Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
Sentenza 4 settembre 2023
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01410/2025REG.PROV.COLL.
N. 09927/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9927 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Bortoletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ravenna, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 536/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello; nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 536 del 2023 il T.A.R. dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorrente in primo grado ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Ravenna.
Con ordinanza n. -OMISSIS-/2024 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 9 gennaio 2024.
2. Il provvedimento di diniego impugnato in primo grado è motivato con riferimento al fatto che l’interessato ha atteso circa due anni dalla scadenza del permesso di soggiorno alla presentazione della domanda di rinnovo (dall’8 marzo 2019 al 18 agosto 2021).
Il T.A.R., nel respingere il ricorso, ha affermato che “ Se, peraltro, il legislatore ha ritenuto di dover adottare una norma come il D.L. 34 /2020 per consentire la regolarizzazione degli stranieri il cui permesso di soggiorno era scaduto, ma a condizione che fossero occupati in certo momento storico, ciò non può che essere conseguenza immediata e diretta del fatto che il nostro ordinamento non consente allo straniero, privo di un titolo in corso di validità, di ottenerne uno nuovo, nemmeno potendo dimostrare di aver reperito un’attività lavorativa dopo la scadenza del proprio permesso ”.
3. Ad avviso del Collegio l’appello è fondato.
La peculiarità della fattispecie, come dedotta in giudizio, è data dal fatto che l’amministrazione ha presunto (ma non dimostrato) che nel periodo di scadenza del precedente permesso il ricorrente si sarebbe allontanato dal territorio italiano, mentre l’interessato ha prodotto una dichiarazione di ospitalità che proverebbe il contrario.
Risulta peraltro che il ricorrente non è gravato da precedenti penali né di polizia, e soprattutto che dal 2022 lavora a tempo indeterminato, percependo nel 2022 un reddito superiore a 20.000 euro.
In particolare, il 17 novembre 2021 è stato assunto con contratto a tempo determinato, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato il 15 maggio 2022.
4. Date le superiori risultanze ritiene il Collegio che i motivi del ricorso di primo grado, come riproposti in appello, siano fondati.
La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia è nel senso che “ una volta scaduto il permesso per attesa occupazione, il rinnovo del permesso è subordinato alla ineludibile dimostrazione della sussistenza dei requisiti reddituali (Cons. St., sez. III, 6 settembre 2016, n. 3822) ” (sentenza n. 7223/2022; nello stesso senso la sentenza n. 452/2021).
Nel solco di tale orientamento la sentenza n. 7849/2022 ha chiarito che “ È interpretazione ormai consolidata che i termini relativi al rinnovo del permesso di soggiorno non hanno natura perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria, rispondendo al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazione di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia, sicché non costituisce di per sé idonea ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno la presentazione della relativa istanza oltre il termine previsto dalla norma citata (CdS., Sez VI, n. 5240/2006). (…) nonostante l’appellante eccepisca la mancanza di una allegazione di qualsivoglia spiegazione e/o giustificazione del macroscopico ritardo, ciò non può giustificare un automatico rigetto dell’istanza di rinnovo soprattutto in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, in mancanza di una norma espressa che quantifichi l’entità del ritardo rilevante ai fini del diniego, tale ritardo non può essere posto come unica ragione del diniego stesso in presenza di tutti i requisiti favorevoli al rilascio ”.
5. L’applicazione dei richiamati princìpi, che il Collegio condivide, alla peculiare fattispecie sopra descritta comporta pertanto l’accoglimento del ricorso in quanto fondato.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO