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Ordinanza cautelare 21 dicembre 2019
Decreto cautelare 1 aprile 2020
Sentenza 15 maggio 2020
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Ordinanza collegiale 24 giugno 2025
Improcedibile
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/09/2025, n. 7552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7552 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07552/2025REG.PROV.COLL.
N. 05696/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5696 del 2020, proposto da
NN PA, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Cafaro e Bice NNlisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RA BE e RL MA CI, quest’ultima in proprio e quale erede di RA BE, rappresentati e difesi dagli avvocati NNmaria Angiuli e Gabriele Bavaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RA MA BE, quale erede di RA BE, rappresentato e difeso dall'avvocato NNmaria Angiuli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Conversano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 367/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RA BE e RL MA CI e del Comune di Conversano;
Visto l’atto di riassunzione del giudizio di RL MA CI e RA MA BE;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione del Comune di Conversano;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Gudrun Agostini e udito per gli appellati l’avvocato NNmaria Angiuli.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello in trattazione è stata chiesta la riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sez. III, n. 367/2020 che ha (i) accolto il ricorso RG n. 1194/2010 e i connessi motivi aggiunti proposti in primo grado dagli odierni appellati per a) l’annullamento dell'ordinanza del Comune di Conversano n. 16/UTC e n. 53 Segr. con cui è stato intimato ai sigg.ri Laricchiuta e Lepore la demolizione delle opere abusive eseguite in Vico IV Martucci civici 10-12-14 e 16, b) del permesso di costruire n. 245/2009 rilasciato agli stessi e c) per l’accertamento dell’intervenuta decadenza del suddetto titolo edilizio; (ii) dichiarato improcedibile il ricorso RG n. 242/2011 per a) l’annullamento del provvedimento del 1.10.2010, prot. gen. n. 22553, nella parte in cui reca una sospensione temporanea dell’efficacia della d.i.a. (prot. n. 21775 del 23.9.2010) nonché b) per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti di legge per legittimare le opere edilizie di cui alla d.i.a. prot. n. 21775 del 23.9.2010 - prot. edil. n. 2927/1 e c) per la condanna del Comune di Conversano “ all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ” in titolarità dei ricorrenti, a norma dell’art. 34, co. 1°, lett. c) c.p.a. (progetto allegato del 17.9.2010 e progetto integrativo del 15.11.2010) e (iii) accolto i ricorsi RG n. 1242/2011 e 1554/2016 per a) l’annullamento – in parte qua - della nota prot. n. 6586/2011, della nota prot. n. 6587/2011 e dell’ordinanza n. 8/2011 recante revoca dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 22/UTC-66 del 6/8/10, nonché b) – in via gradata – per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti di legge per legittimare con la d.i.a. in variante n. 21775/2010 e successive integrazioni le opere già realizzate e c) per la condanna del Comune di Conversano ai sensi dell’art. 34 co. 1 lett. C c.p.a. ed al ristoro dei danni patiti e per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti di legge per legittimare le opere in variante al pdc n. 245/09 a mezzo della s.c.i.a. del 31/5/12, nonché d) per la condanna del Comune resistente all’esercizio di poteri inibitori o di autotutela.
2. I motivi di appello con cui, tra l’altro, si insiste nella eccezione di tardività di alcuni dei ricorsi proposta in primo grado, sono come segue compendiati:
I. “ Error in iudicando e procedendo per violazione degli artt. 29 e 41 del D.lgs. n. 104/2010. Errore in fatto. Omessa valutazione della documentazione depositata in giudizio ”;
II. “ Error in iudicando e procedendo per violazione dell’art. 32 del D.lgs. n. 104/2010 e dell’art. 112. c.p.c.. Omessa pronuncia. Omessa motivazione ”;
III. “ Error in iudicando e procedendo per violazione degli artt. 29 e 41 del D.lgs. n. 104/2010. Errore di fatto. Omessa valutazione della documentazione depositata in giudizio ”;
IV. “ Error in iudicando e procedendo per violazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001. Erronea valutazione dei fatti e dei documenti di causa ”;
V. “ Error in iudicando. Travisamento. Errata considerazione dei fatti e della domanda. Violazione art. 1117 c.c. e art. 100 c.p.c. “;
VI. “ Error in iudicando e procedendo. Difetto di istruttoria ed errata valutazione dei fatti. Violazione degli artt. 9 e 10 N.T.A. del Comune di Conversano ”;
VII. “ Error in iudicando e procedendo. Violazione dell’art. 19, comma 6 ter, della L. 241/1990 (in vigore ratione temporis, ante riforma del 2014). Motivazione contraddittoria. Erroneo apprezzamento dei fatti ”;
VIII. “ Error in iudicando e procedendo. Violazione dell’art. 22 D.P.R. 380/2001. Motivazione Contraddittoria. Erroneo apprezzamento dei fatti e dei presupposti considerati ”.
4. Nel giudizio di appello si sono costituiti, in data 16 luglio 2020, i sigg.ri BE e CI chiedendo il rigetto del ricorso e, in data 17 luglio 2020, il Comune di Conversano chiedendo l’accoglimento dello stesso. Ne è seguito lo scambio di memorie.
5. Con ordinanza n. 10847/2023 la Sezione ha preso atto della interruzione del processo per la morte del prof. RA BE, con ordinanze nn. 3723/2024, 9/2025 e 5479/2025, in seguito alla riassunzione del processo da parte degli eredi, la Sezione ha concesso vari rinvii motivati dalle richieste congiunte delle parti formulate sul presupposto che “ sono in corso di definizione trattative che porrebbero fine all’intero contenzioso in tutte le sedi giurisdizionali e che richiedono il tempo necessario per la formalizzazione dell’accordo ”.
6. In vista dell’udienza pubblica del 25 settembre 2025 la parte appellata, RL MA CI e gli eredi di RA BE, deceduto in data 18.2.2023, RL MA CI e RA MA BE hanno depositato un atto di rinuncia in cui rappresentano che “ essendo stato raggiunto nelle more del presente giudizio un accordo transattivo tra le parti per la definizione bonaria di tutte le controversie in essere, i sigg.ri prof.ssa RL MA CI e dott. RA MA BE hanno rinunciato, tra l’altro, agli effetti della sentenza TAR di Puglia, Bari, Sez. III, n. 367/2020, nonché ai ricorsi già proposti dinanzi al TAR di Puglia specificati in premessa, che sono stati decisi con la suddetta sentenza di 1° grado n. 367/2020, ed alle corrispondenti azioni esperite ”, depositato in data 17 settembre 2025 e firmato personalmente anche dalla parte appellante ai fini della rinuncia all’appello, e pertanto tutte le parti chiedono congiuntamente che venga dichiarato estinto il giudizio di 1° grado e annullata, senza rinvio, la sentenza appellata emessa dal TAR della Puglia, Bari, Sez. III, n. 367/2020.
7. In data 18 settembre 2025 l’appellante PA e il Comune di Conversano hanno depositato dichiarazione di adesione alla rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado; in pari data è stata prodotta anche l’ordinanza del Comune di Conversano con cui quest’ultimo ha disposto il ritiro in via di autotutela dell’ordinanza di demolizione n. 16/UTC 53/SEGR. del 22/06/2010 che era impugnata in primo grado e che in forza della rinuncia ai ricorsi era tornata in vita.
6. Alla odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Alla luce di quanto sopra esposto, al Collegio non resta che dichiarare la sopravvenuta l’improcedibilità dei ricorsi di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse dando atto della rinuncia dei sig.ri RL MA CI e RA MA BE ai ricorsi proposti in primo grado e agli effetti della sentenza del TAR della Puglia, Bari, Sez. III, n. 367/2020.
2. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi nella valutazione degli interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa e quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV n. 1464/2025).
3. Un tanto premesso, in riforma della sentenza di primo grado, i ricorsi in primo grado devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, con compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio in considerazione del complessivo andamento del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara improcedibili il ricorso e motivi aggiunti RG n. 1194/2010, il ricorso RG n. 242/2011, il ricorso RG n. 1242/2011 e il ricorso RG n. 1554/2016;
- e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO