Articolo 6 della Legge 18 febbraio 1999, n. 33
Articolo 5
Versione
24 febbraio 1999
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1999
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