Art. 7.
L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui all' articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 , convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 1972, n. 734 , successivamente integrato dall' articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 261 , per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Ancona ovvero per la riparazione, ristrutturazione ed ampliamento di quello esistente, e' revocata.
Per le medesime finalita' di cui al precedente comma, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1978, per essere assegnata, quale contributo speciale, alla Regione Marche.
L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui all' articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 , convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 1972, n. 734 , successivamente integrato dall' articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 261 , per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Ancona ovvero per la riparazione, ristrutturazione ed ampliamento di quello esistente, e' revocata.
Per le medesime finalita' di cui al precedente comma, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1978, per essere assegnata, quale contributo speciale, alla Regione Marche.