Ordinanza cautelare 17 luglio 2015
Sentenza 11 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 11/11/2021, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/11/2021
N. 01367/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00911/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2015, proposto da
PA NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Bonon, Fabio Intermite, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di Livinallongo del Col di Lana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Livio Viel, Maurizio Visconti, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Visconti in Venezia, Dorsoduro,1057;
nei confronti
AB Fly S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 269;
Impianti Turistici Boe' Spa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 26/3/2015; della delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26/3/2015; della delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 26/3/2015; della delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 26/3/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Livinallongo del Col di Lana e di AB Fly S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. NE ha dedotto di essere titolare, sin dall’anno 1997, di una attività di somministrazione di cibo e bevande, collocata nelle prossimità del percorso di transito degli utilizzatori degli impianti sciistici esistenti nel territorio comunale; ha, altresì, rappresentato che a seguito dell’adozione dei provvedimenti indicati in epigrafe, si sarebbe determinata una modifica della viabilità dell’area ove insiste detta attività commerciale, in tal modo incidendo in senso negativo sul relativo esercizio.
Avverso tali provvedimenti sono stati articolati i seguenti motivi di impugnazione:
1) con il primo motivo si lamenta la violazione dell’obbligo di astensione del funzionario in conflitto di interessi di cui all’art. 78 TUEL, in quanto il Sindaco del Comune resistente e alcuni consiglieri che avrebbero partecipato all’adozione delle delibere impugnate sarebbero soci, ovvero legati da rapporti di parentela o affinità ai soci, delle società interessate dagli atti in commento;
2) con il secondo motivo di gravame si deduce l’illegittimità delle delibere impugnate per mancata adeguata considerazione del parere negativo espresso dai frazionisti della Vicinia di Varda, dal quale l’Amministrazione si sarebbe discostata senza addurre alcuna motivazione legittima, in violazione delle previsioni dello Statuto comunale.
Si è costituito in giudizio il Comune resistente, eccependo l’inammissibilità del ricorso cumulativo, e la carenza di interesse al ricorso in capo al deducente, essendo stati impugnati provvedimenti che non avrebbero nulla a che vedere con l’area ove insiste l’esercizio commerciale del NE e che, diversamente, da quanto sostenuto da quest’ultimo, non inciderebbero sulla viabilità di zona.
Nel merito, l’Amministrazione ha chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato.
Si è, altresì, costituita in giudizio la società AB Fly srl, eccependo l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’autorizzazione regionale al mutamento di destinazione necessaria in materia di usi civici, e della successiva determinazione provinciale di approvazione del progetto di impianto da realizzare; la società ha osservato, ancora, che il primo motivo di ricorso sarebbe inammissibile per mancata notifica dell’impugnazione alle società controinteressate, e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame.
All’udienza in data 23.09.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il gravame in disamina il ricorrente ha impugnato quattro distinte delibere del Consiglio Comunale di Livinallongo del Col di Lana, tutte adottate in data 26.03.2015, assumendo che le stesse, modificando la “viabilità di zona” inciderebbero negativamente sull’attività commerciale svolta: il NE ha, infatti, rappresentato, di essere titolare di un chiosco per la somministrazione di cibo e bevande posto in prossimità degli impianti sciistici, collocato su suolo pubblico concesso in uso al Sig. NE, da cui questi trae il reddito per il sostentamento del proprio nucleo familiare.
Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 73 cpa, il ricorrente ha dedotto, più puntualmente, che le delibere impugnate avrebbero determinato una modifica dei percorsi di transito dei fruitori degli impianti sciistici, tale da far sì che questi non passino più davanti al suo chiosco, con conseguente pregiudizio economico per l’attività svolta a causa del minor afflusso di clienti.
3. Occorre, in primo luogo, esaminare le eccezioni preliminari sollevate dal Comune resistente e dalla società controinteressata, e, segnatamente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a relativo sostegno.
L’eccezione è fondata, in quanto l’interesse posto a base del ricorso (e, invero, prospettato in via solo generica all’atto dell’introduzione del giudizio) non risulta suscettibile di essere concretamente inciso, in senso negativo, dagli atti gravati che, pertanto, devono essere ritenuti privi di autonoma capacità lesiva di tale interesse.
Le quattro delibere impugnate, tutte adottate in data 26.03.2015, hanno il seguente oggetto ( cfr . documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio):
1) la nr. 5 ha ad oggetto il mutamento di destinazione d’uso di alcuni terreni comunali in precedenza a uso civico, e la relativa concessione in favore della società AB Fly srl per la gestione e la realizzazione di una seggiovia;
2) la nr. 6 ha ad oggetto il mutamento di destinazione d’uso di alcuni terreni comunali in precedenza a uso civico per pascolo, e la relativa concessione alla Impianti Turistici Boé spa per la realizzazione e gestione di una pista da sci denominata “Raccordo Burz”;
3) la nr. 7 ha ad oggetto il mutamento di destinazione d’uso di alcuni terreni comunali in precedenza a uso civico e la concessione in favore della Impianti Turistici Boé spa della servitù di passaggio di acquedotto per l’attingimento di acqua dalla sorgente Avoie, per il suo utilizzo in un rifugio denominato “Burz”;
4) la nr. 8 ha ad oggetto il mutamento di destinazione d’uso di alcuni terreni comunali in precedenza a uso civico e la concessione in favore della Impianti Turistici Boé spa per la realizzazione di alcune opere del tipo paravalanghe a protezione della pista da sci denominata “Rientro”.
Da quanto precede discende, dunque, che con gli atti impugnati il consiglio comunale di Livinallongo del Col di Lana ha disposto il mutamento di destinazione di alcuni terreni comunali in precedenza a uso civico, concedendoli alle società controinteressate al fine di realizzarvi una seggiovia, una pista da sci, una struttura paravalanghe, e per installarvi un acquedotto.
Il pregiudizio lamentato dal ricorrente, come si è detto, consiste nella riduzione dell’afflusso di avventori presso il chiosco del quale è titolare, in quanto la costruzione della seggiovia farebbe sì che l’accesso alle piste da parte degli sciatori avrebbe luogo attraverso un percorso alternativo rispetto a quello in precedenza utilizzato, che attraversava la strada lungo la quale insiste tale esercizio commerciale.
Ciò premesso, è agevole rilevare come sia impossibile ravvisare, in difetto di ogni puntuale deduzione in proposito da parte del ricorrente, un rilevante collegamento eziologico tra tale paventata incisione dell’interesse economico del Sig. NE e la concessione in uso dei terreni comunali per la costruzione di una nuova pista da sci, di opere paravalanghe e per l’attingimento di acqua sorgiva a vantaggio di un rifugio, di cui alle delibere nr. 6, 7 e 8 del 2015.
A ben vedere, l’impugnazione non risulta sostenuta da un concreto interesse alla relativa disamina nemmeno nella parte in cui con essa si avversa la delibera nr. 5: come in precedenza evidenziato, si tratta di un provvedimento con cui il consiglio comunale si è limitato a concedere in uso alla società controinteressata alcuni terreni in precedenza destinati a uso civico. L’atto, dunque, risulta in sé privo di autonoma capacità lesiva rispetto all’interesse fatto valere in giudizio dal Sig. NE, capacità lesiva da ricollegare, piuttosto, agli atti con cui è stata successivamente autorizzata, sul piano edilizio, la realizzazione dell’impianto di risalita avversato, e la relativa messa in esercizio, e che non consta siano stati impugnati. Come è agevole rilevare, lo “sviamento” della clientela del chiosco che viene, nella sostanza, lamentato, non può farsi discendere, neppure astrattamente, dalla concessione in uso del terreno alla società AB Fly, ma solo, eventualmente, dai provvedimenti conseguenti con cui si è autorizzata la costruzione e messa in funzione della seggiovia che costituirebbe il percorso alternativo di accesso alle piste da sci rispetto a quello in precedenza fruito dagli avventori.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 in favore della parte resistente, e in euro 2.000,00 in favore della controinteressata, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO