Sentenza 14 febbraio 2006
Massime • 1
In virtù del principio "nemo tenetur se detegere", l'imputato può non rispondere su fatti leggibili "contra se" e negare la propria responsabilità anche contro l'evidenza; tuttavia, al giudice non è precluso valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del libero convincimento, può ben considerare, in concorso di altre circostanze (nella specie la sorpresa in flagranza di reato dell'imputato ad opera della polizia), la portata significativa del silenzio mantenuto dall'imputato, su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (nella specie la mancata giustificazione della propria presenza all'interno di una scuola elementare in cui era stato sorpreso insieme ad altri a smontare infissi).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2006, n. 12182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12182 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 14/02/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 307
Dott. FUMO IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 020974/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA EN, N. IL 09/09/1971;
avverso SENTENZA del 08/04/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 8.4.2005, la Corte di Appello di Palermo, investita del gravame dell'imputato, ha confermato la sentenza 23.10.2003, con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato RA OM alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 200,00 di multa quale responsabile, in concorso con altri due soggetti (TO IO e TO MO), di tentato furto aggravato di infissi posti allo interno di una scuola elementare (fatto commesso in Palermo il 22.6.1999).
L'imputato propone ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, denunciando erronea applicazione dell'art. 192 c.p., ovvero vizio di motivazione in proposito;
deduce, all'uopo, che a fondamento del giudizio di colpevolezza è stato posto un unico indizio, dato dal ritrovamento di un cacciavite, monco, sul piano probatorio, dell'individuazione dell'effettivo detentore dell'attrezzo, venendo poi valorizzate circostanze per nulla dimostrative del concorso nel reato, quali la conoscenza dell'attività criminosa esercitata dagli altri due imputati ovvero il silenzio da lui stesso serbato circa le ragioni della propria presenza allo interno della scuola elementare. Il ricorso è inammissibile attesa la manifesta infondatezza del motivo.
Vero è, infatti, che la Corte Territoriale ha dato conto della sorpresa di un terzetto (composto dal RA e dagli altri due soggetti) in flagranza di reato da parte dell'agente di P.S. Severino Francesco;
questi ha esattamente riferito di avere colto tutti gli imputati "intenti a smontare con un cacciavite gli infissi in alluminio, venendo così compiutamente descritta una attiva partecipazione all'impresa criminosa non confondibile con un fatto di mera ed inattiva presenza non sussumibile in una qualsiasi forma di concorso.
È quindi totalmente privo di pregio l'assunto che il giudizio di colpevolezza fonderebbe su un unico ed insufficiente indizio di colpevolezza, in presenza di una fotografata partecipazione corale all'impresa criminosa che rende assolutamente irrilevante l'individuazione del materiale detentore dell'attrezzo utilizzato per smontare gli infissi e consentire l'impossessamento. Nè il ricorrente può minimamente dolersi della valorizzazione, in sentenza, della circostanza che egli non ha in alcun modo giustificato la propria presenza all'interno della scuola elementare;
noto è, infatti, che nella formazione del libero convincimento, infatti, il Giudice può ben considerare, in concorso di altre circostanze di indubbio segno accusatorio - quali, come nella fattispecie, l'accertata presenza di tre adulti allo interno di una scuola elementare ed il fatto della sorpresa in flagranza di reato - la portata significativa del silenzio mantenuto dall'imputato interrogato su circostanze in cui potrebbe fornire indicazioni di dati potenzialmente idonei a scagionarlo (v., fra le tante: Cass. Sez. 1^, 01/10/1990 n. 30804, di Biasi;
Cass. Sez. 5^, 21.12.1989 n. 2335, Pavoni;
Cass. Sez. 6^, 5.12.1984/11.3.1985 n. 2283, Torreggiani).
È nella logica del sistema processuale, del resto, che l'imputato possa non fornire risposte su fatti leggibili contra se ovvero contrarie al vero e possa negare la propria responsabilità anche contro l'evidenza, stante il principio nemo tenetur se detegere, ma al Giudice non resta non di meno precluso valutare la condotta processuale del giudicando coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché a versare la somma di Euro 500,00 (così equitativamente determinata in ragione dei motivi) alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché a versare la somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 14 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006