Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 26/06/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01228/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01682/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2023, proposto da Sanatrix Nuovo Elaion Società Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in LE, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Asl LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a - del provvedimento prot. n. 155910 del 04.08.2023 con il quale l'A.S.L. LE ha respinto l'istanza precedentemente depositata dalla ricorrente volta al riconoscimento del contributo una tantum previsto dal D.G.R.C. n. 370/2022 e dall'art. 4 comma 5 bis del D.L. n. 34/2020, a causa della sospensione delle attività semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari nel corso dell'anno 2020, a seguito del contagio da Covid-19;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 148288 del 24.07.2023, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl di LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la società cooperativa ricorrente, premettendo in fatto di erogare prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali piccolo gruppo, domiciliari, semiresidenziali e residenziali di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 in convenzione con la Regione Campania, ha impugnato i provvedimenti con i quali la ASL di LE le ha negato il contributo una tantum , introdotto per effetto dell’art. 9 del Decreto-legge 09.11.2020, n. 149, che ha modificato l’articolo 4 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a ristoro dei costi fissi sostenuti dalle strutture private accreditate e rendicontati dalle stesse strutture che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, abbiano sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l’anno 2020.
2. L’Azienda Sanitaria Locale di LE costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e nel merito l’infondatezza del gravame.
3. All’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
4.1. L’art. 9 del Decreto-legge 09.11.2020, n. 149, che ha modificato l’articolo 4 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto il comma 5-bis, ai sensi del quale: “ Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell’andamento dell’emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l’anno 2020, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell’anno 2020 di cui deve essere rendicontata l’effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all’emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l’anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell’ambito del budget assegnato per l’anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l’anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.. ”;
4.2. La norma citata, dunque, rappresenta la fonte diretta del contributo una tantum riconosciuto a tutte le strutture private accreditate che - in virtù di provvedimenti regionali- abbiano sospeso, per effetto del COVID-19, le attività di ricovero e ambulatoriali contrattualizzate per l’anno 2020, consentendo alle Regioni e alle Province Autonome, in funzione dell’andamento epidemiologico, la possibilità di riconoscere loro per lo stesso anno, fino ad un massimo del 90% del budget assegnato, nell’ambito degli accordi e dei contratti stipulati per l’anno 2020.
4.3. Tanto premesso, le censure mosse da parte ricorrente attengono all’asserito errore commesso dall’Amministrazione, nel calcolo del valore della produzione, il quale sarebbe stato illegittimamente operato facendo riferimento all’intera produzione, tanto quella concernente le attività ambulatoriali, ambulatoriali piccolo gruppo, domiciliari e semiresidenziali di riabilitazione (cd. ex art. 26) quanto quelle residenziali, svolte dalla struttura.
4.4. Sul punto, l’ASL resistente ha evidenziato che sulla scorta della Delibera della Regione Campania n.370/2022, andavano considerati i valori complessivi riportati nel bilancio della struttura, risultata in utile (avendo i ricavi delle attività non sospese superato i costi sostenuti nel medesimo periodo di riferimento), in linea con una corretta interpretazione della normativa di riferimento.
4.5. L’oggetto della contestazione è, dunque, in sostanza, il valore della produzione elaborata dall’Amministrazione, a chiusura dell’anno di riferimento, e rispetto al quale parte ricorrente si duole poi del mancato riconoscimento del predetto contributo una tantum ex art. 9 del Decreto-legge 09.11.2020, n. 149 (c.d. “ Decreto Ristori bis ”).
4.6. Al contrario, secondo la tesi attorea, sulla scorta della applicazione della D.G.R.C. n. 531/2021 e della D.G.R.C. n. 370/2022, recante le “ linee guida per la concessione del contributo una tantum legato all’emergenza COVID a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalle strutture private accreditate e dalle stesse rendicontati ”, l’ASL avrebbe dovuto considerare unicamente la produzione derivante dalle attività sospese nel periodo COVID, vale a dire, prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali piccolo gruppo, domiciliari e semiresidenziali di riabilitazione (cd. ex art. 26), tenendo fuori dal calcolo della produzione le attività residenziali, in quanto non sospese.
4.7. Dunque parte ricorrente contesta il valore della produzione risultante all’esito dei controlli effettuati dall’amministrazione in base ai criteri indicati nei richiamati provvedimenti.
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio di poter richiamare una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di esiti dei controlli di appropriatezza secondo cui: “ Le contestazioni relative alla determinazione della remunerazione delle prestazioni effettuate dai soggetti privati accreditati rientrano dunque nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non fa parte del thema decidendum alcun profilo legato all'esercizio da parte della pubblica amministrazione di poteri autoritativi e discrezionali. Esse si collocano a valle del rapporto concessorio di pubblico servizio, hanno ad oggetto solo gli esiti del controllo sulla attività esercitata, pongono in discussione un accertamento tecnico, e non una valutazione discrezionale dell'amministrazione, e pertanto non coinvolgono il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio.
13. 4 - Dando seguito alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (da ultimo, Cass. S.U. n. 20161 del 2021, Cass. S.U. n. 16460 del 2020), le controversie aventi ad oggetto l'esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133, comma 1, lett c) del c.p.a. qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie, ovvero le sanzioni amministrative irrogate. ” (Cass. SS.UU. 19.1.2022, n. 1602).
5.1 Nel caso di specie, pur non vertendosi in materia di controlli di appropriatezza, tuttavia la soluzione in punto di giurisdizione può ispirarsi, per affinità di tipologia di contestazione, al suddetto pronunciamento.
5.2. Difatti, al pari di quanto avviene per i controlli sull’appropriatezza, l’Amministrazione, anche nel caso di specie, quale controparte contrattuale, si è limitata a verificare la quantificazione in termini economici delle prestazioni rese, sulla base di quanto previamente concordato negli accordi previamente stipulati che riguardano l’intera attività (tanto quella sospesa nel periodo COVID che quella residenziale non sospesa).
5.3. La questione posta, allora, si colloca nella fase relativa allo svolgersi del rapporto convenzionale in essere ed attiene alle modalità di quantificazione del valore della produzione riferita all’anno 2020 utile, poi, ai fini del riconoscimento del contributo una tantum ambìto.
5.4. Ad abundantiam va poi rammentato che sempre le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto modo di precisare che “ (…) è consolidato, nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, il principio per cui, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid ed il quomodo dell'erogazione (Cass. Sez. U. 17 luglio 2018, n. 19042; Cass. Sez. U. 13 ottobre 2011, n. 21062; Cass. Sez. U. 20 luglio 2011, n. 15867; Cass. Sez. U. 20 febbraio 2007 n. 3848; Cass. Sez. U. 25 luglio 2006, n. 16896). Il principio, ribadito anche di recente (in tema, non massimate in CED sul punto: Cass. Sez. U. 15 novembre 2023, n. 31738, Cass. Sez. U. 15 novembre 2023, n. 31730 e Cass. Sez. U. 19 settembre 2023, n. 26842), è del resto conforme al pensiero espresso sul punto dal Consiglio di Stato, secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato, non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione, mentre è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (così Cons. St. 19 gennaio 2023, n. 664, facendo richiamo a Cons. St. Ad. Pl. 29 gennaio 2014, n. 6). 2.3. ― Da quanto sopra discende che la giurisdizione relativa alla controversia che qui interessa deve intendersi radicata in capo al giudice ordinario. La spettanza della sovvenzione è infatti oggetto di un riconoscimento operato sul piano normativo, essendo riconducibile al concorrente apporto della disciplina statuale e di quella regionale: in particolare, la prima di dette discipline ha attribuito alle regioni il potere di accordare, a favore delle strutture private accreditate, destinatarie di apposito budget, che avessero sospeso le attività previste sulla base di uno specifico provvedimento regionale, un contributo a ristoro dei soli costi fissi dalle stesse rendicontati in una misura massima predeterminata (nel senso che quanto documentato non avrebbe potuto comunque giustificare l’erogazione di un contributo eccedente il 90 per cento del budget assegnato); la seconda, dopo aver dato atto del presupposto consistente nell’emanazione, da parte della regione, di provvedimenti di sospensione dell’erogazione dei servizi sanitari differibili, ha riconosciuto alle strutture che si trovassero nelle condizioni descritte dalla normativa statale il diritto alla sovvenzione, nella misura massima da questa predeterminata ”. (Corte di Cassazione, Sez. Unite, Ord. n.15404/2024 pubblicata il 03/06/2024).
6. Pertanto, in ossequio alle richiamate pronunce del giudice del riparto, il Collegio ritiene di dover declinare la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice ordinario ex art. 133, comma 1, lett c) del c.p.a. e di dichiarare il presente ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a. ed in parte respinto.
7. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di LE (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO