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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/07/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 196/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO Parte_1 C.F._1 EMANUELE II N. 52 20052 MONZA presso lo studio dell'avv. GAROLLA RAFFAELLA che lo rappresenta e difende come da procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA SANTINO DE CP_1 C.F._2 Co NOVA, 34 20831 SEREGNO presso lo studio dell'avv. TURATO ESTER che la rappresenta e difende come da procura RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL' artt. 473bis. 29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
Piaccia all'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così disporre, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione :
In via provvisoria ed urgente : demandare ai servizi sociali di svolgere una prima valutazione e di inviare una breve relazione sul nucleo familiare materno e paterno volto a comprendere con quali tempi e modalità potranno essere riattivati gli incontri padre e figlio e quali siano i rapporti fra il minore ed i genitori pagina 1 di 8 Ordinare alla sig.ra di permettere che il sig. padre di possa vedere e tenere con CP_1 Pt_1 Per_1 sé il figlio, ammonendo costei dal porre in essere comportamenti atti ad ostacolare la relazione padre / figlio ed il tempo di permanenza fra costoro.
Nel merito :
- disporre la regolamentazione delle visite e dei tempi di permanenza del figlio con il padre con Per_1 le modalità che l'ill.ma Autorità Giudiziaria riterrà più opportune, nel solo e superiore interesse di per almeno uno o due pomeriggi alla settimana ed a fine settimana alternati, con prelievo Per_1 presso la casa materna alle ore 18.30 del venerdì e riaccompagnamento presso la casa materna la domenica alle ore 21.00, con possibilità di prevedere un ulteriore ampliamento in accordo fra padre e figlio;
- valutare l'opportunità di prevedere un intervento educativo domiciliare presso il domicilio materno al fine di sostenere ed accompagnarlo ad un riavvicinamento al padre;
Per_1
- disporre l'attivazione di tutti i percorsi di sostegno e supporto per che verranno valutati e Per_1 ritenuti opportuni dall'eventualmente esperendo approfondimento sulla capacità genitoriale e sul nucleo familiare;
- statuire che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di compartecipazione al Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, l'importo Per_1 ritenuto equo e di giustizia in misura comunque non superiore a € 220,00 qualora il sig. sia Pt_1 considerato tenuto al pagamento dei ratei di mutuo ipotecario gravanti sulla casa di proprietà della sola sig.ra o di € 400,00 / 500,00 mensili qualora si ritenga da ciò liberato, somma da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT - costo vita;
il pagamento di detto importo verrà versato, entro il giorno dieci di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra con CP_1 coordinate bancarie già note;
- disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra il corrispettivo del 50% delle spese Pt_1 CP_1 straordinarie come indicate nel Protocollo applicato al Tribunale di Monza, con la previa concertazione con i tempi e con le modalità indicate in detto protocollo;
- rigettare in ogni caso le domande proposte da parte resistente, in via preliminare, nel merito ed in via riconvenzionale, in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa in atti.
Con ogni più ampia riserva di dedurre, allegare, produrre a seguito delle difese e delle argomentazioni ed istanze avversarie.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre a magg. 4% c.p.a. e 22% iva, rimb. forf.
15% come per legge.
In via istruttoria :
Si chiede che venga ammessa ed effettuata, occorrendo, una valutazione per il tramite dei servizi sociali territorialmente competenti della capacità genitoriale della sig.ra volta ad approfondire le CP_1 sue capacità genitoriali e quali siano le migliori modalità di tutela del figlio minore, valutazione estesa sulla coppia genitoriale per la migliore comprensione delle dinamiche familiari ed, altresì, volta ad accertare l'eventuale sussistenza di condizioni di pregiudizio per il minore indicandone le cause, valutando l'idoneità dei genitori e : a) l'“accesso” all'altro genitore, individuando gli elementi di cooperazione e disponibilità, o viceversa, la difficoltà sostanziale rispetto al diritto/dovere dell'altro genitore a partecipare alla crescita e all'educazione dei figli;
b) l'attenzione ai bisogni reali dei figli;
pagina 2 di 8 c) il supporto sociale e la capacità organizzativa: capacità di promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento all'ambiente esterno;
d) l'elemento di protezione: capacità di proteggere e di tutelare i figli nell'ambiente familiare, scolastico e sociale;
e) il calore ed empatia (care): capacità di riconoscere i bisogni emotivi/affettivi dei figli e di fornire i supporti necessari.
Riferendo ogni elemento ritenuto utile alle determinazioni in ordine ad affido ed esercizio del diritto genitoriale anche da parte del padre non collocatario.
* * * Si insta affinché l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, Voglia ordinare ex art 210 c.p.c. a Controparte_2
- pec : Partita IVA: – Codice Fiscale: con
[...] Email_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in VIALE EUROPA 190 - 00144 - ROMA (RM) di esibire tutti gli estratti dei conti correnti, libretti postali, fondi, investimenti, accantonamenti, negli ultimi tre anni intestati e/o co – intestati alla sig.ra ed a CP_1 Parte_2 Si chiede, altresì, venga autorizzato l'accesso alle banche dati presso l'Agenzia delle Entrate su quanto riconducibile alla stessa sig.ra (C.F. ). CP_1 C.F._2
Si chiede che venga ordinato alla sig.ra la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi CP_1 tre anni e di tutti gli estratti dei conti bancari e finanziari, conti correnti, depositi e titoli allo stesso intestati o cointestati degli ultimi tre anni nonché la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali. Si chiede, in difetto di spontanea produzione della documentazione reddituale richiesta ex lege, che vengano effettuati tutti i doverosi accertamenti tramite la polizia tributaria e l'agenzia delle entrate sulla sig.ra onde effettuare l'accesso al cassetto fiscale ed accertare il reale patrimonio di costei. CP_1
*
In merito alle istanze istruttorie avversarie : Si chiede il rigetto delle istanze avversarie che vanno ben oltre i legittimi diritti di difesa e sono, purtroppo e unicamente motivate dalla necessità materna di effettuare personalissime valutazioni sull'utilizzo della carta di credito da esibire al figlio per condizionarlo ulteriormente e accrescere la distanza emotiva già in essere (anche a fronte del mancato consenso paterno all'acquisto di una motocicletta), ma certamente ciò non può considerarsi interesse legittimo, accoglibile in questa sede. Conseguentemente dichiarare inammissibile le istanze avversarie essendo superflue ed irrilevante ai fini della decisione.
* Rispetto all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. si ritiene superato dall'allegazione documentale in atti e spiace prendere atto dell'insistenza avversaria, mediante il deposito di istanze fuori termini a cui la scrivente difesa si vede costretta di volta in volta a replicare.
*
In merito ai capitoli di prova avversari si richiama quanto indicato già in atti e sub. VI)
per CP_1
CHIEDE che contraris reiectis l'Ill.mo Tribunale adito: Voglia disporre l'ascolto ex art. 473 bis. n. 5 del c.p.c. del minore Parte_2
IN VIA PREGIUDIZIALE e PRELIMINARE:
pagina 3 di 8 - accertata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 473-bis. 29 c.p.c. per la revisione delle condizioni di separazione, dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria e respingere tutte le richieste avversarie. Accertato inoltre che la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento in favore di Per_1 formulata in sede di memoria ex art 171-ter n. 1 cpc costituisce mutatio libelli, inoltre è subordinata all'accertamento dell'obbligazione relativa al mutuo in capo al sig. non demandabile in questa Pt_1 sede, dichiarare la stessa inammissibile.
IN VIA PRINCIPALE:
- accertata l'infondatezza delle domande avversarie, per tutti i motivi dedotti, respingere la richiesta avversaria di modifica dell'assegno di mantenimento in favore del minore nella misura Parte_2 non superiore ad € 220,00 mensili qualora il sig. sia considerato tenuto al pagamento dei ratei Pt_1 di mutuo ipotecario o di € 400/500 qualora si ritenga da ciò liberato e per l'effetto confermare tale assegno nella misura di € 500,00 mensili, rivalutata secondo gli indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2025 e con riferimento al mese di giugno 2024, il tutto da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario IBAN [...] intestato alla ricorrente e confermare a carico del signor Parte_1
l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie per il minore nella misura percentuale pari al
[...]
50% secondo il Protocollo del Tribunale di Monza, come stabilito nella sentenza di separazione;
- accertata l'insussistenza di motivi sopravvenuti tali da giustificare la modifica della statuizione in sede di separazione che ha disposto in virtù dell'età del minore e della sua capacità di Per_1 discernimento, la regolamentazione della frequentazione con il padre secondo accordi assunti direttamente con quest'ultimo, respingere la domanda di parte ricorrente volta alla determinazione di giorni prestabiliti per la frequentazione padre-figlio.
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertato che l'assegno di mantenimento di € 500,00 in favore del figlio è stato determinato Per_1 in sede di separazione dal Tribunale di Monza anche in funzione della rata di cui al contratto di mutuo dell'abitazione famigliare assegnata alla RA obbligazione cui adempimento garantisce da CP_1 parte dei genitori l'alloggio al figlio minore quale mezzo di sussistenza, accertato il perdurante l'inadempimento del sig. in ordine al pagamento della propria quota del 50% della rata di Pt_1 mutuo, inadempimento che pregiudica il minore in ordine alla garanzia circa il diritto all'abitazione oltre che gravare sulla RA che vi provvede in via esclusiva sia in virtù del vincolo di CP_1 solidarietà che dell'addebito sul proprio conto corrente, disporre oltre all'obbligo in capo al signor del pagamento in favore della RA di un assegno a titolo di contributo nel Parte_1 CP_1 mantenimento di pari ad € 500,00 e del 50% delle spese straordinarie per il minore secondo il Per_1
Protocollo del Tribunale di Monza, come stabilito in sede di separazione, il versamento da parte del signor in favore della RA della somma di € 388,00 mensili entro il 10 di ogni Parte_1 CP_1 mese tramite bonifico bancario IBAN [...] intestato alla ricorrente, pari alla quota del 50% della rata di mutuo a carico del medesimo, quale mezzo per garantire il diritto all'alloggio al figlio minore, con espressa rinuncia, da parte della RA con l'esatto CP_1 adempimento del ricorrente, al regresso nei confronti del medesimo per la quota di € 388,00 pari al 50% della quota di mutuo di competenza del sig. Pt_1
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non accogliere la domanda proposta da parte resistente in via riconvenzionale, rigettare in ogni caso le domande proposte da parte ricorrente in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto pagina 4 di 8 confermare integralmente le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1840/2024 del Tribunale di Monza pubblicata il 27.6.2024
IN OGNI CASO: Spese di lite integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di essere ammessi alle prove per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la foto che si rammostra (doc. 1) ritrae la RA con i minori Parte_3 Pt_2
e la RA e la RA al ristorante
[...] Persona_2 Testimone_1 CP_1
“Dollaro” di Monza in occasione del compleanno della RA in data 19 agosto 2020; Parte_3
2. Vero che la foto di cui al capitolo 1), risalente al 2020, è stata da lei postata sul Suo profilo
Instagram il 19 agosto 2024 in occasione in occasione del compleanno della RA;
Parte_3
3. Vero che nella foto di cui al capitolo 1) rammostrata, il minore suo nipote, aveva Parte_2 l'età di 11 anni;
4. Vero che in data 19 agosto 2020 al ristorante “Dollaro” di Monza in occasione del compleanno della RA era presente il signor;
Parte_3 Parte_1
5. Vero che la foto che Le si rammostra (doc. 2) La ritrae insieme a Suo fratello al Parte_1 ristorante “Dollaro” di Monza in occasione del compleanno della RA in data 19 Parte_3 agosto 2020;
6. Vero che nel febbraio 2025, in occasione di una telefonata con Sua MA RA , Parte_3 quest'ultima Le diceva che il signor era di lei ospite nella propria abitazione in Monza Parte_1 via G. Agnesi n. 7;
7. Vero che nel febbraio 2025, in occasione di una telefonata con Sua MA RA , Parte_3 quest'ultima escludeva che il signor contribuisse economicamente e materialmente nelle Parte_1 spese di casa e nella gestione e pulizia domestica;
8. Vero che suo nipote qualche giorno dopo il suo compleanno del 10.9.2024 le ha Parte_2 riferito il contenuto del messaggio che il padre gli ha inviato in occasione di tale compleanno e ove quest'ultimo scriveva al minore che gli era impedito fare gli auguri di persona per causa delle persone che gli stanno accanto, in particolare le ha riferito che queste persone sono state definite con la Per_1 emoticon “ ” che le si rammostra;
Si indicano quali testimoni:
- sig. residente in [...] sui capitoli da 1 a 7 Testimone_2
- sig.ra residente in [...] sui capitoli n. 1-3-4-8 Testimone_1
Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie volte alla valutazione della capacità genitoriale della RA istanza meramente esplorativa, nonché alla richiesta di produzione della CP_1 Pt_4 documentazione reddituale e patrimoniale della resistente degli ultimi tre anni, meramente superflua poiché tale documentazione è già stata depositata agli atti
Motivi della decisione
L'art. 473bis.29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possano chiede in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela del minore e in materia di contributi economici.
DOMANDA DI REVISIONE DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AL MINORE
Il lamenta la mancanza di un rapporto con il figlio (10.9.2008), a suo dire manipolato Pt_1 Per_1 dalla MA.
pagina 5 di 8 Dalla sentenza di separazione si evince che il figlio non vuole vedere il padre, essendo arrabbiato con lui, in quanto ritiene che abbia rovinato la famiglia. Nella sentenza sono state riportate le dichiarazioni che il figlio ha reso all'udienza del 18.4.2024 nel giudizio di separazione, quando il G.D. lo ha ascoltato: “Io frequento il secondo anno e l'anno prossimo ho scelto l'indirizzo di sistemi informatici e aziendali. Per ora ho solo una materia insufficiente, ma con il 5.3 ed è inglese, ho recuperato molto bene dall'inizio dell'anno. pratico calcio nel ruolo di esterno destro e gioco tutte le domeniche. Con mia mamma ho sempre avuto un bel rapporto di dialogo, siamo molto legati e riesco a raccontarle tante cose. Con mio papà non ho lo stesso dialogo, era spesso arrabbiato, è capitato anche mi insultasse dandomi del “coglione”, quando gli chiedevo di fare qualcosa insieme rimandava sempre e poi non lo facevamo. Io però voglio bene ad entrambi, ma adesso sono arrabbiato con mio papà perché ha rovinato la nostra famiglia, per un po' non vorrei vederlo. Io mi sono accorto che negli anni la mamma ha sempre cercato mio papà, ma lui era un po' distaccato;
lei ha sofferto per questa situazione. L'altro giorno al campo da calcio ho chiesto a papà di allontanarsi da me proprio perché io in questo momento sono arrabbiato, mi innervosisco a vederlo;
per questo preferirei non vederlo anche durante le mie partite di calcio. Nell'ultimo periodo in cui papà viveva con noi, lui usciva spesso e non era mai a casa. Io non ho un disturbo nel mangiare, sono solo un po' schizzinoso, non mi piace assaggiare cose nuove e non mangio le verdure. Il pesto che mi ha portato papà in effetti è buono. Per fare calcio ho dovuto fare il certificato medico agonistico ed i risultati sono stati buoni.”
Nel presente giudizio, all'udienza del 19.6.2025, il figlio è stato sentito dal G.D. e ha Per_1 dichiarato:
“Sono stato io a “sgamare” mio padre, mentre eravamo in macchina, stavamo tornando dalla Calabria, ho letto i messaggi che stava inviando “amore”, “ti amo”. Ho capito che aveva un'altra, l'ho detto ai miei zii perché mi aiutassero a dirlo alla mamma. Quando gli è stato detto, lui mi ha aggredito, negava. Mi ha dato fastidio questo comportamento poco maturo. Io credo che uno dovrebbe avere il coraggio di dire a sua moglie certe cose.
Lui non ammette di aver sbagliato.
Mi manda messaggi una volta al mese. Io credo che, se un padre vuole recuperare il rapporto con suo figlio, non aspetta un mese per scrivergli, cerca di parlargli e spiegare le cose. A me da fastidio questo suo comportamento, io sono diretto nelle cose, per cui non voglio vederlo.
Io sto benissimo con mia MA, non voglio vedere mio padre, sono arrabbiatissimo con lui. Non ho nessuna intenzione di andare dai servizi sociali per cercare di ricucire il rapporto con lui. Mia MA mi lascia libero di vederlo, ma mi urta anche solo vederlo”
Il G.D. ha dato atto che il figlio è passato davanti al padre prima di entrare nella stanza del giudice, il padre lo ha salutato e lui ha risposto senza guardarlo, con molta freddezza.
A distanza di un anno, il figlio ha ribadito la sua volontà di non incontrare il padre e la sua ferma intenzione di non voler ricucire il rapporto neppure con l'intervento dei servizi sociali. Pertanto, allo stato, non sussistono i presupposti per una ripresa dei rapporti tra di loro. Il figlio ha un'età tale che gli consente di decidere se vedere il padre e di concordare direttamente i tempi di permanenza presso di lui.
DOMANDA DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO. pagina 6 di 8 Il chiede la riduzione del contributo a suo carico per il mantenimento del figlio da euro 500, Pt_1 stabilito dal Tribunale di Monza con sentenza nr. 1840/2024 del 20.6.2024, ad euro 220 mensili, considerato che deve pagare il mutuo gravante sulla casa coniugale di proprietà esclusiva della moglie. Chiede anche di essere esonerato dall'obbligo di pagare il 50% del mutuo gravante sulla casa coniugale, in quanto di proprietà esclusiva della CP_1
Laddove fosse liberato da tale obbligo relativo al mutuo, chiede che il contributo sia stabilito in euro
400/500 mensili.
All'udienza del 11.6.2025 le parti hanno dichiarato:
Il ricorrente:”Abbiamo deciso di cointestare il mutuo sulla casa, intestandola solo a mia moglie, in quanto io volevo fare l'imprenditore e volevo salvaguardare la casa. Il contratto di locazione che avevo sottoscritto è stato risolto dopo il pignoramento dello stipendio. Sono tornato a vivere da mia MA. Sto frequentando una persona, si chiama . Pt_5
è un mio ex collega e mio carissimo amico, è un artista di fama mondiale, ha esposto anche Per_3
a NewYork, sta ristrutturando casa, stava cercando un arredamento vintage, lampadari, scatole, fili elettrici degli anni '50, che è disponibile nei mercatini, li sto cercando io.”
TE MA:”Io mi sono rivolta al giudice tutelare perché voleva fare la patente e il Per_1 padre glielo aveva promesso. Ho chiesto al padre che ha bocciato la mia richiesta. Il è sempre Pt_1 rimasto a vivere da sua MA.“
Il contratto di mutuo è cointestato e il Tribunale non può modificare tale previsione contrattuale. nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 36542 pari – Pt_1 dedotti gli oneri tributari – ad euro 2302 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Tale è il reddito considerato ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio in sede di separazione.
Nel 2024 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 2.272 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dalla CU2025. Peraltro, dall'estratto conto 2024 risultano anche versamenti in contanti di euro 800 in data 10.7.2024, di euro 3.800 in data 7.10.2024 e di euro 200 in data 10.12.2024.
Il finanziamento per la macchina scade a dicembre 2025. All'epoca della separazione era ospite dei suoi genitori. Ha sottoscritto un contratto di locazione con decorrenza ottobre 2024 relativo all'immobile ove si doveva trasferire a vivere con un canone di euro 650 mensili oltre euro 40 per spese condominiali ma ha risolto il contratto dopo 20 giorni.
Attualmente ha una trattenuta di euro 500 mensili da parte del datore di lavoro per il contributo stabilito in sede di separazione e un pignoramento da dicembre 2024 di euro 322 mensili della per CP_1 arretrati di mantenimento, spese straordinarie e mutuo non pagato.
Ciò non gli impedisce di concedersi viaggi di svago con la compagna . Pt_5 Dall'estratto conto Bancoposta/Deutsche Bank si evince che nel 2024 ha speso euro 517,50 per una crociera a Monaco a maggio e analoghi addebiti risultano a giugno, luglio, agosto, ha soggiornato più volte a Barcellona, nonché ad Arenzano, Amsterdam, Sestri Levante, Venezia. Ad aprile 2025 ha speso
676 euro per volare da Fiumicino con Easyjet.
pagina 7 di 8 Il 24.4.25 ha ricevuto dalla sua attuale compagna un rimborso di euro 300 per aereo per Pt_5
Spagna, in data 13.3.2025 rimborso di euro 450 per viaggio “Copenaghen in love”.
Ha ricevuto da i seguenti bonifici: euro 500 in data 25.7.2024, euro 1.000 in data Per_3
26.9.2024, euro 200 in data 11.11.2024, euro 500 in data 27.12.2024, euro 2.000 in data 2.4.2025, per acquisto materiale elettrico o sistema di allarme.
La resistente ha dichiarato nell'anno di imposta 2022 un reddito da lavoro dipendente di euro 21811, pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1591 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità, nel 2024 un reddito netto mensile di euro 1.589. Percepisce l'assegno unico familiare di euro 233,50. La situazione reddituale delle parti è invariata rispetto alla separazione e il pignoramento che ha promosso nei confronti di è dipeso dall'omesso pagamento della rata di mutuo a carico del Pt_1 ricorrente e di alcune spese per il figlio.
La domanda relativa al contratto di mutuo è inammissibile nel presente giudizio.
La domanda di riduzione del contributo al mantenimento del figlio non è fondata e va rigettata senza necessità di istruire il giudizio.
SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del ricorrente, soccombente e sono liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 valore indeterminabile basso per le fasi di studio, introduttiva e redazione memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Rigetta le domande del ricorrente;
II. Condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio che liquida in euro 2.000 per compensi oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 196/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO Parte_1 C.F._1 EMANUELE II N. 52 20052 MONZA presso lo studio dell'avv. GAROLLA RAFFAELLA che lo rappresenta e difende come da procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA SANTINO DE CP_1 C.F._2 Co NOVA, 34 20831 SEREGNO presso lo studio dell'avv. TURATO ESTER che la rappresenta e difende come da procura RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL' artt. 473bis. 29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
Piaccia all'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così disporre, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione :
In via provvisoria ed urgente : demandare ai servizi sociali di svolgere una prima valutazione e di inviare una breve relazione sul nucleo familiare materno e paterno volto a comprendere con quali tempi e modalità potranno essere riattivati gli incontri padre e figlio e quali siano i rapporti fra il minore ed i genitori pagina 1 di 8 Ordinare alla sig.ra di permettere che il sig. padre di possa vedere e tenere con CP_1 Pt_1 Per_1 sé il figlio, ammonendo costei dal porre in essere comportamenti atti ad ostacolare la relazione padre / figlio ed il tempo di permanenza fra costoro.
Nel merito :
- disporre la regolamentazione delle visite e dei tempi di permanenza del figlio con il padre con Per_1 le modalità che l'ill.ma Autorità Giudiziaria riterrà più opportune, nel solo e superiore interesse di per almeno uno o due pomeriggi alla settimana ed a fine settimana alternati, con prelievo Per_1 presso la casa materna alle ore 18.30 del venerdì e riaccompagnamento presso la casa materna la domenica alle ore 21.00, con possibilità di prevedere un ulteriore ampliamento in accordo fra padre e figlio;
- valutare l'opportunità di prevedere un intervento educativo domiciliare presso il domicilio materno al fine di sostenere ed accompagnarlo ad un riavvicinamento al padre;
Per_1
- disporre l'attivazione di tutti i percorsi di sostegno e supporto per che verranno valutati e Per_1 ritenuti opportuni dall'eventualmente esperendo approfondimento sulla capacità genitoriale e sul nucleo familiare;
- statuire che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di compartecipazione al Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, l'importo Per_1 ritenuto equo e di giustizia in misura comunque non superiore a € 220,00 qualora il sig. sia Pt_1 considerato tenuto al pagamento dei ratei di mutuo ipotecario gravanti sulla casa di proprietà della sola sig.ra o di € 400,00 / 500,00 mensili qualora si ritenga da ciò liberato, somma da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT - costo vita;
il pagamento di detto importo verrà versato, entro il giorno dieci di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra con CP_1 coordinate bancarie già note;
- disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra il corrispettivo del 50% delle spese Pt_1 CP_1 straordinarie come indicate nel Protocollo applicato al Tribunale di Monza, con la previa concertazione con i tempi e con le modalità indicate in detto protocollo;
- rigettare in ogni caso le domande proposte da parte resistente, in via preliminare, nel merito ed in via riconvenzionale, in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa in atti.
Con ogni più ampia riserva di dedurre, allegare, produrre a seguito delle difese e delle argomentazioni ed istanze avversarie.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre a magg. 4% c.p.a. e 22% iva, rimb. forf.
15% come per legge.
In via istruttoria :
Si chiede che venga ammessa ed effettuata, occorrendo, una valutazione per il tramite dei servizi sociali territorialmente competenti della capacità genitoriale della sig.ra volta ad approfondire le CP_1 sue capacità genitoriali e quali siano le migliori modalità di tutela del figlio minore, valutazione estesa sulla coppia genitoriale per la migliore comprensione delle dinamiche familiari ed, altresì, volta ad accertare l'eventuale sussistenza di condizioni di pregiudizio per il minore indicandone le cause, valutando l'idoneità dei genitori e : a) l'“accesso” all'altro genitore, individuando gli elementi di cooperazione e disponibilità, o viceversa, la difficoltà sostanziale rispetto al diritto/dovere dell'altro genitore a partecipare alla crescita e all'educazione dei figli;
b) l'attenzione ai bisogni reali dei figli;
pagina 2 di 8 c) il supporto sociale e la capacità organizzativa: capacità di promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento all'ambiente esterno;
d) l'elemento di protezione: capacità di proteggere e di tutelare i figli nell'ambiente familiare, scolastico e sociale;
e) il calore ed empatia (care): capacità di riconoscere i bisogni emotivi/affettivi dei figli e di fornire i supporti necessari.
Riferendo ogni elemento ritenuto utile alle determinazioni in ordine ad affido ed esercizio del diritto genitoriale anche da parte del padre non collocatario.
* * * Si insta affinché l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, Voglia ordinare ex art 210 c.p.c. a Controparte_2
- pec : Partita IVA: – Codice Fiscale: con
[...] Email_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in VIALE EUROPA 190 - 00144 - ROMA (RM) di esibire tutti gli estratti dei conti correnti, libretti postali, fondi, investimenti, accantonamenti, negli ultimi tre anni intestati e/o co – intestati alla sig.ra ed a CP_1 Parte_2 Si chiede, altresì, venga autorizzato l'accesso alle banche dati presso l'Agenzia delle Entrate su quanto riconducibile alla stessa sig.ra (C.F. ). CP_1 C.F._2
Si chiede che venga ordinato alla sig.ra la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi CP_1 tre anni e di tutti gli estratti dei conti bancari e finanziari, conti correnti, depositi e titoli allo stesso intestati o cointestati degli ultimi tre anni nonché la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali. Si chiede, in difetto di spontanea produzione della documentazione reddituale richiesta ex lege, che vengano effettuati tutti i doverosi accertamenti tramite la polizia tributaria e l'agenzia delle entrate sulla sig.ra onde effettuare l'accesso al cassetto fiscale ed accertare il reale patrimonio di costei. CP_1
*
In merito alle istanze istruttorie avversarie : Si chiede il rigetto delle istanze avversarie che vanno ben oltre i legittimi diritti di difesa e sono, purtroppo e unicamente motivate dalla necessità materna di effettuare personalissime valutazioni sull'utilizzo della carta di credito da esibire al figlio per condizionarlo ulteriormente e accrescere la distanza emotiva già in essere (anche a fronte del mancato consenso paterno all'acquisto di una motocicletta), ma certamente ciò non può considerarsi interesse legittimo, accoglibile in questa sede. Conseguentemente dichiarare inammissibile le istanze avversarie essendo superflue ed irrilevante ai fini della decisione.
* Rispetto all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. si ritiene superato dall'allegazione documentale in atti e spiace prendere atto dell'insistenza avversaria, mediante il deposito di istanze fuori termini a cui la scrivente difesa si vede costretta di volta in volta a replicare.
*
In merito ai capitoli di prova avversari si richiama quanto indicato già in atti e sub. VI)
per CP_1
CHIEDE che contraris reiectis l'Ill.mo Tribunale adito: Voglia disporre l'ascolto ex art. 473 bis. n. 5 del c.p.c. del minore Parte_2
IN VIA PREGIUDIZIALE e PRELIMINARE:
pagina 3 di 8 - accertata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 473-bis. 29 c.p.c. per la revisione delle condizioni di separazione, dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria e respingere tutte le richieste avversarie. Accertato inoltre che la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento in favore di Per_1 formulata in sede di memoria ex art 171-ter n. 1 cpc costituisce mutatio libelli, inoltre è subordinata all'accertamento dell'obbligazione relativa al mutuo in capo al sig. non demandabile in questa Pt_1 sede, dichiarare la stessa inammissibile.
IN VIA PRINCIPALE:
- accertata l'infondatezza delle domande avversarie, per tutti i motivi dedotti, respingere la richiesta avversaria di modifica dell'assegno di mantenimento in favore del minore nella misura Parte_2 non superiore ad € 220,00 mensili qualora il sig. sia considerato tenuto al pagamento dei ratei Pt_1 di mutuo ipotecario o di € 400/500 qualora si ritenga da ciò liberato e per l'effetto confermare tale assegno nella misura di € 500,00 mensili, rivalutata secondo gli indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2025 e con riferimento al mese di giugno 2024, il tutto da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario IBAN [...] intestato alla ricorrente e confermare a carico del signor Parte_1
l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie per il minore nella misura percentuale pari al
[...]
50% secondo il Protocollo del Tribunale di Monza, come stabilito nella sentenza di separazione;
- accertata l'insussistenza di motivi sopravvenuti tali da giustificare la modifica della statuizione in sede di separazione che ha disposto in virtù dell'età del minore e della sua capacità di Per_1 discernimento, la regolamentazione della frequentazione con il padre secondo accordi assunti direttamente con quest'ultimo, respingere la domanda di parte ricorrente volta alla determinazione di giorni prestabiliti per la frequentazione padre-figlio.
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertato che l'assegno di mantenimento di € 500,00 in favore del figlio è stato determinato Per_1 in sede di separazione dal Tribunale di Monza anche in funzione della rata di cui al contratto di mutuo dell'abitazione famigliare assegnata alla RA obbligazione cui adempimento garantisce da CP_1 parte dei genitori l'alloggio al figlio minore quale mezzo di sussistenza, accertato il perdurante l'inadempimento del sig. in ordine al pagamento della propria quota del 50% della rata di Pt_1 mutuo, inadempimento che pregiudica il minore in ordine alla garanzia circa il diritto all'abitazione oltre che gravare sulla RA che vi provvede in via esclusiva sia in virtù del vincolo di CP_1 solidarietà che dell'addebito sul proprio conto corrente, disporre oltre all'obbligo in capo al signor del pagamento in favore della RA di un assegno a titolo di contributo nel Parte_1 CP_1 mantenimento di pari ad € 500,00 e del 50% delle spese straordinarie per il minore secondo il Per_1
Protocollo del Tribunale di Monza, come stabilito in sede di separazione, il versamento da parte del signor in favore della RA della somma di € 388,00 mensili entro il 10 di ogni Parte_1 CP_1 mese tramite bonifico bancario IBAN [...] intestato alla ricorrente, pari alla quota del 50% della rata di mutuo a carico del medesimo, quale mezzo per garantire il diritto all'alloggio al figlio minore, con espressa rinuncia, da parte della RA con l'esatto CP_1 adempimento del ricorrente, al regresso nei confronti del medesimo per la quota di € 388,00 pari al 50% della quota di mutuo di competenza del sig. Pt_1
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non accogliere la domanda proposta da parte resistente in via riconvenzionale, rigettare in ogni caso le domande proposte da parte ricorrente in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto pagina 4 di 8 confermare integralmente le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1840/2024 del Tribunale di Monza pubblicata il 27.6.2024
IN OGNI CASO: Spese di lite integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di essere ammessi alle prove per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la foto che si rammostra (doc. 1) ritrae la RA con i minori Parte_3 Pt_2
e la RA e la RA al ristorante
[...] Persona_2 Testimone_1 CP_1
“Dollaro” di Monza in occasione del compleanno della RA in data 19 agosto 2020; Parte_3
2. Vero che la foto di cui al capitolo 1), risalente al 2020, è stata da lei postata sul Suo profilo
Instagram il 19 agosto 2024 in occasione in occasione del compleanno della RA;
Parte_3
3. Vero che nella foto di cui al capitolo 1) rammostrata, il minore suo nipote, aveva Parte_2 l'età di 11 anni;
4. Vero che in data 19 agosto 2020 al ristorante “Dollaro” di Monza in occasione del compleanno della RA era presente il signor;
Parte_3 Parte_1
5. Vero che la foto che Le si rammostra (doc. 2) La ritrae insieme a Suo fratello al Parte_1 ristorante “Dollaro” di Monza in occasione del compleanno della RA in data 19 Parte_3 agosto 2020;
6. Vero che nel febbraio 2025, in occasione di una telefonata con Sua MA RA , Parte_3 quest'ultima Le diceva che il signor era di lei ospite nella propria abitazione in Monza Parte_1 via G. Agnesi n. 7;
7. Vero che nel febbraio 2025, in occasione di una telefonata con Sua MA RA , Parte_3 quest'ultima escludeva che il signor contribuisse economicamente e materialmente nelle Parte_1 spese di casa e nella gestione e pulizia domestica;
8. Vero che suo nipote qualche giorno dopo il suo compleanno del 10.9.2024 le ha Parte_2 riferito il contenuto del messaggio che il padre gli ha inviato in occasione di tale compleanno e ove quest'ultimo scriveva al minore che gli era impedito fare gli auguri di persona per causa delle persone che gli stanno accanto, in particolare le ha riferito che queste persone sono state definite con la Per_1 emoticon “ ” che le si rammostra;
Si indicano quali testimoni:
- sig. residente in [...] sui capitoli da 1 a 7 Testimone_2
- sig.ra residente in [...] sui capitoli n. 1-3-4-8 Testimone_1
Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie volte alla valutazione della capacità genitoriale della RA istanza meramente esplorativa, nonché alla richiesta di produzione della CP_1 Pt_4 documentazione reddituale e patrimoniale della resistente degli ultimi tre anni, meramente superflua poiché tale documentazione è già stata depositata agli atti
Motivi della decisione
L'art. 473bis.29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possano chiede in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela del minore e in materia di contributi economici.
DOMANDA DI REVISIONE DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AL MINORE
Il lamenta la mancanza di un rapporto con il figlio (10.9.2008), a suo dire manipolato Pt_1 Per_1 dalla MA.
pagina 5 di 8 Dalla sentenza di separazione si evince che il figlio non vuole vedere il padre, essendo arrabbiato con lui, in quanto ritiene che abbia rovinato la famiglia. Nella sentenza sono state riportate le dichiarazioni che il figlio ha reso all'udienza del 18.4.2024 nel giudizio di separazione, quando il G.D. lo ha ascoltato: “Io frequento il secondo anno e l'anno prossimo ho scelto l'indirizzo di sistemi informatici e aziendali. Per ora ho solo una materia insufficiente, ma con il 5.3 ed è inglese, ho recuperato molto bene dall'inizio dell'anno. pratico calcio nel ruolo di esterno destro e gioco tutte le domeniche. Con mia mamma ho sempre avuto un bel rapporto di dialogo, siamo molto legati e riesco a raccontarle tante cose. Con mio papà non ho lo stesso dialogo, era spesso arrabbiato, è capitato anche mi insultasse dandomi del “coglione”, quando gli chiedevo di fare qualcosa insieme rimandava sempre e poi non lo facevamo. Io però voglio bene ad entrambi, ma adesso sono arrabbiato con mio papà perché ha rovinato la nostra famiglia, per un po' non vorrei vederlo. Io mi sono accorto che negli anni la mamma ha sempre cercato mio papà, ma lui era un po' distaccato;
lei ha sofferto per questa situazione. L'altro giorno al campo da calcio ho chiesto a papà di allontanarsi da me proprio perché io in questo momento sono arrabbiato, mi innervosisco a vederlo;
per questo preferirei non vederlo anche durante le mie partite di calcio. Nell'ultimo periodo in cui papà viveva con noi, lui usciva spesso e non era mai a casa. Io non ho un disturbo nel mangiare, sono solo un po' schizzinoso, non mi piace assaggiare cose nuove e non mangio le verdure. Il pesto che mi ha portato papà in effetti è buono. Per fare calcio ho dovuto fare il certificato medico agonistico ed i risultati sono stati buoni.”
Nel presente giudizio, all'udienza del 19.6.2025, il figlio è stato sentito dal G.D. e ha Per_1 dichiarato:
“Sono stato io a “sgamare” mio padre, mentre eravamo in macchina, stavamo tornando dalla Calabria, ho letto i messaggi che stava inviando “amore”, “ti amo”. Ho capito che aveva un'altra, l'ho detto ai miei zii perché mi aiutassero a dirlo alla mamma. Quando gli è stato detto, lui mi ha aggredito, negava. Mi ha dato fastidio questo comportamento poco maturo. Io credo che uno dovrebbe avere il coraggio di dire a sua moglie certe cose.
Lui non ammette di aver sbagliato.
Mi manda messaggi una volta al mese. Io credo che, se un padre vuole recuperare il rapporto con suo figlio, non aspetta un mese per scrivergli, cerca di parlargli e spiegare le cose. A me da fastidio questo suo comportamento, io sono diretto nelle cose, per cui non voglio vederlo.
Io sto benissimo con mia MA, non voglio vedere mio padre, sono arrabbiatissimo con lui. Non ho nessuna intenzione di andare dai servizi sociali per cercare di ricucire il rapporto con lui. Mia MA mi lascia libero di vederlo, ma mi urta anche solo vederlo”
Il G.D. ha dato atto che il figlio è passato davanti al padre prima di entrare nella stanza del giudice, il padre lo ha salutato e lui ha risposto senza guardarlo, con molta freddezza.
A distanza di un anno, il figlio ha ribadito la sua volontà di non incontrare il padre e la sua ferma intenzione di non voler ricucire il rapporto neppure con l'intervento dei servizi sociali. Pertanto, allo stato, non sussistono i presupposti per una ripresa dei rapporti tra di loro. Il figlio ha un'età tale che gli consente di decidere se vedere il padre e di concordare direttamente i tempi di permanenza presso di lui.
DOMANDA DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO. pagina 6 di 8 Il chiede la riduzione del contributo a suo carico per il mantenimento del figlio da euro 500, Pt_1 stabilito dal Tribunale di Monza con sentenza nr. 1840/2024 del 20.6.2024, ad euro 220 mensili, considerato che deve pagare il mutuo gravante sulla casa coniugale di proprietà esclusiva della moglie. Chiede anche di essere esonerato dall'obbligo di pagare il 50% del mutuo gravante sulla casa coniugale, in quanto di proprietà esclusiva della CP_1
Laddove fosse liberato da tale obbligo relativo al mutuo, chiede che il contributo sia stabilito in euro
400/500 mensili.
All'udienza del 11.6.2025 le parti hanno dichiarato:
Il ricorrente:”Abbiamo deciso di cointestare il mutuo sulla casa, intestandola solo a mia moglie, in quanto io volevo fare l'imprenditore e volevo salvaguardare la casa. Il contratto di locazione che avevo sottoscritto è stato risolto dopo il pignoramento dello stipendio. Sono tornato a vivere da mia MA. Sto frequentando una persona, si chiama . Pt_5
è un mio ex collega e mio carissimo amico, è un artista di fama mondiale, ha esposto anche Per_3
a NewYork, sta ristrutturando casa, stava cercando un arredamento vintage, lampadari, scatole, fili elettrici degli anni '50, che è disponibile nei mercatini, li sto cercando io.”
TE MA:”Io mi sono rivolta al giudice tutelare perché voleva fare la patente e il Per_1 padre glielo aveva promesso. Ho chiesto al padre che ha bocciato la mia richiesta. Il è sempre Pt_1 rimasto a vivere da sua MA.“
Il contratto di mutuo è cointestato e il Tribunale non può modificare tale previsione contrattuale. nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 36542 pari – Pt_1 dedotti gli oneri tributari – ad euro 2302 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Tale è il reddito considerato ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio in sede di separazione.
Nel 2024 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 2.272 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dalla CU2025. Peraltro, dall'estratto conto 2024 risultano anche versamenti in contanti di euro 800 in data 10.7.2024, di euro 3.800 in data 7.10.2024 e di euro 200 in data 10.12.2024.
Il finanziamento per la macchina scade a dicembre 2025. All'epoca della separazione era ospite dei suoi genitori. Ha sottoscritto un contratto di locazione con decorrenza ottobre 2024 relativo all'immobile ove si doveva trasferire a vivere con un canone di euro 650 mensili oltre euro 40 per spese condominiali ma ha risolto il contratto dopo 20 giorni.
Attualmente ha una trattenuta di euro 500 mensili da parte del datore di lavoro per il contributo stabilito in sede di separazione e un pignoramento da dicembre 2024 di euro 322 mensili della per CP_1 arretrati di mantenimento, spese straordinarie e mutuo non pagato.
Ciò non gli impedisce di concedersi viaggi di svago con la compagna . Pt_5 Dall'estratto conto Bancoposta/Deutsche Bank si evince che nel 2024 ha speso euro 517,50 per una crociera a Monaco a maggio e analoghi addebiti risultano a giugno, luglio, agosto, ha soggiornato più volte a Barcellona, nonché ad Arenzano, Amsterdam, Sestri Levante, Venezia. Ad aprile 2025 ha speso
676 euro per volare da Fiumicino con Easyjet.
pagina 7 di 8 Il 24.4.25 ha ricevuto dalla sua attuale compagna un rimborso di euro 300 per aereo per Pt_5
Spagna, in data 13.3.2025 rimborso di euro 450 per viaggio “Copenaghen in love”.
Ha ricevuto da i seguenti bonifici: euro 500 in data 25.7.2024, euro 1.000 in data Per_3
26.9.2024, euro 200 in data 11.11.2024, euro 500 in data 27.12.2024, euro 2.000 in data 2.4.2025, per acquisto materiale elettrico o sistema di allarme.
La resistente ha dichiarato nell'anno di imposta 2022 un reddito da lavoro dipendente di euro 21811, pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1591 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità, nel 2024 un reddito netto mensile di euro 1.589. Percepisce l'assegno unico familiare di euro 233,50. La situazione reddituale delle parti è invariata rispetto alla separazione e il pignoramento che ha promosso nei confronti di è dipeso dall'omesso pagamento della rata di mutuo a carico del Pt_1 ricorrente e di alcune spese per il figlio.
La domanda relativa al contratto di mutuo è inammissibile nel presente giudizio.
La domanda di riduzione del contributo al mantenimento del figlio non è fondata e va rigettata senza necessità di istruire il giudizio.
SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del ricorrente, soccombente e sono liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 valore indeterminabile basso per le fasi di studio, introduttiva e redazione memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Rigetta le domande del ricorrente;
II. Condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio che liquida in euro 2.000 per compensi oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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