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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/12/2024, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
3685/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3685/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Braccioli ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: La Sig.ra rinuncia all'importo di €.150 mensili corrisposti dal Sig. Parte_2 durante la separazione personale a titolo di concorso per il Parte_1 mantenimento della stessa;
i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale. Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 25-9-2024 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la
[...] Parte_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto l'8-10- 1994 a Ceregnano (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ceregnano (RO) al n. 13, Parte II, Serie A, anno 1994, e deducevano che:
1 - dall'unione erano nate le figlie e , rispettivamente il 31-3-1996 e Per_1 Per_2 il 11-10-1998;
- con la sentenza n. 264/2015 il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 25-2-2015;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- svolgeva l'attività di collaboratrice domestica e percepiva una Parte_2 retribuzione mensile pari a 373,53 euro, mentre svolgeva l'attività Parte_1 di operaio e percepiva una retribuzione mensile pari a circa 1.500,00 euro.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 5-11-2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi, comparsi all'udienza presidenziale del 25-2-2015, è stata pronunciata con la sentenza n. 264/2015 (documento prodotto il 3-12-2024) sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3685/ 2024 R.G. promossa da Pt_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 8- 10-1994 a Ceregnano (RO) da e trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ceregnano (RO) al n. 13, Parte II, Serie A, anno 1994;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 5 dicembre 2024
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3685/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Braccioli ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: La Sig.ra rinuncia all'importo di €.150 mensili corrisposti dal Sig. Parte_2 durante la separazione personale a titolo di concorso per il Parte_1 mantenimento della stessa;
i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale. Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 25-9-2024 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la
[...] Parte_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto l'8-10- 1994 a Ceregnano (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ceregnano (RO) al n. 13, Parte II, Serie A, anno 1994, e deducevano che:
1 - dall'unione erano nate le figlie e , rispettivamente il 31-3-1996 e Per_1 Per_2 il 11-10-1998;
- con la sentenza n. 264/2015 il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 25-2-2015;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- svolgeva l'attività di collaboratrice domestica e percepiva una Parte_2 retribuzione mensile pari a 373,53 euro, mentre svolgeva l'attività Parte_1 di operaio e percepiva una retribuzione mensile pari a circa 1.500,00 euro.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 5-11-2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi, comparsi all'udienza presidenziale del 25-2-2015, è stata pronunciata con la sentenza n. 264/2015 (documento prodotto il 3-12-2024) sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3685/ 2024 R.G. promossa da Pt_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 8- 10-1994 a Ceregnano (RO) da e trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ceregnano (RO) al n. 13, Parte II, Serie A, anno 1994;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 5 dicembre 2024
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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