Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/1980, n. 1148
CASS
Sentenza 15 febbraio 1980

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Il locatore dell'immobile - se non richiestone al momento della stipulazione del contratto con il conduttore - non e tenuto a giustificare il titolo in base al quale dispone della cosa e a dedurre i rapporti che, vincolandolo nei confronti di terzi, gli impongono di stabilire, nel contratto di locazione, dei limiti all'uso della cosa e dei relativi accessori.*

La gravita dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entita del danno, che puo anche mancare, bensi alla Rilevanza della violazione degli obblighi negoziali, con riferimento alla volonta dei contraenti, alla natura e finalita del rapporto nonche all'interesse dell'altra parte. ( Conf 5115/77, mass n 388729; ( Conf 2881/64, mass n 304305).*

Allorche un contratto venga dichiarato risolto per le accertate inadempienze di una delle parti, la condanna generica dello inadempiente al ristoro dei danni, in favore dell'altra parte, consegue di norma alla stessa anticipata interruzione del rapporto, che e di per se un evento potenzialmente generatore di danno, anche se i fatti specifici di violazione contrattuale non abbiano, in ipotesi, prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente incolpevole. ( V 5833/79, mass n 402493; ( V 1702/77, mass n 385419).*

Il locatore, per tale sua qualita, e indipendentemente dall'essere o meno proprietario della cosa, ha diritto a pretendere, oltre alla diligenza del conduttore nel servirsi della cosa locata per l'uso determinato nel contratto, la restituzione di essa al termine del rapporto nell'identico stato in cui ebbe a consegnarla.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/1980, n. 1148
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1148
    Data del deposito : 15 febbraio 1980

    Testo completo