Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti. (Nella specie, la Corte, rilevato che nel dispositivo l'imputato risultava condannato per lesione aggravata ex art. 583, n. 1 cod. pen., laddove l'esito della perizia medico legale, riportata in motivazione, individuava la durata della malattia in un periodo inferiore a 40 giorni, ha disposto la correzione del dispositivo ed escluso l'aggravante).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2012, n. 4055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4055 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/12/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1028
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 26040/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI GA N. IL 17/03/1969;
avverso la sentenza n. 3028/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 04/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per la parte civile l'Avv. Marazzita G. per TI, NO, NN, ON, TA;
IS M. per NI;
Barone G. per AB che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Zenzo Carmine e Rosario Tarantola per l'imputato che hanno entrambi chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il 15 dicembre 2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva per vizio totale di mente RI CI dal delitto di tentato omicidio continuato in danno di MA ON, NN augusto, FA AS AL, nonché dai restanti reati ascrittigli, ritenuto il reato di lesioni aggravate continuate di cui all'art. 582 c.p., art. 583 c.p., n. 1 limitatamente alla parte civile UI TA, il delitto di lesioni continuate aggravate in danno di NI AB e NU NI, il reato di cui agli artt. 81, 582 c.p. con riferimento alle parti civili TI OR, ON TA e GA NO. Trattandosi di persona socialmente pericolosa, disponeva il ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario per il periodo di cinque anni. 2.11 4 novembre 2011 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dall'imputato, escludeva l'aggravante di cui all'art. 583 c.p., n. 1 in danno di NI NU e riduceva a quattro anni la durata del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Confermava nel resto la sentenza impugnata.
3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che l'imputato, funzionario in servizio presso l'area di pianificazione e sviluppo del Dipartimento dei Vigili del fuoco e della difesa sociale, aveva aggredito all'interno dell'ufficio con un coltello a scatto con lama di cm. 8,5 e manico di cm. 11 gli impiegati presenti: ON veniva attinto da numerosi colpi al collo e all'emitorace sinistro;
NN veniva raggiunto all'emitorace sia destro che sinistro, all'altezza del cuore, da numerosi colpi che determinavano anche una frattura costale;
AL veniva raggiunto da numerosi colpi all'emitorace destro e alla coscia destra.
CI cagionava, inoltre, con la stessa arma ferite di diversa gravità a NI e La RA, intervenuti per fermare l'aggressore.
Uscito dai locali del Dipartimento saliva a bordo della sua vettura e iniziava a girare a forte velocità sul piazzale, investendo con il mezzo qualunque persona, come OR TI, NO GA, UI e ON che casualmente trovasse di ostacolo al suo cammino.
4. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato il quale, anche mediante una memoria difensiva, formula le seguenti censure. Deduce violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentato omicidio, tenuto conto dell'assenza di potenzialità lesiva, della tipologia delle lesioni cagionate, della direzione dei colpi, dell'assenza di pericolo di vita delle vittime.
Denuncia, poi, mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di lesioni volontarie in danno di TI, ON e UI TA, NO, tenuto conto di una serie di profili (ridotte dimensioni del vialetto dove si è verificato l'investimento, particolare conformazione dei luoghi caratterizzati da una curva a visuale non libera, velocità sostenuta per guadagnare l'uscita trovata chiusa da una sbarra, tentativo di reperire un diverso punto di fuga, presenza nella mano sinistra del coltello che impediva una guida corretta, immediata arresto del mezzo all'alt impartito dai Carabinieri) che il giudice ha omesso di prendere adeguatamente in esame e che, anche alla luce di quanto riferito dai testi SE CO e IN D'PO, erano obiettivamente configgenti con la ritenuta volontà di investire deliberatamente i passanti. Tutto ciò avrebbe imposto una valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese, il cui narrato è stato influenzato dalla emotività del momento.
Lamenta, poi, omessa motivazione in ordine alla durata della misura di sicurezza in ospedale psichiatrico giudiziario e alla richiesta di ricovero in comunità terapeutica, congruente con il disposto della L. n. 9 del 2012, art.
3-ter che ha sancito la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Sollecita, infine, la correzione dell' errore materiale contenuto nel dispositivo nella parte in cui nell'escludere l'aggravante di cui all'art. 583 c.p., n. 1 in danno di NI, non stata menzionata anche la posizione di UI TA.
5. Con memorie difensive depositate il 22 ottobre 2012 le parti civili TI e La RA confutano i rilievi difensivi e chiedono la conferma della decisione impugnata.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo - ove, come nel caso in esame, manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato - ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quegli elementi della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Assume valore determinante, per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non avere conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato il giudizio di idoneità consiste, quindi, in una prognosi formulata ex post con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Sez. 1, n. 30466 del 10 luglio 2011; Sez. 1, n. 39293 del 23 settembre 2008; Sez. 1, n. 20220 del 4 aprile 2001). La sentenza impugnata, in conformità con i principi in precedenza illustrati, ha, con motivazione compiuta e logica, argomentato la sussistenza del dolo omicidiario sulla base della condotta complessivamente serbata dall'imputato, consistita nello sferrare con forza, da distanza ravvicinata, con un coltello a scatto, con lama lunga cm. 8, e manico lungo cm. 11, plurimi colpi contro parti vitali (collo, torace, coscia) del corpo di MA ON, NN augusto, FA AS LC che riportavano rispettivamente lesioni discretamente profonde al collo e alì emitorace sinistro (la ON), all'emitorace destro e sinistro con frattura costale (NN), all'emitorace destro e alla coscia sinistra (Calcagno). La sentenza impugnata ha evidenziato che, tenuto conto del numero, della intensità, della traiettoria dei colpi, della sede del corpo delle vittime attinta sussistevano indubbiamente l'idoneità e l'univocità degli atti, sorretti da un dolo omicidiario diretto nella forma alternativa e che l'evento letale non si verificò soltanto grazie alla tempestività dei soccorsi e dell'intervento dei sanitari.
2. Il secondo motivo d ricorso è, all'evidenza, privo di pregio. Occorre premettere che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9 novembre 2004, ric. Santapaola, rv. 230203).
Il ricorrente, pur denunziando formalmente, con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di lesioni volontarie in danno di OR TI, ON TA, GA NO una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192.2 c.p.p., non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio. Le stesse sono indicative univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di investire con la propria auto, condotta a velocità elevata, chiunque si trovasse nel cortile e, in particolare, le persone in precedenza indicate che venivano ferite in modo non accidentale, come desumibile dalla complessiva condotta di guida, tradottasi nel indirizzare reiteratamente l'auto contro le parti offese e non già, come sostenuto dal ricorrente, verso l'uscita della caserma, e dal comportamento tenuto dopo l'investimento, descritto dal teste Cavalieri.
3.Del tutto priva di pregio è anche la terza censura.
La stessa confuta l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario sulla base di un'errata lettura del D.L. n. 221 del 2011, art.
3-ter convertito nella L. n. 9 del 2012 e della sua concreta operatività. È, infatti, fissato all'1 febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30
maggio 2008), e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 9 nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi del medesimo art.
3-ter.
4. Merita, invece, accoglimento il quarto motivo di ricorso. Il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuale del provvedimento occorre dare prevalenza al dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà di decisione del giudice, non può costituire un canone interpretativo inderogabile, stante la diversità dei contrasti che possono sussistere tra dispositivo e motivazione.
Il carattere unitario della sentenza, le cui parti - motivazione e dispositivo - si integrano naturalmente, concorrendo a rendere comprensibile la volontà espressa nel dispositivo, consente, invero, di affermare che non sempre la loro divergenza determina un contrasto risolvibile con il criterio della prevalenza del dispositivo e deducibile con ricorso per cassazione. In particolare, se la divergenza dipende da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto è solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo al fine di individuare l'errore e di eliminarne gli effetti (Sez. 4, n. 27976 del 24 giugno 2008; Sez. 4, n. 7643 del 13 dicembre 2004). Infatti, pur avendo il dispositivo il carattere di immediata espressione della volontà decisoria del giudice, la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. Alla luce di tali principi, la lettura congiunta del dispositivo e della motivazione della sentenza che, sulla base della espletata perizia medico legale, ha motivatamente argomentato (cfr. f. 4 della sentenza d'appello oggetto del presente ricorso) l'assenza di elementi obiettivi da cui inferire la durata della malattia superiore a quaranta giorni delle persone offese NU NI e TA UI, impone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso che l'aggravante di cui all'art. 583 c.p., n. 1 (già esclusa in dispositivo in relazione alle lesioni cagionate a NI) deve intendersi esclusa anche nei confronti di TA UI. Tale correzione dovrà essere annotata sull'originale della sentenza.
5. Il rigetto del ricorso comporta di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve essere, inoltre, disposta nei confronti del ricorrente la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che, tenuto conto dei limiti minimi e massimi della tariffa forense, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della natura ed entità delle singole prestazioni difensive (Sez. Un.n. 40288 del 14 luglio 2011), devono essere liquidata in Euro
quattromila a favore di quelle rappresentate dall'avv. Marazzita, in Euro tremila a favore di quella rappresentata dall'avv. IS, in Euro tremila a favore di quella rappresentata dall'avv. Bausone, oltre per tutte spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. La condanna del ricorrente anche alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili deve essere disposta in base al principio generale di causalità e di soccombenza (Sez. Un., n. 41476 del 25 ottobre 2005), di cui sono espressione l'art. 541 c.p.p., comma 2, e l'art. 592 c.p.p., comma 4. Essa è, infatti, conseguente al mancato accoglimento dei motivi prospettati dall'imputato che, assolto sia in primo che in secondo grado per vizio totale di mente, ha ulteriormente coltivato con il ricorso per cassazione le questioni concernenti la qualificazione giuridica dei fatti posti in essere in danno di ON, NN, AL (ricondotti da entrambe le sentenze di merito alla previsione di cui agli artt. 56 e 575 c.p.) e in danno delle restanti parti offese (qualificati in entrambi i gradi di giudizio come lesioni volontarie). Una diversa conclusione ermeneutica confliggerebbe con una lettura costituzionalmente orientata della disciplina processuale, potendosi tradurre in una ingiustificata e irragionevole compressione delle facoltà riconosciute alla parte civile risultata vittoriosa in relazione a profili diversi da quelli attinenti all'imputabilità.
P.Q.M.
Dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso che l'aggravante di cui all'art. 583 c.p., n. 1 deve intendersi esclusa anche nei confronti di UI TA. Si annoti sull'originale della sentenza.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in Euro quattromila a favore di quelle rappresentate dall'avv. Marazzita, in Euro tremila a favore di quella rappresentata dall'avv. IS, in Euro tremila a favore di quella rappresentata dall'avv. Bausone, oltre per tutte spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013