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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7964 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46181/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTORO RAFFAELE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il funzionario delegato BERNARDO MASSIMO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26 dicembre 2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza emessa dal Comune di Milano in data 27 novembre 2024, avente ad oggetto la confisca di una serie di merci ed attrezzature del ricorrente, tra cui il veicolo Fiat Iveco tg UD715754, a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 21 comma 2 della LR 6/2010, per avere provveduto all'esercizio del commercio itinerante in violazione delle limitazioni temporali stabilite dal Sindaco, ed in particolare, del tempo massimo di due ore stabilito dall'ordinanza sindacale .
L'opponente ha in primo luogo dedotto la illegittimità dell'ordinanza di confisca per nullità della notifica eseguita a mezzo di posta elettronica certificata, data la mancanza della relata di notifica e la violazione dell'art. 40 CAD.
In secondo luogo, il ricorrente ha contestato la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative, avuto riguardo alla natura e gravità della condotta contestata e considerato che la contestuale confisca delle attrezzature, delle merci e del furgone incideva sul diritto del ricorrente di esercitare la propria attività lavorativa, tutelato dall'art. 41 della Costituzione.
Infine, il ricorrente ha dedotto che la violazione non era attribuibile a negligenza grave o intenzionale ma a pagina 1 di 5 circostanze occasionali e non prevedibili e ha quindi invocato l'esimente della buona fede.
Si è costituito il Comune di Milano chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
In primo luogo, il Comune ha dedotto che la notifica dell'ordinanza di confisca si era regolarmente perfezionata.
In secondo luogo, il resistente ha richiamato gli atti dell'accertamento, provanti la violazione contestata, evidenziando che il pagamento da parte del ricorrente della sanzione pecuniaria impediva ogni contestazione sul contenuto del verbale di accertamento.
Infine, con riferimento al provvedimento di confisca, il Comune ha richiamato le disposizioni normative di cui alla LR 6/2010 a sostegno della legittimità della confisca sia delle merci e delle attrezzature, sia dell'autocarro del ricorrente, in quanto da considerarsi attrezzato ad uso negozio.
Acquisita la documentazione prodotta dal Comune di Milano, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa il giorno 24 novembre 2022 come da dispositivo letto pubblicamente.
L'opposizione va accolta nei limiti che seguono.
In primo luogo, si rileva che l'ordinanza di confisca risulta correttamente notificata al resistente a mezzo di posta elettronica certificata.
In ogni caso, poiché la parte ha tempestivamente proposto opposizione nel termine di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs
150/2011, ogni eventuale vizio relativo alla notificazione si intende sanato, trovando applicazione il principio generale sancito dall'art. 156 comma terzo c.p.c., che preclude la pronuncia della nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
In secondo luogo, come già rilevato nell'ordinanza del 29 maggio 2025, il ricorrente, avendo proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata di € 1000,00, si è avvalso della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta.
In via generale il pagamento in misura ridotta non impedisce di contestare il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa accessoria, ma, come rilevato dalla giurisprudenza, ciò comporta un'incompatibilità, oltre che un'implicita rinunzia, a fare valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata, sia alla violazione contestata che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. In particolare, in tal caso, rimangono proponibili soltanto quelle doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa (Cass. civ., sez. un., 29 luglio 2008 n. 20544, Cass.civ., sez. 2-6, 2 dicembre 2021 n.37999).
Ne deriva che non può essere presa in esame la censura svolta relativa all'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, in quanto volta mettere in discussione proprio la sussistenza della violazione che
è presupposto dell'applicazione della sanzione accessoria.
Venendo alle doglianze relative alla confisca, il ricorrente ha censurato il difetto di proporzionalità della misura.
Tale doglianza si ritiene fondata limitatamente al provvedimento di confisca del veicolo del ricorrente pagina 2 di 5 Sul punto, richiama quanto recentemente osservato dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 951/2025 in un caso analogo in cui era stata disposta la confisca dell'autoveicolo in cumulo con la sanzione pecuniaria e con la confisca delle merci.
La Corte, nel confermare la sentenza di primo grado in punto di valutazione della proporzionalità di tale misura, ha rilevato come la normativa regionale disponente tale sanzione possa essere disapplicata per contrarietà al comma terzo dell'art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, prevedente che “Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”.
Secondo la Corte del merito, se è vero che tale norma si riferisce testualmente ai reati, è pur vero che essa va applicata a tutte le sanzioni che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, abbiano carattere sostanzialmente penale, tra cui la confisca.
Si è poi osservato come la sanzione accessoria della confisca del veicolo, in cumulo con la sanzione pecuniaria e con la confisca delle merci, rivesta carattere particolarmente afflittivo, proprio perché si risolve nella privazione in capo al trasgressore di uno strumento necessario per svolgere l'attività lavorativa, il che giustifica la assimilazione della norma che prevede tale confisca a quelle suscettibili di disapplicazione.
La Corte d'Appello ha quindi richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia del 8 marzo 2022 C-205/20 che si
è così espressa: § 31 “…il rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, si impone agli Stati membri nell'attuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell'Unione nel settore delle sanzioni applicabili […] Qualora, nell'ambito di una siffatta attuazione, gli Stati membri adottino sanzioni aventi carattere più specificamente penale, essi sono tenuti ad osservare l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Orbene, detto principio di proporzionalità, che l'articolo 20 della direttiva 2014/67 si limita a richiamare, presenta carattere imperativo;
§ 37 “…il principio del primato impone al giudice nazionale che è incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell'Unione, l'obbligo, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nell'ambito della controversia di cui è investito, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale;
§ 39 “…nell'ipotesi in cui tale requisito sia invocato da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro che l'abbia recepito in modo non corretto, spetta a tale giudice garantirne la piena efficacia e, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme a tale requisito, disapplicare, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali che appaiono incompatibili con quest'ultimo”.
pagina 3 di 5 Inoltre, nella pronuncia è stata citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 2025 che, in motivazione ha richiamato il citato art. 49 ricordando che la Corte di Giustizia ha attribuito a tale norma effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri, con conseguente potere del giudice nazionale di disapplicare, anche solo parzialmente, eventuali disposizioni statali che nell'ambito dell'applicazione del diritto dell'Unione, lo vincolino a risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alla gravità del reato.
Infine, come osservato dalla Corte d'appello, le norme che qui vengono in rilievo rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE, come si può desumere dall'art. 16 L.R. 6/10 che al comma 1 recita: “La presente sezione (nella quale si collocano gli artt. 21 e 27 sopra richiamati) disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa europea e statale” e, più in generale, dal rilievo che si tratta di norme volte a regolare aspetti della concorrenza fra imprese, materia disciplinata dal TFUE.
Ritiene questo giudice di condividere e di fare applicazione dei principi espressi in tale pronuncia.
In particolare, alla luce di quanto fin qui rilevato, va riconosciuto il difetto di proporzionalità della misura accessoria della confisca del veicolo e delle attrezzature ivi incorporate, in aggiunta alla sanzione pecuniaria ed alla confisca delle merci, considerata la particolare incidenza di tale sanzione sul diritto della parte di svolgere una attività lavorativa imprenditoriale regolarmente autorizzata ed avuto riguardo al carattere lieve della violazione, anche tenuto conto del periodo temporale del protrarsi dell'attività di vendita rispetto al limite di due ore, essendosi accertata la permanenza in loco del ricorrente dalle 21.20 circa sino alle ore 23.55, e quindi per un lasso di tempo di circa 40 minuti in più rispetto al limite delle due ore.
A diverse conclusioni si perviene con riferimento alla confisca delle merci indicate nel provvedimento (costituite dalle bevande, i cibi, le bottiglie di olio e i pacchi di sale menzionate nel verbale di sequestro) e delle altre attrezzature diverse dal veicolo (ovvero 2 pinze, 1 coltello e 2 spatole), non ravvisandosi in tal caso la dedotta sproporzione, operato il bilanciamento tra natura e gravità della violazione e la misura di incidenza di detta misura sui diritti fondamentali dell'interessato.
Per le esposte ragioni, l'ordinanza di confisca impugnata emessa dall'ente territoriale oggi opposto va ritenuta illegittima e va dunque annullata limitatamente alla confisca del veicolo Fiat Iveco tg UD715754 mentre va integralmente confermata con riguardo alla confisca delle merci e delle attrezzature.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede un parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità ed annulla l'ordinanza di confisca emessa dal
Comune di Milano in data 27 novembre 2024, prot. N. 8408542/2024, limitatamente alla confisca del veicolo
Fiat Iveco 35 B N , tg UD715754 e delle attrezzature presenti a bordo, indicate al punto terzo del provvedimento di confisca;
- rigetta nel resto l'opposizione; pagina 4 di 5 -dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Milano, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46181/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTORO RAFFAELE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il funzionario delegato BERNARDO MASSIMO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26 dicembre 2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza emessa dal Comune di Milano in data 27 novembre 2024, avente ad oggetto la confisca di una serie di merci ed attrezzature del ricorrente, tra cui il veicolo Fiat Iveco tg UD715754, a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 21 comma 2 della LR 6/2010, per avere provveduto all'esercizio del commercio itinerante in violazione delle limitazioni temporali stabilite dal Sindaco, ed in particolare, del tempo massimo di due ore stabilito dall'ordinanza sindacale .
L'opponente ha in primo luogo dedotto la illegittimità dell'ordinanza di confisca per nullità della notifica eseguita a mezzo di posta elettronica certificata, data la mancanza della relata di notifica e la violazione dell'art. 40 CAD.
In secondo luogo, il ricorrente ha contestato la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative, avuto riguardo alla natura e gravità della condotta contestata e considerato che la contestuale confisca delle attrezzature, delle merci e del furgone incideva sul diritto del ricorrente di esercitare la propria attività lavorativa, tutelato dall'art. 41 della Costituzione.
Infine, il ricorrente ha dedotto che la violazione non era attribuibile a negligenza grave o intenzionale ma a pagina 1 di 5 circostanze occasionali e non prevedibili e ha quindi invocato l'esimente della buona fede.
Si è costituito il Comune di Milano chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
In primo luogo, il Comune ha dedotto che la notifica dell'ordinanza di confisca si era regolarmente perfezionata.
In secondo luogo, il resistente ha richiamato gli atti dell'accertamento, provanti la violazione contestata, evidenziando che il pagamento da parte del ricorrente della sanzione pecuniaria impediva ogni contestazione sul contenuto del verbale di accertamento.
Infine, con riferimento al provvedimento di confisca, il Comune ha richiamato le disposizioni normative di cui alla LR 6/2010 a sostegno della legittimità della confisca sia delle merci e delle attrezzature, sia dell'autocarro del ricorrente, in quanto da considerarsi attrezzato ad uso negozio.
Acquisita la documentazione prodotta dal Comune di Milano, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa il giorno 24 novembre 2022 come da dispositivo letto pubblicamente.
L'opposizione va accolta nei limiti che seguono.
In primo luogo, si rileva che l'ordinanza di confisca risulta correttamente notificata al resistente a mezzo di posta elettronica certificata.
In ogni caso, poiché la parte ha tempestivamente proposto opposizione nel termine di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs
150/2011, ogni eventuale vizio relativo alla notificazione si intende sanato, trovando applicazione il principio generale sancito dall'art. 156 comma terzo c.p.c., che preclude la pronuncia della nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
In secondo luogo, come già rilevato nell'ordinanza del 29 maggio 2025, il ricorrente, avendo proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata di € 1000,00, si è avvalso della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta.
In via generale il pagamento in misura ridotta non impedisce di contestare il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa accessoria, ma, come rilevato dalla giurisprudenza, ciò comporta un'incompatibilità, oltre che un'implicita rinunzia, a fare valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata, sia alla violazione contestata che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. In particolare, in tal caso, rimangono proponibili soltanto quelle doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa (Cass. civ., sez. un., 29 luglio 2008 n. 20544, Cass.civ., sez. 2-6, 2 dicembre 2021 n.37999).
Ne deriva che non può essere presa in esame la censura svolta relativa all'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, in quanto volta mettere in discussione proprio la sussistenza della violazione che
è presupposto dell'applicazione della sanzione accessoria.
Venendo alle doglianze relative alla confisca, il ricorrente ha censurato il difetto di proporzionalità della misura.
Tale doglianza si ritiene fondata limitatamente al provvedimento di confisca del veicolo del ricorrente pagina 2 di 5 Sul punto, richiama quanto recentemente osservato dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 951/2025 in un caso analogo in cui era stata disposta la confisca dell'autoveicolo in cumulo con la sanzione pecuniaria e con la confisca delle merci.
La Corte, nel confermare la sentenza di primo grado in punto di valutazione della proporzionalità di tale misura, ha rilevato come la normativa regionale disponente tale sanzione possa essere disapplicata per contrarietà al comma terzo dell'art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, prevedente che “Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”.
Secondo la Corte del merito, se è vero che tale norma si riferisce testualmente ai reati, è pur vero che essa va applicata a tutte le sanzioni che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, abbiano carattere sostanzialmente penale, tra cui la confisca.
Si è poi osservato come la sanzione accessoria della confisca del veicolo, in cumulo con la sanzione pecuniaria e con la confisca delle merci, rivesta carattere particolarmente afflittivo, proprio perché si risolve nella privazione in capo al trasgressore di uno strumento necessario per svolgere l'attività lavorativa, il che giustifica la assimilazione della norma che prevede tale confisca a quelle suscettibili di disapplicazione.
La Corte d'Appello ha quindi richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia del 8 marzo 2022 C-205/20 che si
è così espressa: § 31 “…il rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, si impone agli Stati membri nell'attuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell'Unione nel settore delle sanzioni applicabili […] Qualora, nell'ambito di una siffatta attuazione, gli Stati membri adottino sanzioni aventi carattere più specificamente penale, essi sono tenuti ad osservare l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Orbene, detto principio di proporzionalità, che l'articolo 20 della direttiva 2014/67 si limita a richiamare, presenta carattere imperativo;
§ 37 “…il principio del primato impone al giudice nazionale che è incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell'Unione, l'obbligo, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nell'ambito della controversia di cui è investito, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale;
§ 39 “…nell'ipotesi in cui tale requisito sia invocato da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro che l'abbia recepito in modo non corretto, spetta a tale giudice garantirne la piena efficacia e, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme a tale requisito, disapplicare, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali che appaiono incompatibili con quest'ultimo”.
pagina 3 di 5 Inoltre, nella pronuncia è stata citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 2025 che, in motivazione ha richiamato il citato art. 49 ricordando che la Corte di Giustizia ha attribuito a tale norma effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri, con conseguente potere del giudice nazionale di disapplicare, anche solo parzialmente, eventuali disposizioni statali che nell'ambito dell'applicazione del diritto dell'Unione, lo vincolino a risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alla gravità del reato.
Infine, come osservato dalla Corte d'appello, le norme che qui vengono in rilievo rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE, come si può desumere dall'art. 16 L.R. 6/10 che al comma 1 recita: “La presente sezione (nella quale si collocano gli artt. 21 e 27 sopra richiamati) disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa europea e statale” e, più in generale, dal rilievo che si tratta di norme volte a regolare aspetti della concorrenza fra imprese, materia disciplinata dal TFUE.
Ritiene questo giudice di condividere e di fare applicazione dei principi espressi in tale pronuncia.
In particolare, alla luce di quanto fin qui rilevato, va riconosciuto il difetto di proporzionalità della misura accessoria della confisca del veicolo e delle attrezzature ivi incorporate, in aggiunta alla sanzione pecuniaria ed alla confisca delle merci, considerata la particolare incidenza di tale sanzione sul diritto della parte di svolgere una attività lavorativa imprenditoriale regolarmente autorizzata ed avuto riguardo al carattere lieve della violazione, anche tenuto conto del periodo temporale del protrarsi dell'attività di vendita rispetto al limite di due ore, essendosi accertata la permanenza in loco del ricorrente dalle 21.20 circa sino alle ore 23.55, e quindi per un lasso di tempo di circa 40 minuti in più rispetto al limite delle due ore.
A diverse conclusioni si perviene con riferimento alla confisca delle merci indicate nel provvedimento (costituite dalle bevande, i cibi, le bottiglie di olio e i pacchi di sale menzionate nel verbale di sequestro) e delle altre attrezzature diverse dal veicolo (ovvero 2 pinze, 1 coltello e 2 spatole), non ravvisandosi in tal caso la dedotta sproporzione, operato il bilanciamento tra natura e gravità della violazione e la misura di incidenza di detta misura sui diritti fondamentali dell'interessato.
Per le esposte ragioni, l'ordinanza di confisca impugnata emessa dall'ente territoriale oggi opposto va ritenuta illegittima e va dunque annullata limitatamente alla confisca del veicolo Fiat Iveco tg UD715754 mentre va integralmente confermata con riguardo alla confisca delle merci e delle attrezzature.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede un parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità ed annulla l'ordinanza di confisca emessa dal
Comune di Milano in data 27 novembre 2024, prot. N. 8408542/2024, limitatamente alla confisca del veicolo
Fiat Iveco 35 B N , tg UD715754 e delle attrezzature presenti a bordo, indicate al punto terzo del provvedimento di confisca;
- rigetta nel resto l'opposizione; pagina 4 di 5 -dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Milano, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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