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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5066/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5066/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'AM Parte_1 C.F._1 LA OM e dell'avv. FILIPPONI GIAN MARCO ( ) C.F._2 Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'AM LA OM
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AM Controparte_1 C.F._3 LA OM e dell'avv. FILIPPONI GIAN MARCO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'AM LA OM
ATTORE/I
PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 08/04/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Ruvo di Puglia (BA) in data 15.07.2006 – atto n. 59, Parte II, Serie A, anno 2006;
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Corato, BA, 17.12.2009) e Per_1 Per_2 (Corato, BA, 19.02.2013), entrambi minorenni;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (31.10.2006) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nata a [...], BA, il 23.07.1978) Parte_1
e
(nato a [...], BAT, il 08.03.1973) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Ruvo di Puglia (BA) in data 15.07.2006 – atto n. 59, Parte II, Serie A, anno 2006
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) La signora resterà a vivere, unitamente ai figli minori nella casa familiare sita Parte_1 in San Giorgio di Piano (Bo), Via Unità di Italia, 4, che le verrà assegnata con gli arredi ivi presenti;
2) La quota di mutuo gravante sulla casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, per ½ ciascuno, sita in San Giorgio di Piano, Via Unità d'Italia, 4, sarà rimborsata interamente dalla Signora
anche per la quota parte del Signor in base al seguente accordo: alla vendita del Pt_1 CP_1 predetto immobile alla Signora verrà riconosciuta, oltre alla somma a lei spettante e pari alla Pt_1 sua quota di proprietà pari ad un ½, anche la somma maturata e corrisposta per la quota parte di mutuo a carico del Signor versata fino al momento della effettiva vendita dalla signora;
CP_1 Pt_1
3) L'immobile sito in San Giorgio di Piano (Bo), Via Unità di Italia, 4, proprietà di entrambi i coniugi, per ½ ciascuno, sarà posto in vendita da entrambi con effetto obbligatorio o al raggiungimento della maggiore età del minore in data 19/02/2031 o anche prima di Persona_3 tale data qualora, per la Signora la gestione economica del predetto immobile dovesse essere Pt_1 gravosa e/o per questioni di studio legate alla vita scolastica dei figli.
4) Il Signor si allontanerà dalla casa coniugale entro il 01/05/2025 e si trasferirà presso un CP_1 immobile sito in Bologna, Via Lenin 3/2 giusto contratto di locazione, in seguito ad aggiudicazione, con il Fondo di previdenza per il personale di appartenenza ai ruoli ispettori, sovraintendenti e appuntati e finanzieri, corrispondendo un canone di locazione pari ad euro 515,97 mensili;
5) i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1 collocamento paritario fra i genitori e residenza con la madre presso la casa familiare sita in San Giorgio di Piano (Bo), Via Unità di Italia, 4. I minori avranno doppio domicilio uno presso la madre in casa familiare sita in San Giorgio di Piano (Bo), Via Unità di Italia, 4, ed uno presso il padre in Bologna, Via Lenin 3/2. Ogni mutamento di residenza e domicilio dovrà essere concordato da entrambi i genitori.
6) La responsabilità̀ genitoriale su e verrà̀ esercitata congiuntamente da Per_2 Per_1 entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle rispettive capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i figli si troveranno di volta in volta;
7) Il padre potrà̀ vedere i figli ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e/o ludici degli stessi.
In ogni caso, starà con i figli secondo le seguenti modalità̀:
- con la i giorni che vanno dal lunedì sera al lunedì sera della settimana successiva quando Per_4 il padre li preleverà dal domicilio materno o all'uscita di scuola;
- con il i giorni che vanno dal lunedì sera al lunedì sera della settimana successiva quando Per_5 la madre li preleverà all'uscita di scuola o dal domicilio paterno.
Dopodiché si ricomincerà nuovamente la turnazione con le medesime modalità di visita.
I genitori potranno prendere diversi accordi fra loro sia in caso di necessità lavorative che per altri motivi.
- nei giorni di chiusura dell'Istituto scolastico per festività̀, ovvero per il periodo estivo, i genitori si alterneranno nell'accompagnare e riaccompagnare i minori dall'abitazione della madre a quella del padre.
- sette giorni durante le vacanze natalizie, trascorrendo alternativamente con l'altro genitore la settimana di Natale o quella da fine Anno all'Epifania;
- alternando di anno in anno con l'altro le festività Pasquali;
- cinque giorni durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con l'altro genitore;
- 15 giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, sin da ora, le parti stabiliscono che negli anni dispari deciderà̀ il padre, e negli anni pari la madre.
8) i coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei figli pertanto nessun assegno sarà dovuto a tale titolo l'un l'altro;
9) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
10) le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna il 9 agosto 2017, saranno dovute nella misura del 50 % cadauno fra i Signori
e ; Pt_1 CP_1
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
11) l'assegno unico per i figli sarà percepito al 50% fra i Signori e ed i figli saranno Pt_1 CP_1 fiscalmente a carico di ognuno al 50%;
12) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
13) le spese del presente procedimento sono a carico della Signora Pt_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05.11.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5066/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'AM Parte_1 C.F._1 LA OM e dell'avv. FILIPPONI GIAN MARCO ( ) C.F._2 Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'AM LA OM
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AM Controparte_1 C.F._3 LA OM e dell'avv. FILIPPONI GIAN MARCO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'AM LA OM
ATTORE/I
PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 08/04/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Ruvo di Puglia (BA) in data 15.07.2006 – atto n. 59, Parte II, Serie A, anno 2006;
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Corato, BA, 17.12.2009) e Per_1 Per_2 (Corato, BA, 19.02.2013), entrambi minorenni;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (31.10.2006) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nata a [...], BA, il 23.07.1978) Parte_1
e
(nato a [...], BAT, il 08.03.1973) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Ruvo di Puglia (BA) in data 15.07.2006 – atto n. 59, Parte II, Serie A, anno 2006
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) La signora resterà a vivere, unitamente ai figli minori nella casa familiare sita Parte_1 in San Giorgio di Piano (Bo), Via Unità di Italia, 4, che le verrà assegnata con gli arredi ivi presenti;
2) La quota di mutuo gravante sulla casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, per ½ ciascuno, sita in San Giorgio di Piano, Via Unità d'Italia, 4, sarà rimborsata interamente dalla Signora
anche per la quota parte del Signor in base al seguente accordo: alla vendita del Pt_1 CP_1 predetto immobile alla Signora verrà riconosciuta, oltre alla somma a lei spettante e pari alla Pt_1 sua quota di proprietà pari ad un ½, anche la somma maturata e corrisposta per la quota parte di mutuo a carico del Signor versata fino al momento della effettiva vendita dalla signora;
CP_1 Pt_1
3) L'immobile sito in San Giorgio di Piano (Bo), Via Unità di Italia, 4, proprietà di entrambi i coniugi, per ½ ciascuno, sarà posto in vendita da entrambi con effetto obbligatorio o al raggiungimento della maggiore età del minore in data 19/02/2031 o anche prima di Persona_3 tale data qualora, per la Signora la gestione economica del predetto immobile dovesse essere Pt_1 gravosa e/o per questioni di studio legate alla vita scolastica dei figli.
4) Il Signor si allontanerà dalla casa coniugale entro il 01/05/2025 e si trasferirà presso un CP_1 immobile sito in Bologna, Via Lenin 3/2 giusto contratto di locazione, in seguito ad aggiudicazione, con il Fondo di previdenza per il personale di appartenenza ai ruoli ispettori, sovraintendenti e appuntati e finanzieri, corrispondendo un canone di locazione pari ad euro 515,97 mensili;
5) i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1 collocamento paritario fra i genitori e residenza con la madre presso la casa familiare sita in San Giorgio di Piano (Bo), Via Unità di Italia, 4. I minori avranno doppio domicilio uno presso la madre in casa familiare sita in San Giorgio di Piano (Bo), Via Unità di Italia, 4, ed uno presso il padre in Bologna, Via Lenin 3/2. Ogni mutamento di residenza e domicilio dovrà essere concordato da entrambi i genitori.
6) La responsabilità̀ genitoriale su e verrà̀ esercitata congiuntamente da Per_2 Per_1 entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle rispettive capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i figli si troveranno di volta in volta;
7) Il padre potrà̀ vedere i figli ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e/o ludici degli stessi.
In ogni caso, starà con i figli secondo le seguenti modalità̀:
- con la i giorni che vanno dal lunedì sera al lunedì sera della settimana successiva quando Per_4 il padre li preleverà dal domicilio materno o all'uscita di scuola;
- con il i giorni che vanno dal lunedì sera al lunedì sera della settimana successiva quando Per_5 la madre li preleverà all'uscita di scuola o dal domicilio paterno.
Dopodiché si ricomincerà nuovamente la turnazione con le medesime modalità di visita.
I genitori potranno prendere diversi accordi fra loro sia in caso di necessità lavorative che per altri motivi.
- nei giorni di chiusura dell'Istituto scolastico per festività̀, ovvero per il periodo estivo, i genitori si alterneranno nell'accompagnare e riaccompagnare i minori dall'abitazione della madre a quella del padre.
- sette giorni durante le vacanze natalizie, trascorrendo alternativamente con l'altro genitore la settimana di Natale o quella da fine Anno all'Epifania;
- alternando di anno in anno con l'altro le festività Pasquali;
- cinque giorni durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con l'altro genitore;
- 15 giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, sin da ora, le parti stabiliscono che negli anni dispari deciderà̀ il padre, e negli anni pari la madre.
8) i coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei figli pertanto nessun assegno sarà dovuto a tale titolo l'un l'altro;
9) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
10) le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna il 9 agosto 2017, saranno dovute nella misura del 50 % cadauno fra i Signori
e ; Pt_1 CP_1
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
11) l'assegno unico per i figli sarà percepito al 50% fra i Signori e ed i figli saranno Pt_1 CP_1 fiscalmente a carico di ognuno al 50%;
12) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
13) le spese del presente procedimento sono a carico della Signora Pt_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05.11.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla