Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 2
In tema di falso in cambiali, ai fini dell'accertamento del reato, non è sempre necessario procedere a perizia grafologica, nel caso in cui la prova della falsità possa essere desunta da altri elementi o da altre circostanze obiettive. Viceversa, per la attribuibilità di tale falso ad un determinato soggetto, trattandosi di titolo di credito a formazione libera, e che quindi può essere da chiunque riempito in qualsiasi parte (e dunque anche nella indicazione del beneficiario), appare necessaria ogni indagine atta ad individuare il soggetto che abbia avuto in disponibilità il titolo e che lo abbia messo in circolazione ovvero all'incasso. (Nella fattispecie, la Corte ha censurato il giudice di merito che si era limitato ad ascoltare l'apparente beneficiario del titolo e che, sulla base delle dichiarazioni di estraneità di costui e della contumacia dell'imputato, aveva affermato la responsabilità di quest'ultimo).
In tema di valutazione della prova, non è consentito al giudice valorizzare, ai fini della decisione, comportamenti -commissivi od omissivi- dell'imputato che siano manifestazione di diritti soggettivi e facoltà processuali che l'ordinamento gli attribuisce quali espressione del diritto di difesa e di libera scelta della strategia processuale ritenuta più opportuna; strategia che ben può porsi in atto anche attraverso il silenzio. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto di supportare l'insufficiente quadro indiziario, attribuendo valore probatorio al silenzio dell'imputato rimasto contumace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22.12.98
1. Dott. Giovanni Badia Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N. 2313
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Andrea Colonnese Consigliere N. 11098/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IC ON, nato il [...] ad [...] avverso la sentenza del 4.12.97 della Corte di Appello di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Umberto Toscano che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IC ON venne assolto dal Pretore di Frosinone dal reato previsto dagli artt.491, 485, 482 cod.pen., contestato per la formazione di una cambiale di lire 2.000.000,a suo favore, a falsa firma di MI IO, apparentemente emessa in Colleferro il 10 luglio 1991.
Su impugnazione della Procura Generale, la Corte di Appello di Roma, disposto l'accompagnamento coattivo di MI IO, che non si era presentata al giudizio di primo grado, ha emesso sentenza di condanna sulla base della deposizione della parte offesa, che assumeva di non aveva mai conosciuto il IC ne' la società Erreauto, alla quale la cambiale era stata girata con firma illeggibile, e del comportamento dell'imputato che, "informato della pendenza del procedimento sin dall'elezione di domicilio, non ha mai fornito alcuna spiegazione"
L'imputato ricorre e denunzia la violazione dell'art.606, lett. e) c.p.p., sostenendo che la sentenza, fondata soltanto sulla deposizione di MI IO, interessata a negare la paternità della firma di emissione della cambiale non onorata, non aveva svolto alcun apprezzamento dell'attendibilità della donna, ne' aveva valutato il disinteresse della stessa, accompagnata coattivamente in giudizio e aveva riscontrato, incongruamente, la deposizione con il comportamento processuale dell'imputato, senza svolgere alcuna indagine peritale sul titolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il principio della libera prova e del libero convincimento del giudice incontra un limite nella regula iuris che impone di ancorare, la decisione a fatti certi, giudizialmente accertati, in quanto il problema probatorio, in ogni processo, non è quello della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato, fondato su un giudizio morale, ma quello, basato su una verifica giuridica, dell'esistenza o meno di prove dell'attribuibilità del fatto ad un determinato soggetto. E ciò senza confondere, anche sotto il profilo dell'onere della prova gravante sulla parte pubblica, i fatti probanti con le legittime, contingenti e neutre, situazioni processuali-contumacia, assenza o silenzio dell'imputato, rifiuto di sottoporsi ad esame-che l'ordinamento giuridico lascia alla pura discrezionalità ed alla strategia difensiva della parte. Non è consentito al giudice, infatti, valorizzare, ai fini della prova, comportamenti omissivi o commissioni che non sono valutabili in mala parte nei limiti in cui sono manifestazione dell'esercizio di diritti soggettivi e di facoltà processuali che il sistema normativo attribuisce all'imputato, a tutela della dignità della persona e della libertà di scelta, espressione del diritto di difesa, e a garanzia-secondo principi generali e di civiltà giuridica, riconosciuti anche dall'ordinamento costituzionale-del diritto al silenzio e del "nemo tenetur se detegere" e del "nemo tenetur se ipsum tradere"-art.64, 188, 189 c.p.p. e 2,13 e 24 della Costituzione. Non è conforme a legge ed a logica, quindi, e viola il principio dell'onere della prova, il procedimento con il quale si supporta l'insufficiente quadro indiziario, attribuendo valore probatorio al silenzio dell'imputato, rimasto contumace.
2-Il principio del libero convincimento deve essere coniugato con quello della ricerca della verità reale e della completezza della prova, nel momento genetico e in quello formale di rappresentazione dei criteri adottati e dei risultati ottenuti, che si traduce nell'obbligo di congruità, logicità e correttezza della motivazione. Tutto il sistema normativo tende alla completezza della prova, non solo per una esigenza strumentale e logica, ma anche per una esigenza giuridica, codificata dagli artt.189, 190, 192, 530 e 546 cpp. Il procedimento probatorio si articola, infatti, nei due importanti momenti dell'acquisizione e della valutazione della prova. Il momento valutativo, dominato dal principio del libero convincimento, non consente, però, scelte arbitrarie essendo vincolato ai risultati dell'acquisizione probatoria. Questa, quindi, segna la fase costruttiva e più delicata del processo perché condiziona in bonam ed in malam partem tutto il procedimento e può vincolare il giudice a risultati apparenti e formali, ad una verità processuale ben diversa dalla verità storica per il solo fatto del non pieno adempimento dell'obbligo di ricerca della prova. Questo momento è così importante da determinare sia il legislatore, sia la Corte Costituzionale a porre a carico anche del giudice l'onere della ricerca e della conservazione della prova, pur in un processo delle parti dominato dal principio dispositivo. E, invero, quest'onere ha una duplice prospettazione, una relativa al potere discrezionale surrogatorio-art.506, 507, 508 -e l'altra, relativa al potere-dovere del giudice di assicurare alle parti il diritto alla prova-art. 190 - e di acquisire ogni elemento necessario perla decisione-art. 192, 530, 603 c.p.p.- Si osserva, in merito, e in tema di falso in cambiali, che è vero che, ai fini dell'esistenza del reato, non è sempre necessario l'accertamento con perizia grafica, allorché la prova della falsità possa desumersi aliunde, da altri elementi o da altre circostanze obiettive, quale la deposizione dell'apparente firmataria, se verificata sotto il profilo dell'attendibilità. È anche vero, tuttavia, che tale principio è valido per l'accertamento del falso nella sua dimensione oggettiva, ma non in quella soggettiva, cioè per l'attribuibilità di esso ad un determinato soggetto. Venendo in considerazione, infatti, un titolo di credito a formazione libera, che può essere riempito in ogni sua parte da quisque de populo, in guisa che ne possa risultare apparente anche il beneficiario, documentalmente indicato, è decisiva ogni possibile indagine per l'individuazione del soggetto che ha avuto la disponibilità del titolo e lo ha messo in circolazione o all'incasso.
3-Il giudice a quo non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi.
La motivazione della sentenza, infatti non è conforme a legge ed a logica e viola il principio dell'onere e della completezza della prova nei limiti in cui tenta di supportare l'insufficiente quadro indiziario, attribuendo valore probatorio al silenzio dell'imputato che, rimasto contumace, non "ha mai fornito alcuna spiegazione" e valorizzando la deposizione dell'apparente firmataria, che, se verificata sotto il profilo dell'attendibilità avrebbe dimostrato soltanto la falsità oggettiva della cambiale, ma non la riferibilità del falso al soggetto che ne appare beneficiario. In mancanza di elementi certi, infatti, il giudice avrebbe dovuto, da una parte, disporre perizia grafica sull'intero testo del titolo per accertarne la paternità o per escluderla in capo all'apparente emittente o, quantomeno, sulla firma di girata. In ogni caso, qualora questa non fosse stata non utile per un raffronto grafico, avrebbe dovuto svolgere l'agevole indagine per la individuazione dell'autore della traditio della cambiale alla società Erreauto che poi l'aveva messa all'incasso.
Consegue l'annullamento della. sentenza. Il giudice del rinvio deve adeguarsi ai principi esposti e, integrata la prova, esprimere le ragioni del suo convincimento, positivo o negativo, circa la falsità oggettiva della cambiale e l'eventuale riferibilità soggettiva della stessa.
P. Q. M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, all'udienza pubblica, il 22 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999