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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 4584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4584 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6787/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NC GG, in esito all'udienza del 21 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6787/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresento e difeso dall'avvocato Giuseppe Consoli come da procura in atti
OPPONENTE
E
in persona del suo Presidente pro tempore, C.F. , in proprio e quale CP_1 P.IVA_1 mandatario della Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Battiato e Valentina Schilirò ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS - Piazza della Repubblica
n. 26 – Catania;
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi P.IVA_2
Randazzo, come da procura in atti
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a intimazioni di pagamento
pagina 1 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 luglio 2022, il ricorrente ha premesso che l'Agente della Riscossione aveva notificato l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9009325562 000 in data 27 giugno 2022 e l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9003368613 000 in data
30 giugno 2022, con le quali era stato complessivamente richiesto il pagamento di n. 33 avvisi di addebito e n. 2 cartelle di pagamento, portanti crediti contributivi per annualità CP_1 diverse.
Ha impugnato quindi, i sottesi atti, per quanto di competenza dell'Ufficio, e specificatamente:
1) Cartella n. 29320110011223981000;
2) Cartella n. 29320110024252776000;
3) AvA n. 59320112000122679000;
4) AvA n. 59320120000281188000;
5) AvA n. 59320120000766715000;
6) AvA n. 59320120002653706000;
7) AvA n. 59320120003009429000;
8) AvA n. 59320120006054872000;
9) AvA n. 59320130002736169000;
10) AvA n. 59320130002739813000;
11) AvA n. 59320130005630901000;
12) AvA n. 59320130006259152000;
13) AvA n. 59320130007126072000;
14) AvA n. 59320150005307076000;
15) AvA n. 59320150005460631000;
16) AvA n. 59320150005745691000;
17) AvA n. 59320150005745792000;
18) AvA n. 59320150005745800000;
19) AvA n. 59320150005897731000;
20) AvA n. 59320160002592065000;
pagina 2 di 13 21) AvA n. 59320160003321917000;
22) AvA n. 59320160004144357000;
23) AvA n. 59320160004192271000;
24) AvA n. 59320160005024423000;
25) AvA n. 59320160005028261000;
26) AvA n. 59320160006726525000;
27) AvA n. 59320160008084426000;
28) AvA n. 59320160008307626000;
29) AvA n. 59320160008930726000;
30) AvA n. 59320170000038588000;
31) AvA n. 59320170000259364000;
32) AvA n. 59320170000577079000;
33) AvA n. 59320170001427730000;
34) AvA n. 59320170001557425000;
35) AvA n. 59320170005001859000.
Ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e, quindi, la prescrizione dei crediti pretesi, risalenti agli anni dal 2009 al 2016, e in via subordinata anche la prescrizione successiva, giacché – anche a voler ritenere notificati gli avvisi di addebito alle date indicate nell'intimazione impugnata – il credito previdenziale contenuto in ciascuno si sarebbe comunque prescritto, non essendo stato il termine quinquennale di prescrizione più interrotto dall'agente della riscossione da tale momento fino alla data di notifica del-
l'intimazione opposta.
Ha chiesto, pertanto, “preventivamente, disporre la sospensione della esecutorietà delle cartelle ed avvisi di addebito impugnati, e nel merito, di voler accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa l'illegittimità dei crediti dell' relativi all'avviso di CP_1
addebito n. 59320150005307076000 e n. 59320150005460631000 richieste con intimazione di pagamento doc.1; Cartella n. 2932011001223981000; Cartella n.
29320110024252776000 ; Avviso di addebito n. 59320112000122679000; Avviso di addebito n. 59320120000281188000; Avviso di addebito n. 59320120000766715000; Avviso
pagina 3 di 13 di addebito n. 59320120002653706000 ; Avviso di addebito n. 5932012000300942900;
Avviso di addebito n. 59320120006054872000; Avviso di addebito n.
59320130002736169000; Avviso di addebito n. 59320130002739813000 ; Avviso di addebito n. 59320130005630901000; Avviso di addebito n. 59320130006259152000; Avviso di addebito n. 59320130007126072000; Avviso di addebito n. 59320150005745691000;
Avviso di addebito n. 59320150005745792000; Avviso di addebito n.
59320150005745800000 ; Avviso di addebito n.59320150005897731000; Avviso di addebito
n. 59320160002592065000; Avviso di addebito n. 59320160003321917000; Avviso di addebito n. 59320160004144357000; Avviso di addebito n. 59320160004192271000; Avviso di addebito n. 59320160005024423000; Avviso di addebito n. 59320160005028261000;
Avviso di addebito n. 59320160006726525000; Avviso di addebito n.
59320160008084426000; Avviso di addebito n. 59320160008307626000; Avviso di addebito
n. 59320160008930726000; Avviso di addebito n. 59320170000038588000; Avviso di addebito n. 59320170000259364000; Avviso di addebito n. 59320170000577079000; Avviso di addebito n. 5932017000142773000; Avviso di addebito n. 59320170001557425000 e
Avviso di addebito n. 59320170005001859000 richieste con intimazione di pagamento doc.2.
Conseguentemente annullare, revocare ovvero con qualsiasi forma rendere inefficaci le suddette cartella avvisi di addebito e disporre quindi la cancellazione di detti crediti dal ruolo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con provvedimento del 28 settembre 2022, ritenuti sussistenti i gravi motivi previsti dalla normativa, è stata disposta la sospensione dei titoli azionati.
CP_ L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 2 dicembre 2022, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione agli avvisi di addebito ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 e nel merito l'infondatezza delle domande attoree.
Quanto all'eccezione di prescrizione, ha dedotto che il relativo termine quinquennale doveva comunque ritenersi sospeso in ossequio a quanto disposto dalla normativa emergenziale, emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus, per un periodo di 542 giorni complessivi, tenuto conto della sommatoria dei termini previsti dalla disciplina specifica della sospensione della prescrizione dei crediti previdenziali e di quelli fissati dalla disciplina pagina 4 di 13 di sospensione dell'attività di riscossione esattoriale, sicché, avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito opposti, il termine di prescrizione non poteva ritenersi spirato.
Ha insistito, quindi, perché venisse ordinata a l'acquisizione di idonea CP_4 documentazione concernente la regolarità della notifica degli atti opposti e degli atti esattoriali medio tempore compiuti di sua competenza;
ha eccepito a tal proposito la propria carenza di legittimazione passiva trattando il giudizio di un'opposizione a intimazione di pagamento, quindi di esclusiva titolarità dell'agente della riscossione.
Ha chiesto pertanto: “Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione nonché il difetto di legittimazione passiva dell' ,in subordine rigettare CP_1 integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto confermando le intimazioni ed i ruoli opposti, spese vinte, in estremo subordine dichiarare l'eventuale prescrizione parziale del credito rigettando per il resto l'opposizione avversaria con CP_1
compensazione di spese nei confronti dell' . CP_1
Con memoria del 23 marzo 2023 si è costituita in giudizio l' Controparte_5
deducendo l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, nonché la tardività dell'impugnazione dei vizi formali degli atti opposti in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617
c.p.c..
Ha quindi dedotto l'infondatezza del ricorso per non essere decorso il termine di prescrizione quinquennale e ha concluso chiedendo di “- ritenere e dichiarare inammissibile
l'avverso ricorso per i motivi esposti in narrativa afferenti la violazione dell'art. 24, D.lgs
n. 46/99; - ritenere e dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per i motivi esposti in narrativa afferenti la violazione dell'art. 29, co. 2, D.lgs. n.46/99 e dell'art. 617 c.p.c. - ritenere e dichiarare non decorso il termine prescrizionale sulla scorta di quanto sopra argomentato;
- per l'effetto, ritenere e dichiarare legittimo l'operato dell' CP_6
e rigettare le eccezioni avversarie;
- rigettare la pretesa di parte attrice con
[...]
qualsiasi altra formula”.
pagina 5 di 13 In esito all'udienza del 21 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti costituite, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza.
Oggetto della presente controversia è un'opposizione a intimazioni di pagamento per asserita mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottostanti al fine di far valere il decorso del termine di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione di pagamento o, in subordine, ove ritenuta regolare la notifica dei titoli, il decorso della prescrizione successiva per assenza di atti interruttivi.
Tale prima azione – da qualificarsi come opposizione a ruolo recuperatoria – va proposta entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione, sempre che non si accerti la pretestuosità dell'eccezione di mancata notifica delle cartelle.
Ebbene, nel caso di specie, le intimazioni di pagamento risultano essere state notificate in data 27 giugno 2022 e 30 giugno 2022 e la presente opposizione risulta essere stata proposta tempestivamente con ricorso depositato in data 27 luglio 2022 nei quaranta giorni dalla notifica delle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999.
Così accertata preliminarmente la tempestività del ricorso, deve – sempre in via preliminare – rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , CP_1 atteso che, quanto al merito della controversia (ivi considerando anche l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente), non può ritenersi legittimato l'agente della riscossione, bensì solo l'ente impositore.
E invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, “...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Controparte_3
Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero Controparte_6 destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data
26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda).
pagina 6 di 13 Va ora esaminata l'eccezione sull'asserita mancata notifica degli avvisi e cartelle impugnati.
Al riguardo va rilevato che le Amministrazioni hanno dato prova di aver notificato regolarmente tutti gli atti sottesi impugnati ad eccezione della cartella sub 2), in quanto inviata a un indirizzo non riferibile al destinatario ma per la quale non può ritenersi ammissibile l'opposizione recuperatoria al ruolo in quanto il termine di 40 giorni è decorso a partire dalla notifica del primo atto portato a conoscenza del ricorrente, segnatamente l'intimazione n. 29320169009856479000 regolarmente notificata in data 2 agosto 2016.
Non colgono nel segno, invero, le deduzioni attoree circa l'illegittimità del processo notificatorio per quanto si dirà infra.
Ne consegue che l'opposizione a ruolo, stante l'assenza di impugnazione delle cartelle e degli avvisi nei termini di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 dalla data della loro rituale notifica, va dichiarata inammissibile con la conseguente definitività e incontestabilità dei crediti ivi portati, precludendo ogni valutazione nel merito della pretesa creditoria, compresa la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di ciascun titolo.
Per come sopra specificato, parte ricorrente ha, tuttavia, insistito nell'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei titoli, in relazione alla quale giova evidenziare che è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
È poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del D.Lgs. n.
46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla Legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
pagina 7 di 13 Ciò posto, ai fini dello scrutinio della validità degli atti interruttivi della prescrizione successiva al perfezionamento del ruolo, deve innanzitutto rilevarsi che le doglianze circa l'assenza di licenza individuale degli operatori postali privati, in disparte la tardività del rilievo, sono infondate atteso che l' ha effettuato le notifiche per il tramite del fornitore CP_1 del servizio universale, dotato di autorizzazione ex lege ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 261/1999, nelle versioni vigenti ratione temporis, mentre l' si CP_4
è rivolta nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n.
58/2011 e quella compiuta dalla Legge n. 124/2017 all'operatore postale privato CP_7
dotato di licenza individuale n. risultante dalle stampiglie apposte nelle
[...] Numer_1 notifiche.
Inoltre, non possono accogliersi i motivi di impugnazione in riferimento al mancato deposito in atti dell'avviso di ricevimento o della comunicazione di avvenuto deposito e ciò in quanto le notifiche sono state eseguite dall' personalmente a mezzo del servizio CP_1 postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, secondo quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, pacificamente applicabile anche alle notifiche dell'Ente previdenziale, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione
o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio
o l'azienda”.
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
pagina 8 di 13 Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della Legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato
D.M. 9 aprile 2001. In mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
È stato di recente ribadito che “in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate “ordinarie”, (...) in applicazione non diretta, ma analogica, della disciplina prevista .... dall'art. 8 della L. n.
890, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire dalla data d'immissione, attestata dall'agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario) dell'avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore».
1.9 Il mostra di confrontarsi con la motivazione della sentenza Per_1 nel momento in cui lamenta che agli atti di causa non fosse stato allegato l'avviso di ricevimento della c.a.d.. 1.10 Una simile doglianza avrebbe avuto senso qualora la notificazione del questionario in parola fosse avvenuta con l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in base alle disposizioni dettate dalla L. n. 890 del 1982. 1.11 Nel nostro caso, invece, stando a quanto accertato dal collegio regionale, detta notificazione era stata eseguita direttamente dall'ufficio finanziario, sicchè dovevano ritenersi applicabili le norme contenute nel regolamento sul servizio postale ordinario, le quali, in caso di mancato recapito del plico, non prevedono la spedizione di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento, bensì il semplice rilascio di un avviso di giacenza (cd. ”modello 26“: cfr.
Cass. n. 6586/2025, Cass. n. 3017/2024, Cass. n. 12494/2022)” (Cass. n. 25573/2025).
Diversamente, quando la notifica è eseguita nelle forme del primo periodo dell'art. 26 cit., come nel caso dell'intimazione di pagamento n. 29320169009856479000, si deve rilevare che ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, allorquando la consegna avvenga a familiare convivente o a persona diversa dal destinatario, l'onere informativo si assolve con l'inoltro della raccomandata “semplice” (senza A.R.) diretta al contribuente. La relata di notifica redatta dal messo notificatore, che attesti numero, data e ufficio postale di spedizione della raccomandata informativa, fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) del pagina 9 di 13 compimento di tale attività, sicché il giudice di merito deve valutarne espressamente l'efficacia probatoria (Cass. n. 22835/2025).
Fermi i superiori rilievi, deve quindi accertarsi esclusivamente la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320179032547957000 in quanto effettuata a un indirizzo
(via Alessandro Volta n. 22, Misterbianco) in alcun modo riferibile al destinatario, il quale dal certificato di residenza storico in atti risulta essere residente in [...], alla via
Monti Rossi n. 33 ininterrottamente dal 4 ottobre 2006, senza che l' abbia giustificato CP_3 le ragioni per le quali abbia eseguito la notifica in tale diverso luogo.
In riferimento ai singoli crediti deve quindi rilevarsi l'estinzione per decorso del termine quinquennale di prescrizione delle pretese creditorie riferibili alle cartelle di pagamento n. 29320110011223981000 e n. 29320110024252776000 in quanto dalle notifiche dei titoli, avvenute rispettivamente il 28.6.2011 e il 20.7.2011, al primo atto interruttivo, da individuarsi nell'intimazione di pagamento n. 29320169009856479000 notificata in data 2.8.2016 erano già trascorsi cinque anni.
Parimenti estinto è il credito riferibile all'avviso di addebito n.
59320112000122679000 notificato il 23.6.2011 in quanto chiesto in pagamento solo in data
2.8.2016 con l'intimazione n. 29320169009856479000 a termine già decorso;
così come anche gli avvisi di addebito n. 59320130002736169000, n. 59320130002739813000, n.
59320130005630901000, n. 59320130006259152000 e n. 59320130007126072000 notificati nel corso degli anni 2013 e 2014 e nuovamente richiesti solamente con l'intimazione di pagamento n. 29320229003368613000 del 30.6.2022, alla luce della nullità, come anzidetto, della notifica dell'intimazione n. 29320179032547957000.
Per ciò che concerne gli avvisi di addebito dal n. 4 al n. 8 dell'elencazione di cui in premessa, essi sono stati notificati nel corso dell'anno 2012 e il relativo termine di prescrizione è stato interrotto dapprima il 2.8.2016 e successivamente il 30.6.2022; gli avvisi di addebito n. 59320150005307076000 e n. 59320150005460631000 sono stati notificati, rispettivamente, in data 9.1.2016 e 10.1.2016 (ovverosia 10 giorni dopo il deposito dei relativi avvisi in cassetta postale) e nuovamente richiesti in pagamento il 27.6.2022 con l'intimazione di pagamento n. 29320229009325562000; gli avvisi di addebito dal n. 16 al n.
34 dell'elencazione in premessa sono stati notificati nel corso degli anni 2016 e 2017 e il relativo termine prescrizionale è stato interrotto il 30.6.2022.
pagina 10 di 13 Per tutti gli avvisi di addebito citati, i cui termini di prescrizione sarebbe andati naturalmente a scadere nel 2021 e nel 2022, trova applicazione la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data
26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L. n. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni (pari a complessivi 542 giorni) al termine finale di prescrizione di ciascun titolo (cfr. sentenza n.
pagina 11 di 13 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.) sicché non può dirsi maturata alcuna prescrizione.
Invero, prendendo a riferimento la notifica più risalente, ovverosia quella relativa all'avviso di addebito n. 59320150005307076000 comunicato il 9.1.2016, e tenendo conto
– nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva – della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, il termine – che sarebbe scaduto naturalmente il 9 gennaio 2021
– sarebbe invece maturato il 5 luglio 2022 ma è stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'intimazione n. 29320229009325562000 in data 27 giugno 2022 sicché il credito, così come i titoli sopra richiamati che sono stati notificati in date successive, vanno confermati.
Il ricorso, infine, va altresì rigettato con riferimento all'avviso n.
59320170005001859000 posto che dalla data di notifica, il 13.10.2017, al primo atto interruttivo del 30.6.2022 non è decorso alcun termine prescrizionale, anche senza considerare la sospensione emergenziale del termine.
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere accolto con il conseguen- te annullamento dei titoli e dell'intimazione di pagamento n. 29320229003368613000 opposta, per quanto di competenza di questo Ufficio, con riferimento ai crediti portati dal n.
1, n. 2, n. 3, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12 e n. 13 dell'elencazione di cui in premessa.
Il parziale accoglimento del ricorrente impone la compensazione dei due terzi delle spese di lite. La restante quota viene liquidata come da d.m. 55/2014 con applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, delle questioni affrontate e dell'assenza di attività istruttoria.
Di essa va concessa la chiesta distrazione in favore del procuratore avvocato Consoli con riguardo alla fase decisoria, essendo il medesimo intervenuto in corso di causa ed essendo state svolte le fasi di studio e introduzione della controversia da altro procuratore, rinunciatario in corso di causa.
Le spese di lite nei confronti dell' e della attesa la loro estraneità al CP_4 CP_8 giudizio in quanto soggetti non coinvolti nel sostanziale rapporto di credito, vanno interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da , con Parte_1
pagina 12 di 13 ricorso depositato in data 27 luglio 2022 nei confronti dell' della e CP_1 CP_8 dell , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso le intimazioni CP_4 di pagamento n. 293 2022 9009325562 000 e n. 293 2022 9003368613 000, nonché i sottostanti avvisi di addebito e cartelle di pagamento, uditi procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e annulla l'intimazione n. 293 2022 9003368613 000 con riguardo ai sottostanti avvisi di addebito n. 593 2011 2000122679 000, n. 593 2013
0002736169 000, n. 593 2013 0002739813 000, n. 593 2013 0005630901 000, n. 593
2013 0006259152 000 e n. 593 2013 0007126072 000, nonché alle cartelle di pagamento n. 293 2011 0011223981 000 e n. 293 2011 0024252776 000;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna l' alla rifusione in favore di di un terzo delle spese di CP_1 Parte_1 lite liquida – già ridotte – in € 1098, 00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge e che distrae nella misura di € 613,00 in favore del procuratore antistatario, in relazione alla sola fase decisoria;
- compensa le spese di lite nei confronti della S.C.C.I. e dell' ; CP_4
Catania, 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
NC GG
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NC GG, in esito all'udienza del 21 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6787/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresento e difeso dall'avvocato Giuseppe Consoli come da procura in atti
OPPONENTE
E
in persona del suo Presidente pro tempore, C.F. , in proprio e quale CP_1 P.IVA_1 mandatario della Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Battiato e Valentina Schilirò ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS - Piazza della Repubblica
n. 26 – Catania;
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi P.IVA_2
Randazzo, come da procura in atti
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a intimazioni di pagamento
pagina 1 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 luglio 2022, il ricorrente ha premesso che l'Agente della Riscossione aveva notificato l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9009325562 000 in data 27 giugno 2022 e l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9003368613 000 in data
30 giugno 2022, con le quali era stato complessivamente richiesto il pagamento di n. 33 avvisi di addebito e n. 2 cartelle di pagamento, portanti crediti contributivi per annualità CP_1 diverse.
Ha impugnato quindi, i sottesi atti, per quanto di competenza dell'Ufficio, e specificatamente:
1) Cartella n. 29320110011223981000;
2) Cartella n. 29320110024252776000;
3) AvA n. 59320112000122679000;
4) AvA n. 59320120000281188000;
5) AvA n. 59320120000766715000;
6) AvA n. 59320120002653706000;
7) AvA n. 59320120003009429000;
8) AvA n. 59320120006054872000;
9) AvA n. 59320130002736169000;
10) AvA n. 59320130002739813000;
11) AvA n. 59320130005630901000;
12) AvA n. 59320130006259152000;
13) AvA n. 59320130007126072000;
14) AvA n. 59320150005307076000;
15) AvA n. 59320150005460631000;
16) AvA n. 59320150005745691000;
17) AvA n. 59320150005745792000;
18) AvA n. 59320150005745800000;
19) AvA n. 59320150005897731000;
20) AvA n. 59320160002592065000;
pagina 2 di 13 21) AvA n. 59320160003321917000;
22) AvA n. 59320160004144357000;
23) AvA n. 59320160004192271000;
24) AvA n. 59320160005024423000;
25) AvA n. 59320160005028261000;
26) AvA n. 59320160006726525000;
27) AvA n. 59320160008084426000;
28) AvA n. 59320160008307626000;
29) AvA n. 59320160008930726000;
30) AvA n. 59320170000038588000;
31) AvA n. 59320170000259364000;
32) AvA n. 59320170000577079000;
33) AvA n. 59320170001427730000;
34) AvA n. 59320170001557425000;
35) AvA n. 59320170005001859000.
Ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e, quindi, la prescrizione dei crediti pretesi, risalenti agli anni dal 2009 al 2016, e in via subordinata anche la prescrizione successiva, giacché – anche a voler ritenere notificati gli avvisi di addebito alle date indicate nell'intimazione impugnata – il credito previdenziale contenuto in ciascuno si sarebbe comunque prescritto, non essendo stato il termine quinquennale di prescrizione più interrotto dall'agente della riscossione da tale momento fino alla data di notifica del-
l'intimazione opposta.
Ha chiesto, pertanto, “preventivamente, disporre la sospensione della esecutorietà delle cartelle ed avvisi di addebito impugnati, e nel merito, di voler accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa l'illegittimità dei crediti dell' relativi all'avviso di CP_1
addebito n. 59320150005307076000 e n. 59320150005460631000 richieste con intimazione di pagamento doc.1; Cartella n. 2932011001223981000; Cartella n.
29320110024252776000 ; Avviso di addebito n. 59320112000122679000; Avviso di addebito n. 59320120000281188000; Avviso di addebito n. 59320120000766715000; Avviso
pagina 3 di 13 di addebito n. 59320120002653706000 ; Avviso di addebito n. 5932012000300942900;
Avviso di addebito n. 59320120006054872000; Avviso di addebito n.
59320130002736169000; Avviso di addebito n. 59320130002739813000 ; Avviso di addebito n. 59320130005630901000; Avviso di addebito n. 59320130006259152000; Avviso di addebito n. 59320130007126072000; Avviso di addebito n. 59320150005745691000;
Avviso di addebito n. 59320150005745792000; Avviso di addebito n.
59320150005745800000 ; Avviso di addebito n.59320150005897731000; Avviso di addebito
n. 59320160002592065000; Avviso di addebito n. 59320160003321917000; Avviso di addebito n. 59320160004144357000; Avviso di addebito n. 59320160004192271000; Avviso di addebito n. 59320160005024423000; Avviso di addebito n. 59320160005028261000;
Avviso di addebito n. 59320160006726525000; Avviso di addebito n.
59320160008084426000; Avviso di addebito n. 59320160008307626000; Avviso di addebito
n. 59320160008930726000; Avviso di addebito n. 59320170000038588000; Avviso di addebito n. 59320170000259364000; Avviso di addebito n. 59320170000577079000; Avviso di addebito n. 5932017000142773000; Avviso di addebito n. 59320170001557425000 e
Avviso di addebito n. 59320170005001859000 richieste con intimazione di pagamento doc.2.
Conseguentemente annullare, revocare ovvero con qualsiasi forma rendere inefficaci le suddette cartella avvisi di addebito e disporre quindi la cancellazione di detti crediti dal ruolo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con provvedimento del 28 settembre 2022, ritenuti sussistenti i gravi motivi previsti dalla normativa, è stata disposta la sospensione dei titoli azionati.
CP_ L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 2 dicembre 2022, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione agli avvisi di addebito ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 e nel merito l'infondatezza delle domande attoree.
Quanto all'eccezione di prescrizione, ha dedotto che il relativo termine quinquennale doveva comunque ritenersi sospeso in ossequio a quanto disposto dalla normativa emergenziale, emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus, per un periodo di 542 giorni complessivi, tenuto conto della sommatoria dei termini previsti dalla disciplina specifica della sospensione della prescrizione dei crediti previdenziali e di quelli fissati dalla disciplina pagina 4 di 13 di sospensione dell'attività di riscossione esattoriale, sicché, avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito opposti, il termine di prescrizione non poteva ritenersi spirato.
Ha insistito, quindi, perché venisse ordinata a l'acquisizione di idonea CP_4 documentazione concernente la regolarità della notifica degli atti opposti e degli atti esattoriali medio tempore compiuti di sua competenza;
ha eccepito a tal proposito la propria carenza di legittimazione passiva trattando il giudizio di un'opposizione a intimazione di pagamento, quindi di esclusiva titolarità dell'agente della riscossione.
Ha chiesto pertanto: “Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione nonché il difetto di legittimazione passiva dell' ,in subordine rigettare CP_1 integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto confermando le intimazioni ed i ruoli opposti, spese vinte, in estremo subordine dichiarare l'eventuale prescrizione parziale del credito rigettando per il resto l'opposizione avversaria con CP_1
compensazione di spese nei confronti dell' . CP_1
Con memoria del 23 marzo 2023 si è costituita in giudizio l' Controparte_5
deducendo l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, nonché la tardività dell'impugnazione dei vizi formali degli atti opposti in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617
c.p.c..
Ha quindi dedotto l'infondatezza del ricorso per non essere decorso il termine di prescrizione quinquennale e ha concluso chiedendo di “- ritenere e dichiarare inammissibile
l'avverso ricorso per i motivi esposti in narrativa afferenti la violazione dell'art. 24, D.lgs
n. 46/99; - ritenere e dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per i motivi esposti in narrativa afferenti la violazione dell'art. 29, co. 2, D.lgs. n.46/99 e dell'art. 617 c.p.c. - ritenere e dichiarare non decorso il termine prescrizionale sulla scorta di quanto sopra argomentato;
- per l'effetto, ritenere e dichiarare legittimo l'operato dell' CP_6
e rigettare le eccezioni avversarie;
- rigettare la pretesa di parte attrice con
[...]
qualsiasi altra formula”.
pagina 5 di 13 In esito all'udienza del 21 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti costituite, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza.
Oggetto della presente controversia è un'opposizione a intimazioni di pagamento per asserita mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottostanti al fine di far valere il decorso del termine di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione di pagamento o, in subordine, ove ritenuta regolare la notifica dei titoli, il decorso della prescrizione successiva per assenza di atti interruttivi.
Tale prima azione – da qualificarsi come opposizione a ruolo recuperatoria – va proposta entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione, sempre che non si accerti la pretestuosità dell'eccezione di mancata notifica delle cartelle.
Ebbene, nel caso di specie, le intimazioni di pagamento risultano essere state notificate in data 27 giugno 2022 e 30 giugno 2022 e la presente opposizione risulta essere stata proposta tempestivamente con ricorso depositato in data 27 luglio 2022 nei quaranta giorni dalla notifica delle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999.
Così accertata preliminarmente la tempestività del ricorso, deve – sempre in via preliminare – rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , CP_1 atteso che, quanto al merito della controversia (ivi considerando anche l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente), non può ritenersi legittimato l'agente della riscossione, bensì solo l'ente impositore.
E invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, “...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Controparte_3
Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero Controparte_6 destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data
26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda).
pagina 6 di 13 Va ora esaminata l'eccezione sull'asserita mancata notifica degli avvisi e cartelle impugnati.
Al riguardo va rilevato che le Amministrazioni hanno dato prova di aver notificato regolarmente tutti gli atti sottesi impugnati ad eccezione della cartella sub 2), in quanto inviata a un indirizzo non riferibile al destinatario ma per la quale non può ritenersi ammissibile l'opposizione recuperatoria al ruolo in quanto il termine di 40 giorni è decorso a partire dalla notifica del primo atto portato a conoscenza del ricorrente, segnatamente l'intimazione n. 29320169009856479000 regolarmente notificata in data 2 agosto 2016.
Non colgono nel segno, invero, le deduzioni attoree circa l'illegittimità del processo notificatorio per quanto si dirà infra.
Ne consegue che l'opposizione a ruolo, stante l'assenza di impugnazione delle cartelle e degli avvisi nei termini di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 dalla data della loro rituale notifica, va dichiarata inammissibile con la conseguente definitività e incontestabilità dei crediti ivi portati, precludendo ogni valutazione nel merito della pretesa creditoria, compresa la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di ciascun titolo.
Per come sopra specificato, parte ricorrente ha, tuttavia, insistito nell'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei titoli, in relazione alla quale giova evidenziare che è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
È poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del D.Lgs. n.
46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla Legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
pagina 7 di 13 Ciò posto, ai fini dello scrutinio della validità degli atti interruttivi della prescrizione successiva al perfezionamento del ruolo, deve innanzitutto rilevarsi che le doglianze circa l'assenza di licenza individuale degli operatori postali privati, in disparte la tardività del rilievo, sono infondate atteso che l' ha effettuato le notifiche per il tramite del fornitore CP_1 del servizio universale, dotato di autorizzazione ex lege ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 261/1999, nelle versioni vigenti ratione temporis, mentre l' si CP_4
è rivolta nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n.
58/2011 e quella compiuta dalla Legge n. 124/2017 all'operatore postale privato CP_7
dotato di licenza individuale n. risultante dalle stampiglie apposte nelle
[...] Numer_1 notifiche.
Inoltre, non possono accogliersi i motivi di impugnazione in riferimento al mancato deposito in atti dell'avviso di ricevimento o della comunicazione di avvenuto deposito e ciò in quanto le notifiche sono state eseguite dall' personalmente a mezzo del servizio CP_1 postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, secondo quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, pacificamente applicabile anche alle notifiche dell'Ente previdenziale, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione
o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio
o l'azienda”.
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
pagina 8 di 13 Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della Legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato
D.M. 9 aprile 2001. In mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
È stato di recente ribadito che “in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate “ordinarie”, (...) in applicazione non diretta, ma analogica, della disciplina prevista .... dall'art. 8 della L. n.
890, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire dalla data d'immissione, attestata dall'agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario) dell'avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore».
1.9 Il mostra di confrontarsi con la motivazione della sentenza Per_1 nel momento in cui lamenta che agli atti di causa non fosse stato allegato l'avviso di ricevimento della c.a.d.. 1.10 Una simile doglianza avrebbe avuto senso qualora la notificazione del questionario in parola fosse avvenuta con l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in base alle disposizioni dettate dalla L. n. 890 del 1982. 1.11 Nel nostro caso, invece, stando a quanto accertato dal collegio regionale, detta notificazione era stata eseguita direttamente dall'ufficio finanziario, sicchè dovevano ritenersi applicabili le norme contenute nel regolamento sul servizio postale ordinario, le quali, in caso di mancato recapito del plico, non prevedono la spedizione di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento, bensì il semplice rilascio di un avviso di giacenza (cd. ”modello 26“: cfr.
Cass. n. 6586/2025, Cass. n. 3017/2024, Cass. n. 12494/2022)” (Cass. n. 25573/2025).
Diversamente, quando la notifica è eseguita nelle forme del primo periodo dell'art. 26 cit., come nel caso dell'intimazione di pagamento n. 29320169009856479000, si deve rilevare che ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, allorquando la consegna avvenga a familiare convivente o a persona diversa dal destinatario, l'onere informativo si assolve con l'inoltro della raccomandata “semplice” (senza A.R.) diretta al contribuente. La relata di notifica redatta dal messo notificatore, che attesti numero, data e ufficio postale di spedizione della raccomandata informativa, fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) del pagina 9 di 13 compimento di tale attività, sicché il giudice di merito deve valutarne espressamente l'efficacia probatoria (Cass. n. 22835/2025).
Fermi i superiori rilievi, deve quindi accertarsi esclusivamente la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320179032547957000 in quanto effettuata a un indirizzo
(via Alessandro Volta n. 22, Misterbianco) in alcun modo riferibile al destinatario, il quale dal certificato di residenza storico in atti risulta essere residente in [...], alla via
Monti Rossi n. 33 ininterrottamente dal 4 ottobre 2006, senza che l' abbia giustificato CP_3 le ragioni per le quali abbia eseguito la notifica in tale diverso luogo.
In riferimento ai singoli crediti deve quindi rilevarsi l'estinzione per decorso del termine quinquennale di prescrizione delle pretese creditorie riferibili alle cartelle di pagamento n. 29320110011223981000 e n. 29320110024252776000 in quanto dalle notifiche dei titoli, avvenute rispettivamente il 28.6.2011 e il 20.7.2011, al primo atto interruttivo, da individuarsi nell'intimazione di pagamento n. 29320169009856479000 notificata in data 2.8.2016 erano già trascorsi cinque anni.
Parimenti estinto è il credito riferibile all'avviso di addebito n.
59320112000122679000 notificato il 23.6.2011 in quanto chiesto in pagamento solo in data
2.8.2016 con l'intimazione n. 29320169009856479000 a termine già decorso;
così come anche gli avvisi di addebito n. 59320130002736169000, n. 59320130002739813000, n.
59320130005630901000, n. 59320130006259152000 e n. 59320130007126072000 notificati nel corso degli anni 2013 e 2014 e nuovamente richiesti solamente con l'intimazione di pagamento n. 29320229003368613000 del 30.6.2022, alla luce della nullità, come anzidetto, della notifica dell'intimazione n. 29320179032547957000.
Per ciò che concerne gli avvisi di addebito dal n. 4 al n. 8 dell'elencazione di cui in premessa, essi sono stati notificati nel corso dell'anno 2012 e il relativo termine di prescrizione è stato interrotto dapprima il 2.8.2016 e successivamente il 30.6.2022; gli avvisi di addebito n. 59320150005307076000 e n. 59320150005460631000 sono stati notificati, rispettivamente, in data 9.1.2016 e 10.1.2016 (ovverosia 10 giorni dopo il deposito dei relativi avvisi in cassetta postale) e nuovamente richiesti in pagamento il 27.6.2022 con l'intimazione di pagamento n. 29320229009325562000; gli avvisi di addebito dal n. 16 al n.
34 dell'elencazione in premessa sono stati notificati nel corso degli anni 2016 e 2017 e il relativo termine prescrizionale è stato interrotto il 30.6.2022.
pagina 10 di 13 Per tutti gli avvisi di addebito citati, i cui termini di prescrizione sarebbe andati naturalmente a scadere nel 2021 e nel 2022, trova applicazione la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data
26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L. n. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso
e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni (pari a complessivi 542 giorni) al termine finale di prescrizione di ciascun titolo (cfr. sentenza n.
pagina 11 di 13 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.) sicché non può dirsi maturata alcuna prescrizione.
Invero, prendendo a riferimento la notifica più risalente, ovverosia quella relativa all'avviso di addebito n. 59320150005307076000 comunicato il 9.1.2016, e tenendo conto
– nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva – della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, il termine – che sarebbe scaduto naturalmente il 9 gennaio 2021
– sarebbe invece maturato il 5 luglio 2022 ma è stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'intimazione n. 29320229009325562000 in data 27 giugno 2022 sicché il credito, così come i titoli sopra richiamati che sono stati notificati in date successive, vanno confermati.
Il ricorso, infine, va altresì rigettato con riferimento all'avviso n.
59320170005001859000 posto che dalla data di notifica, il 13.10.2017, al primo atto interruttivo del 30.6.2022 non è decorso alcun termine prescrizionale, anche senza considerare la sospensione emergenziale del termine.
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere accolto con il conseguen- te annullamento dei titoli e dell'intimazione di pagamento n. 29320229003368613000 opposta, per quanto di competenza di questo Ufficio, con riferimento ai crediti portati dal n.
1, n. 2, n. 3, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12 e n. 13 dell'elencazione di cui in premessa.
Il parziale accoglimento del ricorrente impone la compensazione dei due terzi delle spese di lite. La restante quota viene liquidata come da d.m. 55/2014 con applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, delle questioni affrontate e dell'assenza di attività istruttoria.
Di essa va concessa la chiesta distrazione in favore del procuratore avvocato Consoli con riguardo alla fase decisoria, essendo il medesimo intervenuto in corso di causa ed essendo state svolte le fasi di studio e introduzione della controversia da altro procuratore, rinunciatario in corso di causa.
Le spese di lite nei confronti dell' e della attesa la loro estraneità al CP_4 CP_8 giudizio in quanto soggetti non coinvolti nel sostanziale rapporto di credito, vanno interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da , con Parte_1
pagina 12 di 13 ricorso depositato in data 27 luglio 2022 nei confronti dell' della e CP_1 CP_8 dell , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso le intimazioni CP_4 di pagamento n. 293 2022 9009325562 000 e n. 293 2022 9003368613 000, nonché i sottostanti avvisi di addebito e cartelle di pagamento, uditi procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e annulla l'intimazione n. 293 2022 9003368613 000 con riguardo ai sottostanti avvisi di addebito n. 593 2011 2000122679 000, n. 593 2013
0002736169 000, n. 593 2013 0002739813 000, n. 593 2013 0005630901 000, n. 593
2013 0006259152 000 e n. 593 2013 0007126072 000, nonché alle cartelle di pagamento n. 293 2011 0011223981 000 e n. 293 2011 0024252776 000;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna l' alla rifusione in favore di di un terzo delle spese di CP_1 Parte_1 lite liquida – già ridotte – in € 1098, 00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge e che distrae nella misura di € 613,00 in favore del procuratore antistatario, in relazione alla sola fase decisoria;
- compensa le spese di lite nei confronti della S.C.C.I. e dell' ; CP_4
Catania, 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
NC GG
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