Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2005, n. 3363
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Sentenza 18 febbraio 2005

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In tema di accordi aziendali e nella ipotesi di trasferimento di azienda (nella specie, passaggio di Italcable, Telespazio ed IRITEL alla SIP e successiva incorporazione di questo complesso di imprese nella TELECOM), non può presumersi intento antisindacale nella applicazione di una nuova contrattazione collettiva anche a dipendenti che, in quanto aderenti ad altro sindacato, la abbiano rifiutata. In tal caso non si concreta nemmeno la violazione della libertà sindacale dei lavoratori ex art. 39 Cost., non avendo i lavoratori il diritto di ottenere che il datore di lavoro negozi le loro condizioni con il sindacato al quale essi aderiscono, né il diritto di agire in giudizio, mancandovi un interesse, quando il contratto non modifichi "in peius" le condizioni del loro rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2005, n. 3363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3363
    Data del deposito : 18 febbraio 2005

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