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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/12/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 510/2025 promossa da (Avv. Rocco Carabba) contro l (avv. Parte_1 CP_1
AR UC RE) avente ad oggetto: indennizzo per danno biologico ex art. 13, D. Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 5 aprile 2025, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver svolto l'attività lavorativa di muratore-carpentiere per oltre quarant'anni e di aver sempre lavorato impiegando strumenti estremamente rumorosi, ovvero nelle immediate vicinanze dei colleghi che tali strumenti utilizzavano, deduceva che a causa dello svolgimento delle proprie mansioni aveva contratto “ipoacusia percettiva neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave”, la cui natura professionale era stata negata dall' all'esito della domanda di CP_1 indennizzo del 9.09.2020. Dopo aver evidenziato di essere stato già indennizzato dall' per rachipatia con danno biologico pari all'8%, lo stesso concludeva CP_1 chiedendo di “accertare e dichiarare che esso ricorrente è affetto da ipoacusia percettiva neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave; accertare e dichiarare che la predetta infermità è stata causata o concausata dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente e che è quantificabile, quanto a danno biologico, in misura pari al 12% (con danno biologico complessivo pari al 19% considerando la rachipatia già riconosciuta in misura pari all'8%); conseguentemente, condannare l' alla corresponsione in favore del Sig. CP_1
del relativo indennizzo dalla data della domanda amministrativa Parte_1
(o da quell'altra che sarà ritenuta di giustizia); voglia, altresì, condannare
l' convenuto al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, compresi CP_2 oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, istruita con documenti, con l'escussione di testimoni e con l'espletamento di una C.T.U. medico legale, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 -
Il ricorso è risultato fondato e può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente il ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: il teste , fratello del ricorrente Testimone_1 nonché contitolare di impresa e collega per circa quarant'anni, ha confermato che il ricorrente ha svolto l'attività di muratore-carpentiere dagli anni '70 e per il periodo dedotto in ricorso e che: “lo svolgimento di questa attività prevedeva il quotidiano impiego di strumenti quali mazzette, seghe circolari, motopicche, trapani, flessibile, mole ad acqua, demolitori, martelli, martelli pneumatici, scalpelli demolitori, mole flessibili, vibratori per calcestruzzo, betoniere con motore a scoppio, montacarichi per sollevamento malta, compressori ad aria;
il
Sig. ha sempre lavorato impiegando strumenti che producevano rumore, Pt_1 ovvero lavorando nelle immediate vicinanze dei colleghi che tali strumenti utilizzavano (con la precisazione che ciò avveniva senza dispositivi di protezione sonora); l'impiego dei suddetti strumenti era quotidiano e si protraeva per quasi tutto l'orario lavorativo;
l'orario lavorativo si articolava in 8 ore giorno dal lunedì al venerdì.” Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione del teste
, conoscente d'infanzia del ricorrente, occupato nella Testimone_2 medesima attività lavorativa da più di trent'anni e titolare della ditta presso la quale il sig. ha lavorato “circa 2/3 anni circa 5 anni fa”. Pt_1
In secondo luogo, il C.T.U., all'esito di scrupoloso esame del caso concreto
Pag. 2 di 5 ed attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta, della storia clinica e delle condizioni di salute del ricorrente, ha ritenuto che lo stesso sia affetto da:
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale con deep a 4000 Hz in evoluzione presbiacusica.”
In particolare, il C.T.U. premesso che “il ricorrente esibiva esame audiometrico del 6/2/2020 dalla disamina del quale il sanitario escludeva il CP_1 danno da esposizione cronica a rumore imputando il tracciato audiometrico a evoluzione presbiacusia sì come evidenziato dal consulente ORL essendosi in presenza di una ipoacusia neurosensoriale bilaterale più grave alle alte frequenze
e mancata risalita della curva a 8 KHz” ha precisato che “Dagli atti di causa rileva visita ORL ed esame audiometrico eseguito il 26/1/2017 con evidenza di
“Ipoacusia bilaterale neurosensoriale con DEEP sui 4000 HZ compatibile con tecnopatia da rumore” chiarendo che “Tale condizione ha poi subito una classica evoluzione presbiacusica come da tracciato del 2020. Pertanto, ai fini della valutazione del Danno complessivo prenderemo in esame la curva audiometrica del 2017, la cui percentualizzazione è pari al 10% (dieci per cento).”
Il consulente ha, quindi, concluso nei seguenti termini: “1. Il periziato
risulta essere affetto da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale Parte_1 con deep a 4000 Hz in evoluzione presbiacusica”;
2. Vi è nesso di compatibilità eziologica tra le infermità “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale con deep a 4000
Hz in evoluzione presbiacusica” e l'attività di muratore/carpentiere;
3. Lo svolgimento dell'attività lavorativa non è stato l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della patologia riscontrata ma vi ha inciso in maniera sensibile;
4. Il grado di incidenza della patologia riscontrata sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, sulla base delle previsioni di cui al D.M. del
12/07/2000, è pari al 10% (dieci per cento) della totale.
5. Tale percentuale, attesa la preesistenza dell'8% (otto per cento), comporta una valutazione complessiva del 17% (diciassette per cento), applicando quanto previsto nel DM del 12 luglio
2000.”
Tali risultanze peritali ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto delle risultanze istruttorie del giudizio,
Pag. 3 di 5 dello stato di salute presente e preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile allo scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento del ricorso in questa sede proposto, deve senza dubbio dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'indennizzo in rendita ex art. 13, comma 2°, lett. a, D.Lgs. 23.2.2000 n.
38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 17%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m. 55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale con deep a 4000 Hz in evoluzione presbiacusica” di origine professionale, con un danno biologico quantificabile nella misura del 10% con riferimento alle tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 38/2000; dichiara il diritto all'unificazione dei postumi ex art. 80 T.U. n° 1124/1965 per un danno biologico complessivo pari al 17% e, per l'effetto, condanna l' in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore: al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo
Pag. 4 di 5 a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo;
nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi euro
2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 22 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 510/2025 promossa da (Avv. Rocco Carabba) contro l (avv. Parte_1 CP_1
AR UC RE) avente ad oggetto: indennizzo per danno biologico ex art. 13, D. Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 5 aprile 2025, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver svolto l'attività lavorativa di muratore-carpentiere per oltre quarant'anni e di aver sempre lavorato impiegando strumenti estremamente rumorosi, ovvero nelle immediate vicinanze dei colleghi che tali strumenti utilizzavano, deduceva che a causa dello svolgimento delle proprie mansioni aveva contratto “ipoacusia percettiva neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave”, la cui natura professionale era stata negata dall' all'esito della domanda di CP_1 indennizzo del 9.09.2020. Dopo aver evidenziato di essere stato già indennizzato dall' per rachipatia con danno biologico pari all'8%, lo stesso concludeva CP_1 chiedendo di “accertare e dichiarare che esso ricorrente è affetto da ipoacusia percettiva neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave; accertare e dichiarare che la predetta infermità è stata causata o concausata dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente e che è quantificabile, quanto a danno biologico, in misura pari al 12% (con danno biologico complessivo pari al 19% considerando la rachipatia già riconosciuta in misura pari all'8%); conseguentemente, condannare l' alla corresponsione in favore del Sig. CP_1
del relativo indennizzo dalla data della domanda amministrativa Parte_1
(o da quell'altra che sarà ritenuta di giustizia); voglia, altresì, condannare
l' convenuto al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, compresi CP_2 oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, istruita con documenti, con l'escussione di testimoni e con l'espletamento di una C.T.U. medico legale, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 -
Il ricorso è risultato fondato e può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente il ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: il teste , fratello del ricorrente Testimone_1 nonché contitolare di impresa e collega per circa quarant'anni, ha confermato che il ricorrente ha svolto l'attività di muratore-carpentiere dagli anni '70 e per il periodo dedotto in ricorso e che: “lo svolgimento di questa attività prevedeva il quotidiano impiego di strumenti quali mazzette, seghe circolari, motopicche, trapani, flessibile, mole ad acqua, demolitori, martelli, martelli pneumatici, scalpelli demolitori, mole flessibili, vibratori per calcestruzzo, betoniere con motore a scoppio, montacarichi per sollevamento malta, compressori ad aria;
il
Sig. ha sempre lavorato impiegando strumenti che producevano rumore, Pt_1 ovvero lavorando nelle immediate vicinanze dei colleghi che tali strumenti utilizzavano (con la precisazione che ciò avveniva senza dispositivi di protezione sonora); l'impiego dei suddetti strumenti era quotidiano e si protraeva per quasi tutto l'orario lavorativo;
l'orario lavorativo si articolava in 8 ore giorno dal lunedì al venerdì.” Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione del teste
, conoscente d'infanzia del ricorrente, occupato nella Testimone_2 medesima attività lavorativa da più di trent'anni e titolare della ditta presso la quale il sig. ha lavorato “circa 2/3 anni circa 5 anni fa”. Pt_1
In secondo luogo, il C.T.U., all'esito di scrupoloso esame del caso concreto
Pag. 2 di 5 ed attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta, della storia clinica e delle condizioni di salute del ricorrente, ha ritenuto che lo stesso sia affetto da:
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale con deep a 4000 Hz in evoluzione presbiacusica.”
In particolare, il C.T.U. premesso che “il ricorrente esibiva esame audiometrico del 6/2/2020 dalla disamina del quale il sanitario escludeva il CP_1 danno da esposizione cronica a rumore imputando il tracciato audiometrico a evoluzione presbiacusia sì come evidenziato dal consulente ORL essendosi in presenza di una ipoacusia neurosensoriale bilaterale più grave alle alte frequenze
e mancata risalita della curva a 8 KHz” ha precisato che “Dagli atti di causa rileva visita ORL ed esame audiometrico eseguito il 26/1/2017 con evidenza di
“Ipoacusia bilaterale neurosensoriale con DEEP sui 4000 HZ compatibile con tecnopatia da rumore” chiarendo che “Tale condizione ha poi subito una classica evoluzione presbiacusica come da tracciato del 2020. Pertanto, ai fini della valutazione del Danno complessivo prenderemo in esame la curva audiometrica del 2017, la cui percentualizzazione è pari al 10% (dieci per cento).”
Il consulente ha, quindi, concluso nei seguenti termini: “1. Il periziato
risulta essere affetto da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale Parte_1 con deep a 4000 Hz in evoluzione presbiacusica”;
2. Vi è nesso di compatibilità eziologica tra le infermità “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale con deep a 4000
Hz in evoluzione presbiacusica” e l'attività di muratore/carpentiere;
3. Lo svolgimento dell'attività lavorativa non è stato l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della patologia riscontrata ma vi ha inciso in maniera sensibile;
4. Il grado di incidenza della patologia riscontrata sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, sulla base delle previsioni di cui al D.M. del
12/07/2000, è pari al 10% (dieci per cento) della totale.
5. Tale percentuale, attesa la preesistenza dell'8% (otto per cento), comporta una valutazione complessiva del 17% (diciassette per cento), applicando quanto previsto nel DM del 12 luglio
2000.”
Tali risultanze peritali ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto delle risultanze istruttorie del giudizio,
Pag. 3 di 5 dello stato di salute presente e preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile allo scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento del ricorso in questa sede proposto, deve senza dubbio dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'indennizzo in rendita ex art. 13, comma 2°, lett. a, D.Lgs. 23.2.2000 n.
38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 17%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m. 55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale con deep a 4000 Hz in evoluzione presbiacusica” di origine professionale, con un danno biologico quantificabile nella misura del 10% con riferimento alle tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 38/2000; dichiara il diritto all'unificazione dei postumi ex art. 80 T.U. n° 1124/1965 per un danno biologico complessivo pari al 17% e, per l'effetto, condanna l' in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore: al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo
Pag. 4 di 5 a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo;
nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi euro
2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 22 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
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