convenuto deduceva la correttezza della propria attività professionale, la quale aveva avuto esito pienamente soddisfacente per gli attori, nonostante la rilevante difficoltà della causa, confermata dal fatto che il perito di parte officiato da GI aveva escluso la responsabilità dei sanitari dell' , accertata invece dai c.t.u. nominati prima nel Controparte_10 procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e quindi nel giudizio di merito. Del resto, gli attori – ben consapevoli del fatto che fosse GI S.r.l. a gestire i contatti anche con i difensori – mai avevano manifestato perplessità, né rimostranze in ordine alla gestione della vicenda e alla congruità del cospicuo risarcimento ottenuto, essendo altresì
a conoscenza della pronuncia della sentenza, avendo consegnato i propri codici Iban a GI
S.r.l. per il successivo inoltro al difensore al fine di ottenere l'accredito delle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni.
Il convenuto prendeva poi posizione in ordine alle richieste risarcitorie degli attori.
3.2 Quanto, in primo luogo, ai danni subiti dalla vittima primaria, l'avv. contestava CP
l'esistenza degli errori professionali allegati da controparte, rilevando che la scelta di chiedere al giudice di procedere a valutazione equitativa della possibile riduzione dell'aspettativa di vita rispondeva a criterio di prudenza, considerato il rischio di premorienza di Parte_1 ed essendo comunque stata richiesta anche la personalizzazione al 50% del risarcimento del danno non patrimoniale per la sofferenza interiore, ed evidenziando l'alea di un eventuale appello, al cui esito il giudice di secondo grado ben avrebbe potuto discostarsi dalle risultanze della c.t.u. o disporre un nuovo accertamento peritale con risultati meno vantaggiosi per gli attori.
Quanto al danno patrimoniale, il convenuto sosteneva che l'applicazione del reddito da lavoro dei genitori non poteva certo fungere da parametro per valutare la perdita economica della figlia, costituendo ipotesi indimostrabile quella secondo cui se nata sana, Parte_1
avrebbe seguito le orme lavorative del padre o della madre. Risultavano altresì infondate le contestazioni circa il mancato riconoscimento da parte del Tribunale delle spese per assistenza medica futura, dovendosi al riguardo anche evidenziare che gli attori già ricevevano dall'INPS una somma mensile a titolo di invalidità civile, con conseguente illegittima duplicazione delle poste richieste.
3.3 Il convenuto contestava le domande attoree aventi a oggetto il danno patrimoniale dei genitori, rilevando l'insufficiente allegazione di documenti idonei a provare l'asserita riduzione dei rispettivi redditi lavorativi.
3.4 Quanto al rigetto, per prescrizione, della domanda risarcitoria formulata dai nonni della minore con atto di intervento, l'avv. dopo avere premesso di avere a suo tempo espresso CP
“la propria perplessità in ordine al diritto risarcitorio dei nonni proprio a causa della tardività del loro interessamento”, deduceva che un appello contro tale statuizione del
Tribunale sarebbe stato difficilmente accoglibile, non potendosi sostenere che l'inizio del decorso del termine prescrizionale fosse individuabile con il deposito della consulenza medico legale in sede di ATP (ossia dal 12.08.2009), posto che non era credibile che fino ad allora i nonni non fossero stati a conoscenza della possibile responsabilità esistente in capo ai sanitari, dal momento che i due genitori di già avevano richiesto il risarcimento Parte_1 dei danni in via stragiudiziale e promosso il procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
3.5 Veniva contestata anche la responsabilità per l'omessa liquidazione degli interessi compensativi;
il convenuto evidenziava che la produzione in giudizio da parte degli attori dei dossier relativi ai portafogli di investimento intestati a e Parte_2 Controparte_1
nulla provasse, trattandosi di investimenti risalenti nel tempo (giugno 2018) e che non riguardavano la totalità delle somme percepite a titolo di risarcimento danni, con la conseguenza che un eventuale appello sul punto sarebbe stato destinato al rigetto. 3.6 Il convenuto allegava la correttezza della propria condotta professionale anche relativamente agli obblighi informativi, adempiuti nei confronti di GI S.r.l., cui era stata inviata la comunicazione che una delle assicurazioni chiamate in causa aveva notificato la sentenza del Tribunale di Udine, determinando così la decorrenza del termine breve per impugnare. L'avv. sosteneva, in secondo luogo, che GI S.r.l. avesse CP
intenzionalmente occultato ai clienti le dichiarazioni informative che egli aveva inviato al sig.
, capo liquidatore di GI S.r.l., per la sottoscrizione (cfr. doc. 16), contenenti Per_2
l'illustrazione delle ragioni che sconsigliavano di interporre appello, riferendo invece agli attori tramite i propri collaboratori che la sentenza era riduttiva in punto quantum a causa degli inadempimenti degli avvocati E tale condotta faceva insorgere il dubbio che CP
GI S.r.l. avesse “lasciato che si formasse il giudicato per riscuotere una somma ingente di compensi”, inducendo quindi i ad agire, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Pt_1
CI, “storico collaboratore” della stessa società, contro gli avvocati “a una sorta di CP appello dell'appello senza rischi di restituzione per e stessa” (pag. 18 Pt_1 P_4 della comparsa di risposta).
3.7 Previa richiesta di chiamata in causa in via di manleva di Controparte_5
l'avv. insisteva quindi, in via principale, per il rigetto delle domande attoree;
in CP
subordine, per il contenimento del risarcimento dei danni in via strettamente proporzionale all'eventuale grado accertato di responsabilità, ridimensionandosi in ogni caso le avverse pretese.
4. L'avv. rilevava come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di CP_4 legittimità in argomento - la quale escludeva la responsabilità dell'avvocato nel caso di risoluzione di questioni opinabili, tranne che per le ipotesi di dolo o colpa grave, imponeva una valutazione ex ante in ordine all'adeguatezza o no della scelta di una determinata strategia processuale, ed esigeva una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere diligentemente eseguita – non fosse configurabile alcuna sua responsabilità, posto che l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine avrebbe comportato rischi tali da escludere l'opportunità della sua proposizione, quali una possibile sospensiva dell'efficacia esecutiva o una riforma, anche solo parziale della sentenza, o infine la condanna alle spese, vanificando l'ottimo risultato conseguito.
4.1 Il convenuto contestava, in secondo luogo, di avere concluso un qualsivoglia accordo economico con GI S.r.l., e precisava che i soli compensi percepiti erano quelli liquidati dal giudice in sentenza e direttamente versati dall' all'avv. , Parte_11 CP
il quale ultimo aveva provveduto a versargli la quota di competenza.
4.2 Evidenziava plurimi elementi, contestati dalle controparti, di contraddittorietà della c.t.u. redatta dal dott. i quali – unitamente all'elevato rischio di premorienza della minore Per_6
– confermavano la correttezza della scelta di non proporre appello, che riteneva non subordinata – quanto alla minore – all'autorizzazione del Giudice Tutelare, non Parte_1 ravvisandosi nel mancato appello alcuna disposizione del patrimonio della minore, né essendovi ragione di credere che, a fronte di una sentenza che aveva riconosciuto un consistente risarcimento alla minore, il Giudice Tutelare avrebbe autorizzato la mancata impugnazione.
4.3 Contestava le carenze di allegazione, deduzione e istruttorie dedotte dagli attori, sostenendo di avere vagliato e, ove utili, allegato, tutti i documenti e le informazioni che erano stati resi disponibili, i quali non a caso avevano condotto alla pronuncia favorevole.
Rilevava che la domanda di rimborso delle spese assistenziali future era stata correttamente formulata sulla base dell'unico documento consegnato dagli attori, costituito da un preventivo, ed era stata respinta per quello che la stessa controparte aveva riconosciuto essere un eccesso di formalismo, e dovendosi comunque evidenziare che era stata sollevata ex adverso eccezione di compensazione dell'eventuale danno assistenziale con quanto erogato/erogabile per assistenza alla minore da parte di e dal Controparte_18 [...]
. Quanto, invece, alle spese già sostenute, la domanda era stata respinta Controparte_19 per carenza di prova, non avendo gli assistiti fornito la relativa documentazione giustificativa.
4.4 Nessuna censura poteva muoversi in relazione alla sorte della domanda di risarcimento dei danni da incapacità lavorativa futura di che non potevano che essere Parte_1 liquidati sulla base del criterio del triplo del valore della pensione sociale, né al rigetto delle domande risarcitorie svolte per conto degli intervenuti, nonni della minore, in quanto il diritto risultava prescritto al momento dell'incarico, ed era comunque del tutto opinabile la questione dell'asserita conoscenza dell'efficacia lesiva delle condotte solo all'esito della prima CTU, che, ove dedotta in appello, avrebbe esposto gli assistiti alla condanna alle spese, a fronte della compensazione ottenuta in primo grado, posto che proprio il fatto che i nonni assistessero la minore, vivendo a stretto contatto con la sua famiglia, mal si conciliava con la possibilità di dimostrare che i predetti fossero all'oscuro dei danni subiti dalla TE e dell'errore medico, contestato da direttamente all'Azienda ospedaliera a soli Parte_2
tre mesi dal parto.
4.5 Il convenuto deduceva quindi che il rigetto della domanda avente a oggetto le asserite differenze risarcitorie in capo alla minore per danni da premorienza fosse dipeso non da un'inesistente equivocità della relativa formulazione, ma da una valutazione di merito del giudice e che rientrava tra le questioni opinabili per le quali non poteva invocarsi la responsabilità del difensore per il mancato risultato. Il mancato appello sul punto era quindi giustificato, anche alla luce del timore che la minore decedesse durante il giudizio di secondo grado, evento che avrebbe messo in discussione l'intero risarcimento alla stessa liquidato.
4.6 Quanto agli asseriti danni da lucro cessante del padre per la mancata effettuazione degli straordinari e al danno da lucro cessante della madre, il convenuto rilevava la mancanza di idonea documentazione giustificativa.
4.7 In ordine al mancato riconoscimento degli interessi compensativi, l'avv. sosteneva CP di avere correttamente formulato la relativa domanda, precisando che l'asserita mancata allegazione di prova circa la propensione al risparmio degli attori non era riconducibile ad un comportamento negligente degli avvocati, ma all'impossibilità di introdurre delle circostanze di fatto all'epoca non sussistenti e quindi non dimostrabili, neppure in via presuntiva, né, infine, assumendo rilievo il dossier titoli prodotto nel presente giudizio, in quanto successivo alla causa risarcitoria.
Un appello sul punto, infine, avrebbe esposto anche la minore al rischio di vedere riesaminata la questione della responsabilità dei medici.
4.8 Conclusivamente, l'avv. , previa richiesta di autorizzazione alla chiamata CP_4
in causa in manleva di chiedeva – in via principale – il rigetto della Controparte_7 domanda attorea. In subordine, insisteva per la riduzione della condanna al risarcimento dei soli danni effettivamente a lui ascrivibili, nella misura che fosse risultata all'esito della causa;
la riduzione della condanna al pagamento degli interessi compensativi a quanto effettivamente provato e comunque non oltre il tasso legale;
la detrazione di quanto corrisposto e/o da corrispondersi in futuro da parte dell'INPS in favore di nonché quanto Parte_1 oggetto di erogazione di prestazioni da parte del Servizio Sanitario Nazionale in favore della stessa minore.
5. Si costituiva la quale aderiva – quanto alla domanda attorea Controparte_5
- alle difese del proprio assicurato, che illustrava, evidenziando inoltre la particolare complessità della fattispecie di responsabilità sanitaria, decisa all'esito di un pregevole percorso motivazionale dal Tribunale di Udine.
In secondo luogo, non contestava l'operatività della garanzia assicurativa, nei limiti del massimale di Euro 2.000.000,00 e con la franchigia fissa di Euro 5.000,00.
6. Si costituiva infine la quale pure contestava le pretese degli attori, Controparte_7
svolgendo argomentazioni comuni a quelle del proprio assicurato.
Quanto, in via subordinata, alla domanda di manleva, chiedeva di contenere il proprio obbligo secondo i limiti previsti dalla polizza (massimale di Euro 1.000.000,00 con lo scoperto del
5% con minimo di Euro 500,00 per ogni terzo danneggiato).
7. Fallito il tentativo di conciliazione alla prima udienza di comparizione, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., rifiutata dai convenuti una proposta conciliativa del giudice, la causa veniva decisa con sentenza n. 533/2024 dd. 26-30.4.2024.
7.1 Il Tribunale, premesso che la procura ad litem, atto unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, non è sufficiente a dimostrare la stipulazione di un c.d. contratto di patrocinio tra i medesimi soggetti, costituendone solo un indice presuntivo, osservava che nella specie le allegazioni delle parti e le evidenze documentali inducevano a ritenere che la procura alle liti degli attori ai convenuti fosse stata rilasciata in ragione del mandato sostanziale intercorso tra GI S.r.l. in qualità di mandataria delle parti attrici e lo studio legale mandato sostanziale la cui esistenza era CP
comprovata dall'“accordo di collaborazione” risalente al 2007 mediante il quale la società infortunistica, nell'indicata qualità, aveva chiesto e ottenuto dall' Controparte_13 rappresentata dall'avv. e cessata nel 2012 di assumere la difesa
[...] CP
giudiziale in sede civile dei propri clienti.
E un tale accordo, che ben poteva inquadrarsi, “se valutato nella prospettiva dei sigg. Pt_1
, e ” (pag. 17), nello schema del contratto a favore di terzi (GI P_ Pt_5 Pt_3
S.r.l. stipulante, l' promittente e i signori terzi beneficiari, come Controparte_11 Pt_1
tali legittimati ad ottenere dai promittenti l'esecuzione dell'incarico o il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento), non era idoneo – contrariamente a quanto sostenuto dagli attori
– a determinare la nullità della procura ad litem per violazione del canone di indipendenza dell'avvocato (domanda di nullità formulata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), attesa la distinzione e autonomia dell'accordo commerciale tra GI S.r.l. e i difensori rispetto alla procura stessa, collegati solo fattualmente. In ogni caso, anche qualora tale accordo commerciale avesse previsto un compenso a carico della società infortunistica e in favore dei professionisti, calcolato secondo una percentuale del risarcimento che sarebbe stato liquidato in giudizio, non per questo ne sarebbe derivata la nullità della procura alle liti.
Era quindi GI S.r.l. a rivestire la qualità di unica cliente, nonché unica interlocutrice degli avvocati sia pure nell'interesse dei coerentemente al contenuto CP Pt_1
dell'obbligazione assunta di gestire, in nome e per conto di questi ultimi, tutti gli adempimenti necessari alla pratica risarcitoria.
Ciò premesso, il Tribunale passava a valutare se sussistessero, nell'espletamento del mandato professionale, i profili di inadempimento imputabili ai difensori e denunciati dagli attori, e se questi avessero provocato un pregiudizio risarcibile.
7.2 Era escluso, in primo grado, che la riduzione della liquidazione del danno non patrimoniale per la possibile premorienza della vittima fosse ascrivibile a una condotta negligente dei convenuti, posto che questi ultimi avevano allegato – anche all'atto della precisazione delle conclusioni - il rischio di premorienza quale elemento per apprezzare e non diminuire la gravità della menomazione subita dalla minore.
7.3 Risultava infondata anche la contestazione riguardante l'insufficiente attività allegatoria e probatoria a sostegno della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante lavorativo patito da sia in quanto i due difensori, pur avendo omesso di precisare le Parte_1 professioni esercitate dai genitori, avevano comunque allegato elementi dai quali inferirle, sia in quanto era ben difficile sostenere che tale precisazione sarebbe stata sufficiente a determinare una liquidazione del danno secondo un criterio diverso e più vantaggioso del triplo della pensione sociale.
7.4 Corretta era stata poi la scelta degli avvocati di proporre la domanda di rifusione delle spese di assistenza futura in nome dei genitori, anziché della minore, considerato che, come affermato dalla Cassazione, il relativo danno era in capo ai primi.
7.5 Nessuna censura poteva essere fondatamente mossa ai convenuti per non avere richiesto, relativamente alle spese di assistenza della figlia già sostenute, la liquidazione equitativa, posto che quest'ultima non libera i danneggiati dall'onere di allegare la tipologia delle perdite patrimoniali. E, al riguardo, non sussisteva prova che i avessero informato GI Pt_1
S.r.l. dell'esistenza e quantificazione di particolari esborsi.
7.6 Quanto al rigetto della domanda di lucro cessante lavorativo subito dai genitori di Pt_1
il Tribunale rilevava sia che gli attori non avevano allegato che gli avvocati
[...] CP fossero stati informati da GI S.r.l. dell'intenzione della sig. di trasformare il P_
contratto di lavoro da full time in part time, e di quella del sig. di ridurre le ore di Pt_1 straordinario, sia che nel presente giudizio le produzioni documentali, limitate a due buste paga della , erano inidonee a provare i pregiudizi dedotti. Il giudice di primo grado P_ osservava che in ogni caso tale domanda, quand'anche fosse stata proposta, ben difficilmente avrebbe potuto essere accolta, non sussistendo nesso causale diretto e immediato tra l'errore medico e la scelta dei genitori di ridurre il proprio orario lavorativo.
7.7 Il giudice di primo grado non ravvisava inadempimenti di sorta neppure in ordine al mancato riconoscimento degli interessi compensativi, sia in quanto il Tribunale aveva applicato un principio giuridico non consolidato (e contrastato da un opposto indirizzo secondo cui gli interessi compensativi erano liquidabili in modo automatico e ufficioso), sia in quanto i difensori avevano comunque richiesto la condanna dell' al Controparte_17
pagamento degli interessi, spettando poi al giudice l'onere delle relative qualificazione e quantificazione, sia in quanto, infine, gli attori non avevano, nel presente giudizio, allegato né offerto di provare specifici elementi di cui gli avvocati sarebbero stati messi a CP
conoscenza da parte di GI S.r.l. per valorizzare la propensione al risparmio degli attori.
7.8 Infine, il Tribunale escludeva profili di inadempimento dei convenuti anche relativamente alla mancata impugnazione della sentenza.
In particolare, osservava che – sulla base della corrispondenza tra GI S.r.l. e difensori e della testimonianza di – era emerso: che gli avvocati avevano dato Testimone_3 CP immediata comunicazione alla società dell'avvenuta notifica della sentenza e quindi del decorso del termine breve per impugnare;
che GI S.r.l. aveva quindi informato di ciò i precisando anche che l'avv. aveva sconsigliato in modo argomentato Pt_1 CP la proposizione dell'appello, manifestando comunque la disponibilità a incontrare gli assistiti;
che anche il c.t.p. dott. aveva evidenziato l'inopportunità di un'impugnazione, in Pt_6 considerazione del rischio di soccombenza a seguito di eventuale rinnovazione di c.t.u. e di premorienza di che l'avv. aveva quindi trasmesso a GI Parte_1 CP dichiarazioni di rinuncia all'appello affinché fossero sottoscritte dai i quali non Pt_1 avevano inteso però firmarle in quanto incomplete;
che l'avv. essendosi GI S.r.l. CP
rimessa alle sue scelte, aveva quindi comunicato di non intendere presentare appello, volendo evitare qualsiasi rischio agli assistiti. Tale quadro rendeva evidente – ad avviso del giudice di primo grado - che i convenuti avessero valutato diligentemente tutte le circostanze utili ai fini di assumere la scelta processuale più adeguata, mentre non risultava che gli attori, pur a conoscenza del termine breve per l'appello, avessero cercato, “secondo un principio di autoresponsabilità” (pag. 30), di attivarsi per ottenere ulteriori delucidazioni in merito.
L'omissione di informazioni e di chiarimenti lamentata dagli attori non era imputabile ai convenuti, ma semmai alla mandataria GI S.r.l., non essendo chiaro - sulla base della deposizione del – quali informazioni dell'avv. fossero state loro comunicate Per_2 Per_7
e in quale forma. E ciò escludeva – in base al criterio della ragione più liquida – la necessità di compiere alcun giudizio prognostico per accertare se l'eventuale condotta alternativa costituita dalla proposizione dell'appello avrebbe avuto un esito complessivamente più favorevole.
Il Tribunale respingeva quindi le domande attoree, ravvisando peraltro nelle rilevanti complessità nella ricostruzione e qualificazione dei rapporti tra le parti e tra queste e GI
S.r.l., nonché nella delicatezza dei plurimi profili di responsabilità professionali esaminati gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese.
8. Avverso la sentenza hanno proposto appello le parti indicate in epigrafe, prospettando dieci motivi di doglianza, riconducibili a tre distinte responsabilità professionali.
1) il non avere i difensori intrattenuto rapporti diretti con le parti assistite, così non adempiendo agli obblighi informativi discendenti dal contratto di patrocinio;
2) avere redatto le domande risarcitorie in modo non rispondente al canone di diligenza professionale ex art. 1176 c. 2 c.c.;
3) non avere impugnato i capi sfavorevoli della sentenza.
8.1 Con il primo motivo, gli appellanti hanno sostenuto che i mandati stipulati in favore della
GI S.r.l. e che conferivano a quest'ultima l'assistenza e la rappresentanza “nelle trattative
e nelle procedure necessarie per ottenere il risarcimento dei danni subiti” avevano a oggetto il solo svolgimento di trattative stragiudiziali e non anche l'eventuale contenzioso attivato successivamente al fallimento delle trattative. Aveva quindi errato il Tribunale nel ritenere che i contratti di mandato abilitassero l'infortunistica anche alla gestione (in via esclusiva, cioè senza interloquire con i patrocinati) delle relazioni con gli avvocati, compresa l'informazione relativa all'avvenuta notifica della sentenza di primo grado e la conseguente scelta se impugnare o meno;
in forza di ciò, il Tribunale aveva ritenuto, dunque, erroneamente, che le comunicazioni effettuate dagli avvocati alla GI dovessero far ritenere adempiuti anche gli obblighi informativi gravanti in capo agli avvocati nei confronti delle parti assistite e che al più l'inadempimento fosse imputabile alla mandataria GI, la quale aveva omesso di trasferire le informazioni ai signori in adempimento degli Pt_1 obblighi di comunicazione derivanti dal contratto di mandato.
Gli appellanti hanno poi rilevato che la scelta di non appellare era stata presa da avvocati, medico legale e società infortunistica non nell'interesse dei patrocinati ma per non rischiare di pregiudicare i guadagni conseguenti al patto di quota lite nel caso di una riforma in punto an; in ragione di ciò, tuttavia, i danneggiati erano stati inaccettabilmente estromessi dalla scelta se impugnare o meno, e anche dalla possibilità di interessare il giudice tutelare, essendo parti in causa anche due minorenni.
In tale comportamento gli appellanti hanno ravvisato una violazione dell'art. 1176, comma 2
c.c., ma anche dell'art. 2, comma 5 della L. 247/2012 e dell'art. 23 Cod. deontologico forense, in forza dei quali, ove l'incarico sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, esso va svolto nell'esclusivo interesse della parte assistita;
pertanto gli avvocati erano obbligati a informare direttamente e tempestivamente i patrocinati (e non solo la GI) degli esiti della procedura in corso e delle conseguenze della mancata impugnazione.
8.2 Con il secondo motivo, gli appellanti hanno lamentato che non sia stata riconosciuta come negligente la condotta degli avvocati laddove essi non hanno valorizzato la prognosi di premorienza della vittima, effettuata dalla CTU resa in sede di ATP, come fattore di personalizzazione ossia di incremento del danno non patrimoniale, essendosi invece limitati a rimettersi sul punto alla valutazione equitativa del giudice, né hanno impugnato la statuizione contraria, contenuta in sentenza, che l'aveva considerato fattore diminutivo del danno.
Sono stati censurati, in aggiunta, una serie di ulteriori errori tecnico-giuridici nella redazione della domanda, quali la duplicazione delle voci di danno, biologico ed esistenziale;
l'omessa indicazione dei valori della persona costituzionalmente tutelati la cui lesione avrebbe cagionato il dedotto danno esistenziale;
il mancato riferimento ai criteri equitativi delle
Tabelle del Tribunale di Milano e ai loro fattori di personalizzazione;
l'omessa allegazione della tipologia di sofferenza dell'animo, da affiancarsi a quella nocicettiva;
l'omessa contestazione della prognosi di premorienza formulata dal consulente poiché non supportata dalla letteratura scientifica, ma basata sulla sola esperienza personale del consulente stesso;
l'omessa valorizzazione della relazione della psicologa che aveva descritto l'impatto Tes_4
della disabilità della bambina sulla sua vita e su quella dei familiari e l'omessa interlocuzione con questi ultimi per sollecitare informazioni utili.
Le perdite collegate a tale violazione sono quantificate in Euro 277.691,00 da maggiorare di rivalutazione e interessi compensativi.
8.3 Con il terzo motivo, gli appellanti hanno censurato il mancato riconoscimento come negligente della condotta degli avvocati laddove essi non hanno allegato le professioni e i redditi dei genitori ai fini della domanda risarcitoria per la perdita della capacità lavorativa, così impedendo una liquidazione più favorevole di tali danni, parametrata ai redditi medi dei genitori e non invece al criterio residuale del triplo della pensione sociale;
e, in aggiunta, per non aver impugnato tale statuizione.
Rispetto alle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, gli appellanti hanno dedotto che gli avvocati pur avendo ottenuto da GI i CUD di entrambi i genitori dal 2000 CP al 2010, utilizzarono solo il CUD del padre del 2010, non precisando tuttavia quale fosse la sua professione e omettendo per intero la produzione della documentazione materna. Più in generale, essi non si procurarono di raccogliere informazioni presso la famiglia della vittima e non allegarono alcun ulteriore elemento presuntivo utile a una corretta stima del danno, quale il contesto sociale, il lavoro dei genitori ed il loro percorso scolastico. E proprio tale carenza di allegazione aveva indotto il Giudice ad adottare il criterio – di carattere residuale
- del triplo della pensione sociale.
Il danno da minore liquidazione è stato stimato – sostituendo il parametro del triplo della pensione sociale con quello del reddito paterno - in Euro 344.000,00.
8.4 Con il quarto motivo, è stato lamentato che il Tribunale abbia escluso la negligenza della condotta degli avvocati per non avere formulato correttamente la domanda di condanna CP
al risarcimento delle spese future per l'assistenza di tipo specialistico della minore;
la relativa domanda era stata articolata in poche righe prive di richiami giurisprudenziali e imprudentemente effettuata solo in nome e per conto dei genitori in proprio e non anche in quello della vittima primaria, con legittimazione almeno alternativa, e senza poi appellare la sentenza che aveva ritenuto i genitori privi di legittimazione.
E' stata quindi richiesta la condanna al ristoro di tali poste di danno, liquidate secondo equità.
8.5 Il quinto motivo attiene all'inadempimento, escluso dal giudice di primo grado, degli avvocati per non avere richiesto il risarcimento delle spese straordinarie verosimilmente CP sostenute e non contabilizzate nei 7 anni di vita della bambina antecedenti all'avvio dell'azione, conformemente ai principi dettati dalla sentenza n. 8827/2003 della Cassazione.
Gli appellanti hanno sostenuto di avere fornito ai difensori gli elementi necessari a documentare l'esistenza e l'ammontare di tali particolari esborsi, elementi costituiti da alcuni scontrini di spese mediche e da un'autocertificazione sui lavori di adattamento dell'abitazione; in ogni caso era onere degli avvocati sollecitare tale produzione documentale o farsi riferire verbalmente quali costi erano stati sostenuti;
infine in primo grado erano stati allegati gli esborsi sostenuti, quali quelli connessi all'utilizzo dell'autovettura per raggiungere le strutture di assistenza e di cura.
I danni non liquidati sono stati quantificati in Euro 151.000,00, oltre rivalutazione e interessi compensativi.
8.6 Il sesto motivo riguarda il rigetto della domanda di risarcimento del lucro cessante lavorativo dei genitori, determinato dal non avere gli avvocati inserito nelle loro CP richieste tale tipologia di danno.
E' inoltre censurata come errata e frutto di mal intendimento del principio di causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c. l'esclusione del nesso causale tra errore medico e perdita patrimoniale, nesso da intendersi in modo da ricomprendere nel risarcimento non solo i danni diretti e immediati, ma anche i danni indiretti e mediati che si presentassero come effetto normale dell'evento lesivo, secondo la teoria della cd. regolarità causale.
8.7 Con il settimo motivo, è stato lamentato che non sia stata riconosciuta come negligente la condotta degli avvocati consistita nell'inadeguata formulazione della domanda di CP interessi compensativi per i quasi 13 anni intercorsi tra il fatto illecito e l'erogazione del risarcimento, essendosi gli stessi limitati a richiedere “rivalutazione e interessi” senza ulteriormente argomentare, e per non aver impugnato la sentenza nella parte in cui non riconosceva tali interessi.
Gli appellanti hanno rilevato, rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata, che era obbligo dei difensori chiedere informazioni utili alla formulazione della domanda risarcitoria;
che essi avrebbero dovuto allegare la naturale fruttuosità del denaro, la sua particolare ingenza, la lunghezza del periodo di mora, il reinvestimento fruttifero che il giudice tutelare avrebbe certamente imposto al risarcimento spettante alla minore, nonché l'esistenza di un insidioso conflitto giurisprudenziale.
Ulteriore censura riguarda la mancata proposizione dell'appello. 8.8 L'ottavo motivo attiene all'omesso scrutinio, da parte del giudice di prime cure, della questione della responsabilità degli avvocati per non avere formulato in modo adeguato CP le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali dei tre nonni, respinte per prescrizione, segnatamente argomentando la posticipazione del dies a quo al momento del deposito della c.t.u. nel procedimento per A.T.P..
In secondo luogo, sussistevano due ragioni affinché gli avvocati impugnassero la CP sentenza, previa informazione agli assistiti: l'una costituita dall'erroneità dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio, dovendosi il dies a quo identificarsi non, come aveva stabilito il Tribunale, nel giorno della nascita della TE, bensì in quello del deposito della consulenza tecnica preventiva, avvenuto in data 12.08.2009, che aveva per la prima volta ufficialmente stabilito la relazione causale tra l'operato dei medici e i gravissimi danni conseguiti alla loro TE, e la seconda l'erroneità della prognosi di infondatezza nel merito, attesa la pacifica risarcibilità dei danni non patrimoniali dei nonni per la morte o per le gravi lesioni dei nipoti, anche se non conviventi con loro.
La quantificazione di tale danno avrebbe seguito i consueti parametri tabellari previsti dall'Osservatorio Milanese (tra i 24.000 ed i 144.000 Euro per ciascun danneggiato indiretto).
8.9 Con il nono motivo, gli appellanti hanno censurato che non sia stata riconosciuta come negligente l'omessa impugnazione della sentenza.
Hanno, in particolare, sostenuto: che la sentenza era stata pubblicata ben due mesi prima della sua notifica, e pertanto da allora i difensori ben avrebbero potuto esaminarla approfonditamente, incontrare gli assistiti e riferire loro ogni valutazione in ordine all'opportunità dell'impugnazione; che la deposizione del teste , se letta nel suo Per_2
complesso, non autorizzava a ritenere che gli assistiti fossero stati informati di alcunché; che nella comunicazione e-mail del 27.04.2016 l'avv. si era limitato a riprendere CP
l'elenco delle criticità segnalategli da GI e a riferire genericamente di un rischio di
“reiterata soccombenza”, senza null'altro aggiungere;
che il parere tecnico del medico legale dott. constava di appena quattro righe. Pt_6
8.10 Con il decimo e ultimo motivo, è stata lamentata l'errata ricostruzione del fatto storico laddove il giudice di prime cure ha affermato che tutte le parti assistite avrebbero avuto conoscenza del termine breve per impugnare, del suo significato processuale e delle conseguenze sui propri diritti nel non avvalersene, nonché del parere tecnico negativo al gravame reso dall'avv. a GI, trattandosi di circostanze non provate e in ogni CP caso in contraddizione con l'altra affermazione, pure contenuta in sentenza, secondo cui non era chiaro quali informazioni fornite dall'avv. a GI fossero poi state CP veicolate da quest'ultima ai Pt_1
E' stata contestata anche l'affermazione che i non si sarebbero colpevolmente attivati, Pt_1 nel rispetto del principio di auto-responsabilità, per ottenere ulteriori delucidazioni in ordine alla possibilità di appello, ritenendosi al contrario che – alla luce dell'art. 1176, comma 2 c.c.
e dell'art. 23 del codice deontologico - la decisione sul se appellare o no avrebbe dovuto essere preceduta da adeguata attività informativa direttamente erogata dagli avvocati alle parti patrocinate ed essere accompagnata da un parere scritto da far avallare al Giudice Tutelare.
Tutto ciò esposto, gli appellanti hanno richiesto, in riforma della sentenza impugnata, che, accertato che l'incarico professionale di promuovere in giudizio le azioni risarcitorie nei confronti dell' si inseriva in un sottostante rapporto contrattuale trilatero, Controparte_17
che aveva coinvolto GI S.r.l. quale stipulante, gli avvocati quali promittenti e gli CP attori quali destinatari dell'attività professionale forense, e accertato che la complessiva prestazione d'opera intellettuale non presentava problemi tecnici di speciale difficoltà, accertati infine i plurimi inadempimenti descritti nell'atto di appello, gli appellati siano condannati al risarcimento di tutti i danni dedotti, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi.
Hanno anche richiesto che la Corte valuti la possibile esistenza di una causa di nullità del contratto d'opera intellettuale tra appellanti e difensori appellati per violazione del canone di indipendenza dell'avvocato nell'erogazione dei suoi servizi, con conseguente risarcimento dei danni “anche per tal via lamentati dagli attori”.
9. Si è costituito l'avv. , il quale ha svolto una premessa in ordine al rapporto CP professionale tra l'avv. CI, attuale difensore degli appellanti, e GI S.r.l., rapporto in forza del quale quest'ultima aveva “condotto” (pag. 6 della comparsa di riposta) i Pt_1 nello studio del primo per promuovere la causa risarcitoria contro gli avvocati e che CP
aveva impedito all'avv. CI di dedurre la responsabilità, rilevata anche nella sentenza impugnata, di GI S.r.l. nella vicenda in questione.
Ha censurato, in via preliminare, la violazione dei canoni di chiarezza, semplicità e sinteticità degli atti processuali, con riferimento all'atto di citazione in appello, composto da ben 100 pagine, e da ritenersi perciò inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.. In via subordinata, ha chiesto che tale condotta processuale sia sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. 9.1 Nel merito, quanto al primo motivo, ha sostenuto che correttamente il giudice di primo grado aveva qualificato mandato di rappresentanza il rapporto tra attori e GI S.r.l., in forza del quale quest'ultima aveva assunto l'obbligo di assistere e rappresentare i mandanti in tutte le iniziative necessarie per ottenere il risarcimento dei danni, compresa la fase giudiziale, per la quale era stata rilasciata – sulla base dello stesso mandato - procura ad litem agli avvocati
Ha quindi rimarcato che il contratto di patrocinio, stipulato tra questi ultimi e GI CP
S.r.l., era stato del tutto correttamente adempiuto, essendo la domanda attorea stata accolta nonostante due perizie di parte stragiudiziali avessero escluso la responsabilità dei sanitari, né essendo prospettabile alcuna censura in ordine alla mancata proposizione dell'appello, posto che l'avv. aveva tempestivamente informato GI dell'inizio del decorso del CP
termine breve, manifestato la volontà di incontrare i e la disponibilità a redigere Pt_1 appello con relativa richiesta di onorario, inviato dichiarazioni contenenti i pro e contro di un eventuale appello, acquisito il parere del medico legale che pure aveva sconsigliato l'impugnazione.
9.2 Ha contestato pure il secondo motivo, rilevando che le domande risarcitorie erano state correttamente formulate, senza alcuna duplicazione, sulla base delle previsioni delle Tabelle del Tribunale di Milano.
Quanto al rischio di premorienza, ha allegato che non si tratta di un dato certo e inconfutabile, potendo sullo stesso incidere numerosi fattori idonei, di fatto, anche ad azzerare l'iniziale stima, con la conseguenza che, in caso di premorienza, il danno c.d. intermittente sarebbe stato risarcibile nei soli limiti della durata effettiva della vita del danneggiato. Inoltre – ha concluso sul punto l'appellato – il giudice aveva proceduto all'aumento del risarcimento per la personalizzazione del danno.
9.3 In relazione al terzo motivo di appello, l'avv. ha replicato rilevando sia di avere CP
prodotto la documentazione che era stata loro consegnata, per il tramite di GI, dai Pt_1 sia che nel presente giudizio non era stato allegato alcun elemento probatorio tale da far ritenere errata la liquidazione del danno secondo il criterio del triplo della pensione sociale.
9.4 In ordine al quarto motivo, l'appellato ha sostenuto che correttamente la domanda di rimborso delle spese future di assistenza alla minore era stata formulata a nome Parte_1
dei genitori, in capo ai quali grava l'onere di mantenimento. Ha rilevato, in secondo luogo, che comunque – ad avviso del c.t.u. – le spese mediche, riabilitative e di sostegno sono tutte erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale. 9.5 Correttamente formulata era stata anche la domanda di risarcimento delle spese di assistenza già sostenute dai coniugi la quale era stata respinta non per carenze Pt_1 dell'atto difensivo, ma per l'omessa allegazione – reiterata nel presente giudizio – da parte degli attori di particolari esborsi diversi dalle spese mediche documentate.
9.6 Quanto al mancato riconoscimento del danno da lucro cessante lavorativo dei genitori, oggetto del sesto motivo di appello, l'avv. ha rilevato che la documentazione consegnata CP dagli attori era insufficiente all'accoglimento della domanda, non sussistendo quindi alcun inadempimento dei difensori.
9.7 Infondato è – secondo l'avv. – anche il settimo motivo, riguardante la mancata CP liquidazione degli interessi compensativi, posto che la relativa domanda era stata correttamente proposta, e il suo rigetto era dipeso dalla mancata allegazione di prova circa la propensione al risparmio degli appellanti, circostanza che, in quanto non rispondente al vero, non avrebbe potuto essere provata neppure in via presuntiva.
9.8 Quanto all'ottavo motivo, ha escluso che il termine di prescrizione del diritto risarcitorio dei nonni di potesse decorrere solo dal deposito della c.t.u. nel procedimento Parte_1
per ATP, dal momento che i nonni, essendo, a detta degli stessi appellanti, molto vicini alla famiglia non potevano non essere stati a conoscenza della possibile responsabilità Pt_1
dei sanitari dell' , già fatta valere anche in via stragiudiziale dai genitori Controparte_10 della vittima.
9.9 I due ultimi motivi, nono e decimo, sono stati congiuntamente esaminati dall'appellato, che ne ha evidenziato l'infondatezza. Ha sostenuto che la proposizione dell'appello avrebbe esposto gli assistiti al fondato rischio di vedere riformata in pejus la sentenza di primo grado, considerate le ferme contestazioni espresse dai consulenti delle controparti agli esiti della c.t.u. anche in ordine alla responsabilità dei sanitari, e ha ribadito di avere compiutamente informato GI sia di ciò, sia del fatto che il termine per impugnare fosse quello breve di trenta giorni, circostanze entrambe di cui gli assistiti erano stati resi edotti dalla stessa GI.
9.10 L'avv. ha infine interposto appello incidentale avverso il capo sulle spese, che ha CP lamentato essere state ingiustamente compensate.
9.11 Ha concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello; nel merito, in via principale per il suo rigetto, e in subordine per il contenimento dell'obbligazione risarcitoria in via strettamente proporzionale al grado di colpa accertato, ridimensionandosi in ogni caso le eccessive pretese avversarie. In via di garanzia, ha chiesto di essere manlevato da
[...] In via di appello incidentale, ha insistito per la condanna degli appellanti Controparte_5
alla rifusione delle spese di primo grado. Ha infine richiesto la condanna degli appellanti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
10. Ha resistito all'appello anche l'avv. . CP_4
Ha innanzitutto dedotto la manifesta infondatezza e inammissibilità dell'appello, rilevando che il mandato tra gli appellanti e GI era sia stragiudiziale, sia giudiziale;
che in forza di esso GI aveva conferito agli avvocati l'incarico di rappresentare e difendere gli CP odierni appellanti in giudizio;
che l'incarico era stato correttamente adempiuto, anche in relazione alla scelta, partecipata a GI e per essa agli assistiti, di non interporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine.
10.1 Quanto al primo motivo di appello, l'appellato ha rilevato che, dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dagli stessi attori era provato che il mandato a GI ricomprendesse anche la fase giudiziale, ed era incontestato che i avessero ratificato Pt_1 tutti gli atti compiuti dalla mandataria durante detta fase.
10.2 In ordine al secondo motivo, premessa la controvertibilità delle conclusioni rese dal c.t.u. nella causa di responsabilità medica, l'appellato ha rilevato che nella propria memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. di tale giudizio era stato evidenziato che il rischio di premorienza dovesse giustificare un aumento, e non una riduzione, del risarcimento del danno della minore Pt_1
E il rischio di premorienza era stato valutato anche sotto il diverso profilo
[...]
dell'inopportunità dell'appello, atteso il sensibile ridimensionamento dell'ammontare del risarcimento nel caso in cui la minore fosse effettivamente deceduta.
10.3 Quanto al terzo motivo, l'avv. ha sostenuto che il fatto che il giudice avesse CP
liquidato il risarcimento del danno da futuro lucro cessante della minore secondo il criterio del triplo della pensione sociale non potesse essere ascritto a fatto dei difensori, posto che, avendo la minore sofferto il danno già alla nascita, risultava precluso l'utilizzo di un criterio alternativo e favorevole, essendo impossibile orientare il giudice sul tipo di attività lavorativa futura in base agli studi, alle inclinazioni e alle attitudini della bambina.
10.4 Nessun inadempimento era poi configurabile con riguardo alla formulazione, in nome dei genitori, della domanda di rifusione delle spese mediche e di assistenza future della minore, dovendosi in ogni caso rilevare come le spese in questione riguardassero terapie erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale. 10.5 Quanto alla sorte della domanda di rimborso delle spese mediche e di assistenza già sostenute, erano da escludersi errori dei difensori, posto che fattore dirimente era stato, e continuava a essere, la carente allegazione di documenti giustificativi da parte degli attori appellanti.
10.6 Altrettanto era da dirsi per il rigetto della domanda di risarcimento del danno avente a oggetto il lucro cessante dei genitori di Parte_1
10.7 Quanto al settimo motivo, ha rilevato la correttezza delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, relativa al contrasto giurisprudenziale in ordine al riconoscimento degli interessi compensativi, e al mancato adempimento, da parte degli appellanti, dell'onere di allegazione degli elementi dai quali inferire la loro propensione al risparmio.
10.8 In ordine all'ottavo motivo, sono stati ribaditi i rilievi già espressi dall'altro appellato circa le ragioni per cui risultava prescritto il diritto risarcitorio dei nonni della minore, ed è stato altresì evidenziato che un appello sul punto era sconsigliato anche dal non rilevante ammontare del risarcimento che sarebbe stato liquidabile ai nonni non conviventi.
10.9 In ordine ai due ultimi motivi di gravame, unitariamente considerati, l'avv. ha CP
ribadito la diligenza spiegata dai difensori nella fase successiva alla pubblicazione e notifica della sentenza di primo grado, anche con riguardo alla scelta – motivata e partecipata agli assistiti – di non interporre appello.
10.10 L'appellato ha quindi concluso per l'inammissibilità dell'appello; in via di merito, per il suo rigetto, e, in via subordinata, per l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado. In via di garanzia, è stata chiesta la condanna in manleva di E' Controparte_7 stato altresì proposto appello incidentale in relazione al capo della sentenza che aveva compensato le spese di lite nonostante la soccombenza degli attori. L'appellato ha infine invocato la responsabilità per lite temeraria degli appellanti.
11. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale per Controparte_5 violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c..
11.1 Nel merito, ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di appello, condividendo e illustrando le argomentazioni del proprio assicurato.
In ordine alla domanda di manleva, ha richiamato i limiti del massimale e la franchigia previsti contrattualmente.
Ha infine proposto appello incidentale relativamente alla compensazione delle spese di lite. 12. Il rigetto dell'appello è stato richiesto infine anche da la quale ha Controparte_7
ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata.
In via subordinata, ha chiesto di contenere l'importo della condanna a carico del proprio assicurato, avv. , a misura di giustizia, tenuto anche conto dell'assenza di CP_4 attività professionale a lui riconducibile.
13. In esito alla prima udienza l'istruttore ha respinto le istanze istruttorie degli appellanti e degli appellati, nonché la richiesta dei primi di fissazione di udienza di discussione orale.
Disposto quindi lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il 20.5.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
14. Va preliminarmente rilevata l'inutilizzabilità della documentazione tardivamente depositata dall'avv. in data 29.5.2025, dopo che la causa era stata già riservata CP
alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e quindi in un momento in cui risultava del tutto preclusa qualsiasi attività di allegazione o produzione delle parti.
La palese inammissibilità della produzione documentale, come tale inidonea – in radice - a provocare un vulnus alle prerogative difensive delle controparti, consente di escludere che ricorrano i presupposti per disporre la trasmissione ex art. 88, co. 2 c.p.c. – invocata dagli appellanti nelle note depositate il 5.6.2025 – al competente Consiglio dell'Ordine per la valutazione dell'eventuale azione disciplinare nei confronti dell'avv. Per_7
15. Vanno, sempre in via preliminare, respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dagli appellati.
15.1 Quanto all'eccezione dell'avv. si osserva che il principio di sinteticità Per_7
dell'appello, pur previsto dall'art. 342, I co. c.p.c., non è più prescritto – a seguito della modifica introdotta dall'art. 3, co. 4, lett. b) D.Lgs. 164/2024, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.2.2023 – a pena di inammissibilità dell'impugnazione, sanzione che è invece riservata alla mancata individuazione dello specifico capo impugnato,
e all'omessa indicazione – in relazione a questo – delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione appellata.
15.2 Quanto, invece, all'eccezione dell'avv. F. Mion, l'appello principale – come sarà illustrato in prosieguo, all'atto dell'esame dei singoli motivi di gravame – involge anche la risoluzione di questioni giuridiche complesse, attinenti all'ambito e ai limiti della responsabilità dell'avvocato, e in relazione alle quali si registrano orientamenti giurisprudenziali contrastanti, elementi incompatibili con la manifesta infondatezza dell'impugnazione.
16. Con il primo, complesso, motivo dell'appello principale viene lamentata l'errata interpretazione del contenuto di “alcuni mandati” (pag. 7 dell'atto di appello) stipulati dai con GI S.r.l.. Pt_1
Gli appellanti sostengono, in particolare, che tali mandati sarebbero stati limitati alla sola fase stragiudiziale, volta all'ottenimento del risarcimento del danno;
ma un loro esame, da parte del giudice di primo grado, “del tutto superficiale”, avrebbe condotto a un “risultato interpretativo del tutto incongruo e petitorio, quanto inatteso” (pagg. 7-8), costituito dal ritenere che i mandati avessero attribuito a GI, esaurita la fase stragiudiziale, anche il conferimento del potere di rappresentare i mandanti ai fini della promozione della causa civile nei confronti dell' , stipulando il contratto di patrocinio (in favore dei terzi Controparte_17 ex art. 1411 c.c.) con gli avvocati e assumendo la qualità di cliente, distinta da Pt_1 CP quella assunta dai per effetto del rilascio della procura ad litem agli stessi difensori. Pt_1
16.1 Il motivo è, in questa sua prima parte, infondato.
La contestazione dell'ampiezza del mandato sostanziale tra gli odierni appellanti e GI e della sua ricomprensione anche alla fase giudiziale confligge invero apertamente con le deduzioni che gli stessi attori avevano posto a fondamento della domanda in primo grado, riconoscendo espressamente che il predetto mandato fosse esteso anche alla fase giudiziale.
In particolare, a pagina 21 dell'atto di citazione, gli attori allegarono la necessità di
“distinguere, dunque, per le implicazioni giuridiche che questo comporta, da un lato, i contratti conclusi dai familiari con la società di infortunistica e, dall'altro, quello Pt_1 verosimilmente sottostante tra quest'ultima e gli avvocati , e specificarono che CP
quest'ultimo era “inteso, inter alia, a far ottenere l'assistenza legale ai nella fase Pt_1
Con giudiziale a spese della .
Il riconoscimento dell'effettivo contenuto del mandato sostanziale venne in seguito ribadito nello stesso atto di citazione, allorché gli attori qualificarono l'accordo sottostante tra GI
e avvocati quale “contratto di patrocinio legale a favore di terzo, o meglio come un CP
negozio bilaterale con il quale i professionisti vennero incaricati, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la loro opera professionale in favore dei clienti della propria controparte contrattuale (la società infortunistica” (pag. 22), contratto dagli stessi considerato legittimo anche in forza dell'art. 23 del codice deontologico forense
(secondo il quale terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse>>).
La successiva sottoscrizione, da parte dei componenti della famiglia della procura Pt_1
alle liti in favore degli avvocati determinò l'insorgere del relativo rapporto CP procuratorio, distinto rispetto al mandato sostanziale e il completamento della “fattispecie complessa a formazione progressiva …con la definitiva accettazione da parte degli assistiti, gli avvocati assunsero così le loro difese nel giudizio risarcitorio e si obbligarono al CP diligente dispiegamento dei mezzi per raggiungere il risultato del giusto risarcimento, rispondendo sulla scorta delle norme di diritto comune (art. 1176 e 1218 c.c.), nonché della disposizione speciale dell'art. 2236 c.c.” (pag. 22).
Il motivo, prospettando, relativamente alla qualificazione del contenuto dei mandati tra appellanti e GI, una ricostruzione dei fatti diversa e opposta rispetto a quella allegata in primo grado, non può quindi essere accolto.
16.2 Un diverso profilo, attinente all'adempimento, costituisce oggetto della rimanente parte del motivo.
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che destinataria diretta delle prestazioni discendenti dal rapporto di mandato professionale fosse
GI, e che gli avvocati, avendo adempiuto agli obblighi informativi assunti verso la stessa, per ciò solo (“conseguentemente”; pag. 28) avessero adempiuto anche verso i terzi beneficiari del contratto di patrocinio.
16.2.1 Si osserva innanzitutto che, nonostante generalmente la qualità di cliente, e quindi di soggetto che stipula con il difensore il c.d. contratto di patrocinio (riconducibile a un mandato)
e che è quindi obbligato al pagamento del compenso, coincida con quella di parte, la quale rilascia allo stesso difensore la procura ad litem (dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che il cliente sia colui che abbia rilasciato la procura;
v., tra le altre, Cass.
20.11.2013, n. 26060), possono darsi ipotesi – e quella di cui è causa è, come concordemente allegato dalle parti, una di queste – in cui una tale convergenza non sussiste.
E' stato invero rilevato che “cliente non è sempre chi rilascia la procura "ad litem", ma colui che affida il mandato di patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, si obbliga direttamente, quale soggetto del negozio, una volta che l'incarico sia stato accettato e assolto, alla corresponsione del relativo compenso, anche se il patrocinio sia stato svolto a favore di un terzo” (Cass., 15.1.2000, n. 405).
In tale evenienza, “gli effetti del contratto di patrocinio si producono, salvo patto contrario, direttamente nella sfera giuridica della parte a favore della quale il contratto è stato concluso”. L'avvocato, in forza del rapporto procuratorio che lo lega alla parte, “agisce nei confronti dei terzi in rappresentanza della parte, nella cui sfera giuridica si producono gli effetti, positivi o negativi, dell'attività da lui svolta e verso la quale risponde dei danni causati dalla sua negligente condotta” (Cass., 18.7.2002, n. 10454).
I medesimi principi valgono qualora il contratto di patrocinio sia qualificabile, come ritenuto dal giudice di primo grado, contratto a favore di terzo, pacifico essendo che, in relazione a tale fattispecie, “in difetto di espresse previsioni convenzionali, il terzo è l'unico legittimato ad agire - con l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento danni - per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita ove il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un'attività esecutiva del promittente medesimo, mentre, in caso contrario, va riconosciuta una legittimazione concorrente anche a favore dello stipulante” (Cass., 9.4.2014, n. 8272).
Egualmente, l'art. 23 del codice deontologico forense, sopra citato, dispone che – nel caso in cui l'incarico sia conferito da soggetto diverso dalla parte assistita – sia nell'interesse di quest'ultima che le prestazioni vanno adempiute.
L'obbligo di adempiere il rapporto professionale è quindi assunto dall'avvocato nei confronti della parte assistita, e non del cliente.
Il motivo in esame è stato peraltro qualificato dagli appellanti “strutturale” (pag. 15 dell'atto di appello), e quindi di ordine generale, tale da prescindere dalla verifica della “causalità tra il qui dedotto inadempimento professionale degli avvocati e le perdite consolidatesi a CP
causa di un tanto nei confronti dei consorti . Pt_1
L'accertamento dell'inadempimento degli appellati e delle eventuali conseguenze dannose subite dagli assistiti costituisce invece specifico oggetto dei successivi motivi di impugnazione, riguardanti puntuali censure all'attività professionale, con particolare riguardo agli obblighi informativi (motivi n. 9 e n. 10), che rilevano – nella prospettazione difensiva – segnatamente in relazione alla mancata proposizione dell'appello (censurandosi “quella devianza colpevole dei patroni dai doveri previsti dalla legge … per i quali essi avvocati erano obbligati a informare direttamente e tempestivamente i patrocinati degli esiti della procedura in corso e delle conseguenze della mancata impugnazione”; pag. 9 dell'atto di appello).
E' quindi all'atto dell'esame dei singoli motivi di appello che va effettuata la verifica della condotta professionale degli appellati.
16.3 Infine, connessa alla questione del rapporto tra mandato professionale e rapporto procuratorio è la richiesta, già formulata in primo grado, degli appellanti di valutare d'ufficio la possibile esistenza di una causa di nullità del “contratto d'opera intellettuale tra gli avvocati convenuti e gli attori”, per la violazione del canone di indipendenza dell'avvocato nell'erogazione dei suoi servizi, violazione discendente dall'esistenza di un accordo di collaborazione commerciale tra l'avv. , GI S.r.l. e il medico legale dott. CP
accordo che, essendo “probabilmente legato ai risultati e non ai mezzi” (pag. 3 della Pt_6 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. innanzi al Tribunale di Udine), avrebbe condizionato la libertà del primo, con particolare riferimento all'omessa proposizione dell'appello avverso la sentenza, giustificata dal fatto che “il passaggio in giudicato avrebbe consolidato per tutti loro il patto di quota lite o comunque evitato le conseguenze di quello no win no fees, che interessava tutte e tre le figure professionali coinvolte” (pag. 8 dell'atto di appello).
16.3.1 Ritiene la Corte che non sussista la nullità evocata dagli appellanti.
Ribadito che, nel caso in esame, il contratto di patrocinio venne stipulato con gli avvocati da GI S.r.l., e non dagli appellanti, i quali rilasciarono invece ai primi la procura CP
alle liti, si rileva come sia consolidato il principio che quest'ultima, “quale atto interamente disciplinato dalla legge processuale, rimane insensibile alla sorte del contratto di patrocinio la cui nullità non toglie quindi al difensore lo jus postulandi attribuito con la procura” (Cass.,
2.9.1997, n. 8388).
Nessuna conseguenza deriverebbe quindi al rapporto procuratorio tra le odierne parti dall'eccepita nullità, quand'anche ritenuta sussistente, del contratto di patrocinio concluso tra
GI e avvocati CP
17. La prima specifica censura è oggetto del secondo motivo di appello, con il quale gli appellanti hanno dedotto l'inadeguata condotta professionale dei difensori sotto un duplice profilo: il primo, consistente nel non avere allegato il rischio di premorienza della figlia
- stimato dal c.t.u. al raggiungimento dell'età di 59 anni - quale fattore idoneo Parte_1 ad aumentare il risarcimento, essendosi i due avvocati “limitati sciattamente a rimettersi alla valutazione del Giudice, senza avere svolto alcuna riflessione tecnico-giuridica di supporto e avevano poi omesso di impugnare la decisione contraria che l'aveva invece considerata fattore diminutivo del generico danno non patrimoniale (riducendolo ingiustamente di ben
Euro 277.691,12)” (pag. 24 dell'atto di appello); il secondo, consistente – tra gli altri - nella errata duplicazione del danno biologico e del danno esistenziale, nell'omessa indicazione, quanto a quest'ultimo, dei valori della persona costituzionalmente tutelati lesi dal fatto illecito, nel mancato riferimento ai criteri equitativi delle Tabelle del Tribunale di Milano e ai loro fattori di personalizzazione.
17.1 Giova premettere che le sole conseguenze pregiudizievoli fatte derivare dalle condotte sopra descritte sono costituite dalla somma di Euro 277.691,00, che corrisponde alla riduzione del 25% (corrispondente all'incidenza percentuale sull'aspettativa di vita media) del totale ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in favore della minore
(Euro 1.110.764,50).
Nessun danno è invece stato allegato, nel presente grado, in conseguenza degli ulteriori pretesi errori nella redazione della domanda risarcitoria, i quali non assumono quindi rilievo, posto che l'affermazione della responsabilità professionale presuppone non solo l'inadempimento, ma anche l'esistenza del danno, elemento non allegato dagli appellanti come causalmente ricollegabile a tali errori.
17.2 Ritiene, in primo luogo, la Corte che gli atti difensivi degli avvocati non presentino CP le carenze lamentate dagli appellanti.
Assume rilievo, in particolare, la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., nella quale – come del resto riconosciuto dagli stessi – gli avvocati evidenziarono come le Pt_1 CP potenzialmente ridotte aspettative di vita della minore non fossero idonee a ridurre l'ammontare del risarcimento (“a nulla rileva che le aspettative di vita delle minore potrebbero essere inferiori alla media (non è da escludere che con il progresso scientifico esse possano aumentare nel corso degli anni), infatti il danno biologico dovrà essere comunque liquidato secondo le Tabelle di Milano in uso presso tutti i Tribunali …”; pag. 2)
e ribadirono la richiesta di liquidazione dei danni esistenziale e morale, in effetti accolta dal
Tribunale sub specie di personalizzazione del danno, attraverso la maggiorazione massima
(25%) dei valori medi della liquidazione, sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano.
In secondo luogo, si osserva come – in ogni caso – il contenuto degli atti difensivi non abbia assunto alcuna incidenza causale nella decisione del Tribunale di ridurre il risarcimento per la ridotta aspettativa di vita. Tale decisione venne invero adottata sulla base dell'adesione a uno degli orientamenti2 dell'epoca della giurisprudenza di legittimità, ed espresso dalla sentenza n. 16525/2003, citata dal Tribunale di Udine, con la quale la Cassazione affermò che il giudice, “nell'ambito di questa attività di "personalizzazione" dei criteri tabellari, ove la prognosi di speranza di vita per il danneggiato sia accertata sulla base di conoscenze scientifiche (ad esempio, tramite consulenza tecnica), deve liquidare il danno biologico non con riferimento alla speranza di vita media nazionale, ma alla prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato, ed al contempo deve tenere conto della gravità particolare della lesione, che abbia inciso anche sulla capacità recuperatoria o stabilizzatrice della salute, procedendo ad una adeguata e prudente maggiorazione”.
17.3 Quanto all'omesso appello di tale capo della decisione, determinato – secondo gli appellanti – anche dalla mancata informazione resa al riguardo agli assistiti (questione quest'ultima di cui si dirà più ampiamente allorché si esamineranno gli ultimi due motivi dell'appello), va premesso che “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato
l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)” (Cass., 19.1.2024, n. 2109).
E – va precisato, richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass., 12.2.2024, n. 3824) – in caso di accertata responsabilità professionale il risarcimento non potrà essere proporzionale (come preteso dagli appellanti) al “risultato perduto” (e quindi nella specie alla riduzione del 25% del risarcimento liquidato), ma alla “possibilità perduta” di realizzarlo, e quindi alla perdita di una chance, a carattere patrimoniale, di conseguire un determinato vantaggio economico. E tale possibilità – prosegue la pronuncia testé citata –
“per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto”.
Nel caso in esame, un appello avverso il capo della decisione in questione avrebbe avuto un esito del tutto incerto, sussistendo il fondato rischio del suo rigetto, considerata l'obiettiva controvertibilità della questione di diritto, resa palese dall'esistenza all'epoca di due opposti, ed egualmente autorevoli, orientamenti giurisprudenziali, sopra richiamati.
Va pertanto respinto il secondo motivo di appello.
18. Con il terzo motivo viene dedotto che il risarcimento del danno subito da Parte_1
per la perdita della capacità lavorativa sia stato liquidato sulla base del criterio, residuale, del triplo della pensione sociale, anziché nella misura ben maggiore che sarebbe stata riconosciuta se gli avvocati avessero allegato i redditi professionali dei genitori, così consentendo CP una liquidazione superiore parametrata a questi ultimi.
Ulteriore censura attiene all'omessa impugnazione della statuizione con cui è stato liquidato tale danno.
18.1 Il motivo è infondato.
Giova muovere dal dato, pacifico, che il danno all'integrità psicofisica, gravissimo e che come tale preclude qualsiasi capacità lavorativa, si è verificato al momento della nascita.
Trova quindi applicazione la giurisprudenza, consolidata, che esclude, in tale evenienza, che possano rilevare le possibili scelte occupazionali della minore, da individuarsi sulla base della posizione economico-sociale della famiglia, dovendosi rilevare che “Il fatto che nel caso in esame, come rileva la parte ricorrente, la vittima non abbia avuto il tempo di manifestare alcun orientamento di vita o una propensione per l'una o l'altra attività di lavoro manuale o intellettuale non è altro che una conseguenza della gravità della lesione inferta. E poiché siamo in presenza di una neonata che non avrà, in futuro, alcuna possibilità di svolgere un lavoro, la Corte d'appello si è attenuta, correttamente, al criterio di computo fondato sul triplo della pensione sociale, con relativa capitalizzazione. Il tutto muovendo dalla premessa
– che inutilmente il motivo in esame tenta di contestare – secondo cui una lesione come quella qui in esame (92,5 per cento) esige necessariamente un autonomo risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla totale incapacità di lavorare conseguente al fatto dannoso;
danno che non può considerarsi risarcito solo grazie al risarcimento del danno biologico”
(Cass., n. 19815/2024; nello stesso senso, v. Cass., n. 16844/2023, così massimata: “Il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale”).
Nessun inadempimento è quindi imputabile agli appellati, neppure – si evidenzia – con riguardo alla mancata proposizione dell'appello, destinato – per le ragioni esposte – a un certo rigetto.
19. Con il quarto motivo, gli appellanti sostengono che la domanda di condanna dell'Azienda convenuta al risarcimento delle spese future per l'assistenza di tipo specialistico della minore sia stata respinta dal Tribunale in ragione della negligente condotta professionale degli avvocati consistita nell'avere proposto la domanda in modo scarno e solo in nome e CP
per conto dei genitori della minore, anziché anche in nome di quest'ultima.
19.1 Il Tribunale di Udine respinse la domanda in questione, ritenendo il difetto della legittimazione ad agire in proprio dei genitori, “trattandosi di diritto eventualmente spettante alla minore, il cui nome, però, in questo processo non è stato speso per tale voce di danno”
(pag. 21).
La condotta dei difensori appare esente da censure, essendo la domanda di rimborso delle spese future di assistenza stata correttamente formulata dai genitori in proprio, quali soggetti sui quali graveranno gli oneri di assistenza della figlia, e non potendosi esigere che gli stessi sostenessero in giudizio una tesi giuridicamente errata, quale quella fatta propria dal Tribunale di Udine nella causa di responsabilità sanitaria.
Quanto alla mancata proposizione dell'appello, si rileva che si tratta di profilo di inadempimento non dedotto in primo grado (v., in particolare, lo specifico paragrafo dell'atto di citazione di primo grado, pagg. 45-49, ove è lamentata la sola mancata richiesta, “in nome
e per conto della vittima primaria, del risarcimento dei danni futuri pari ai costi di assistenza parainfermieristica necessari per persona inabile al 100%”), ma introdotto solo – in modo tardivo e quindi inammissibile – nel presente grado di giudizio.
Va respinto pertanto anche il quarto motivo di appello.
20. Con il quinto motivo gli appellanti hanno individuato un ulteriore profilo di inadempimento degli avvocati che assumono erroneamente escluso dalla sentenza CP
impugnata, nell'avere gli stessi omesso di richiedere la liquidazione equitativa degli esborsi quotidiani verosimilmente sostenuti per soddisfare le esigenze della figlia disabile dalla nascita alla sentenza di primo grado che aveva definito il giudizio di responsabilità medica.
20.1 La domanda di rimborso delle spese venne accolta dal Tribunale di Udine limitatamente alla somma di Euro 382,07, a fronte di una domanda per Euro 4.832,19, non essendo stata riconosciuta la differenza, in quanto non adeguatamente documentata (scontrini illeggibili) o giustificata (mancata prova che i farmaci fossero destinati a . Parte_1
Si osserva che poiché il danno per le spese di assistenza costituisce una componente del danno patrimoniale, il relativo rimborso presuppone la prova, offerta dagli avvocati tramite CP
l'allegazione dei giustificativi, dei costi effettivamente sopportati, “salvo che, sussistendone le condizioni, il giudice non ritenga di ricorrere ad una valutazione equitativa” (Cass., n.
24205/2014), la quale presuppone peraltro la specifica allegazione e prova delle prestazioni oggetto degli esborsi sostenuti, pur se non documentati o documentabili (v. Cass., 27.3.2019,
n. 8442, che ha affermato che, a condizione che il fatto causativo della spesa sia provato – nella specie si trattava di ricoveri, per ragioni di cura, in città diverse da quelle di residenza – la circostanza che le spese per gli spostamenti e la permanenza in tali località fossero
"documentabili", senza essere state però specificamente documentate nel loro ammontare, non costituisce ragione per negarne il rimborso).
Nella presente fattispecie, in primo grado gli attori si sono limitati ad allegare, in modo del tutto generico, “maggiori spese sostenute per gli spostamenti tra i vari istituti di cura”, senza peraltro indicare dove questi fossero ubicati, né il numero, perlomeno in via approssimativa, dei viaggi, nonché “il reperimento dei presidi sanitari speciali, per le medicine, per le terapie” (pag. 51 dell'atto di citazione), pure non indicati, dovendosi in ogni caso evidenziare come il c.t.u. aveva ritenuto che i costi dei trattamenti farmacologici e riabilitativi per Pt_1 fossero “sostenibili dal ” (pag. 32 della relazione).
[...] Controparte_19
L'invocazione del criterio equitativo non avrebbe quindi condotto a un esito diverso della domanda di rimborso delle spese di cura e assistenza.
Risulta quindi infondato anche il quinto motivo di appello.
21. Con il sesto motivo gli appellanti e lamentano che il Parte_2 Controparte_1 giudice di primo grado abbia escluso l'inadempimento degli avvocati per avere gli CP
stessi omesso di formulare, nella causa di responsabilità medica, la domanda di risarcimento del lucro cessante lavorativo, consistente – quanto alla prima – nella riduzione di reddito causata dalla necessitata trasformazione del rapporto di lavoro da full a part time, e – quanto al secondo – nella contrazione delle ore di straordinario.
Il Tribunale di Udine ha respinto la domanda, rilevando sia che non risultava provato che i difensori fossero stati informati da GI delle due circostanze sopra indicate, sia che, nel presente giudizio, le prove offerte dagli attori risultavano del tutto insufficienti a dimostrare i pregiudizi allegati, sia infine che non sussisteva “nesso causale diretto ed immediato” (pag.
26 della sentenza) tra l'errore medico e le scelte compiute dai genitori in ambito lavorativo.
21.1 Il motivo è infondato e non può essere accolto.
21.1.1 Quanto, in primo luogo, alla sig. , la documentazione allegata nel presente P_ giudizio è effettivamente insufficiente, essendo la stessa limitata a due sole buste paga, emesse a distanza di anni (aprile 2002 – settembre 2005) l'una dall'altra, di per sé sole del tutto inidonee a dimostrare l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro in part time.
Si osserva ulteriormente che emerge, dall'atto di intervento ex art. 105 c.p.c. in primo grado dei nonni , e , una circostanza che appare Parte_5 P_ Parte_3 confliggere con la tesi della secondo la quale la necessità di accudire la figlia avrebbe P_
reso necessaria la riduzione dell'orario di lavoro, essendo stato, in tale atto, allegato che “I genitori non sono, pertanto, in grado, dovendosi recare al lavoro per provvedere alla famiglia, di occuparsi costantemente della figlia. Sono quindi costretti ad appoggiarsi ai nonni, i quali accompagnano la TE alle sedute di fisioterapia, logopedia, ippoterapia, nonché in piscina. Tali terapie vengono svolte con frequenza giornaliera, con evidente grande impegno per i famigliari di ” (pag. 4, doc. 7 attoreo in primo grado). Pt_1
Quand'anche gli avvocati (che peraltro non è provato fossero stati informati della CP
asserita trasformazione del rapporto di lavoro della sig. ) avessero quindi prodotto in P_ giudizio le due busta paga, la domanda risarcitoria avrebbe avuto ben scarse possibilità di successo.
21.1.2 Del tutto carente è invece l'offerta di prova documentale riguardante il sig. Pt_1
con riferimento alla rinuncia alle ore di lavoro straordinario. La relativa domanda risarcitoria, ove proposta, sarebbe stata con ogni probabilità respinta per mancata dimostrazione del fatto costitutivo ex art. 2697 c.c..
22. Il settimo motivo ha a oggetto il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori per l'omessa liquidazione, nella causa di responsabilità medica, degli interessi compensativi, omessa liquidazione ricondotta dagli appellanti all'errata formulazione della relativa domanda da parte degli avvocati CP
In particolare, è censurato il fatto che questi ultimi si fossero limitati a richiedere la corresponsione, unitamente al risarcimento dei danni, di “rivalutazione e interessi”, senza allegare e provare, anche mediante ricorso a criteri presuntivi, che la somma liquidata in moneta attuale fosse inferiore a quella di cui il danneggiato avrebbe disposto se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Ulteriore censura riguarda l'omessa impugnazione del relativo capo, di rigetto, della sentenza.
22.1 La sentenza di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria, da un lato dando atto del contrasto giurisprudenziale in ordine al riconoscimento degli interessi compensativi (se cioè esso sia automatico e officioso o no) e dall'altro escludendo condotte negligenti degli avvocati, sul rilievo che la domanda di liquidazione degli interessi era stata comunque formulata, e che spettava agli attori allegare e provare di avere informato i difensori di circostanze di fatto – quali la loro propensione al risparmio – che avrebbero assicurato la remuneratività delle somme a titolo di risarcimento del danno, in caso di loro tempestivo pagamento.
22.2 Si osserva che, all'epoca dell'introduzione della causa nei confronti dell'
[...]
, si fronteggiavano due distinti indirizzi giurisprudenziali in ordine al riconoscimento P_7 degli interessi compensativi.
In base al primo, maggioritario, la relativa domanda neppure era ritenuta necessaria, in quanto
“gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da atto illecito, costituendo una componente del risarcimento del danno, possono essere attribuiti anche in assenza di espressa domanda della parte creditrice” (Cass., 18.1.2007, n. 1087; in questo senso, v. anche Cass. 19636/2005; Cass. 24858/2005; Cass. 10193/2010).
Il secondo orientamento, invece, esigeva - ai fini dell'attribuzione degli interessi compensativi
– la domanda, con allegazione anche dell'insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, danno sussistente “solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso” (Cass., 24.10.2007, n. 22347).
Ciò posto, la condotta degli avvocati appare quindi – sulla base dell'orientamento CP giurisprudenziale dell'epoca - esente da censure, posto che essi neppure confidarono, come pur avrebbero potuto, nell'indirizzo più liberale, che reputava non necessaria la domanda di parte e riconosceva gli interessi compensativi in modo automatico e ufficioso, ma formularono espressamente la richiesta di corresponsione degli interessi (che, anche se non qualificati compensativi, tali furono correttamente intesi dal Tribunale di Udine), adottando una prudente scelta processuale nell'interesse degli assistiti.
La mancata allegazione, da parte dei difensori, degli elementi presuntivi dai quali inferire che l'ammontare della somma rivalutata liquidata in sentenza fosse inferiore a quanto gli attori avrebbero disposto se avessero potuto utilizzare l'importo pagato tempestivamente in impieghi remunerativi, non integra condotta negligente, trattandosi di allegazione ritenuta necessaria da un orientamento giurisprudenziale (condiviso dal giudice udinese) all'epoca autorevolmente sostenuto, ma numericamente minoritario.
E, del resto, un tale contrasto in materia permane tuttora, ed è reso palese dalla recente ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 1706 del 23.1.2025, che ha rimesso la decisione del ricorso alla pubblica udienza e rinviato a nuovo ruolo, in quanto “il quadro giurisprudenziale afferente al tema oggetto del terzo motivo non è omogeneo, rinvenendosi decisioni di questa Corte secondo cui nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento anche degli interessi compensativi (Cass Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020), altre che escludono ogni automatismo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018) ed altre per le quali gli interessi compensativi richiedono sempre la domanda (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del
17/04/2024 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023)”.
22.3 Né appare condivisibile la critica agli avvocati relativa alla mancata proposizione CP dell'appello sul punto.
Fermo quanto si dirà, all'atto dell'esame dei motivi nono e decimo, in ordine agli obblighi di informazione nei confronti degli assistiti, si osserva che un'impugnazione della sentenza avrebbe scontato serie difficoltà di accoglimento, con conseguente rischio di soccombenza, anche in relazione alle spese di lite. E, invero, l'allegazione - per la prima volta in secondo grado - degli elementi presuntivi della sussistenza del danno da ritardo (quali il ricorso a forme di risparmio alternative e più fruttuose del mero deposito bancario), è da considerarsi di quantomeno dubbia ammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
In secondo luogo, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, gli elementi offerti dagli appellanti al fine di dimostrare il danno da ritardo non appaiono significativi di una loro particolare propensione al risparmio, tale da far ritenere che il risarcimento, ove tempestivamente liquidato, sarebbe stato destinato a forme redditizie di investimento, posto che i rispettivi portafogli finanziari dei coniugi (v doc. 20 in primo grado) sono Pt_1 successivi alla definizione del giudizio di primo grado.
Va quindi respinto pure il settimo motivo dell'appello principale.
23. L'ottavo motivo attiene alla prescrizione del diritto risarcitorio azionato dai nonni nella causa di responsabilità medica.
In particolare, il Tribunale di Udine rigettò la loro pretesa, ritenendo che, al momento della presentazione della domanda, con atto di intervento depositato il 6.12.2011, fosse interamente maturato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2947 c.c., l'inizio del cui decorso fu individuato nella data della nascita della TE e quindi il 4.7.2003. Parte_1
Ulteriore ragione, nel merito, di rigetto fu rinvenuta nella mancata allegazione di “elementi sufficienti a supportare (anche laddove fossero stati provati) la necessaria prova del pregiudizio da perdita del rapporto parentale, consistendo lo stesso … nello sconvolgimento dell'esistenza…” (pag. 25) , considerata la carenza, in particolare, dell'elemento – ritenuto imprescindibile dal Tribunale – della convivenza tra nonni e TE.
Gli attori hanno imputato agli avvocati di non avere formulato in modo adeguato la CP domanda risarcitoria, omettendo di sostenere il ritardato esordio della prescrizione;
hanno quindi richiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in misura pari all'ammontare del risarcimento che sarebbe stato loro liquidato se gli appellati avessero tenuto la condotta professionale ritenuta adeguata.
Seconda censura attiene alla mancata proposizione dell'appello, con il quale sarebbe stato necessario contestare l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, e, nel merito, allegare la pacifica risarcibilità dei danni non patrimoniali patiti dai nonni per la morte o le lesioni gravi dei nipoti, anche in assenza di convivenza. Nel presente giudizio, la domanda non è stata esaminata dalla sentenza di primo grado, in quanto ritenuta assorbita, sulla base del principio della ragione più liquida, dall'esclusione di ogni condotta negligente, imprudente o imperita dei procuratori convenuti (pag. 31 della sentenza).
23.1 Appare consolidato il principio secondo cui “Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario” (Cass., 27.10.2023, n.
29859).
Nella specie, rileva quindi il momento in cui la percezione della astratta riconducibilità del danno alla condotta potenzialmente inadempiente dei sanitari risultava apprezzabile dai nonni della piccola Parte_1
Al riguardo, si osserva che già in data 12.11.2003, e quindi pochi mesi dopo la nascita della figlia la madre conferì a GI S.r.l. il potere di rappresentarla Parte_1 Parte_2
e assisterla “al fine di ottenere dal responsabile civile e/o dal di lui garante il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del sinistro avvenuto il giorno 04.07.2003 in località Osp. Civile Tolmezzo”.
Tale atto rende palese - attraverso la manifestazione della volontà di richiedere il
“risarcimento”, il quale presuppone un fatto quantomeno colposo di un terzo, e l'identificazione dei possibili responsabili (l'” ”) - la consapevolezza, in Controparte_10
capo alla sig. , della ricollegabilità dei gravissimi danni subiti dalla figlia alla condotta P_ dei sanitari.
E una tale consapevolezza deve ritenersi essersi maturata, alla medesima data del mandato, anche in capo agli altri congiunti della sig. , tra i quali i nonni, in considerazione dei P_
forti legami interni alla famiglia, resi palesi dalle stesse deduzioni degli appellanti, i quali hanno sottolineato sia il dato della “strettissima vicinanza geografica delle rispettive residenze”, sia “la reciprocità di affetto e la costanza dei rapporti” (pag. 82 dell'atto di appello), elementi che inducono a ritenere come del tutto probabile che la questione della riconducibilità delle lesioni di all'operato dei sanitari, palesata dalla con Parte_1 P_ il rilascio del mandato a GI, fosse stata dalla stessa condivisa con i propri genitori e la suocera.
Va quindi ritenuto che anche per i nonni il termine iniziale di prescrizione debba essere individuato al più tardi al 2003, risultando conseguentemente prescritto il diritto azionato solo nel 2011.
E' quindi infondato l'ottavo motivo di appello.
24. Il nono e il decimo motivo di appello, attenendo entrambi agli obblighi informativi successivi al deposito della sentenza dd. 22.2.2016 del Tribunale di Udine, possono essere esaminati congiuntamente.
Viene, in particolare, lamentato che il giudice di primo grado abbia considerato diligente la condotta degli avvocati e si contesta come errata la decisione del Tribunale di avere CP ritenuto che gli assistiti fossero stati informati dai difensori delle criticità della sentenza, delle valutazioni circa l'opportunità o no di interporre appello, del significato del termine breve per impugnare la sentenza.
24.1 Il Tribunale di Udine ha ritenuto che i convenuti avessero adempiuto i propri obblighi di informazione, relativamente alla scelta se appellare o no la sentenza resa nel giudizio di responsabilità medica, nei confronti di GI, e ha affermato che le omissioni e carenze al riguardo lamentate dagli attori dovessero, se del caso, essere rivolte alla società mandataria.
24.2 Dall'istruttoria – testimoniale e documentale – espletata in primo grado, emerge quanto segue.
Il teste , responsabile tecnico della gestione sinistri di GI, confermò Testimone_3 innanzitutto, rispondendo affermativamente ai capitoli 9, 10 e 11 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. dell'avv. che quest'ultimo comunicò tempestivamente a GI che Per_7 la causa di merito avanti il Tribunale di Udine era stata definita con la sentenza n. 5/2016, pubblicata in data 22.02.2016; informò la stessa società che la predetta sentenza era stata notificata da QBE Insurance Europe LTD ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello, richiedendo di voler urgentemente informare la famiglia organizzando Pt_1 anche un incontro con i comuni clienti;
che GI informò la famiglia sia del fatto Pt_1 che il termine per la proposizione dell'eventuale appello era di trenta giorni dalla notifica dell'avvenuta sentenza, sia della circostanza che l'avv. sconsigliava la proposizione Per_7 dell'appello stante le evidenti criticità ed i chiari rischi che ciò avrebbe comportato per i comuni clienti. Più in particolare, il teste affermò di avere inviato, il 18.4.2016 (e quindi quattro giorni dopo la notifica della sentenza), una e-mail all'avv. illustrando sette motivi “che CP secondo me costituivano delle criticità della sentenza”, tra i quali “quello relativo al mancato riconoscimento degli interessi compensativi”; il proseguì sostenendo che “l'avv. Per_2 [...]
il 27 aprile 2016 mi rispose, dicendo che le criticità erano opinabili, che vi poteva CP
essere il rischio che fosse nuovamente messo in discussione il profilo della responsabilità e indicava le condizioni in base alle quali lui avrebbe fatto appello e la sua disponibilità ad incontrare i clienti, la famiglia Io gli dissi al telefono che, al fine di informare Pt_1
adeguatamente la famiglia, era necessaria un'informativa completa su tutti i profili che io avevo già individuato (legati alle criticità della sentenza) e su quelli ulteriori che l'avv. CP
avrebbe ritenuto di aggiungere, unitamente ai rischi connessi all'appello evidenziati dall'avv. il 27 aprile. In data 5 maggio 2016, l'avv. mi mandò un messaggio in cui mi CP CP
chiedeva il conto esatto degli interessi compensativi;
risposi con mail del 5 maggio dove allegavo gli interessi compensativi che ammontavano a circa 400.000 euro. In risposta alla mia mail, l'avv. il 6 maggio mi mandò in allegato l'informativa, una per la famiglia e CP
una per i nonni;
l'informativa, però, non conteneva tutte le opzioni che la famiglia avrebbe avuto né i motivi per i quali valeva la pena di fare l'appello; io trasmisi l'informativa all'ufficio di zona, ai sigg. e i quali provvedevano ad Parte_7 Tes_1 informare la famiglia;
successivamente, in data 8-9 maggio io e l'avv. ci siamo sentiti CP
al telefono, e io gli ho riferito che la famiglia non avrebbe firmato quella informativa lì, non che non avrebbe voluto fare l'appello ma che quella informativa così come era non l'avrebbe firmata in quanto incompleta;
gli dissi quindi “se vuoi chiama direttamente tu la famiglia” per far firmare l'informativa così com'era. L'avv. mi ha detto che lui non CP cambiava l'informativa e quindi io la sera ho inviato un fax dicendo che GI si sarebbe rimessa alle scelte dell'avv. L'avv. rispose il 10 maggio di non voler fare CP CP rischiare alla famiglia “nemmeno l'1%” e quindi che non avrebbe fatto appello”.
Il precisò quindi che “la famiglia era a conoscenza sia del termine breve per Per_2 impugnare sia dei motivi per non fare appello e dei rischi quindi connessi;
mancava la parte relativa ai motivi per i quali, invece, fare appello”. Con riferimento, infine, alle informazioni fornite da GI alla famiglia il teste Pt_1 specificò di avere “girato la mail3 dell'avv. all'ufficio commerciale, non so se poi CP
e/o abbiano inoltrato la mail dell'avv. direttamente alla Parte_7 Tes_1 CP
famiglia ovvero ne abbiano riportato a voce o in altro modo il contenuto”.
Dalla documentazione agli atti, risulta innanzitutto che con e-mail dd. 14.4.2016 l'avv.
[...]
informò il dell'avvenuta notifica da parte di QBE della sentenza, con Per_7 Per_2 conseguente inizio del decorso del termine di 30 giorni per impugnare (doc. 10 di parte attrice).
Tra il 27.4.2016 e il 10.5.2016 intercorse quindi uno scambio di corrispondenza tra l'avv.
[...]
e il (doc. 16 prodotto dal convenuto , nell'ambito del quale il primo Per_7 Per_2 Per_7
illustrò al secondo i profili di rischio di soccombenza di un eventuale appello e i capi della decisione relativamente ai quali sussistevano “appigli per impugnare”, evidenziando in ogni caso la complessità delle questioni dibattute, e ritenendo opportuno, nel caso gli assistiti avessero deciso di proporre impugnazione, sottoporre loro “un contratto di mandato volto ad acquisire un consenso informato sulle varie specifiche, oltre ad un compenso pattuito per fasi ai sensi del dm 55/14”, e proponendo un colloquio con i presso il proprio studio “a Pt_1 stretto giro”, il 5, 6, 7 o 9 maggio 2016. Con successiva e-mail dd.
6.5.2016 l'avv. Per_7
confermò al “l'intesa di non appellare”, allegando le dichiarazioni, menzionate nella Per_2 deposizione testimoniale, di rinuncia all'appello da far sottoscrivere alle parti, previa informazione riguardante l'avvenuta notifica della sentenza in data 14.4.2016, le statuizioni di rigetto delle pretese dei componenti della famiglia la scadenza del termine per Pt_1 impugnare, i rischi di reiezione dell'appello in considerazione “del grado di complessità della controversia” e “degli orientamenti giurisprudenziali sulle questioni passibili di appello”.
Infine, con e-mail dd. 10.5.2016 l'avv. comunicò al di non ritenere opportuno Per_7 Per_2
“esporre i clienti nemmeno al 1% di rischio che venga rimesso in discussione l'an debeatur stante anche la ferma valutazione del dott. che riporto”. Pt_6
Il dott. con e-mail del giorno precedente, aveva invero “sconsigliato vivamente” di Pt_6 proporre appello, “in considerazione del purtroppo alto rischio di soccombenza in ipotesi di eventuale nuova ctu e per il, comunque, sempre presente rischio di premorienza” (doc. 17 avv. . Per_7 24.3 Così riassunti gli esiti dell'istruttoria, si osserva che la circostanza che l'avvocato sia tenuto ad adempiere le proprie prestazioni professionali nell'interesse della parte assistita (art. 23 del codice deontologico forense), implica che l'obbligo informativo fosse stato assunto nei confronti degli attori.
Gli appellati hanno allegato di avervi adempiuto fornendo le necessarie informazioni non direttamente ai componenti della famiglia ma a GI, la quale, sulla base dei Pt_1 mandati ricevuti, aveva assunto la loro rappresentanza ai fini dell'ottenimento del risarcimento dei danni.
E' emerso dalle risultanze probatorie che l'avv. fornì a GI tutte le informazioni CP necessarie a valutare se interporre o no appello avverso i capi sfavorevoli della sentenza del
Tribunale di Udine, in particolare precisando quale fosse il termine breve per impugnare, illustrando i motivi che sconsigliavano l'appello, allegando il parere conforme del consulente tecnico di parte. Manifestò, in ogni caso, la disponibilità a presentare appello, ove tale fosse stata la scelta delle parti, previo incontro presso lo studio.
Tali informazioni, idonee a consentire una scelta pienamente consapevole della strategia processuale da adottare, furono rese note agli assistiti da GI.
A tale conclusione si perviene non solo in base alle dichiarazioni, sopra trascritte, del teste
, ma anche (ove il contenuto della deposizione non fosse ritenuto adeguato a fornire Per_2 piena prova della circostanza, attesa la precisazione del teste di non sapere in quale modalità le informazioni dell'avv. vennero trasmesse dal e dal ai in Per_7 Tes_1 Pt_7 Pt_1 base all'informativa scritta compilata dal difensore, contenente la dichiarazione di rinuncia all'appello, inviata il 6.5.2006 al , e della quale, come affermato da quest'ultimo, gli Per_2
assistiti vennero a conoscenza, essendosi rifiutati di sottoscrivere le rinunce.
Tali informative, specificando quale fosse il termine per appellare, elencando i capi della sentenza impugnabili, precisando le ragioni che sconsigliavano l'appello, erano idonee a porre in condizione le parti di determinarsi, fermo restando che i erano stati pure informati Pt_1
della possibilità di essere ricevuti in tempi rapidi dall'avv. onde ricevere ulteriori CP ragguagli e, alle condizioni indicate, presentare appello.
Deve pertanto ritenersi assolto l'obbligo di informazione gravante sugli appellati.
Consegue il rigetto anche degli ultimi due motivi di gravame. 25. Va quindi respinto l'appello principale proposto avverso la sentenza n. 533/2024 del
Tribunale di Udine. Risultano quindi assorbite le rispettive domande di manleva formulate dagli appellati.
26. Vanno anche respinti gli appelli incidentali interposti dagli appellati e da CP [...] avverso il capo della sentenza che, statuendo sulle spese di lite, ne ha Controparte_5
disposto l'integrale compensazione.
L'art. 92, co. 2 c.p.c., come inciso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, consente al giudice, nonostante la soccombenza, di disporre la compensazione delle spese
<>, ulteriori rispetto a quelle, positivamente previste, della <> e del
<>.
E le ragioni individuate dal Tribunale (le “rilevanti complessità rinvenibili nella ricostruzione
e qualificazione, oltre che degli eventi, prima ancora dei rapporti giuridici e fattuali intercorsi tra le parti…”; la “complessiva delicatezza dei molteplici profili di responsabilità professionalità esaminati, per l'approfondimento tecnico dei quali si è reso necessario istruire il processo non solo mediante assunzione di una testimonianza ma soprattutto mediante lo studio dell'abbondante produzione documentale”; pag. 32 della sentenza) risultano – sulla base delle considerazioni ribadite anche nella presente sentenza - effettivamente caratterizzate da gravità ed eccezionalità, giustificando quindi la statuizione impugnata.
27. Restano da esaminare la domanda di cancellazione delle frasi offensive e sconvenienti ex art. 89 c.p.c. contenute nella memoria di replica dell'avv. e quella di CP
risarcimento dei danni per le stesse espressioni, che l'avv. Alessandro CI, difensore degli appellanti, ha formulato nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi art. 352 c.p.c..
27.1 Occorre innanzitutto distinguere, ai fini dell'accertamento della loro ammissibilità, le due domande.
27.1.1 La prima, di cancellazione, è pacificamente ammissibile, pur se formulata nell'udienza di rimessione della causa in decisione (e quindi a fase di trattazione e istruttoria ormai conclusa), risolvendosi essa nella sollecitazione di un potere ufficioso del giudice, riconosciuto in via generale dall'art. 89 c.p.c. (v., tra le altre, Cass., 27.2.2003, n. 2954).
27.1.2 Quella risarcitoria è invece inammissibile. Se è vero che, in via generale, è il giudice investito della domanda principale a dover provvedere sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., deve d'altro canto osservarsi che quando il procedimento, per qualsiasi motivo, non pervenga alla fase conclusiva della decisione (come in ipotesi di estinzione), o quando – come è nel presente giudizio – i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito, come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale, con la conseguenza che alla controparte, di esse destinatarie, non è possibile ritualmente dedurre e far valere quella corrispondente ma nuova domanda risarcitoria, indebitamente ampliando l'ambito oggettivo di quella controversia quale ormai inalterabilmente determinata dalle conclusioni fissate ai sensi dell'art. 352, n. 1 c.p.c., l'azione di danni per responsabilità processuale può essere proposta davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie, dal momento che la responsabilità processuale ha natura analoga a quella aquiliana, e quindi l'antigiuridicità dei comportamenti previsti dall'art. 89 c.p.c. non si esaurisce nell'ambito del processo (così, ad es., Cass.
26.10.1992, n. 11617; Cass. 9.7.2009, n. 16121).
27.2 Ciò premesso, si rammenta che la cancellazione ex art. 89 c.p.c. può essere disposta nei confronti di espressioni connotate da un passionale e scomposto intento dispregiativo, non funzionale all'esplicazione del diritto di difesa (v., tra le altre, Cass. 5.5.2009, n. 10288).
Nella specie, assumono tale carattere le seguenti espressioni contenute nella memoria di replica e censurate dal difensore degli appellanti:
- a pagina 2, righi 15-17, ove l'avv. scrive: “fino a quale tragicomico punto si può CP spingere il cinico e baro ribaltamento della verità da parte di una collega? E a che pro?
Realmente lavora nell'interesse dei o è solo accecata da livore professionale nei Pt_1 confronti del sottoscritto”? La frase contiene qualificazioni irriguardose (“tragicomico”) della condotta professionale avversaria, e l'accusa di strumentalizzare il processo
(“Realmente lavora nell'interesse dei ?”) per colpire le controparti;
Per_8
- a pagina 7, righi 6 – 10, laddove l'appellato scrive: “I sono assicurati e sarebbe stato CP molto più agevole accondiscendere a tale richiesta senza fornire alcuna prova di aver agito in modo irreprensibile che non trascinarsi in anni di invettive e ricatti da parte di soggettini che cercavano e cercano solo di ottenere altre migliaia di euro dalle polizze dei senza CP correre all'epoca il rischio dell'appello vero e proprio”. L'evocazione di “ricatti” posti in essere dalle controparti e la qualificazione di queste come “soggettini” risultano obiettivamente di contenuto screditante.
- a pagina 8, la seguente frase presente all'interno del paragrafo 6, ove si sostiene che l'omessa chiamata in causa di GI fosse il frutto di “un gigantesco e mastodontico conflitto
d'interessi dell'avvocato CI con la società , e che “CI cela ai e a P_4 Pt_1
Codesta Corte il vergognoso conflitto di interessi per il quale l'avvocato non cita GI che ha incassato sedicenti € 340.000 e nemmeno interrompe i termini di prescrizione contro quegli abusivi patrocinatori della GI, nonostante la chiara sentenza della dott.ssa
. Si tratta di un'allusione, esposta con l'utilizzo di aggettivi particolarmente CP_20 irrispettosi (“mastodontico”, “vergognoso”), a una difesa dell'avv. CI non rispondente agli interessi dei propri assistiti.
- a pagina 9, righi 1-4, la frase: “Con quale credibilità e quale coraggio scrive pagine e pagine di deliri deontologici chi con i soggetti abusivi (cfr. CI) aveva rapporti professionali così intimi da formarne la figlia? Non sente il peso della vergogna (l'Avv. CI, n.d.r.) e del senso del ridicolo delle menzogne che racconta?” Anche in questo caso, rileva la qualificazione in termini del tutto offensivi e palesemente eccedenti le esigenze difensive dell'attività difensiva dell'avv. CI.
- a pagina 9, righi 5-8, la seguente frase ”Mandi questa Corte d'Appello tutto l'incartamento alla Procura della Repubblica che interroghi ben bene tutti i protagonisti della vicenda sui punti 1-2-3-4-5-6 di cui sopra, perché il codice deontologico potrebbe non Pt_1 bastare”, con insidiosa evocazione di possibili condotte delittuose dell'avv. CI.
- a pagina 9, righi 13-14, la frase “È un patrocinio decoroso questo? hanno fatto CP_21
le pentole, ma non i coperchi!”, riferita nuovamente alla condotta professionale del difensore degli appellanti, in termini squalificanti.
Prive di carattere offensivo dell'altrui reputazione appaiono invece le ulteriori frasi ritrascritte nelle note ex art. 127 ter c.p.c..
27.3 Pertanto, in parziale accoglimento della domanda, va disposta la cancellazione delle frasi sopra indicate.
28. Quanto alle spese del presente grado, la complessità e controvertibilità delle questioni trattate, l'esistenza, al riguardo, di difformi orientamenti giurisprudenziali, nonché la reciproca soccombenza delle parti, appaiono al Collegio integrare motivi idonei per l'integrale compensazione delle spese. 28.1 Le medesime circostanze rendono evidente la carenza dei presupposti per disporre la condanna, invocata dagli avvocati degli appellanti per lite temeraria. CP
29. Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, nonché degli appellati avvocati e dell'appellata degli ulteriori CP Controparte_5
importi a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti, rispettivamente, per l'appello principale e per l'appello incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
- rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali proposti avverso la sentenza n. 533/2024 del Tribunale di Udine che, per l'effetto, conferma;
- ordina, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione delle seguenti frasi contenute nella memoria di replica dd.
5.5.2025 dell'avv. : CP
a) a pagina 2, righi 15-17: “fino a quale tragicomico punto si può spingere il cinico e baro ribaltamento della verità da parte di una collega? E a che pro? Realmente lavora nell'interesse dei o è solo accecata da livore professionale nei confronti del Pt_1
sottoscritto”?;
b) a pagina 7, righi 6 – 10: “I sono assicurati e sarebbe stato molto più agevole CP
accondiscendere a tale richiesta senza fornire alcuna prova di aver agito in modo irreprensibile che non trascinarsi in anni di invettive e ricatti da parte di soggettini che cercavano e cercano solo di ottenere altre migliaia di euro dalle polizze dei senza CP correre all'epoca il rischio dell'appello vero e proprio”;
c) a pagina 8, la seguente frase presente all'interno del paragrafo 6, ove si sostiene che l'omessa chiamata in causa di GI fosse il frutto di “un gigantesco e mastodontico conflitto
d'interessi dell'avvocato CI con la società , e che “CI cela ai e a P_4 Pt_1
Codesta Corte il vergognoso conflitto di interessi per il quale l'avvocato non cita GI che ha incassato sedicenti € 340.000 e nemmeno interrompe i termini di prescrizione contro quegli abusivi patrocinatori della GI, nonostante la chiara sentenza della dott.ssa
; CP_20
d) a pagina 9, righi 1-4, la frase: “Con quale credibilità e quale coraggio scrive pagine e pagine di deliri deontologici chi con i soggetti abusivi (cfr. CI) aveva rapporti professionali così intimi da formarne la figlia? Non sente il peso della vergogna (l'Avv.
CI, n.d.r.) e del senso del ridicolo delle menzogne che racconta?”; e) a pagina 9, righi 5-8, la seguente frase ”Mandi questa Corte d'Appello tutto l'incartamento alla Procura della Repubblica che interroghi ben bene tutti i protagonisti della vicenda sui punti 1-2-3-4-5-6 di cui sopra, perché il codice deontologico potrebbe non Pt_1
bastare”;
f) a pagina 9, righi 13-14, la frase “È un patrocinio decoroso questo? hanno fatto CP_21
le pentole, ma non i coperchi!”;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. formulate dagli appellati avvocati e CP CP_4
[...]
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, nonché degli appellati avvocati e dell'appellata degli ulteriori importi a titolo CP Controparte_5
di contributo unificato pari a quelli previsti, rispettivamente, per l'appello principale e per l'appello incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 1 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che prevedeva che “l'incarico è conferito dalla parte assistita;
qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse” 2 Opposto indirizzo era espresso da Cass., n. 5881/2000 3 del 27 aprile 2016