Trib. Chieti, sentenza 22/12/2025, n. 441
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Nesso causale tra attività lavorativa e infermità

    L'istruttoria, le testimonianze e la CTU hanno provato che il ricorrente ha svolto mansioni rumorose per un lungo periodo e che esiste un nesso di compatibilità eziologica tra l'infermità e l'attività lavorativa, sebbene non sia stato l'unico fattore causale.

  • Accolto
    Quantificazione del danno biologico

    La CTU ha quantificato il danno biologico da ipoacusia in misura pari al 10%, che, sommato alla preesistente rachipatia dell'8%, porta a un danno biologico complessivo del 17%. Il giudice ha accolto il diritto all'indennizzo in rendita nella misura del 17%.

  • Accolto
    Condanna alle spese processuali

    In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., la parte resistente è stata condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Chieti, sentenza 22/12/2025, n. 441
    Giurisdizione : Trib. Chieti
    Numero : 441
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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