Articolo 454 del Codice della navigazione
Articolo 453Articolo 455
Versione
21 aprile 1942
Art. 454.
(Scaricazione delle merci).

Quando la nave sia in condizioni di scaricare, se il destinatario e' irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha facolta' di consegnare le merci ad un'impresa di sbarco regolarmente autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario quale depositaria delle cose. Il vettore, che si avvale di questa facolta', e' tenuto a darne avviso al destinatario, se conosciuto, o all'indicato in polizza.

Quando il destinatario e' presente e la scaricazione a mezzo di impresa di sbarco avviene solo nell'interesse della nave per esigenze della scaricazione, le spese relative sono a carico del vettore.

Quando si presentano piu' destinatari o v'e' opposizione alla riconsegna si applica il disposto dell'articolo 450.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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