Art. 21.
La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dell' articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le variazioni della misura del contributo di cui al precedente comma saranno stabilite in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze della relativa gestione derivante dall'applicazione delle norme che regolano le prestazioni a carico del Fondo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dell' articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le variazioni della misura del contributo di cui al precedente comma saranno stabilite in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze della relativa gestione derivante dall'applicazione delle norme che regolano le prestazioni a carico del Fondo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.