Sentenza 14 giugno 2001
Massime • 1
In tema di impugnazioni "de libertate", allorché sia accolta l'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso il diniego del giudice per le indagini preliminari di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice di appello deve valutare se ricorrano tutte le condizioni richieste per l'adozione delle misure cautelari e giustificarne la sussistenza, atteso che il provvedimento limitativo della libertà personale può essere adottato soltanto se sussistano oltre che i gravi indizi anche le esigenze cautelari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2001, n. 29082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29082 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 14/06/2001
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - N. 2511
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 3482/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, nel procedimento a carico di TI NI, n. a Castelvetrano (TP) il 21 marzo 1953,
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 14 novembre 2001;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Francesco Cosentino che ha concluso per l'annullamento con rinvio per nuovo esame;
udito il difensore avv. Messina.
Fatto e diritto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza sopra indicata con la quale il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello - ex art. 310 c.p.p. - interposto avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Marsala in data 14 ottobre 2000 che aveva accolto la richiesta di pronuncia di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di NI TI nel procedimento penale a carico di quest'ultimo (per reati consumati in concorso con altri), perché indagato per delitti di evasione fiscale previsti dalla l. n.516/1982 (art. 4 comma 1 lett. d) e dal d. lgs. n. 74/2000 (art. 2),
ma l'aveva respinta per il reato di cui all'art. 416 c.p., per avere il predetto TI partecipato a un'associazione per delinquere avente come scopo la perpetrazione di reati in danno L'AR (per cui era stato emesso il provvedimento restrittivo sopra indicato, relativo a delitti realizzati secondo lo scopo associativo). Il rappresentante della pubblica accusa si duole per la erronea applicazione degli artt. 273, 274, 310, 591 e 597 c.p.p., in quanto il rigetto L'appello volto a ottenere l'applicazione della misura cautelare per il reato di cui all'art. 416 c.p. era stato motivato dal Tribunale con l'argomento secondo cui il gravame veniva proposto solo in punto di esistenza di gravi indizi di colpevolezza, senza la formulazione di motivi sulle esigenze cautelari, circostanza che avrebbe dato luogo a un difetto di interesse L'inquirente relativamente all'impugnazione proposta.
Il ricorso è fondato.
L'applicazione della misura cautelare, cui il pubblico ministero ha comunque interesse, è stata certamente richiesta dall'inquirente al Gip sull'implicito presupposto della sussistenza sia di gravi indizi di colpevolezza sia di esigenze cautelari. Il Gip, rigettando la richiesta per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, non si è - legittimamente - pronunciato sulle esigenze cautelari, essendo la relativa questione rimasta assorbita dalla decisione negativa sul primo dei presupposti necessari per l'applicazione della misura coercitiva, senza che ciò abbia fatto venire meno l'interesse del pubblico ministero a ottenere l'emissione L'ordinanza impositiva con lo strumento L'appello. Tale gravame è stato proposto al giudice che ha il potere-dovere di emettere, nella sede prevista dall'art. 310 c.p.p., il provvedimento restrittivo della libertà personale, con una richiesta solo a prima vista limitata alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma in realtà implicante, per la stessa natura del provvedimento domandato, la delibazione di tutti i presupposti per la sua applicazione. La proposizione del gravame sull'unico punto esaminato dal Gip rappresenta solo apparentemente una deroga al principio devolutivo, che regola il giudizio di appello, perché la richiesta investe il giudice della impugnazione L'esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari per l'emanazione della misura cautelare, compresi quelli sui quali il primo giudice non si è pronunciato a cagione L'assorbimento di essi nella statuizione pregiudiziale, la quale, se rimossa nei sensi prospettati con l'impugnazione, impone al giudice del gravame - senza necessità di uno specifico motivo - la verifica della esistenza dei requisiti non esaminati dal giudice di prima istanza, sulla cui valutazione permane l'interesse del pubblico ministero appellante, già evidenziato con la richiesta fatta al Gip. Si estende, dunque, alla richiesta non espressamente enunciata il potere-dovere del giudice di pronunciarsi, quale passaggio ineludibile al fine di decidere sulla domanda che gli è stata proposta (in tali sensi si è già espressa questa Corte nell'unico precedente specifico, che merita di essere condiviso, citato dal ricorrente: v. Cass., sez. 4^, c.c. 19 aprile 1996, Sow, rv. 205237). Si deve dunque annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuova deliberazione sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2001