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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/05/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2141/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2141/2022 promossa da:
con avv. Monica Mocellin Parte_1
Ricorrente contro con avv. Giulia De Campo Controparte_1
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimoio.
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da foglio di p.c. depositato il 5.12.2024):
“1. Valutate le condizioni economico patrimoniali e di salute di , Parte_1 accertato che svolge attività lavorativa sin dall'inizio del matrimonio con Controparte_1
il ricorrente, dichiarare nulla dovuto da a a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile.
2. Spese legali rifuse”
pagina 1 di 8 Per parte convenuta (come da foglio di p.c. depositato il 3.12.2024):
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Abano Terme (PD) in data 28.09.1974 tra i coniugi e e Controparte_1 Parte_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Abano Terme (PD) al n. 54, Parte
II, Serie B, Anno 1974, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le relative annotazioni;
- Rigettarsi la richiesta avversa di dichiarare che nulla è dovuto alla SI.ra a CP_1
titolo di assegno divorzile in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni indicate nella narrativa del presente atto;
- Rigettarsi la richiesta avversa di dichiarare che la SI.ra non ha diritto CP_1 all'assegno di mantenimento in ragione della convivenza con il SI. in quanto CP_2
infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi compiutamente indicati nella presente memoria difensiva a cui ci si richiama integralmente.
IN VIA RICONVENZIONALE:
- Accertato e dichiarato che la SI.ra si è per molti anni dedicata completamente CP_1 alla famiglia e all'accudimento delle due figlie e;
Per_1 Per_2
- Accertato e dichiarato che, anche negli anni successivi, durante i quali ha svolto attività lavorativa saltuaria, si è sempre occupata delle esigenze familiari, consentendo così all'ex-marito di dedicarsi completamente alla sua professione;
- Accertato e dichiarato che, ad oggi, la sig.ra ha subito un peggioramento della CP_1
propria salute che non le consente di potersi validamente inserire nel mercato del lavoro, con un contratto formale che le consentirebbe di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
- Accertato e dichiarato che la sig.ra , considerando la pendenza con il CP_1
comproprietario della propria abitazione, sig. ha dovuto vendere predetto CP_2
immobile ed oggi ha trasferito la propria residenza in un piccolo appartamento in affitto che comporta un esborso mensile di € 600,00 che potrebbe essere pagato solo con
l'assegno divorzile, visto che la pensione sociale le permette esclusivamente di farsi la spesa;
- Disporsi l'obbligo del SI. di corrispondere in favore della SI.ra un Pt_1 CP_1 assegno divorzile in misura pari ad € 800,00 mensili o nella diversa, maggiore o minore somma, che verrà accertata e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.
pagina 2 di 8 NELLA DENEGATA IPOTESI, di mancato accoglimento di una integrazione dell'assegno divorzile, si chiede che venga confermato lo stesso nell'importo di € 500,00 come convenuto in sede di separazione.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.4.2022 ha chiesto che il Tribunale pronunci Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
28.9.1974, senza riconoscimento di assegno divorzile in capo alla resistente.
Allegava a sostegno che:
- dall'unione sono nate le figlie e entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_3
economicamente autosufficienti;
- le parti vivono ininterrottamente separate dal 2015 in virtù di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Padova il 04.08.2015;
- al momento della separazione egli restava a vivere nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà e le parti si accordavano per un assegno di mantenimento alla resistente pari a euro 500 mensili, pur non avendone ella diritto avendo avviato (all'insaputa del ricorrente) una relazione extraconiugale con tale col quale era andata a convivere Persona_4
subito dopo la separazione, acquistando una abitazione in comproprietà;
- il ricorrente all'inizio del matrimonio lavorava in una tipografia e dal 2000 integrava il reddito come tuttofare in alberghi di Abano Terme, destinando tutti i suoi redditi alla famiglia senza che vi fosse stata formazione di un patrimonio comune o personale;
ad oggi egli è pensionato;
- la resistente aveva lavorato prima come operaia nel lanificio di famiglia e poi come domestica e baby-sitter senza effettuare alcuna rinuncia ad attività lavorativa per seguire la famiglia;
a seguito della separazione, ella aveva poi stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto di un nuovo immobile, mutuo che non avrebbe contratto se avesse avuto la disponibilità dei soli 500 euro mensili come ricevuti dal marito.
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 30.11.2022 , nulla opponendo Controparte_1
alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sussistendone i presupposti, ma chiedendo venisse posto a carico del ricorrente un assegno divorzile da determinare in euro 800 mensili.
Allegava a sostegno:
pagina 3 di 8 -che la relazione da lei avviata con il sig. era venuta meno in data 04.10.2022 per CP_2 effetto dell'abbandono da parte di quest'ultimo della casa dove viveva con la e di CP_1
cui egli sosteneva per intero la rata di mutuo e le spese connesse;
-che ella era priva di reddito come risultava dalla mancata presentazione di dichiarazioni fiscali e dalla ammissione al gratuito patrocinio;
che era, inoltre, affetta da gravi patologie con conseguente impossibilità a svolgere con costanza attività lavorativa;
-che ella si era per molti anni dedicata completamente alla cura della famiglia e all'accudimento delle due figlie.
Disposta la comparizione delle parti avanti al Presidente delegato, all'udienza del
22.12.2022 il ricorrente dichiarava di essere pensionato da circa 15 anni con pensione mensile di circa 1.700 euro e di essere proprietario della casa di abitazione e di un terreno edificabile. La resistente riferiva di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non percepire alcuna pensione;
dichiarava inoltre di essere comproprietaria con Persona_4 del 50% dell'appartamento di Selvazzano Dentro acquistato nel 2015/2016 con mutuo trentennale con rata mensile pari a euro 430 e di essere attualmente aiutata economicamente dalla figlia Per_3
Con ordinanza 09.01.2023, il Giudice riduceva l'assegno di mantenimento a euro 300 mensili, nominava sé stessa GI e fissava udienza di comparizione delle parti al 18.4.2023.
Transitata la causa alla fase contenziosa all'udienza del 18.04.2023 veniva chiesta la pronuncia in punto status e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 882/2023 pubblicata l'08.05.2023 il Tribunale di Padova dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza di pari data rimetteva la causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. fissando udienza al 28.11.2023.
Con ordinanza 12.12.2023, all'esito dell'udienza in trattazione cartolare, il Giudice
Istruttore ammetteva la prova per testi e rinviava per l'assunzione delle testimonianze al
5.04.2024 allorquando veniva assunti i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e .
[...] Testimone_4
All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 10.12.2024.
Le parti concludevano come in epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
pagina 4 di 8 Avendo il Tribunale già provveduto alla pronuncia in punto status con sentenza parziale n.
882/2023, unico punto controverso tra le parti rimane quello relativo alla domanda riconvenzionale di assegno divorzile proposta da parte resistente . Controparte_1
In particolare, la resistente chiede che venga riconosciuto in suo favore un assegno divorzile di €. 800, domanda a cui parte si oppone. Pt_1
Sul punto occorre premettere che la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, in materia di quantificazione dell'assegno divorzile, oltre ad aver affermato la natura composita dell'assegno divorzile: assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativo- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), ha stabilito per la quantificazione dello stesso che: “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.”.
Nella decisione n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte, riaffermando i principi espressi nella decisione delle Sezioni Unite ha precisato che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice “a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o, meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della
pagina 5 di 8 autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”
Occorre pertanto preliminarmente determinare la situazione economico-reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazione.
Dalla documentazione prodotta in corso di causa risulta che il ricorrente , Parte_1
oggi di anni 76, già impiegato in qualità di dipendente di tipografia e tuttofare in alberghi in Abano terme, è da molti anni pensionato e percepisce una pensione pari a €.
1.700 circa.
Dalla documentazione fiscale dimessa risultano i seguenti dati:
UNICO 2021 per l'anno 2020 reddito imponibile €. 21.422 (doc. 7)
UNICO 2023 per l'anno 2022 reddito imponibile €. 23.343 (doc. di parte ricorrente depositato il 04.04.2024 senza numerazione).
Egli inoltre è proprietario unico della casa di abitazione e di un lotto di terreno (doc. 3 e 6 del ricorrente)
La parte resistente, , oggi di anni 70, risulta percepire la pensione sociale, Controparte_1
come da lei stessa dichiarato e come risulta dalla “comunicazione di liquidazione assegno n. 04019182” dell'INPS prodotta con le note depositate il 07.04.2023, da cui risulta la percezione di un importo mensile pari a euro 240. Ella tuttora svolge attività lavorativa seppure in maniera non continuativa (come da lei dichiarato anche in comparsa conclusionale del 07.02.2024, pag. 2)
È stata comproprietaria al 50% con di un immobile acquistato nel 2015 e Persona_4
per il quale le parti avevano contratto un mutuo. L'immobile è stato successivamente venduto ma la parte non ha prodotto il contratto di vendita né ha indicato se e quale somma abbia ricavato da tale vendita.
Vive attualmente in locazione ed ha prodotto il relativo contratto dal quale risulta un canone mensile di euro 600.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge con evidenza la maggiore consistenza delle disponibilità del ricorrente, avendo egli maggiori redditi e maggiore patrimonio.
Accertata la sussistenza dello squilibrio economico patrimoniale a vantaggio del , Pt_1
occorre procedere seguendo quanto precisato dalla Suprema Corte, per accertare la effettiva valutazione del contributo fornito dalla coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
pagina 6 di 8 Nella specie non è contestato che nel corso del matrimonio il ricorrente ha prestato attività lavorativa regolare, mentre la resistente ha lavorato in maniera parziale ed irregolare, risultanze che fanno presumere che il peso dell'accudimento della prole e della cura della casa sia ricaduto principalmente sulla moglie, con intuibili conseguenze negative quanto alle potenzialità reddituali, lavorative e soprattutto pensionistiche della stessa.
Allo stato attuale, inoltre la documentata difficile situazione di salute della resistente (di cui alla cartella clinica depositata) e l'età ormai raggiunta impediscono alla stessa di prestare attività lavorativa in maniera adeguata e continuativa.
A fronte di quanto riportato, il Collegio deve rilevare che proprio la nozione di matrimonio come comunione di vita materiale e spirituale impone di ritenere che debba essere considerato il contributo prestato nel matrimonio da entrambi i coniugi.
Risulta in particolare provato il contributo della resistente nel corso del matrimonio prestato in via prioritaria rispetto a quella del marito con l'attività casalinga, con l'accudimento delle figlie e con l'attività lavorativa svolta soltanto in via parziale ed irregolare (come dichiarato da testi sentiti all'udienza del 5.4.2024); grazie al maggiore sforzo profuso dalla nella gestione della casa e della prole, con conseguente CP_1
rinuncia ad attività lavorativa regolare, il ha potuto svolgere attività lavorativa a Pt_1
tempo pieno, maturando redditi e versando contributi previdenziali che oggi gli stanno consentendo di percepire trattamento pensionistico al quale la resistente non ha potuto avere pari accesso. Inoltre, l'età della resistente e la sua situazione di salute fanno ritenere che ella non possa per il futuro migliorare la propria condizione.
Alla luce di tali risultanze, considerata la lunga durata del matrimonio pari a circa 32 anni, calcolata dalla data della celebrazione (1974) alla data della separazione (2015), valutata la partecipazione della resistente alla formazione del patrimonio del ricorrente con l'apporto prestato nella vita matrimoniale, operando sul punto la presunzione che entrambi i coniugi partecipino alla gestione della famiglia e avendo la resistente principalmente contribuito con l'attività casalinga, considerate le maggiori disponibilità patrimoniali e reddituali del ricorrente, valutata la disponibilità di pensione sociale in capo alla resistente, il Collegio stima congruo determinare l'importo dell'assegno divorzile in euro 400 mensili oltre rivalutazione annuale Istat a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Quanto alle spese di giudizio, la natura della controversia e l'esito del giudizio impongono la compensazione delle spese di lite.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Determina in euro 400 il contributo mensile dovuto da a titolo di Parte_1
assegno divorzile da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1
con decorrenza daa passaggio in giudicato della sentenza parziale n.882/2023 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.3.2025
Il Giudice est.
Barbara De Munari
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2141/2022 promossa da:
con avv. Monica Mocellin Parte_1
Ricorrente contro con avv. Giulia De Campo Controparte_1
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimoio.
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da foglio di p.c. depositato il 5.12.2024):
“1. Valutate le condizioni economico patrimoniali e di salute di , Parte_1 accertato che svolge attività lavorativa sin dall'inizio del matrimonio con Controparte_1
il ricorrente, dichiarare nulla dovuto da a a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile.
2. Spese legali rifuse”
pagina 1 di 8 Per parte convenuta (come da foglio di p.c. depositato il 3.12.2024):
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Abano Terme (PD) in data 28.09.1974 tra i coniugi e e Controparte_1 Parte_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Abano Terme (PD) al n. 54, Parte
II, Serie B, Anno 1974, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le relative annotazioni;
- Rigettarsi la richiesta avversa di dichiarare che nulla è dovuto alla SI.ra a CP_1
titolo di assegno divorzile in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni indicate nella narrativa del presente atto;
- Rigettarsi la richiesta avversa di dichiarare che la SI.ra non ha diritto CP_1 all'assegno di mantenimento in ragione della convivenza con il SI. in quanto CP_2
infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi compiutamente indicati nella presente memoria difensiva a cui ci si richiama integralmente.
IN VIA RICONVENZIONALE:
- Accertato e dichiarato che la SI.ra si è per molti anni dedicata completamente CP_1 alla famiglia e all'accudimento delle due figlie e;
Per_1 Per_2
- Accertato e dichiarato che, anche negli anni successivi, durante i quali ha svolto attività lavorativa saltuaria, si è sempre occupata delle esigenze familiari, consentendo così all'ex-marito di dedicarsi completamente alla sua professione;
- Accertato e dichiarato che, ad oggi, la sig.ra ha subito un peggioramento della CP_1
propria salute che non le consente di potersi validamente inserire nel mercato del lavoro, con un contratto formale che le consentirebbe di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
- Accertato e dichiarato che la sig.ra , considerando la pendenza con il CP_1
comproprietario della propria abitazione, sig. ha dovuto vendere predetto CP_2
immobile ed oggi ha trasferito la propria residenza in un piccolo appartamento in affitto che comporta un esborso mensile di € 600,00 che potrebbe essere pagato solo con
l'assegno divorzile, visto che la pensione sociale le permette esclusivamente di farsi la spesa;
- Disporsi l'obbligo del SI. di corrispondere in favore della SI.ra un Pt_1 CP_1 assegno divorzile in misura pari ad € 800,00 mensili o nella diversa, maggiore o minore somma, che verrà accertata e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.
pagina 2 di 8 NELLA DENEGATA IPOTESI, di mancato accoglimento di una integrazione dell'assegno divorzile, si chiede che venga confermato lo stesso nell'importo di € 500,00 come convenuto in sede di separazione.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.4.2022 ha chiesto che il Tribunale pronunci Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
28.9.1974, senza riconoscimento di assegno divorzile in capo alla resistente.
Allegava a sostegno che:
- dall'unione sono nate le figlie e entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_3
economicamente autosufficienti;
- le parti vivono ininterrottamente separate dal 2015 in virtù di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Padova il 04.08.2015;
- al momento della separazione egli restava a vivere nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà e le parti si accordavano per un assegno di mantenimento alla resistente pari a euro 500 mensili, pur non avendone ella diritto avendo avviato (all'insaputa del ricorrente) una relazione extraconiugale con tale col quale era andata a convivere Persona_4
subito dopo la separazione, acquistando una abitazione in comproprietà;
- il ricorrente all'inizio del matrimonio lavorava in una tipografia e dal 2000 integrava il reddito come tuttofare in alberghi di Abano Terme, destinando tutti i suoi redditi alla famiglia senza che vi fosse stata formazione di un patrimonio comune o personale;
ad oggi egli è pensionato;
- la resistente aveva lavorato prima come operaia nel lanificio di famiglia e poi come domestica e baby-sitter senza effettuare alcuna rinuncia ad attività lavorativa per seguire la famiglia;
a seguito della separazione, ella aveva poi stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto di un nuovo immobile, mutuo che non avrebbe contratto se avesse avuto la disponibilità dei soli 500 euro mensili come ricevuti dal marito.
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 30.11.2022 , nulla opponendo Controparte_1
alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sussistendone i presupposti, ma chiedendo venisse posto a carico del ricorrente un assegno divorzile da determinare in euro 800 mensili.
Allegava a sostegno:
pagina 3 di 8 -che la relazione da lei avviata con il sig. era venuta meno in data 04.10.2022 per CP_2 effetto dell'abbandono da parte di quest'ultimo della casa dove viveva con la e di CP_1
cui egli sosteneva per intero la rata di mutuo e le spese connesse;
-che ella era priva di reddito come risultava dalla mancata presentazione di dichiarazioni fiscali e dalla ammissione al gratuito patrocinio;
che era, inoltre, affetta da gravi patologie con conseguente impossibilità a svolgere con costanza attività lavorativa;
-che ella si era per molti anni dedicata completamente alla cura della famiglia e all'accudimento delle due figlie.
Disposta la comparizione delle parti avanti al Presidente delegato, all'udienza del
22.12.2022 il ricorrente dichiarava di essere pensionato da circa 15 anni con pensione mensile di circa 1.700 euro e di essere proprietario della casa di abitazione e di un terreno edificabile. La resistente riferiva di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non percepire alcuna pensione;
dichiarava inoltre di essere comproprietaria con Persona_4 del 50% dell'appartamento di Selvazzano Dentro acquistato nel 2015/2016 con mutuo trentennale con rata mensile pari a euro 430 e di essere attualmente aiutata economicamente dalla figlia Per_3
Con ordinanza 09.01.2023, il Giudice riduceva l'assegno di mantenimento a euro 300 mensili, nominava sé stessa GI e fissava udienza di comparizione delle parti al 18.4.2023.
Transitata la causa alla fase contenziosa all'udienza del 18.04.2023 veniva chiesta la pronuncia in punto status e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 882/2023 pubblicata l'08.05.2023 il Tribunale di Padova dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza di pari data rimetteva la causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. fissando udienza al 28.11.2023.
Con ordinanza 12.12.2023, all'esito dell'udienza in trattazione cartolare, il Giudice
Istruttore ammetteva la prova per testi e rinviava per l'assunzione delle testimonianze al
5.04.2024 allorquando veniva assunti i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e .
[...] Testimone_4
All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 10.12.2024.
Le parti concludevano come in epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
pagina 4 di 8 Avendo il Tribunale già provveduto alla pronuncia in punto status con sentenza parziale n.
882/2023, unico punto controverso tra le parti rimane quello relativo alla domanda riconvenzionale di assegno divorzile proposta da parte resistente . Controparte_1
In particolare, la resistente chiede che venga riconosciuto in suo favore un assegno divorzile di €. 800, domanda a cui parte si oppone. Pt_1
Sul punto occorre premettere che la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, in materia di quantificazione dell'assegno divorzile, oltre ad aver affermato la natura composita dell'assegno divorzile: assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativo- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), ha stabilito per la quantificazione dello stesso che: “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.”.
Nella decisione n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte, riaffermando i principi espressi nella decisione delle Sezioni Unite ha precisato che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice “a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o, meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della
pagina 5 di 8 autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”
Occorre pertanto preliminarmente determinare la situazione economico-reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazione.
Dalla documentazione prodotta in corso di causa risulta che il ricorrente , Parte_1
oggi di anni 76, già impiegato in qualità di dipendente di tipografia e tuttofare in alberghi in Abano terme, è da molti anni pensionato e percepisce una pensione pari a €.
1.700 circa.
Dalla documentazione fiscale dimessa risultano i seguenti dati:
UNICO 2021 per l'anno 2020 reddito imponibile €. 21.422 (doc. 7)
UNICO 2023 per l'anno 2022 reddito imponibile €. 23.343 (doc. di parte ricorrente depositato il 04.04.2024 senza numerazione).
Egli inoltre è proprietario unico della casa di abitazione e di un lotto di terreno (doc. 3 e 6 del ricorrente)
La parte resistente, , oggi di anni 70, risulta percepire la pensione sociale, Controparte_1
come da lei stessa dichiarato e come risulta dalla “comunicazione di liquidazione assegno n. 04019182” dell'INPS prodotta con le note depositate il 07.04.2023, da cui risulta la percezione di un importo mensile pari a euro 240. Ella tuttora svolge attività lavorativa seppure in maniera non continuativa (come da lei dichiarato anche in comparsa conclusionale del 07.02.2024, pag. 2)
È stata comproprietaria al 50% con di un immobile acquistato nel 2015 e Persona_4
per il quale le parti avevano contratto un mutuo. L'immobile è stato successivamente venduto ma la parte non ha prodotto il contratto di vendita né ha indicato se e quale somma abbia ricavato da tale vendita.
Vive attualmente in locazione ed ha prodotto il relativo contratto dal quale risulta un canone mensile di euro 600.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge con evidenza la maggiore consistenza delle disponibilità del ricorrente, avendo egli maggiori redditi e maggiore patrimonio.
Accertata la sussistenza dello squilibrio economico patrimoniale a vantaggio del , Pt_1
occorre procedere seguendo quanto precisato dalla Suprema Corte, per accertare la effettiva valutazione del contributo fornito dalla coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
pagina 6 di 8 Nella specie non è contestato che nel corso del matrimonio il ricorrente ha prestato attività lavorativa regolare, mentre la resistente ha lavorato in maniera parziale ed irregolare, risultanze che fanno presumere che il peso dell'accudimento della prole e della cura della casa sia ricaduto principalmente sulla moglie, con intuibili conseguenze negative quanto alle potenzialità reddituali, lavorative e soprattutto pensionistiche della stessa.
Allo stato attuale, inoltre la documentata difficile situazione di salute della resistente (di cui alla cartella clinica depositata) e l'età ormai raggiunta impediscono alla stessa di prestare attività lavorativa in maniera adeguata e continuativa.
A fronte di quanto riportato, il Collegio deve rilevare che proprio la nozione di matrimonio come comunione di vita materiale e spirituale impone di ritenere che debba essere considerato il contributo prestato nel matrimonio da entrambi i coniugi.
Risulta in particolare provato il contributo della resistente nel corso del matrimonio prestato in via prioritaria rispetto a quella del marito con l'attività casalinga, con l'accudimento delle figlie e con l'attività lavorativa svolta soltanto in via parziale ed irregolare (come dichiarato da testi sentiti all'udienza del 5.4.2024); grazie al maggiore sforzo profuso dalla nella gestione della casa e della prole, con conseguente CP_1
rinuncia ad attività lavorativa regolare, il ha potuto svolgere attività lavorativa a Pt_1
tempo pieno, maturando redditi e versando contributi previdenziali che oggi gli stanno consentendo di percepire trattamento pensionistico al quale la resistente non ha potuto avere pari accesso. Inoltre, l'età della resistente e la sua situazione di salute fanno ritenere che ella non possa per il futuro migliorare la propria condizione.
Alla luce di tali risultanze, considerata la lunga durata del matrimonio pari a circa 32 anni, calcolata dalla data della celebrazione (1974) alla data della separazione (2015), valutata la partecipazione della resistente alla formazione del patrimonio del ricorrente con l'apporto prestato nella vita matrimoniale, operando sul punto la presunzione che entrambi i coniugi partecipino alla gestione della famiglia e avendo la resistente principalmente contribuito con l'attività casalinga, considerate le maggiori disponibilità patrimoniali e reddituali del ricorrente, valutata la disponibilità di pensione sociale in capo alla resistente, il Collegio stima congruo determinare l'importo dell'assegno divorzile in euro 400 mensili oltre rivalutazione annuale Istat a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Quanto alle spese di giudizio, la natura della controversia e l'esito del giudizio impongono la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Determina in euro 400 il contributo mensile dovuto da a titolo di Parte_1
assegno divorzile da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1
con decorrenza daa passaggio in giudicato della sentenza parziale n.882/2023 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.3.2025
Il Giudice est.
Barbara De Munari
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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