Sentenza 18 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di accordi aziendali e nella ipotesi di trasferimento di azienda (nella specie, passaggio di Italcable, Telespazio ed IRITEL alla SIP e successiva incorporazione di questo complesso di imprese nella TELECOM), non può presumersi intento antisindacale nella applicazione di una nuova contrattazione collettiva anche a dipendenti che, in quanto aderenti ad altro sindacato, la abbiano rifiutata. In tal caso non si concreta nemmeno la violazione della libertà sindacale dei lavoratori ex art. 39 Cost., non avendo i lavoratori il diritto di ottenere che il datore di lavoro negozi le loro condizioni con il sindacato al quale essi aderiscono, né il diritto di agire in giudizio, mancandovi un interesse, quando il contratto non modifichi "in peius" le condizioni del loro rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2005, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.N.A.T.E.R. - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO COUNICAZIONI RADIOTELEVISIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato MARCO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IG AN, BR IO, CA GE, OL FR, DE EN AN, NI PA, GU AN, PE AN, AN NI, MO RA, TI DO, ER FA, VI ARNDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO N. 25, presso lo studio dell'avvocato PETROCELLI MARCO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti (MEMORIA DI COSTITUZIONE del 21/07/04);
- resistenti -
contro
CO ITALIA SPA, CC ARNDO, AN TO, CI DR, QU PO, LI AN, BA NI, CO PA, ER AR, BA NC, NI UD, LO CC, ON ON, TE CC, OV PE, AL LA, AR AN, CA NI, CO PE, CONTE TO, CONTI IR, ES LA, DA TA SS, D'BR LA, D'LI TI AN RI, DA TA, DI AM NI, OR AT, CE RI, SO RI GIOVAN, UZ TA, IO MA, AN RINO, SS IL, EN AR, ZO GIANAR, LA MAN NC, NI OR, LA UR, LI ON, IL IO, DO IA, NA RA, AL GIANAR, AG SA TE, MA UD, HE FA, RINETTI UI, RINI AN, MATTI RU, AR BR, SC MA, LL PI, ON CI, LI MA, LO PE, IC NE, RR AN, PA AN, AR PA, UA ON, HI VA, LE NC, RI DR, NT RU, IO RT, CO AR, CC UD, AN EL, AT MA, NI RI LO, AN TA, SS IV, RU RM, SA IE, UL FR, UL AT, LL TA, LL EN, CI NI, EN LA, SI AN, SPACA GIANAR, SP BE, RR TO, PE ER, TO MI, RO CA, UC TA, VA GO, TO AN, OL PE, ZI TO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 10777/02 proposto da:
CO ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Paolo Maria Fiore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
S.N.A.T.E.R. - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO COUNICAZIONI RADIOTELEVISIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato MARCO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 8402/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/03/01 R.G.N. 6574/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/01/05 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
Udito l'Avvocato PETROCELLI;
udito l'Avvocato SANTORI per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1.3.2001 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto da SNATER, SNATER CO, FLMU-CUB ed un gruppo di lavoratori nei confronti di Telecom s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando la sentenza del Pretore che aveva rigettato l'azione ex art. 28 legge n. 300 del 1970 proposta dai predetti sindacati e nella quale aveva spiegato intervento adesivo dipendente un gruppo di lavoratori.
Osservava in motivazione che lo SNATER regionale era legittimato a proporre il ricorso in quanto costituiva organo di un sindacato a livello nazionale e ne era l'articolazione locale, non avendo secondo lo statuto tale natura la sezione sindacale di sede, che costituiva una articolazione aziendale.
Riteneva poi attuale la condotta antisindacale prospettata nell'ipotesi che i presunti effetti lesivi perdurino nel tempo. Premetteva ancora che nella vicenda del passaggio di Italcable, Telespazio ed QUTEL atta SIP e della incorporazione di questo complesso di imprese nella CO non era stata dedotta violazione delle procedure sindacali prescritte dai primi due commi dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990.
Rilevava, quindi, che il comportamento del datore di lavoro, che aveva trattato la vicende contrattuali connesse alla incorporazione soltanto con i sindacati confederali che avevano sottoscritto i contratti collettivi con le società incorporate SIP ed ITALCABLE e non anche con il sindacato ricorrente, il rifiuto a trattare con esso non poteva essere ritenuto da solo comportamento antisindacale, non essendovi un obbligo a contrarie con il sindacato, ne' poteva essere ritenuta antisindacale l'estensione della contrattazione collettiva a soggetti non aderenti ai sindacati stipulanti in quanto il contratto SIP era quello applicato prima della incorporazione da parte della CO dei dipendenti ITALCABLE.
Propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi lo SNATER regionale, resiste con controricorso la Telecom Italia s.p.a. e propone ricorso incidentale con quattro motivi cui resiste con controricorso lo SNATER. IG NO ed altri dodici dei lavoratori di quelli originariamente intervenienti, nei confronti dei quali la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio, si sono costituiti presentando memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi avverso la medesima sentenza vanno riuniti a sensi dell'art. 335 c.p.c.. Vanno preliminarmente esaminati perché deducono questioni che precedono logicamente quelle prospettate con il ricorso principale, tre dei quattro motivi del ricorso incidentale della Telecom. Con il primo di essi, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 28 della legge a 300 del 1970 ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente incidentale contesta la natura nazionale del sindacato SNATER e quella di articolazione locale minima del sindacato regionale del Lazio che ha proposto il ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 e non invece la sezione sindacale di sede che è l'articolazione minima prevista dallo statuto.
Le censure sono infondate. Quanto alla natura nazionale dello SNATER essa è stata affermata dal Tribunale sulla base dello statuto e dalla documentazione in atti dalla quale si evince con certezza la diffusione a livello nazionale del sindacato. Questo accertamento di fatto alla stregua non solo dello statuto, ma di tutta la documentazione esibita, non è stato contestato affermando erroneamente la ricorrente che esso è stato condotto sul solo statuto.
Circa la natura periferica del sindacato di sede previsto dallo statuto del sindacato, dalle parti di questo trascritte nel ricorso si evince che esso è organizzazione sindacale aziendale, che come tale non rappresenta in sede locale gli interessi della generalità della categoria rappresentata dal sindacato, sicché esso non può dirsi organo periferico bensì settoriale del sindacato. Corretto sul piano logico pertanto è l'accertamento di fatto che l'organizzazione più periferica della rappresentanza degli interessi generali del sindacato è l'organo regionale.
Con il secondo motivo, deducendo i medesimi vizi del primo, si contesta con un primo profilo che la FLMU regionale sia organo periferico della FLMU nazionale atteso il carattere federale del sindacato che ha per statuto una piena e completa autonomia organizzativa e decisionale. Con un secondo profilo contesta che la FLMU rappresenti i lavoratori della telefonia, rappresentanza che sarebbe solo marginale ed episodica.
Il primo profilo è infondato Come ha già rilevato il Tribunale la organizzazione del sindacato su base federativa è scelta insindacabile nell'ambito della libertà sindacale garantita dall'art. 39 della Costituzione. In relazione a questa libertà l'unica lettura dell'art. 28 dalla legge n. 300 del 1970 conforme alla Costituzione è nel ritenere, come ha fatto il Tribunale, che l'organismo locale sia la FLMU regionale e che la confederazione nazionale di detti organismi costituisca l'associazione sindacale nazionale. Il rilievo, esposto con un secondo profilo di censura, del diverso settore in cui opererebbe di fatto il sindacato è smentito dal contrario accertamento del Tribunale che il sindacato rappresentava di fatto lavoratori della telefonia, non rilevando che detto settore non fosse compreso originariamente nello statuto, poi modificato. Questo accertamento di fatto è contestato, ma la ricorrente non indica le prove, che il tribunale avrebbe omesso di esaminare dalle quali risulterebbe l'erroneità di tale accertamento, sicché la questione deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità.
Con il quarto motivo, argomentando dalla sentenza n. 387 del 1999 della Corte costituzionale che ha qualificato di impugnazione il giudizio di opposizione al decreto ex art. 28 l. n. 300/70 ai fini dell'obbligo di astensione del giudice che abbia conosciuto della fase sommaria, deduce l'inammissibilità dell'intervento nella fase di merito dei lavoratori.
La censura è infondata. La controversa natura, di impugnazione o di primo grado, del giudizio di merito, che segue al decreto ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, non comporta che esso, quando si aderisca alla tesi della natura di impugnazione, sì trasformi in giudizio di appello e che ad esso si applichino le norme di questo, art. 344 c.p.c., che esclude l'intervento salvo quello ex art. 404 c.p.c.. Del resto la Corte costituzionale con la citata sentenza ha riconosciuto natura solo sostanziale di impugnazione al giudizio di merito, con ciò confermando che formalmente esso rimane giudizio di primo grado nel quale è possibile spiegare intervento nel temine di cui all'art. 268 c.p.c., cfr. Cass. n. 8816 del 1991. Passando all'esame del ricorso principale con il primo motivo di esso deducendo violazione dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, 2112, 2070 e 2697, lo SNATER censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che in caso di cessione di azienda la contrattazione collettiva applicabile non è soltanto quella della azienda cedente o alternativamente della cessionaria ma può essere una contrattazione nuova che nella specie è costituita dagli accordi di armonizzazione. Con il secondo motivo deducendo violazione dell'art. 1372 c.c., 2112, 2070 e 2697 c.c. contesta l'interpretazione degli accordi di armonizzazione come semplice modificazione del contratto collettivo dei dipendenti SIP.
La censure, che si trattano congiuntamente perché connesse, sono inammissibili perché prive di decisività. Lo NA non aveva partecipato alla contrattazione collettiva della incorporata ITALCABLE ne' a quella della SIP, sicché non aveva il diritto a partecipare alla contrattazione successiva alla incorporazione, anche ammettendo che essa fosse nuova e non soltanto modificatrice del contratto collettivo SIP, come ritenuto dal Tribunale. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 28 della legge n. 300 del 1970 in rel. artt. 39, 41 e 3 della Cost., dell'art. 43 del d.lvo n. 165 del 2001 ed il vizio di motivazione, deducono l'infondatezza, a seguito della modificazione dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, del principio che solo i sindacati che hanno partecipato alla stipula di un contratto collettivo hanno diritto a partecipare alle trattative per il suo rinnovo o per la sua modificazione e che la non ammissione di altro sindacato alle trattative non costituisce comportamento antisindacale.
La censura è inammissibile in quanto la questione degli effetti della modificazione referendaria dell'art. 19 dello Statuto e della nuova disciplina sindacale nel rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche sul principio sopra esposto non è esaminata dalla sentenza impugnata, ne' il ricorrente deduce di averla proposta con l'appello e ne lamenta l'omesso esame. Si deve concludere che la questione è nuova e pertanto inammissibile nel giudizio di legittimità.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 39 della Costituzione, il ricorrente prospetta che dalla libertà di contrarre deriva necessariamente un limite soggettivo alla efficacia del contratto collettivo che non può estendersi ai lavoratori non aderenti alle associazioni stipulanti e che hanno chiesto che si procedesse alla trattativa con il loro sindacato. L'applicazione del contratto agli iscritti ad un sindacato non stipulante viola la libertà sindacale di essi. Le censure sono infondate. L'applicazione della nuova contrattazione collettiva non viola la libertà sindacale dei lavoratori non avendo essi il diritto, non avendolo il sindacato che li rappresenta, che il datore di lavoro negozi le loro condizioni con il sindacato al quale essi aderiscono. L'applicazione del nuovo contratto collettivo non può incidere su diritti sindacali derivanti dalla loro iscrizione allo SNATER, non avendo questo contrattato ne' con l'ITALCABLE ne' con la Telecom, l'adesione dello SNATER alla contrattazione stipulata da altri sindacati con l'ITALCABLE comporta soltanto che la nuova contrattazione non può modificare in peius i diritti dei lavoratori, circostanza che la sentenza esclude e il ricorrente ed i lavoratori intervenienti non allegano. Il precedente citato dai lavoratori intervenienti, Cass. a 10353 del 2004, se esclude l'applicabilità diretta del contratto aziendale a lavoratori iscritti a lavoratori iscritti a sindacato che non lo abbia stipulato, esclude anche che essi possano agire, mancando un interesse, quando il contratto non modifichi in peius le condizioni del loro rapporto. Peraltro l'uniforme regolamentazione dei rapporti di lavoro in una azienda risponde ad incontestabili esigenze di economicità amministrativa sicché, in mancanza di ulteriori significativi comportamenti, non può presumersi intento antisindacale nella applicazione della nuova contrattazione collettiva anche a dipendenti che, in quanto aderenti ad altro sindacato, la abbiano rifiutata.
Il rigetto dei motivi che affermano l'antisindacalità della condotta della Telecom, assorte la questione proposta con il terzo motivo del ricorso incidentale, avente per oggetto la mancanza di attualità della dedotta lesione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2005