Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 2337
CASS
Sentenza 22 dicembre 1998

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In tema di falso in cambiali, ai fini dell'accertamento del reato, non è sempre necessario procedere a perizia grafologica, nel caso in cui la prova della falsità possa essere desunta da altri elementi o da altre circostanze obiettive. Viceversa, per la attribuibilità di tale falso ad un determinato soggetto, trattandosi di titolo di credito a formazione libera, e che quindi può essere da chiunque riempito in qualsiasi parte (e dunque anche nella indicazione del beneficiario), appare necessaria ogni indagine atta ad individuare il soggetto che abbia avuto in disponibilità il titolo e che lo abbia messo in circolazione ovvero all'incasso. (Nella fattispecie, la Corte ha censurato il giudice di merito che si era limitato ad ascoltare l'apparente beneficiario del titolo e che, sulla base delle dichiarazioni di estraneità di costui e della contumacia dell'imputato, aveva affermato la responsabilità di quest'ultimo).

In tema di valutazione della prova, non è consentito al giudice valorizzare, ai fini della decisione, comportamenti -commissivi od omissivi- dell'imputato che siano manifestazione di diritti soggettivi e facoltà processuali che l'ordinamento gli attribuisce quali espressione del diritto di difesa e di libera scelta della strategia processuale ritenuta più opportuna; strategia che ben può porsi in atto anche attraverso il silenzio. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto di supportare l'insufficiente quadro indiziario, attribuendo valore probatorio al silenzio dell'imputato rimasto contumace).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 2337
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2337
    Data del deposito : 22 dicembre 1998

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