Articolo 8 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
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Versione
3 aprile 1975
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Versione
1 marzo 1980
Art. 8. (Doveri e responsabilita)

Il personale degli enti e' tenuto a prestare la propria opera con diligenza e zelo, a mantenere il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare danno all'ente o ai terzi, a prendere residenza nel luogo dove presta servizio.
I regolamenti dei singoli enti provvederanno a definirle specifiche responsabilita' da affidare ai dipendenti in relazione alle funzioni esercitate, a disciplinare gli obblighi nascenti dai doveri di ufficio in conformita' con le funzioni e la struttura organizzativa degli enti stessi.
In materia di incompatibilita' e di cumulo di impieghi, nonche' di responsabilita' dei dipendenti per i danni arrecati all'amministrazione o ai terzi, si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.
L'orario di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali ed e' distribuito, sentite le rappresentanze sindacali, in modo da salvaguardare in ogni caso le esigenze di servizio e l'interesse degli utenti.
Le prestazioni oltre l'orario normale sono consentite con provvedimento motivato in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente, e non possono superare in ogni caso le 250 ore all'anno per ciascun dipendente. ((4)) Il compenso orario del lavoro straordinario e' determinato maggiorando del 15 per cento il compenso orario ordinario, calcolato sulla base dell'orario di servizio riferito all'anno e dello stipendio annuo complessivo previsto per la qualifica o per la classe di appartenenza. - Il riposo settimanale e' disciplinato dalle disposizioni vigenti presso l'amministrazione dello Stato.
-------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 (in G.U. 29/2/1980, n.59) ha disposto (con l'art.14-octies) che "Per assicurare la tempestiva attuazione della legge 7 febbraio 19791, n. 29, e del presente decreto-legge, il limite massimo delle prestazioni oltre l'orario normale di cui all' articolo 8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e' elevato per il personale dell'INPS, e limitatamente all'anno 1980, a 400 ore."
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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