TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8374/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8374/2018 promossa da:
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VITO D'ARIENZO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. DAVIDE ANTONIO PECORIELLO e dall'Avv. DI
MISCIO LAURA, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 55.461,30, oltre accessori e spese, vantato da
[...] nei confronti di a titolo di CP_2 Controparte_1 corrispettivo per l'erogazione di prestazioni rese in favore di degenti, ricoverati presso l'Istituto Ortofrenico di Bisceglie, in base all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale, giusta nr. 12 fatture rimaste insolute. Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
2043/2018 del 14.10.2018), debitrice Controparte_1 ingiunta, ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) che la
Commissione Salute, nella seduta del 2.8.2017, ha accolto la proposta di alcune pagina 1 di 5 Regioni di estendere agli anni 2015 – 2017 la compensazione per i disabili cronici, come già prevista dall'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, con conseguente esclusione dei rapporti dedotti in sede monitoria dalla procedura di addebito diretto all' di competenza;
2) la diversa descrizione CP_3 causale delle fatture rispetto a quanto riportato nelle lettere di messa in mora;
3) l'inidoneità probatoria delle fatture elettroniche allegate solo in copia, senza la prova della trasmissione al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 20.3.2019), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 14.10.2024 all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui. A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi che l'opposta ha fornito adeguata prova del fatto costitutivo del credito, essendo rimasta del tutto incontestata l'esecuzione della prestazione, vale a dire il ricovero di pazienti minorati psichici presso la struttura sanitaria da essa gestita. Parimenti, è rimasto incontestato l'allegato inadempimento nonché l'esatto ammontare del credito azionato. A fronte della prova del credito fornito dall'opposta, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa creditoria.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Va infatti anzitutto disatteso il primo motivo di opposizione, con cui l'opponente sostiene che le fatture azionate non possono essere liquidate in quanto assoggettate a compensazione di mobilità sanitaria interregionale per i disabili cronici, sì da restare pagina 2 di 5 escluse dalla procedura di addebito diretto all' In particolare, CP_4 CP_1 secondo la prospettiva difensiva dell'opponente, i pazienti nei cui confronti sono state erogate le prestazioni sarebbero “disabili cronici” e non “residui manicomiali”, con conseguente inapplicabilità della procedura di addebito diretto all' di CP_3 competenza. In proposito, mette conto evidenziare che l'Accordo Interregionale per la Compensazione della Mobilità Sanitaria, versione in vigore per le attività degli anni 2014 – 2015 e 2016, aggiornato al 2017, ha previsto che “tutte le attività che necessitano di autorizzazioni preventive (ad esempio i residui manicomiali, gli
Hanseniani, i disabili cronici, le dispensazioni di assistenza integrativa ecc.) devono essere addebitate tramite fatturazione diretta. Per i disabili cronici la fatturazione diretta varrà dal 2018 (esiti Commissione Salute del 2 agosto 2017)”. Sicché occorre distinguere tra “residui manicomiali”, per i quali la fatturazione delle prestazioni da remunerare avviene in maniera diretta alle Aziende Sanitarie Locali o
Provinciali di originaria provenienza dei degenti – e i “disabili cronici”, per i quali la fatturazione diretta è un sistema di contabilizzazione adottato solo dal 1 gennaio
2018. Tanto chiarito, mette conto anzitutto osservare che la prospettazione difensiva dell'opponente si scontra con la circostanza che, anche laddove si volesse ritenere che i degenti in questioni siano “disabili cronici” e non “residui manicomiali”, sei delle dodici rette di cui l'opposta reclama il pagamento (in particolare la n. 33 del
31.1.2018, la n. 34 del 31.1.2018, la n. 121 del 28.2.2018, la n. 122 del 28.2.2018, la n. 213 del 31.3.2018 e la n. 214 del 31.1.2018), siccome successive alla data del 1 gennaio 2018, sarebbero comunque assoggettate al regime della fatturazione diretta atteso che, come si è innanzi detto, in forza dell'Accordo interregionale, per i
“disabili cronici” la fatturazione diretta è un sistema di contabilizzazione adottato a partire dal 1 gennaio 2018. In ogni caso, la tesi secondo cui i degenti in questione sarebbero annoverabili tra i
“disabili cronici” e non tra i “residui manicomiali”, siccome trasferiti presso l'Istituto Ortofrenico, è infondata atteso che il progressivo superamento degli ospedali psichiatrici ha comportato anche la diversa utilizzazione delle strutture esistenti, comprese quelle afferenti ad istituti di cura privata che non svolgevano esclusivamente attività psichiatrica (cfr. art. 7 co. 5 L. 180/1978: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e coordinano l'organizzazione dei presidi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento”; cfr. art. 64 co. 1 L. 833/1978: “La regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento”).
Inoltre, come emerge dalla lettura delle autorizzazioni al ricovero in atti, i degenti in questione sono stati trasferiti in quanto “minorati” o affetti da “deficit mentale” e pagina 3 di 5 “insufficienza mentale grave”, e dunque affetti da gravi malattie mentali assimilabili a quelle proprie di un “residuo manicomiale”. Del tutto inconferente è poi il richiamo, operato dall'opponente, alla normativa di cui al D.M. 26.9.2016, atteso che la definizione ivi contenuta di “persone in condizione di disabilità gravissima” è espressamente limitata “ai soli fini del presente decreto” (cfr. art. 3 co. 2).
Inquadrati, pertanto, gli assistiti tra i “residui manicomiali”, deve essere rigettato anche il motivo di opposizione con cui l'opponente si duole della diversa descrizione riportata nelle fatture, anche rispetto a quanto indicato nelle lettere di messa in mora dove si fa riferimento ai “disabili cronici”.
Parte opposta ha sostenuto che in realtà si sia trattato di mero errore materiale e, in effetti, non vi sono emergenze di segno contrario per escluderlo. La verosimiglianza della tesi sostenuta dall'opposta trova tra l'altro un riscontro oggettivo nel resoconto dell'incontro del 8.3.2018, tenutosi tra e Controparte_2 la Regione Puglia, in cui, preso atto che la prima aveva riportato nell'oggetto delle fatture la dicitura “disabili cronici”, e chiarato che le prestazioni da remunerare erano soggette al regime della fatturazione diretta siccome eseguite nei confronti di “residui manicomiali”, si è stabilito che fatturasse “le prestazioni sempre Controparte_2 facendo riferimento ai “residui manicomiali” e procedesse “per le fatture già emesse e non liquidate a precisare che le stesse sono riferite ai residui manicomiali”. Va poi disatteso il motivo di opposizione con cui l'opponente lamenta che le fatture n. 199 del 31.12.2017, n. 34 del 31.1.2018, n. 122 del 28.2.2018 e 214 del 31.3.2018 non sono state tramesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, non vi sarebbe prova della loro esistenza.
Al riguardo, è sufficiente anzitutto osservare che la mancata produzione, nel procedimento monitorio, della prova dell'invio al SID non sarebbe, di per sé, idonea a escludere l'esistenza del credito: costituisce infatti principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione venne emessa restando irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere per il tramite di essa, l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento ingiuntivo, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, potendo assumere rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (così, tra le altre, Cass. n.6663/2002 e Cass. n.5311/2004, in motivazione).
In ogni caso, il motivo – oltre che infondato – è anche pretestuoso, essendo documentalmente provato il rifiuto delle fatture da parte dell'opponente. pagina 4 di 5 Quanto poi alla contestazione relativa all'applicazione degli interessi ex D. Lgs. 231/2002, sollevata dall'opponente nella comparsa conclusionale, essa – in disparte la sua tardività – è infondata.
È noto infatti che il rapporto “che insorge tra la struttura privata e il pubblico ente a favore del fruitore del servizio sanitario pubblico rientra nella transazione commerciale quale contratto tra un'impresa e la P.A. comportante la prestazione di servizi (a favore di terzi) a fronte del pagamento di un corrispettivo”, con la conseguente applicabilità della disciplina sui ritardi nelle transazioni commerciali contenuta nel D. Lgs. n. 231 del 2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE (cfr.
Cass. SS.UU. n. 26496/2020, nella quale si è stabilita l'inapplicabilità di tale disciplina ai rapporti intercorrenti tra amministrazione e farmacista, in quanto differenti da quelli intercorrenti tra amministrazione e strutture accreditate. Ivi riferimento a Cass. n. 20391/2016, concernente le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate agli assistiti dal servizio sanitario nazionale).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite vanno regolate, come per norma (art. 91 c.p.c.), secondo soccombenza. Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab. A allegata) e successive modifiche, applicati i parametri medi sul valore della domanda ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2043/2018 del 14.10.2018;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 31.1.2025 Il Giudice
Antonella Cea
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8374/2018 promossa da:
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VITO D'ARIENZO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. DAVIDE ANTONIO PECORIELLO e dall'Avv. DI
MISCIO LAURA, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 55.461,30, oltre accessori e spese, vantato da
[...] nei confronti di a titolo di CP_2 Controparte_1 corrispettivo per l'erogazione di prestazioni rese in favore di degenti, ricoverati presso l'Istituto Ortofrenico di Bisceglie, in base all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale, giusta nr. 12 fatture rimaste insolute. Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
2043/2018 del 14.10.2018), debitrice Controparte_1 ingiunta, ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) che la
Commissione Salute, nella seduta del 2.8.2017, ha accolto la proposta di alcune pagina 1 di 5 Regioni di estendere agli anni 2015 – 2017 la compensazione per i disabili cronici, come già prevista dall'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, con conseguente esclusione dei rapporti dedotti in sede monitoria dalla procedura di addebito diretto all' di competenza;
2) la diversa descrizione CP_3 causale delle fatture rispetto a quanto riportato nelle lettere di messa in mora;
3) l'inidoneità probatoria delle fatture elettroniche allegate solo in copia, senza la prova della trasmissione al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 20.3.2019), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 14.10.2024 all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui. A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi che l'opposta ha fornito adeguata prova del fatto costitutivo del credito, essendo rimasta del tutto incontestata l'esecuzione della prestazione, vale a dire il ricovero di pazienti minorati psichici presso la struttura sanitaria da essa gestita. Parimenti, è rimasto incontestato l'allegato inadempimento nonché l'esatto ammontare del credito azionato. A fronte della prova del credito fornito dall'opposta, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa creditoria.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Va infatti anzitutto disatteso il primo motivo di opposizione, con cui l'opponente sostiene che le fatture azionate non possono essere liquidate in quanto assoggettate a compensazione di mobilità sanitaria interregionale per i disabili cronici, sì da restare pagina 2 di 5 escluse dalla procedura di addebito diretto all' In particolare, CP_4 CP_1 secondo la prospettiva difensiva dell'opponente, i pazienti nei cui confronti sono state erogate le prestazioni sarebbero “disabili cronici” e non “residui manicomiali”, con conseguente inapplicabilità della procedura di addebito diretto all' di CP_3 competenza. In proposito, mette conto evidenziare che l'Accordo Interregionale per la Compensazione della Mobilità Sanitaria, versione in vigore per le attività degli anni 2014 – 2015 e 2016, aggiornato al 2017, ha previsto che “tutte le attività che necessitano di autorizzazioni preventive (ad esempio i residui manicomiali, gli
Hanseniani, i disabili cronici, le dispensazioni di assistenza integrativa ecc.) devono essere addebitate tramite fatturazione diretta. Per i disabili cronici la fatturazione diretta varrà dal 2018 (esiti Commissione Salute del 2 agosto 2017)”. Sicché occorre distinguere tra “residui manicomiali”, per i quali la fatturazione delle prestazioni da remunerare avviene in maniera diretta alle Aziende Sanitarie Locali o
Provinciali di originaria provenienza dei degenti – e i “disabili cronici”, per i quali la fatturazione diretta è un sistema di contabilizzazione adottato solo dal 1 gennaio
2018. Tanto chiarito, mette conto anzitutto osservare che la prospettazione difensiva dell'opponente si scontra con la circostanza che, anche laddove si volesse ritenere che i degenti in questioni siano “disabili cronici” e non “residui manicomiali”, sei delle dodici rette di cui l'opposta reclama il pagamento (in particolare la n. 33 del
31.1.2018, la n. 34 del 31.1.2018, la n. 121 del 28.2.2018, la n. 122 del 28.2.2018, la n. 213 del 31.3.2018 e la n. 214 del 31.1.2018), siccome successive alla data del 1 gennaio 2018, sarebbero comunque assoggettate al regime della fatturazione diretta atteso che, come si è innanzi detto, in forza dell'Accordo interregionale, per i
“disabili cronici” la fatturazione diretta è un sistema di contabilizzazione adottato a partire dal 1 gennaio 2018. In ogni caso, la tesi secondo cui i degenti in questione sarebbero annoverabili tra i
“disabili cronici” e non tra i “residui manicomiali”, siccome trasferiti presso l'Istituto Ortofrenico, è infondata atteso che il progressivo superamento degli ospedali psichiatrici ha comportato anche la diversa utilizzazione delle strutture esistenti, comprese quelle afferenti ad istituti di cura privata che non svolgevano esclusivamente attività psichiatrica (cfr. art. 7 co. 5 L. 180/1978: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e coordinano l'organizzazione dei presidi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento”; cfr. art. 64 co. 1 L. 833/1978: “La regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento”).
Inoltre, come emerge dalla lettura delle autorizzazioni al ricovero in atti, i degenti in questione sono stati trasferiti in quanto “minorati” o affetti da “deficit mentale” e pagina 3 di 5 “insufficienza mentale grave”, e dunque affetti da gravi malattie mentali assimilabili a quelle proprie di un “residuo manicomiale”. Del tutto inconferente è poi il richiamo, operato dall'opponente, alla normativa di cui al D.M. 26.9.2016, atteso che la definizione ivi contenuta di “persone in condizione di disabilità gravissima” è espressamente limitata “ai soli fini del presente decreto” (cfr. art. 3 co. 2).
Inquadrati, pertanto, gli assistiti tra i “residui manicomiali”, deve essere rigettato anche il motivo di opposizione con cui l'opponente si duole della diversa descrizione riportata nelle fatture, anche rispetto a quanto indicato nelle lettere di messa in mora dove si fa riferimento ai “disabili cronici”.
Parte opposta ha sostenuto che in realtà si sia trattato di mero errore materiale e, in effetti, non vi sono emergenze di segno contrario per escluderlo. La verosimiglianza della tesi sostenuta dall'opposta trova tra l'altro un riscontro oggettivo nel resoconto dell'incontro del 8.3.2018, tenutosi tra e Controparte_2 la Regione Puglia, in cui, preso atto che la prima aveva riportato nell'oggetto delle fatture la dicitura “disabili cronici”, e chiarato che le prestazioni da remunerare erano soggette al regime della fatturazione diretta siccome eseguite nei confronti di “residui manicomiali”, si è stabilito che fatturasse “le prestazioni sempre Controparte_2 facendo riferimento ai “residui manicomiali” e procedesse “per le fatture già emesse e non liquidate a precisare che le stesse sono riferite ai residui manicomiali”. Va poi disatteso il motivo di opposizione con cui l'opponente lamenta che le fatture n. 199 del 31.12.2017, n. 34 del 31.1.2018, n. 122 del 28.2.2018 e 214 del 31.3.2018 non sono state tramesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, non vi sarebbe prova della loro esistenza.
Al riguardo, è sufficiente anzitutto osservare che la mancata produzione, nel procedimento monitorio, della prova dell'invio al SID non sarebbe, di per sé, idonea a escludere l'esistenza del credito: costituisce infatti principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione venne emessa restando irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere per il tramite di essa, l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento ingiuntivo, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, potendo assumere rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (così, tra le altre, Cass. n.6663/2002 e Cass. n.5311/2004, in motivazione).
In ogni caso, il motivo – oltre che infondato – è anche pretestuoso, essendo documentalmente provato il rifiuto delle fatture da parte dell'opponente. pagina 4 di 5 Quanto poi alla contestazione relativa all'applicazione degli interessi ex D. Lgs. 231/2002, sollevata dall'opponente nella comparsa conclusionale, essa – in disparte la sua tardività – è infondata.
È noto infatti che il rapporto “che insorge tra la struttura privata e il pubblico ente a favore del fruitore del servizio sanitario pubblico rientra nella transazione commerciale quale contratto tra un'impresa e la P.A. comportante la prestazione di servizi (a favore di terzi) a fronte del pagamento di un corrispettivo”, con la conseguente applicabilità della disciplina sui ritardi nelle transazioni commerciali contenuta nel D. Lgs. n. 231 del 2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE (cfr.
Cass. SS.UU. n. 26496/2020, nella quale si è stabilita l'inapplicabilità di tale disciplina ai rapporti intercorrenti tra amministrazione e farmacista, in quanto differenti da quelli intercorrenti tra amministrazione e strutture accreditate. Ivi riferimento a Cass. n. 20391/2016, concernente le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate agli assistiti dal servizio sanitario nazionale).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite vanno regolate, come per norma (art. 91 c.p.c.), secondo soccombenza. Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab. A allegata) e successive modifiche, applicati i parametri medi sul valore della domanda ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2043/2018 del 14.10.2018;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 31.1.2025 Il Giudice
Antonella Cea
pagina 5 di 5