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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 672/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
SCIGLIANO PINA e dall'avv. ABBRUZZINO GIOVANNA
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio per a.t.p. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971 ovvero dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. 11.2.1980 n. 18 e dello status di handicap ex art. 3, comma 3, della l. 104/92, negati dal
CTU nominato nella fase sommaria.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, all'esito del rinnovo delle operazioni peritali nonché del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al
28.05.2025, la causa è così decisa.
***
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che il CTU nominato nella presente fase di opposizione ha accertato la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità
1 ex art. 12 l. 118/1971, a far tempo dalla data della domanda amministrativa, negando la sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento nonché di portatrice di handicap in situazione di gravità.
Ciò posto, deve evidenziarsi come questo giudice non condivide il calcolo riduzionistico operato dal CTU al fine di giungere alla dichiarata percentuale invalidante del 100%, che di seguito si riporta:
“Gli esiti di tiroidectomia totale per Ca papillare multifocale, con successiva terapia radiometabolica, terminata nel marzo 2024 sono valutabili con il Cod. 9323 = 70%.
- Facendo riferimento al cod. 6441 ed agendo con criteri analogico-proporzionali, la ipertensione arteriosa, essendo associata ad una retinopatia ipertensiva ed a tratti di aritmia sinusale, può essere valutata con il massimo del valore consentito = 30%.
- Ai disturbi del visus (VOD = motu mano e VOSc 5/10), facendo riferimento al Cod. 5031 ed alla relativa tabella, corrisponde un tasso del 40%. Al proposito non si comprende come mai nel verbale CP_1 nel paragrafo dedicato alla diagnosi, siano indicati un VODc 3/10 e VOSc 5/10, quando già all'epoca il VOD = motu mano, come riportato nel medesimo verbale (v. paragrafo dedicato alla doc. CP_1 sanitaria).
- Alla condizione di “obesità” (Kg 86 x 156 cm), con BMI = 36,00, pur in assenza di accertate alterazioni artrosiche (verosimilmente presenti), si può attribuire un tasso invalidante almeno del 30% (Cod.
7105).
- Da valutare infine la gonartrosi bilaterale, più grave a sinistra (in attesa di intervento di artroprotesi).
Facendo riferimento al Cod. 7218, si può riconoscere un tasso del 35%.”
Invero, sebbene applicando la c.d. formula a scalare il CTU abbia ottenuto una percentuale invalidante del 94% (70+30+40+30+35), ciononostante lo stesso ha concluso attribuendo alla ricorrente, infrasessantacinquenne, una invalidità del 100 % “considerando l'incidenza sulla capacità deambulatoria”.
Premesso che nella stessa perizia, in ordine alla capacità deambulatoria, si legge che “la deambulazione, sia pur difficoltosa e con un appoggio, è apparsa comunque autonoma”, il CTU non ha fatto corretta applicazione dei criteri previsti dal DM 5.2.1992 in quanto le menomazioni possono essere valutate solo se tabellate, eventualmente anche per analogia.
2 Pertanto, se da un lato il calcolo riduzionistico 1 previsto per le menomazioni coesistenti è stato correttamente effettuato dal CTU, portando alla percentuale invalidante del 94% , dall'altro lato non si comprende per quale menomazione aggiuntiva il CTU abbia attribuito l'ulteriore percentuale invalidante del 6%, sì da giungere ad una invalidità del 100%.
Né può ritenersi che la percentuale invalidante complessiva sia stata aumentata per incidenza su capacità semispecifica o specifica, atteso che in tale caso l'aumento massimo consentito dal DM 5.2.1992 sarebbe di 5 punti percentuali (quindi nel caso di specie sino alla percentuale del 99%).
Sulla base delle ragioni sopra esposte questo giudice non ritiene di poter aderire alle conclusioni rappresentate dal CTU.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Spese irripetibili in presenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp att. cpc.
Le spese di CTU, per le medesime argomentazioni, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 672/2024, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-spese irripetibili;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_1
Crotone, 28/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN DECIMALI: IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20×0,15)
= 0,32 e quindi 32%. In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo”