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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6814 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. DI PIETRO LUCIA ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. FUCCI STEVE ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._4
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 04/12/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 04/09/2021, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 06/09/2007 dal quale era nato un figlio il 20/11/2011. Per_1
Rappresentava che la resistente, dopo essersi laureata e specializzata in psicoterapia cognitivo- comportamentale e aver svolto la libera professione, nel 2020 iniziava a frequentare un corso presso la scuola ufficiali di Carabinieri, tornando a Calvi Risorta solo nei fine settimana, come peraltro
1 faceva anche lui poiché lavorava a Roma presso la “NATO Security Force Assistance Centre of
Excellence”, in qualità di sottoufficiale dell'esercito. Precisava infatti che, dal lunedì al giovedì, il bambino era accudito dai nonni in modo continuativo presso la loro abitazione. Aggiungeva che, terminato il corso di formazione, la resistente aveva iniziato a lavorare presso la Legione
Carabinieri Campania di Napoli. Rilevava che la reale ragione sottesa alla volontà della moglie di volersi separare, comunicatagli il 23/09/2020, risiedeva nell'instaurazione di una relazione extraconiugale da parte di quest'ultima con , interrotta per un periodo durante il quale Parte_2
si era ricostituita la vita familiare (da ottobre 2020 a maggio 2021) ma poi ripresa e vissuta alla luce del sole, come risultante dalla relazione investigativa. Allegava inoltre che, dopo essersi allontanato dalla casa familiare per concedere una “pausa di riflessione” alla moglie, quest'ultima aveva cambiato la serratura del portone di ingresso senza fornirgli la nuova chiave. Rappresentava che il bambino non era legato affettivamente alla casa coniugale trascorrendo la maggior parte del tempo presso i nonni in attesa del rientro dei genitori dal lavoro. Deduceva che la resistente, oltre a svolgere l'attività lavorativa quale ufficiale dei Carabinieri a Napoli con uno stipendio mensile di €
2.400,00, lavorava altresì come psicoterapeuta presso lo studio in Sparanise, mentre lui percepiva €
1.900,00 al mese. Rilevava che la casa coniugale, sviluppata su tre livelli (di cui due terminati), era a lui intestata e che pagava una rata mensile di mutuo pari a € 503,00 della durata di venticinque anni a partire dal 2015. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie in ragione della relazione extraconiugale da lei intrapresa e del successivo cambio di serratura dell'abitazione familiare, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento paritetico presso la casa familiare sita in Calvi Risorta e alternanza dei genitori, il mantenimento diretto in favore del figlio a carico di ciascun genitore e la ripartizione del 50% delle spese straordinarie, oltre al 50% delle spese di gestione della casa, nonché l'inserimento graduale nella vita del figlio di una persona estranea al nucleo familiare e, in subordine, il monitoraggio dei
Servizi Sociali competenti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 16/12/2021, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che già nel 2015 l'unione coniugale era stata minata dalla scoperta dell'instaurazione di una relazione extraconiugale da parte del marito con la madre di un compagno di classe del figlio, ovvero , nonché ex moglie di Persona_2 Pt_2
(suo attuale compagno dal 2020), e a causa delle ulteriori relazioni da lui intraprese. Rilevava
[...] che il ricorrente aveva sempre avuto un rapporto molto “freddo” con il figlio, occupandosi raramente di lui, e che esercitava su di lei ogni forma di manipolazione e vessazione, facendola sentire responsabile per qualsivoglia problema familiare e relazionale. Dichiarava quindi che, preso atto della definitiva rottura coniugale, si era creata una nuova vita affettiva con un altro uomo, come
2 anche il ricorrente, il quale nel marzo 2021 aveva abbandonato la casa coniugale giacché viveva stabilmente nel Lazio. Precisava che, nonostante aveva invitato il marito a non rientrare più presso l'abitazione familiare con contestuale richiesta della restituzione delle chiavi, il ricorrente vi entrava senza alcun preavviso, spaventando peraltro il minore. Pertanto, concludeva per l'assegnazione della casa familiare a sé quale genitore collocatario del figlio minore, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza del minore presso il padre, l'assegnazione dell'autovettura tg.
FV239BH (intestata al ricorrente ma da lei in uso anche per le esigenze del minore), la previsione dell'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 28/12/2021, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, affidava il figlio minore in modo congiunto ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, assegnava la casa familiare alla madre, nonché l'autovettura tg. FV239BH, fissava in € 250,00 il contributo al mantenimento per il figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Revocata l'assegnazione dell'autovettura alla resistente con decreto della Corte d'Appello (emesso in sede di reclamo il 21/12/2022), disattese le istanze di modifica formulate dalle parti l'11/04/2023 (assegnazione parziale della casa del ricorrente e aumento dell'assegno per il figlio della resistente) ed escussi i testi (cfr. verbali del
07/11/2023 e 05/12/2023), all'esito dell'udienza cartolare del 04/12/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, il ricorrente ha formulato domanda di addebito, allegando la condotta fedifraga della moglie, nonché l'arbitrario cambio di serratura dell'abitazione familiare da lei effettuato. In particolare, ha esposto che, dopo la ripresa della vita coniugale da ottobre 2020 al maggio 2021, la moglie aveva ripreso la relazione extraconiugale con precedentemente interrotta, e Parte_2
che il 02/08/2021 la resistente aveva arbitrariamente cambiato la serratura di casa, prima ancora dell'effettiva assegnazione della casa familiare avvenuta solo il 04/01/2022.
La resistente ha invece contestato quanto dedotto dal ricorrente, rilevando che la crisi coniugale era già in essere dal 2015, anno in cui ella aveva scoperto l'instaurazione di una relazione
3 extraconiugale da parte del marito con l'ex moglie del suo attuale compagno, che nel 2020 si era creata una nuova vita affettiva informando il marito e che nel marzo 2021 quest'ultimo aveva abbandonato spontaneamente la casa familiare. Ha altresì aggiunto che era stata costretta a cambiare la serratura dell'abitazione perché nel luglio 2021 il ricorrente era entrato in casa senza dare preavviso mentre lei non era in casa, spaventando il bambino.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 20/12/2021, n 40795).
Nel caso de quo, l'allegazione del ricorrente non ha trovato adeguato riscontro probatorio poiché, a fronte dell'incontestata instaurazione da parte della resistente di una relazione extraconiugale, non è stata fornita la prova del nesso causale tra tale relazione e la crisi coniugale tra i coniugi. Dalla ricostruzione dei fatti come è risultata dagli atti di causa e dalle dichiarazioni testimoniali, è emerso che la crisi coniugale dei coniugi era già in essere nel settembre 2020, ovvero quando la moglie aveva chiesto al marito la separazione. In quell'occasione, lo stesso ricorrente ha dichiarato che la resistente gli aveva confessato di aver instaurato una relazione con un altro uomo. Gli eventi che si sono poi susseguiti sono tutti da ricollegare alla predetta crisi e alla presumibile volontà del ricorrente di voler ripristinare la vita coniugale, nonostante la notizia dell'instaurazione di una relazione extraconiugale da parte della moglie. Infatti, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non è stato provato che la vita coniugale è stata ripresa in maniera ordinaria dall'ottobre
2020 al maggio 2021 e che quindi, solo successivamente, ci sia stata una sopravvenuta rottura dell'unione coniugale tra i coniugi. Infatti, la sorella del ricorrente ha riferito circostanze raccontategli dal fratello (ricorrente) con particolare riferimento al ripristino della vita familiare e alla pausa di riflessione (cfr. verbale del 05/12/2023), non potendosi considerare pienamente attendibile in presenza di informazioni acquisite indirettamente. La relazione investigativa in atti descrive invece episodi relativi al periodo di luglio 2021, quando era ormai nota la relazione della resistente con il suo attuale compagno, tanto che anche il figlio della coppia aveva trascorso le vacanze presso la casa di quest'ultimo a Baia Domizia (cfr. relazione investigativa del 02/08/2021).
La teste di parte ricorrente, , ha altresì confermato di essere venuta a conoscenza Persona_2 dell'instaurazione della relazione tra (suo ex marito) e la resistente nell'ottobre 2020, Parte_2
pur avendolo già saputo dalle voci di paese (cfr. verbale cit. del 05/12/2023). Peraltro, anche l'allontanamento temporaneo del marito dalla casa familiare per la “pausa di riflessione” rappresenta un ulteriore indicatore della crisi coniugale già in essere e riconducibile a un periodo
4 antecedente.
Pertanto, la causa della crisi coniugale non può essere considerata la scoperta da parte del marito dell'instaurazione della relazione extraconiugale da parte della moglie giacché quest'ultima nel settembre 2020 già si era attivata per chiedere la separazione riferendo altresì al marito della sua nuova vita affettiva. Infine, alla luce del quadro così emerso, il cambio di serratura dell'abitazione familiare, effettuato dalla resistente nell'agosto 2021, rappresenta una conseguenza della crisi coniugale in essere da circa un anno, e non può essere considerato alla stregua di un comportamento aggressivo e arbitrario della moglie, la quale ivi abitava unitamente al solo figlio giacché il marito si era di fatto allontanato dalla casa familiare già nell'aprile 2021 (dopo Pasqua). Va pertanto respinta la domanda di addebito e la separazione va pronunciata ex art. 151, comma I, c.c.
Va confermato l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio a seguito dell'ordinanza presidenziale emessa in data 03/01/2022.
Va di conseguenza confermata l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del ricorrente, alla resistente, quale genitore collocatario del minore. Invero, non può allo stato trovare accoglimento la domanda del ricorrente volta a ottenere l'assegnazione parziale della casa familiare a fronte del conflitto in essere tra le parti sul punto e non essendo di fatto diviso completamente il predetto immobile (costruito su tre livelli), pur essendo suscettibile di divisione con la realizzazione di una scala esterna, come dichiarato dal ricorrente ed emerso dal permesso a costruire da questi depositato;
pertanto, si invita la resistente a collaborare nella divisione del predetto immobile al fine di rendere gli appartamenti completamente autonomi e con accessi indipendenti.
In merito ai tempi di permanenza del figlio minore con il padre, va confermata la regolamentazione stabilita in sede presidenziale, non essendovi contestazione sul punto, ovvero che: il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo diversi accordi tra le parti, due pomeriggi settimanali dall'uscita di scuola fino alle 20:00 e, a settimane alterne, dalle ore 17:00 del venerdì sera sino al lunedì mattina alle 8:00 con pernottamento e accompagnamento a scuola;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia del figlio il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico del figlio.
Va confermato l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla resistente un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come
5 peraltro richiesto da entrambe le parti nelle rispettive comparse conclusionali.
Occorre ricordare che il ricorrente svolge l'attività lavorativa di sottufficiale dell'esercito italiano a
Roma percependo circa € 2.300,00 netti al mese per dodici mensilità (cfr. 730/2021 e 730/2020) e paga la rata mensile di € 503,00 a titolo di mutuo insistente sulla casa coniugale, mentre la resistente non risulta più occupata come ufficiale dei Carabinieri, secondo quanto da lei rappresentato nella comparsa conclusionale (atto del 23/02/2025), dovendosi presumere in ogni caso una situazione di autonomia economica quantomeno parificabile a quella precedente, non avendo peraltro spese di locazione giacché vive presso la casa familiare di proprietà del ricorrente.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
RISORTA (CE) il 09/08/1973, e , nata a [...] Controparte_1
VETERE (CE) il 19/11/1981 ex art. 151, I comma, c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVI RISORTA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (atto n. 17, parte II, serie A, anno 2007, ufficio 1);
3) rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
4) conferma l'affido del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza come indicato in parte motiva;
5) conferma l'assegnazione casa familiare alla resistente;
6) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 250,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6814 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. DI PIETRO LUCIA ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. FUCCI STEVE ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._4
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 04/12/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 04/09/2021, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 06/09/2007 dal quale era nato un figlio il 20/11/2011. Per_1
Rappresentava che la resistente, dopo essersi laureata e specializzata in psicoterapia cognitivo- comportamentale e aver svolto la libera professione, nel 2020 iniziava a frequentare un corso presso la scuola ufficiali di Carabinieri, tornando a Calvi Risorta solo nei fine settimana, come peraltro
1 faceva anche lui poiché lavorava a Roma presso la “NATO Security Force Assistance Centre of
Excellence”, in qualità di sottoufficiale dell'esercito. Precisava infatti che, dal lunedì al giovedì, il bambino era accudito dai nonni in modo continuativo presso la loro abitazione. Aggiungeva che, terminato il corso di formazione, la resistente aveva iniziato a lavorare presso la Legione
Carabinieri Campania di Napoli. Rilevava che la reale ragione sottesa alla volontà della moglie di volersi separare, comunicatagli il 23/09/2020, risiedeva nell'instaurazione di una relazione extraconiugale da parte di quest'ultima con , interrotta per un periodo durante il quale Parte_2
si era ricostituita la vita familiare (da ottobre 2020 a maggio 2021) ma poi ripresa e vissuta alla luce del sole, come risultante dalla relazione investigativa. Allegava inoltre che, dopo essersi allontanato dalla casa familiare per concedere una “pausa di riflessione” alla moglie, quest'ultima aveva cambiato la serratura del portone di ingresso senza fornirgli la nuova chiave. Rappresentava che il bambino non era legato affettivamente alla casa coniugale trascorrendo la maggior parte del tempo presso i nonni in attesa del rientro dei genitori dal lavoro. Deduceva che la resistente, oltre a svolgere l'attività lavorativa quale ufficiale dei Carabinieri a Napoli con uno stipendio mensile di €
2.400,00, lavorava altresì come psicoterapeuta presso lo studio in Sparanise, mentre lui percepiva €
1.900,00 al mese. Rilevava che la casa coniugale, sviluppata su tre livelli (di cui due terminati), era a lui intestata e che pagava una rata mensile di mutuo pari a € 503,00 della durata di venticinque anni a partire dal 2015. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie in ragione della relazione extraconiugale da lei intrapresa e del successivo cambio di serratura dell'abitazione familiare, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento paritetico presso la casa familiare sita in Calvi Risorta e alternanza dei genitori, il mantenimento diretto in favore del figlio a carico di ciascun genitore e la ripartizione del 50% delle spese straordinarie, oltre al 50% delle spese di gestione della casa, nonché l'inserimento graduale nella vita del figlio di una persona estranea al nucleo familiare e, in subordine, il monitoraggio dei
Servizi Sociali competenti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 16/12/2021, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che già nel 2015 l'unione coniugale era stata minata dalla scoperta dell'instaurazione di una relazione extraconiugale da parte del marito con la madre di un compagno di classe del figlio, ovvero , nonché ex moglie di Persona_2 Pt_2
(suo attuale compagno dal 2020), e a causa delle ulteriori relazioni da lui intraprese. Rilevava
[...] che il ricorrente aveva sempre avuto un rapporto molto “freddo” con il figlio, occupandosi raramente di lui, e che esercitava su di lei ogni forma di manipolazione e vessazione, facendola sentire responsabile per qualsivoglia problema familiare e relazionale. Dichiarava quindi che, preso atto della definitiva rottura coniugale, si era creata una nuova vita affettiva con un altro uomo, come
2 anche il ricorrente, il quale nel marzo 2021 aveva abbandonato la casa coniugale giacché viveva stabilmente nel Lazio. Precisava che, nonostante aveva invitato il marito a non rientrare più presso l'abitazione familiare con contestuale richiesta della restituzione delle chiavi, il ricorrente vi entrava senza alcun preavviso, spaventando peraltro il minore. Pertanto, concludeva per l'assegnazione della casa familiare a sé quale genitore collocatario del figlio minore, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza del minore presso il padre, l'assegnazione dell'autovettura tg.
FV239BH (intestata al ricorrente ma da lei in uso anche per le esigenze del minore), la previsione dell'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 28/12/2021, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, affidava il figlio minore in modo congiunto ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, assegnava la casa familiare alla madre, nonché l'autovettura tg. FV239BH, fissava in € 250,00 il contributo al mantenimento per il figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Revocata l'assegnazione dell'autovettura alla resistente con decreto della Corte d'Appello (emesso in sede di reclamo il 21/12/2022), disattese le istanze di modifica formulate dalle parti l'11/04/2023 (assegnazione parziale della casa del ricorrente e aumento dell'assegno per il figlio della resistente) ed escussi i testi (cfr. verbali del
07/11/2023 e 05/12/2023), all'esito dell'udienza cartolare del 04/12/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, il ricorrente ha formulato domanda di addebito, allegando la condotta fedifraga della moglie, nonché l'arbitrario cambio di serratura dell'abitazione familiare da lei effettuato. In particolare, ha esposto che, dopo la ripresa della vita coniugale da ottobre 2020 al maggio 2021, la moglie aveva ripreso la relazione extraconiugale con precedentemente interrotta, e Parte_2
che il 02/08/2021 la resistente aveva arbitrariamente cambiato la serratura di casa, prima ancora dell'effettiva assegnazione della casa familiare avvenuta solo il 04/01/2022.
La resistente ha invece contestato quanto dedotto dal ricorrente, rilevando che la crisi coniugale era già in essere dal 2015, anno in cui ella aveva scoperto l'instaurazione di una relazione
3 extraconiugale da parte del marito con l'ex moglie del suo attuale compagno, che nel 2020 si era creata una nuova vita affettiva informando il marito e che nel marzo 2021 quest'ultimo aveva abbandonato spontaneamente la casa familiare. Ha altresì aggiunto che era stata costretta a cambiare la serratura dell'abitazione perché nel luglio 2021 il ricorrente era entrato in casa senza dare preavviso mentre lei non era in casa, spaventando il bambino.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 20/12/2021, n 40795).
Nel caso de quo, l'allegazione del ricorrente non ha trovato adeguato riscontro probatorio poiché, a fronte dell'incontestata instaurazione da parte della resistente di una relazione extraconiugale, non è stata fornita la prova del nesso causale tra tale relazione e la crisi coniugale tra i coniugi. Dalla ricostruzione dei fatti come è risultata dagli atti di causa e dalle dichiarazioni testimoniali, è emerso che la crisi coniugale dei coniugi era già in essere nel settembre 2020, ovvero quando la moglie aveva chiesto al marito la separazione. In quell'occasione, lo stesso ricorrente ha dichiarato che la resistente gli aveva confessato di aver instaurato una relazione con un altro uomo. Gli eventi che si sono poi susseguiti sono tutti da ricollegare alla predetta crisi e alla presumibile volontà del ricorrente di voler ripristinare la vita coniugale, nonostante la notizia dell'instaurazione di una relazione extraconiugale da parte della moglie. Infatti, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non è stato provato che la vita coniugale è stata ripresa in maniera ordinaria dall'ottobre
2020 al maggio 2021 e che quindi, solo successivamente, ci sia stata una sopravvenuta rottura dell'unione coniugale tra i coniugi. Infatti, la sorella del ricorrente ha riferito circostanze raccontategli dal fratello (ricorrente) con particolare riferimento al ripristino della vita familiare e alla pausa di riflessione (cfr. verbale del 05/12/2023), non potendosi considerare pienamente attendibile in presenza di informazioni acquisite indirettamente. La relazione investigativa in atti descrive invece episodi relativi al periodo di luglio 2021, quando era ormai nota la relazione della resistente con il suo attuale compagno, tanto che anche il figlio della coppia aveva trascorso le vacanze presso la casa di quest'ultimo a Baia Domizia (cfr. relazione investigativa del 02/08/2021).
La teste di parte ricorrente, , ha altresì confermato di essere venuta a conoscenza Persona_2 dell'instaurazione della relazione tra (suo ex marito) e la resistente nell'ottobre 2020, Parte_2
pur avendolo già saputo dalle voci di paese (cfr. verbale cit. del 05/12/2023). Peraltro, anche l'allontanamento temporaneo del marito dalla casa familiare per la “pausa di riflessione” rappresenta un ulteriore indicatore della crisi coniugale già in essere e riconducibile a un periodo
4 antecedente.
Pertanto, la causa della crisi coniugale non può essere considerata la scoperta da parte del marito dell'instaurazione della relazione extraconiugale da parte della moglie giacché quest'ultima nel settembre 2020 già si era attivata per chiedere la separazione riferendo altresì al marito della sua nuova vita affettiva. Infine, alla luce del quadro così emerso, il cambio di serratura dell'abitazione familiare, effettuato dalla resistente nell'agosto 2021, rappresenta una conseguenza della crisi coniugale in essere da circa un anno, e non può essere considerato alla stregua di un comportamento aggressivo e arbitrario della moglie, la quale ivi abitava unitamente al solo figlio giacché il marito si era di fatto allontanato dalla casa familiare già nell'aprile 2021 (dopo Pasqua). Va pertanto respinta la domanda di addebito e la separazione va pronunciata ex art. 151, comma I, c.c.
Va confermato l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio a seguito dell'ordinanza presidenziale emessa in data 03/01/2022.
Va di conseguenza confermata l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del ricorrente, alla resistente, quale genitore collocatario del minore. Invero, non può allo stato trovare accoglimento la domanda del ricorrente volta a ottenere l'assegnazione parziale della casa familiare a fronte del conflitto in essere tra le parti sul punto e non essendo di fatto diviso completamente il predetto immobile (costruito su tre livelli), pur essendo suscettibile di divisione con la realizzazione di una scala esterna, come dichiarato dal ricorrente ed emerso dal permesso a costruire da questi depositato;
pertanto, si invita la resistente a collaborare nella divisione del predetto immobile al fine di rendere gli appartamenti completamente autonomi e con accessi indipendenti.
In merito ai tempi di permanenza del figlio minore con il padre, va confermata la regolamentazione stabilita in sede presidenziale, non essendovi contestazione sul punto, ovvero che: il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo diversi accordi tra le parti, due pomeriggi settimanali dall'uscita di scuola fino alle 20:00 e, a settimane alterne, dalle ore 17:00 del venerdì sera sino al lunedì mattina alle 8:00 con pernottamento e accompagnamento a scuola;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia del figlio il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico del figlio.
Va confermato l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla resistente un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come
5 peraltro richiesto da entrambe le parti nelle rispettive comparse conclusionali.
Occorre ricordare che il ricorrente svolge l'attività lavorativa di sottufficiale dell'esercito italiano a
Roma percependo circa € 2.300,00 netti al mese per dodici mensilità (cfr. 730/2021 e 730/2020) e paga la rata mensile di € 503,00 a titolo di mutuo insistente sulla casa coniugale, mentre la resistente non risulta più occupata come ufficiale dei Carabinieri, secondo quanto da lei rappresentato nella comparsa conclusionale (atto del 23/02/2025), dovendosi presumere in ogni caso una situazione di autonomia economica quantomeno parificabile a quella precedente, non avendo peraltro spese di locazione giacché vive presso la casa familiare di proprietà del ricorrente.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
RISORTA (CE) il 09/08/1973, e , nata a [...] Controparte_1
VETERE (CE) il 19/11/1981 ex art. 151, I comma, c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVI RISORTA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (atto n. 17, parte II, serie A, anno 2007, ufficio 1);
3) rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
4) conferma l'affido del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza come indicato in parte motiva;
5) conferma l'assegnazione casa familiare alla resistente;
6) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 250,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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