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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9625 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73827/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 73827/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26/06/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. MEZZETTI ALBERTO , oggi sostituito dall'avv. Flaminia Gallo Parte_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 73827 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26.6.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Roma, Via Germanico n. 197, presso lo studio dell'Avv. Alberto Mezzetti che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrenti -
e
, , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via Francesco A. Pigafetta n. 22, rappresentato e difeso dai propri dipendenti,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, ed proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 6 del d.l.vo n. 150 dell'1.9.2011 avverso il decreto del Controparte_1
, , n. 813230/A del 10.11.2022, con il quale
[...] Controparte_2
si intimava il pagamento della somma di euro 1.632,22, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 49, 5° comma, del d.l.vo n. 231/2007 per aver trasferito la somma di euro
16.122,16 a mezzo di assegno bancario privo della indicazione del beneficiario.
I ricorrenti eccepivano la inesistenza della violazione, che mancava solo il cognome del beneficiario e di aver poi provveduto al pagamento mediante bonifico.
Si costituiva il , evidenziando la infondatezza dell'opposizione. CP_1
All'udienza del 26.6.2025 si svolge la discussione, gli opponenti concludono per l'accoglimento del ricorso, il per il suo rigetto ed il giudice procede alla lettura del dispositivo. CP_1
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che ex art. 6, 9° comma, D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 “Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”.
Nel merito della violazione, documentata dall'emissione dell'assegno privo dell'intero nome del beneficiario, l'art. 49, 5° comma, dl.l.vo n. 231/07 dispone che “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
Trattasi di norma chiara nel sanzionare in ogni caso la mancata apposizione dell'intero nome del beneficiario, la quale esclude ogni possibilità di buona fede o di errore sul fatto, essendo irrilevanti ai fini dell'integrazione dell'illecito anche la mera distrazione, ovvero condotte successive volte ad effettuare regolarmente il pagamento.
Ciò è da dirsi anche perché “Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 18/06/2020, n. 11777. Così anche Cass. civ. Sez. II Sent.,
11/06/2007, n. 13610).
L'opposizione è conseguentemente rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, ed al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 400,00 Parte_3
per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Roma, 26.6.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 73827/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26/06/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. MEZZETTI ALBERTO , oggi sostituito dall'avv. Flaminia Gallo Parte_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 73827 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26.6.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Roma, Via Germanico n. 197, presso lo studio dell'Avv. Alberto Mezzetti che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrenti -
e
, , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via Francesco A. Pigafetta n. 22, rappresentato e difeso dai propri dipendenti,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, ed proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 6 del d.l.vo n. 150 dell'1.9.2011 avverso il decreto del Controparte_1
, , n. 813230/A del 10.11.2022, con il quale
[...] Controparte_2
si intimava il pagamento della somma di euro 1.632,22, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 49, 5° comma, del d.l.vo n. 231/2007 per aver trasferito la somma di euro
16.122,16 a mezzo di assegno bancario privo della indicazione del beneficiario.
I ricorrenti eccepivano la inesistenza della violazione, che mancava solo il cognome del beneficiario e di aver poi provveduto al pagamento mediante bonifico.
Si costituiva il , evidenziando la infondatezza dell'opposizione. CP_1
All'udienza del 26.6.2025 si svolge la discussione, gli opponenti concludono per l'accoglimento del ricorso, il per il suo rigetto ed il giudice procede alla lettura del dispositivo. CP_1
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che ex art. 6, 9° comma, D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 “Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”.
Nel merito della violazione, documentata dall'emissione dell'assegno privo dell'intero nome del beneficiario, l'art. 49, 5° comma, dl.l.vo n. 231/07 dispone che “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
Trattasi di norma chiara nel sanzionare in ogni caso la mancata apposizione dell'intero nome del beneficiario, la quale esclude ogni possibilità di buona fede o di errore sul fatto, essendo irrilevanti ai fini dell'integrazione dell'illecito anche la mera distrazione, ovvero condotte successive volte ad effettuare regolarmente il pagamento.
Ciò è da dirsi anche perché “Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 18/06/2020, n. 11777. Così anche Cass. civ. Sez. II Sent.,
11/06/2007, n. 13610).
L'opposizione è conseguentemente rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, ed al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 400,00 Parte_3
per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Roma, 26.6.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni