Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/1981, n. 3716
CASS
Sentenza 9 giugno 1981

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L'Azione generale di arricchimento - la quale, per la sua natura complementare e sussidiaria, puo essere esercitata soltanto quando manchi un titolo specifico, idoneo a far valere un diritto di credito - presuppone che l'ingiustificato depauperamento subito da un soggetto trovi riscontro nell'arricchimento di un altro soggetto, attraverso un rapporto di causalita diretta ed immediata, sicche l'anzidetto spostamento patrimoniale risulti determinato da un unico fatto costitutivo. Essa, pertanto, non e esperibile qualora la locupletazione di un soggetto ed il pregiudizio patrimoniale risentito dall'altro siano ricollegabili a diverse situazioni, del tutto indipendenti tra loro. ( Conf 1552/80, mass n 405122).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/1981, n. 3716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3716
Data del deposito : 9 giugno 1981

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