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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 741/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013093786000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013093786000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013093786000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013093786000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7407/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 741/2025), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249013093786000, relativo all'omesso pagamento di tributi vari per €.3.003,78 notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 11.11.2024 limitatamente alle cartelle nn.:
1) Cartella di pagamento n. 09420160015394175000 presuntivamente notificata in data 30.08.2016 con cui veniva ingiunto al contribuente il pagamento della tassa automobilistica annualità 2011 e 2012;
2) Cartella di pagamento n. 09420180013395752000 presuntivamente notificata in data 07.11.2018 con cui veniva ingiunto al contribuente il pagamento della tassa automobilistica annualità 2013 e 2014.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'omessa notifica delle cartelle presupposte all'intimazione e la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando documentazione afferente alla notificazione delle cartelle e di alcuni atti interruttivi della prescrizione nonché chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta l'omessa notifica delle cartelle presupposte all'intimazione. All'atto della propria costituzione in giudizio, però, l'Agenzia ha provveduto al deposito di copia dei referti di notifica delle cartelle stesse, che non sono stati contestati da parte ricorrente, a comprova dell'avvenuta notificazione nelle date indicate nell'intimazione. La doglianza, pertanto, si rivela infondata.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione.
Sul punto l'Agenzia ha prodotto copia di alcuni atti interruttivi l'ultimo dei quali rappresentato dall'intimazione di pagamento n° 09420199001058164000 con relata notifica a mani del destinatario del 08/05/2019 ed invocata l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla legislazione emergenziale.
La ricostruzione operata dalla concessionaria non risulta corretta.
Al caso di specie non appare, infatti, applicabile la proroga di cui all'art. 68 del d.l. 18/2020 in virtù del principio di interpretazione letterale delle norme tributarie che è essenziale per mantenere la coerenza e la giustizia nel sistema fiscale come ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n° 10013 del 15/04/2021 ove ha avuto modo di affermare: “Pertanto, le agevolazioni fiscali non sono applicabili a casi e situazioni non riconducibili al significato letterale delle norme che le prevedono.” con un approccio restrittivo fondamentale per proteggere i diritti dei contribuenti e preservare l'integrità del sistema fiscale.
Il succitato art. 68, dunque, non si applica indiscriminatamente a tutti i versamenti cui i contribuenti erano tenuti prima dell'emergenza sanitaria, ma risulta limitato solo a quelli “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” e, nel caso di specie, il termine di 60 giorni previsto dalla legge per il pagamento delle cartelle era già scaduto il 30 ottobre 2016 per quella n. 09420160015394175000 ed il 6 gennaio 2018 per quella n. 09420180013395752000.
La proroga prevista dall'art. 68 del D.L. 18/2020, pertanto, non si applica nel caso in questione e, conseguentemente, non trova applicazione nemmeno l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 159/2015 richiamato dall'Agenzia, che sospende i termini di prescrizione e decadenza solo nel caso che vi sia una corrispondente sospensione dei termini di versamento.
Va, poi, evidenziato che appare anche discutibile che l'art. 68 abbia introdotto una proroga con effetti indeterminati nel tempo tanto da doversi applicare indiscriminatamente senza un concreto esame del caso specifico. La seconda parte del primo comma, infatti, recita testualmente: “I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.” e ciò comporta che la proroga introdotta ha una durata temporale diversa a seconda che il termine di pagamento vada a scadere in corrispondenza della data di inizio del periodo di sospensione, cioè
l'8 marzo 2020, o in corrispondenza di una data intermedia o, addirittura, della data di fine periodo di sospensione, cioè il 31 agosto 2021.
Visto che le sospensioni dei termini di versamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, è palese che la sospensione non sia indiscriminatamente applicabile nel suo massimo di 541 giorni in tutti i casi, ma va parificata al medesimo numero di giorni concessi in proroga al contribuente per l'esecuzione del versamento di quanto da lui dovuto.
Tale interpretazione, fondata sul contenuto letterale della norma, viene, poi, rafforzata dall'espresso richiamo, nell'ultima parte del comma, all'applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n°
2019 che, al secondo comma, statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.” e, dunque, condiziona anch'essa la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori e dei concessionari alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari da parte dei contribuenti che, nel caso di specie, non vi è stata.
Del resto il legislatore, in occasione della emergenza sanitaria, si è espresso anche in relazione alla notificazione degli atti prevedendo, all'art. 157 del D.L. 32/2020: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.” e anche in tal caso ha espressamente previsto una proroga dei termini solo in relazione agli atti scadenti a decorrere dall'8 marzo
2020.
Va, poi, esclusa, nel caso di specie, anche l'operatività del comma 4-bis dell'art. 68, che va applicato solo ai carichi affidati al concessionario nel periodo di sospensione mentre risulta agli atti che i ruoli difettano della consegna al concessionario in data posteriore all'8 marzo 2020, requisito essenziale per l'operatività del comma 4-bis.
Alla luce di quanto sopra, risultano decorso più di un triennio dall'anno 2019 in cui furono notificati gli atti interruttivi e l'11 novembre 2024 in cui è stato notificato l'atto impugnato, la prescrizione è da ritenersi maturata ed il credito tributario estinto.
Il ricorso, pertanto, viene accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 463,00 oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, in favore del difensore distrattario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 463,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, da corrispondersi in favore del difensore distrattario. Reggio Calabria 12 dicembre 2025 Il Giudice Antonio Barrile
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 741/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013093786000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013093786000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013093786000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013093786000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7407/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 741/2025), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249013093786000, relativo all'omesso pagamento di tributi vari per €.3.003,78 notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 11.11.2024 limitatamente alle cartelle nn.:
1) Cartella di pagamento n. 09420160015394175000 presuntivamente notificata in data 30.08.2016 con cui veniva ingiunto al contribuente il pagamento della tassa automobilistica annualità 2011 e 2012;
2) Cartella di pagamento n. 09420180013395752000 presuntivamente notificata in data 07.11.2018 con cui veniva ingiunto al contribuente il pagamento della tassa automobilistica annualità 2013 e 2014.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'omessa notifica delle cartelle presupposte all'intimazione e la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando documentazione afferente alla notificazione delle cartelle e di alcuni atti interruttivi della prescrizione nonché chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta l'omessa notifica delle cartelle presupposte all'intimazione. All'atto della propria costituzione in giudizio, però, l'Agenzia ha provveduto al deposito di copia dei referti di notifica delle cartelle stesse, che non sono stati contestati da parte ricorrente, a comprova dell'avvenuta notificazione nelle date indicate nell'intimazione. La doglianza, pertanto, si rivela infondata.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione.
Sul punto l'Agenzia ha prodotto copia di alcuni atti interruttivi l'ultimo dei quali rappresentato dall'intimazione di pagamento n° 09420199001058164000 con relata notifica a mani del destinatario del 08/05/2019 ed invocata l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla legislazione emergenziale.
La ricostruzione operata dalla concessionaria non risulta corretta.
Al caso di specie non appare, infatti, applicabile la proroga di cui all'art. 68 del d.l. 18/2020 in virtù del principio di interpretazione letterale delle norme tributarie che è essenziale per mantenere la coerenza e la giustizia nel sistema fiscale come ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n° 10013 del 15/04/2021 ove ha avuto modo di affermare: “Pertanto, le agevolazioni fiscali non sono applicabili a casi e situazioni non riconducibili al significato letterale delle norme che le prevedono.” con un approccio restrittivo fondamentale per proteggere i diritti dei contribuenti e preservare l'integrità del sistema fiscale.
Il succitato art. 68, dunque, non si applica indiscriminatamente a tutti i versamenti cui i contribuenti erano tenuti prima dell'emergenza sanitaria, ma risulta limitato solo a quelli “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” e, nel caso di specie, il termine di 60 giorni previsto dalla legge per il pagamento delle cartelle era già scaduto il 30 ottobre 2016 per quella n. 09420160015394175000 ed il 6 gennaio 2018 per quella n. 09420180013395752000.
La proroga prevista dall'art. 68 del D.L. 18/2020, pertanto, non si applica nel caso in questione e, conseguentemente, non trova applicazione nemmeno l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 159/2015 richiamato dall'Agenzia, che sospende i termini di prescrizione e decadenza solo nel caso che vi sia una corrispondente sospensione dei termini di versamento.
Va, poi, evidenziato che appare anche discutibile che l'art. 68 abbia introdotto una proroga con effetti indeterminati nel tempo tanto da doversi applicare indiscriminatamente senza un concreto esame del caso specifico. La seconda parte del primo comma, infatti, recita testualmente: “I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.” e ciò comporta che la proroga introdotta ha una durata temporale diversa a seconda che il termine di pagamento vada a scadere in corrispondenza della data di inizio del periodo di sospensione, cioè
l'8 marzo 2020, o in corrispondenza di una data intermedia o, addirittura, della data di fine periodo di sospensione, cioè il 31 agosto 2021.
Visto che le sospensioni dei termini di versamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, è palese che la sospensione non sia indiscriminatamente applicabile nel suo massimo di 541 giorni in tutti i casi, ma va parificata al medesimo numero di giorni concessi in proroga al contribuente per l'esecuzione del versamento di quanto da lui dovuto.
Tale interpretazione, fondata sul contenuto letterale della norma, viene, poi, rafforzata dall'espresso richiamo, nell'ultima parte del comma, all'applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n°
2019 che, al secondo comma, statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.” e, dunque, condiziona anch'essa la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori e dei concessionari alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari da parte dei contribuenti che, nel caso di specie, non vi è stata.
Del resto il legislatore, in occasione della emergenza sanitaria, si è espresso anche in relazione alla notificazione degli atti prevedendo, all'art. 157 del D.L. 32/2020: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.” e anche in tal caso ha espressamente previsto una proroga dei termini solo in relazione agli atti scadenti a decorrere dall'8 marzo
2020.
Va, poi, esclusa, nel caso di specie, anche l'operatività del comma 4-bis dell'art. 68, che va applicato solo ai carichi affidati al concessionario nel periodo di sospensione mentre risulta agli atti che i ruoli difettano della consegna al concessionario in data posteriore all'8 marzo 2020, requisito essenziale per l'operatività del comma 4-bis.
Alla luce di quanto sopra, risultano decorso più di un triennio dall'anno 2019 in cui furono notificati gli atti interruttivi e l'11 novembre 2024 in cui è stato notificato l'atto impugnato, la prescrizione è da ritenersi maturata ed il credito tributario estinto.
Il ricorso, pertanto, viene accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 463,00 oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, in favore del difensore distrattario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 463,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, da corrispondersi in favore del difensore distrattario. Reggio Calabria 12 dicembre 2025 Il Giudice Antonio Barrile