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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara
IO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 4384/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 1145/2017 emesso dal Tribunale di Salerno in data
25.03.2017
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Monica Solimo con il quale Parte_1 elettivamente domicilia come in atti
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. EN LE con il quale Controparte_1 elettivamente domicilia come in atti atti
OPPOSTO
All'udienza del 3.10.2025 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto notificato in data 26.06.2017 il , proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1145/17 emesso dal Tribunale di Salerno e, notificatogli data 03.04.2017 convenendo in giudizio dinanzi all'intestato giudice, il sig. , al fine di Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del per lite Controparte_1 temeraria, chiedendo di essere ammesso a deferire interrogatorio formale al CP_1
, nonché prova per testi.
[...]
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale ne chiedeva il rigetto perché Controparte_1 inammissibile, improcedibile, infondato e chiedeva in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto eccependo l' inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione in via preliminare ed assorbente a eccepiva che l'opposizione non era fondata su prova scritta e, pertanto la stessa va rigettata.
Nel corso del giudizio veniva prima rigettata e poi concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Venivano ammesse ed espletate le richieste istruttorie e dopo numerosi rinvii d'ufficio e cambi di giudicante, la scrivente fissava l'udienza di discussione al 3.10.2025 e decideva la causa come da sentenza che si allega.-
-----------
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Nel caso che occupa l'opponente ha eccepito che ha esercitato diritto di ritenzione del deposito cauzionale, pari ad euro 1000,00 in quanto il non aveva pagato Controparte_1 parte degli oneri condominiali ed alcuni canoni di locazione al momento del rilascio dell'immobile ed afferma in modo fantasioso, che il al momento del Controparte_1 rilascio dell'immobile rinunciava al deposito cauzionale. Tuttavia il , non Controparte_1 ha mai rinunciato al deposito cauzionale pari ad euro 1000,00. Ben vero, lo stesso ha subito plurime azioni esecutive, da parte del , per i canoni non pagati e per gli oneri Parte_1 condominiali ed alla data attuale il è stato interamente pagato dal Parte_1 CP_1
, tramite pignoramenti presso terzi, ottenendo il totale soddisfo di quanto dovutogli.
[...]
Pertanto il , allo stato non può detenere la somma di euro 1000,00 quale Parte_1 deposito cauzionale imputandola al ritardato pagamento degli oneri condominiali e di alcuni mesi di locazione al rilascio dell'immobile, la stessa è da imputare ad eventuali danni presenti al momento del rilascio dell'immobile, danni che si precisa ed evidenzia, che non c'erano e, non sono stati verbalizzati dall'Ufficiale Giudiziario al momento del rilascio dell'immobile.
Il credito è fondato e legittimo. risulta la fondatezza della pretesa azionata con ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
Il deposito cauzionale non è un acconto sul canone né una penale, ma una garanzia temporanea, da restituire al termine della locazione, salvo contestazioni fondate e azioni legali in corso. Dalla lettura del Verbale di rilascio immobile, l'Ufficiale Giudiziario
, si legge il , rilascia spontaneamente l'immobile al Persona_1 Controparte_1
, nello stesso verbale non si fa menzione di accordi di qualsiasi genere Parte_1 rispetto al Deposito Cauzionale e, non vengono trascritti nessun tipo di danni riscontrati nell'immobile del . Parte_1
L'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale, sorge al termine della locazione, non appena sia avvenuto il rilascio dell'immobile locato, di talchè, ove il locatore la trattenga, senza apporre domanda giudiziale per l'attribuzione in tutto o in parte dello stesso a copertura di specifici danni subiti e constatati al momento del rilascio dell'immobile.
Nel corso dell'istruttoria i testi escussi Ufficiale Unep di Salerno dott. e la sig.ra Per_1 confermano, che l'immobile rilasciato al , non aveva nessun Testimone_1 Parte_1 danno e, che il , non aveva mai rinunciato alla cauzione. Visto che in sede Controparte_1 di rilascio l'immobile non presentava danni ed il conduttore ha diritto alla restituzione della cauzione ( Cass. 21.04.2010 n. 9442; Casss. 15.10.2002 n. 14655; Cass. 09.11.1989 n.
4725).-
L'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara IO, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1145/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data
25.03.2017 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede: 1.- rigetta la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto già esecutivo;
2.- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
662,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv.
EN LE per dichiarazionedi averne fatto anticipo.-
Così deciso in Salerno, 3.10. 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara IO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara
IO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 4384/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 1145/2017 emesso dal Tribunale di Salerno in data
25.03.2017
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Monica Solimo con il quale Parte_1 elettivamente domicilia come in atti
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. EN LE con il quale Controparte_1 elettivamente domicilia come in atti atti
OPPOSTO
All'udienza del 3.10.2025 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto notificato in data 26.06.2017 il , proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1145/17 emesso dal Tribunale di Salerno e, notificatogli data 03.04.2017 convenendo in giudizio dinanzi all'intestato giudice, il sig. , al fine di Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del per lite Controparte_1 temeraria, chiedendo di essere ammesso a deferire interrogatorio formale al CP_1
, nonché prova per testi.
[...]
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale ne chiedeva il rigetto perché Controparte_1 inammissibile, improcedibile, infondato e chiedeva in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto eccependo l' inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione in via preliminare ed assorbente a eccepiva che l'opposizione non era fondata su prova scritta e, pertanto la stessa va rigettata.
Nel corso del giudizio veniva prima rigettata e poi concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Venivano ammesse ed espletate le richieste istruttorie e dopo numerosi rinvii d'ufficio e cambi di giudicante, la scrivente fissava l'udienza di discussione al 3.10.2025 e decideva la causa come da sentenza che si allega.-
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Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Nel caso che occupa l'opponente ha eccepito che ha esercitato diritto di ritenzione del deposito cauzionale, pari ad euro 1000,00 in quanto il non aveva pagato Controparte_1 parte degli oneri condominiali ed alcuni canoni di locazione al momento del rilascio dell'immobile ed afferma in modo fantasioso, che il al momento del Controparte_1 rilascio dell'immobile rinunciava al deposito cauzionale. Tuttavia il , non Controparte_1 ha mai rinunciato al deposito cauzionale pari ad euro 1000,00. Ben vero, lo stesso ha subito plurime azioni esecutive, da parte del , per i canoni non pagati e per gli oneri Parte_1 condominiali ed alla data attuale il è stato interamente pagato dal Parte_1 CP_1
, tramite pignoramenti presso terzi, ottenendo il totale soddisfo di quanto dovutogli.
[...]
Pertanto il , allo stato non può detenere la somma di euro 1000,00 quale Parte_1 deposito cauzionale imputandola al ritardato pagamento degli oneri condominiali e di alcuni mesi di locazione al rilascio dell'immobile, la stessa è da imputare ad eventuali danni presenti al momento del rilascio dell'immobile, danni che si precisa ed evidenzia, che non c'erano e, non sono stati verbalizzati dall'Ufficiale Giudiziario al momento del rilascio dell'immobile.
Il credito è fondato e legittimo. risulta la fondatezza della pretesa azionata con ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
Il deposito cauzionale non è un acconto sul canone né una penale, ma una garanzia temporanea, da restituire al termine della locazione, salvo contestazioni fondate e azioni legali in corso. Dalla lettura del Verbale di rilascio immobile, l'Ufficiale Giudiziario
, si legge il , rilascia spontaneamente l'immobile al Persona_1 Controparte_1
, nello stesso verbale non si fa menzione di accordi di qualsiasi genere Parte_1 rispetto al Deposito Cauzionale e, non vengono trascritti nessun tipo di danni riscontrati nell'immobile del . Parte_1
L'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale, sorge al termine della locazione, non appena sia avvenuto il rilascio dell'immobile locato, di talchè, ove il locatore la trattenga, senza apporre domanda giudiziale per l'attribuzione in tutto o in parte dello stesso a copertura di specifici danni subiti e constatati al momento del rilascio dell'immobile.
Nel corso dell'istruttoria i testi escussi Ufficiale Unep di Salerno dott. e la sig.ra Per_1 confermano, che l'immobile rilasciato al , non aveva nessun Testimone_1 Parte_1 danno e, che il , non aveva mai rinunciato alla cauzione. Visto che in sede Controparte_1 di rilascio l'immobile non presentava danni ed il conduttore ha diritto alla restituzione della cauzione ( Cass. 21.04.2010 n. 9442; Casss. 15.10.2002 n. 14655; Cass. 09.11.1989 n.
4725).-
L'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara IO, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1145/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data
25.03.2017 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede: 1.- rigetta la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto già esecutivo;
2.- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
662,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv.
EN LE per dichiarazionedi averne fatto anticipo.-
Così deciso in Salerno, 3.10. 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara IO