Articolo 3 della Legge 30 novembre 1950, n. 994
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 gennaio 1951
Art. 3.
La gestione dei fondi di cui al precedente art. 1 sara' effettuata dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali secondo le norme previste dall' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5 .
Entrata in vigore il 5 gennaio 1951