Art. 15.
Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione gli avvocati che hanno esercitato il patrocinio per cinque anni almeno davanti le Corti d'appello od i tribunali civili e correzionali, ed i professori di diritto nelle Universita' del Regno.
L'esercizio delle funzioni di giudice o di ufficiale del Ministero Pubblico equivale a questo effetto all'esercizio del patrocinio.
L'ammissione degli avvocati e' pronunziata con decreto della Corte, sentito il Pubblico Ministero.
Gli avvocati ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione sono iscritti in apposito albo da tenersi nelle sale d'ingresso e d'udienza della Corte.
L'inscrizione in tale albo e' pronunciata dal Consiglio dell'Ordine del collegio a cui l'aspirante appartiene.
La relativa deliberazione viene comunicata per cura del presidente del Consiglio dell'Ordine al primo presidente della Corte di cassazione, il quale la fa notificare al Pubblico Ministero.
Contro la detta deliberazione e' concesso il richiamo come nell'articolo 11.
Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione gli avvocati che hanno esercitato il patrocinio per cinque anni almeno davanti le Corti d'appello od i tribunali civili e correzionali, ed i professori di diritto nelle Universita' del Regno.
L'esercizio delle funzioni di giudice o di ufficiale del Ministero Pubblico equivale a questo effetto all'esercizio del patrocinio.
L'ammissione degli avvocati e' pronunziata con decreto della Corte, sentito il Pubblico Ministero.
Gli avvocati ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione sono iscritti in apposito albo da tenersi nelle sale d'ingresso e d'udienza della Corte.
L'inscrizione in tale albo e' pronunciata dal Consiglio dell'Ordine del collegio a cui l'aspirante appartiene.
La relativa deliberazione viene comunicata per cura del presidente del Consiglio dell'Ordine al primo presidente della Corte di cassazione, il quale la fa notificare al Pubblico Ministero.
Contro la detta deliberazione e' concesso il richiamo come nell'articolo 11.