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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1623/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1623/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. D'AGOSTINO MARIA PAMELA
e nata ad [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. BALDASSARRE FULVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/08/2025, e Parte_1
esponevano che in data 22/07/2017 avevano contratto CP_1 matrimonio con rito civile, in CHIETI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1394/2023 pubbl. il 27/10/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in CHIETI il 22/07/2017, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 6 CHIETI, nell'anno 2017 atto numero 78 parte II, serie C, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
Regolamentazione del diritto di visita e frequentazione genitori – prole
Le parti concordano l'affido condiviso del minore con Persona_1 collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Pescara, Via
Rigopiano n. 92;
1) il sig. potrà tenere con sé il minore, prelevandolo presso l'abitazione Parte_1 della madre ed ivi riconducendolo, salvo diverse modalità da concordare espressamente, o presso la scuola materna, nei seguenti giorni e/o periodi:
- per due week-end (al mese) alternati, comprensivi di pernotto presso la residenza paterna, dal sabato mattina alla domenica sera. Il tutto, compatibilmente con gli eventuali impegni lavorativi e/o altro impedimento oggettivo che dovranno essere tempestivamente ed utilmente comunicati all'altro genitore e fatta salva la possibilità di attendere a tali impegni mediante il supporto dei nonni (essendo già muniti anche di regolare delega scolastica per l'accompagnamento ed il prelievo del minore);
-per tre pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola alle ore 16:00 alle ore 21:00 avendo cura di riaccompagnarlo presso la residenza materna dopo il pasto serale. Il tutto, compatibilmente con gli eventuali impegni lavorativi e/o altro impedimento oggettivo che dovranno essere tempestivamente ed utilmente comunicati all'altro genitore e fatta salva la possibilità di attendere a tali impegni mediante il supporto dei nonni;
- festività e vacanze verranno alternativamente trascorse dal minore con l'uno o con l'altro dei genitori, ovvero, in via esemplificativa:
a) vacanze natalizie: 24 e 25 dicembre (a pranzo) con la madre e 25 dicembre (cena)
e 26 dicembre con il padre, mentre il 6 gennaio (pranzo) con il padre e cena con la madre e le rispettive famiglie del ramo materno e paterno, ad anni alterni.
pagina 3 di 6 b) vacanze Pasquali: il giorno Di Pasqua con la madre e la famiglia del ramo materno, mentre il giorno di Pasquetta con il padre e la famiglia del ramo paterno, ad anni alterni.
c) festività infrasettimanali e compleanni saranno alternati tra madre e padre, su accordo delle parti, ai seguenti termini: con previsione di festeggiare il compleanno di a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, e le rispettive famiglie, Per_1 mentre la festa scolastica o presso centro ludico si potrà partecipare congiuntamente, su accordo congiunto e fatta salva la previsione di uno dei genitori di organizzare per proprio conto i festeggiamenti in altra giornata diversa da quella del compleanno effettivo.
- nel periodo estivo (giugno, luglio e agosto), il minore trascorrerà, in maniera alternata, una settimana consecutiva con ciascun genitore, anche in un eventuale luogo di vacanza, da pianificarsi su accordo tra le parti sulla scorta degli impegni lavorativi, familiari o di altra natura;
quando il minore sarà con il padre lo stesso dopo cena lo riaccompagnerà nell'abitazione della madre per il pernotto per poi riprenderlo il giorno successivo presso l'abitazione della madre o altro luogo dalla medesima indicato in Pescara;
- ulteriori modifiche sugli orari di visita e frequentazione potranno essere tempestivamente e specificatamente concordate tra i genitori anche in ragione dei rispettivi impegni di lavoro o di altra natura;
- resta inteso che entrambe le parti saranno tenute a comunicarsi telefonicamente, reciprocamente e tempestivamente, tutte le informazioni idonee a consentire, in caso di necessità, la reperibilità del minore;
- le parti si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente qualsiasi “evento straordinario accada” al figlio minore tempestivamente, al fine di rendere edotto l'altro genitore che avrà così la possibilità di intervenire;
Accordi economici e mantenimento economico del figlio minore.
pagina 4 di 6 2) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
la somma di € 450,00 (Euro quattrocento/00), somma che sarà versata Per_1 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato a ed avente le seguenti CP_1 coordinate IBAN [...] presso banca CARIPE, a decorrere dal mese di gennaio 2025 e sino al 16.02.2029, salva rivalutazione degli indici Istat, costo vita e delle esigenze del minore;
3) le parti concordano che l'Assegno Unico universale sarà percepito interamente dalla madre;
4) in merito alle spese straordinarie del piccolo (mediche, scolastiche, Per_1 ludiche ecc.), le parti concordano, la ripartizione nella misura del 50%, richiamando il vigente protocollo del Tribunale di Pescara allegato in estratto al presente accordo (da ritenersi parte integrante), sia con riferimento alla natura delle spese, sia alla modalità di concertazione e rimborso;
Parte_2
5) Le parti danno atto che con la presente convenzione provvedono alla regolamentazione di tutti i rapporti economici (di debito/credito) tra essi pendenti (di cui alla ricognizione stragiudiziale e accordo preliminare del 16.01.25), compresi quelli concernenti la pregressa gestione delle attività aziendali di famiglia, rinunciando ad ogni ulteriore azione e/o pretesa -a qualsiasi titolo o ragione ad essa connessa. La signora s'impegna altresì a non divulgare a terzi quanto CP_1 appreso sia in qualità di moglie del sia quale socia dell'attività Parte_1 economiche della famiglia;
Parte_1
6) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIETI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1623/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. D'AGOSTINO MARIA PAMELA
e nata ad [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. BALDASSARRE FULVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/08/2025, e Parte_1
esponevano che in data 22/07/2017 avevano contratto CP_1 matrimonio con rito civile, in CHIETI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1394/2023 pubbl. il 27/10/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in CHIETI il 22/07/2017, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 6 CHIETI, nell'anno 2017 atto numero 78 parte II, serie C, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
Regolamentazione del diritto di visita e frequentazione genitori – prole
Le parti concordano l'affido condiviso del minore con Persona_1 collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Pescara, Via
Rigopiano n. 92;
1) il sig. potrà tenere con sé il minore, prelevandolo presso l'abitazione Parte_1 della madre ed ivi riconducendolo, salvo diverse modalità da concordare espressamente, o presso la scuola materna, nei seguenti giorni e/o periodi:
- per due week-end (al mese) alternati, comprensivi di pernotto presso la residenza paterna, dal sabato mattina alla domenica sera. Il tutto, compatibilmente con gli eventuali impegni lavorativi e/o altro impedimento oggettivo che dovranno essere tempestivamente ed utilmente comunicati all'altro genitore e fatta salva la possibilità di attendere a tali impegni mediante il supporto dei nonni (essendo già muniti anche di regolare delega scolastica per l'accompagnamento ed il prelievo del minore);
-per tre pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola alle ore 16:00 alle ore 21:00 avendo cura di riaccompagnarlo presso la residenza materna dopo il pasto serale. Il tutto, compatibilmente con gli eventuali impegni lavorativi e/o altro impedimento oggettivo che dovranno essere tempestivamente ed utilmente comunicati all'altro genitore e fatta salva la possibilità di attendere a tali impegni mediante il supporto dei nonni;
- festività e vacanze verranno alternativamente trascorse dal minore con l'uno o con l'altro dei genitori, ovvero, in via esemplificativa:
a) vacanze natalizie: 24 e 25 dicembre (a pranzo) con la madre e 25 dicembre (cena)
e 26 dicembre con il padre, mentre il 6 gennaio (pranzo) con il padre e cena con la madre e le rispettive famiglie del ramo materno e paterno, ad anni alterni.
pagina 3 di 6 b) vacanze Pasquali: il giorno Di Pasqua con la madre e la famiglia del ramo materno, mentre il giorno di Pasquetta con il padre e la famiglia del ramo paterno, ad anni alterni.
c) festività infrasettimanali e compleanni saranno alternati tra madre e padre, su accordo delle parti, ai seguenti termini: con previsione di festeggiare il compleanno di a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, e le rispettive famiglie, Per_1 mentre la festa scolastica o presso centro ludico si potrà partecipare congiuntamente, su accordo congiunto e fatta salva la previsione di uno dei genitori di organizzare per proprio conto i festeggiamenti in altra giornata diversa da quella del compleanno effettivo.
- nel periodo estivo (giugno, luglio e agosto), il minore trascorrerà, in maniera alternata, una settimana consecutiva con ciascun genitore, anche in un eventuale luogo di vacanza, da pianificarsi su accordo tra le parti sulla scorta degli impegni lavorativi, familiari o di altra natura;
quando il minore sarà con il padre lo stesso dopo cena lo riaccompagnerà nell'abitazione della madre per il pernotto per poi riprenderlo il giorno successivo presso l'abitazione della madre o altro luogo dalla medesima indicato in Pescara;
- ulteriori modifiche sugli orari di visita e frequentazione potranno essere tempestivamente e specificatamente concordate tra i genitori anche in ragione dei rispettivi impegni di lavoro o di altra natura;
- resta inteso che entrambe le parti saranno tenute a comunicarsi telefonicamente, reciprocamente e tempestivamente, tutte le informazioni idonee a consentire, in caso di necessità, la reperibilità del minore;
- le parti si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente qualsiasi “evento straordinario accada” al figlio minore tempestivamente, al fine di rendere edotto l'altro genitore che avrà così la possibilità di intervenire;
Accordi economici e mantenimento economico del figlio minore.
pagina 4 di 6 2) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
la somma di € 450,00 (Euro quattrocento/00), somma che sarà versata Per_1 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato a ed avente le seguenti CP_1 coordinate IBAN [...] presso banca CARIPE, a decorrere dal mese di gennaio 2025 e sino al 16.02.2029, salva rivalutazione degli indici Istat, costo vita e delle esigenze del minore;
3) le parti concordano che l'Assegno Unico universale sarà percepito interamente dalla madre;
4) in merito alle spese straordinarie del piccolo (mediche, scolastiche, Per_1 ludiche ecc.), le parti concordano, la ripartizione nella misura del 50%, richiamando il vigente protocollo del Tribunale di Pescara allegato in estratto al presente accordo (da ritenersi parte integrante), sia con riferimento alla natura delle spese, sia alla modalità di concertazione e rimborso;
Parte_2
5) Le parti danno atto che con la presente convenzione provvedono alla regolamentazione di tutti i rapporti economici (di debito/credito) tra essi pendenti (di cui alla ricognizione stragiudiziale e accordo preliminare del 16.01.25), compresi quelli concernenti la pregressa gestione delle attività aziendali di famiglia, rinunciando ad ogni ulteriore azione e/o pretesa -a qualsiasi titolo o ragione ad essa connessa. La signora s'impegna altresì a non divulgare a terzi quanto CP_1 appreso sia in qualità di moglie del sia quale socia dell'attività Parte_1 economiche della famiglia;
Parte_1
6) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIETI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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