Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 322
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle presupposte

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato copia dei referti di notifica delle cartelle, non contestati dal ricorrente, dimostrando l'avvenuta notifica.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la proroga dei termini di prescrizione prevista dall'art. 68 del d.l. 18/2020 non fosse applicabile ai casi in cui i termini di pagamento delle cartelle erano scaduti prima dell'8 marzo 2020. Pertanto, essendo decorso più di un triennio tra la notifica degli atti interruttivi e l'atto impugnato, la prescrizione è maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 322
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 322
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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