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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5595/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5595/2023 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE Parte_1 C.F._1
RASIS LUIGI, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati VIA ALDO C.F._2
MORO, 53 03011 ALATRI, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(GIÀ (c.f. ) rappresentato e difeso CP_1 CP_2 P.IVA_1 dall'avv. CAROTTI STEFANIA, (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati in V.LE TRIESTE, 14 60035 JESI, presso e nello studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 8,55 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. DE RASIS LUIGI oggi sostituito dall'avv. Michele Parte_1
Magnoni il quale si riporta in via istruttoria si riporta alle note del 31.03.25. per (GIÀ con l'avv. Carotti Stefania la quale CP_1 CP_2 impugna e contesta eccependo la tardività delle produzioni avverse e chiedendo la reiezione delle relative richieste.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,10 sospende la trattazione del procedimento per altri già calendarizzati Ad ore 13,10, previa riapertura del verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 16,12.
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5595/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE Parte_1 C.F._1
RASIS LUIGI, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati VIA ALDO C.F._2
MORO, 53 03011 ALATRI, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(GIÀ (c.f. ) rappresentato e difeso CP_1 CP_2 P.IVA_1 dall'avv. CAROTTI STEFANIA, (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati in V.LE TRIESTE, 14 60035 JESI, presso e nello studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 Contr dinanzi l'intestato Tribunale l' di già per ivi sentir CP_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della parte convenuta ora in ordine alla CP_2 CP_1 errata indicazione della figura dell'Ing. , individuato come responsabile in Parte_1 relazione all'infortunio del 09.11.2017 occorso al sig. nei pressi della Parte_2
Dorica Castelli spa e, per l'effetto, condannare la parte convenuta in giudizio al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi € 73.239,77 – comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese sostenute quale danno patrimoniale (70.000,00 + 3.239,77) – ovvero nella somma diversa minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, pagina 2 di 4 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art 93 cpc”.
Si costituiva l'ente convenuto, contestando la domanda e chiedendone il rigetto e così concludendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda per intervenuta prescrizione come eccepita;
rigettare comunque la domanda come formulata per i motivi di cui in narrativa, in quanto infondata e non provata. Con vittoria di spese.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e CTU medico legale.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dopo brevissima discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Preliminarmente va rigettata la richiesta di rimessione in istruttoria della causa poiché tardiva, anche alla luce del fatto che il CTP attoreo non ha effettuato nessuna osservazione alla CTU, nonostante parte della documentazione esibita fosse già formata.
Passando al merito della vicenda, ritiene questo giudice di poter basare il proprio convincimento sulla CTU medico legale redatta dal dott. immune da Persona_1 vizi logico giuridici e comunque nel complesso condivisibile, che così riferiva rispondendo a specifici quesiti:
“Quesito a)
Lesioni riportate, loro evoluzione e trattamenti praticati:
Dalla cartella clinica prodotta non risulta evidenza di lesioni correlate/correlabili con gli eventi riferiti. (vicenda giudiziaria protratta).
Stato attuale delle lesioni di cui al punto precedente:
NON rilevabile (v. punto precedente) pagina 3 di 4 QUESITO b)
Il CTU verifichi in particolare l'esistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate dall'infortunato e la dinamica del sinistro
La unica documentazione disponibile, relativa ad una cartella clinica del 08/02/2021 (v. quesito a), non consente di attribuire alcun nesso causale tra il riferito evento lesivo (vicenda giudiziaria protratta) ed il presunto peggioramento dello stato di salute della parte attrice (Sig. ), che non risulta in alcun modo documentato. Pt_1
Con ciò, stante la precisazione specifica del Sig. Giudice nella formulazione dei quesiti, non si procede alla risposta dei quesiti successivi.”
A ciò si aggiunga ribadendo la mancata contestazione dei risultati della perizia per mancanza di osservazioni da parte del CTP attoreo, dott. Dott. di Persona_2
Roma, di cui il dott. dava atto nel corpo della perizia: “NB: NON SONO Per_1
PERVENUTE ALLA MIA ATTENZIONE OSSERVAZIONI DALLE PARTI”.
Pertanto, in assenza di nesso causale tra l'evento descritto dall'attore ed il danno asseritamente patito la domanda va certamente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022, alla luce della scarsa complessità della vertenza, con applicazione del parametro minimo per valore dichiarato della domanda, dimezzato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.526,00 per compensi, € 0,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U., in mancanza di apposita richiesta di liquidazione, entro i limiti dell'acconto predisposto in €. 350,00, oltre oneri di legge, ponendole definitivamente a carico dell'attore.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5595/2023 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE Parte_1 C.F._1
RASIS LUIGI, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati VIA ALDO C.F._2
MORO, 53 03011 ALATRI, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(GIÀ (c.f. ) rappresentato e difeso CP_1 CP_2 P.IVA_1 dall'avv. CAROTTI STEFANIA, (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati in V.LE TRIESTE, 14 60035 JESI, presso e nello studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 8,55 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. DE RASIS LUIGI oggi sostituito dall'avv. Michele Parte_1
Magnoni il quale si riporta in via istruttoria si riporta alle note del 31.03.25. per (GIÀ con l'avv. Carotti Stefania la quale CP_1 CP_2 impugna e contesta eccependo la tardività delle produzioni avverse e chiedendo la reiezione delle relative richieste.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,10 sospende la trattazione del procedimento per altri già calendarizzati Ad ore 13,10, previa riapertura del verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 16,12.
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5595/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE Parte_1 C.F._1
RASIS LUIGI, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati VIA ALDO C.F._2
MORO, 53 03011 ALATRI, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(GIÀ (c.f. ) rappresentato e difeso CP_1 CP_2 P.IVA_1 dall'avv. CAROTTI STEFANIA, (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati in V.LE TRIESTE, 14 60035 JESI, presso e nello studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 Contr dinanzi l'intestato Tribunale l' di già per ivi sentir CP_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della parte convenuta ora in ordine alla CP_2 CP_1 errata indicazione della figura dell'Ing. , individuato come responsabile in Parte_1 relazione all'infortunio del 09.11.2017 occorso al sig. nei pressi della Parte_2
Dorica Castelli spa e, per l'effetto, condannare la parte convenuta in giudizio al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi € 73.239,77 – comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese sostenute quale danno patrimoniale (70.000,00 + 3.239,77) – ovvero nella somma diversa minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, pagina 2 di 4 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art 93 cpc”.
Si costituiva l'ente convenuto, contestando la domanda e chiedendone il rigetto e così concludendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda per intervenuta prescrizione come eccepita;
rigettare comunque la domanda come formulata per i motivi di cui in narrativa, in quanto infondata e non provata. Con vittoria di spese.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e CTU medico legale.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dopo brevissima discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Preliminarmente va rigettata la richiesta di rimessione in istruttoria della causa poiché tardiva, anche alla luce del fatto che il CTP attoreo non ha effettuato nessuna osservazione alla CTU, nonostante parte della documentazione esibita fosse già formata.
Passando al merito della vicenda, ritiene questo giudice di poter basare il proprio convincimento sulla CTU medico legale redatta dal dott. immune da Persona_1 vizi logico giuridici e comunque nel complesso condivisibile, che così riferiva rispondendo a specifici quesiti:
“Quesito a)
Lesioni riportate, loro evoluzione e trattamenti praticati:
Dalla cartella clinica prodotta non risulta evidenza di lesioni correlate/correlabili con gli eventi riferiti. (vicenda giudiziaria protratta).
Stato attuale delle lesioni di cui al punto precedente:
NON rilevabile (v. punto precedente) pagina 3 di 4 QUESITO b)
Il CTU verifichi in particolare l'esistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate dall'infortunato e la dinamica del sinistro
La unica documentazione disponibile, relativa ad una cartella clinica del 08/02/2021 (v. quesito a), non consente di attribuire alcun nesso causale tra il riferito evento lesivo (vicenda giudiziaria protratta) ed il presunto peggioramento dello stato di salute della parte attrice (Sig. ), che non risulta in alcun modo documentato. Pt_1
Con ciò, stante la precisazione specifica del Sig. Giudice nella formulazione dei quesiti, non si procede alla risposta dei quesiti successivi.”
A ciò si aggiunga ribadendo la mancata contestazione dei risultati della perizia per mancanza di osservazioni da parte del CTP attoreo, dott. Dott. di Persona_2
Roma, di cui il dott. dava atto nel corpo della perizia: “NB: NON SONO Per_1
PERVENUTE ALLA MIA ATTENZIONE OSSERVAZIONI DALLE PARTI”.
Pertanto, in assenza di nesso causale tra l'evento descritto dall'attore ed il danno asseritamente patito la domanda va certamente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022, alla luce della scarsa complessità della vertenza, con applicazione del parametro minimo per valore dichiarato della domanda, dimezzato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.526,00 per compensi, € 0,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U., in mancanza di apposita richiesta di liquidazione, entro i limiti dell'acconto predisposto in €. 350,00, oltre oneri di legge, ponendole definitivamente a carico dell'attore.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4