Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00326/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Leo Stilo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- del decreto Cat. 6F/2021/P. A. S./n.5421 emesso dal Questore di Reggio Calabria di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente tendente ad ottenere il rilascio della licenza del porto di fucile uso sportivo;
- del silenzio-rigetto del Prefetto di Reggio Calabria serbato nei riguardi del ricorso gerarchico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 il dott. RO TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del decreto prot. n. Cat. 6F/2021/P.A.S./n.5421 del 27.12.2021, con cui il Questore di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo, chiedendo altresì la caducazione del silenzio rigetto formatosi sul successivo ricorso gerarchico.
Rileva in particolare di avere ricevuto comunicazione di preavviso di rigetto dell’istanza, per asserite frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi di polizia e in esito al conseguente contraddittorio è stata emanata la gravata determinazione di diniego, della quale l’esponente prospetta l’illegittimità per violazione degli artt. 11, 43 R.D. n. 773/1931, per vizio di eccesso di potere e difetto di motivazione.
2. Resiste la p.a. intimata, che confuta le avverse censure.
3. All’udienza straordinaria dell’1 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con una serie di censure, suscettibili di trattazione congiunta, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 11, 43 R.D. n. 773/1931 ed il vizio di eccesso di potere, non sussistendo nella fattispecie i presupposti per il diniego di rinnovo della licenza del porto di fucile, attesa l’assenza di condanne e considerati gli sporadici controlli con soggetti controindicati.
L’assunto va disatteso.
Occorre premettere che il provvedimento impugnato si basa su molteplici controlli, in cui il ricorrente è risultato in compagnia con individui controindicati, gravati da precedenti di Polizia.
Tanto chiarito, l’art. 11 R.D. n. 773/1931 dispone che “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tende nza”, mentre il successivo capoverso stabilisce che “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ”.
Oltre al riportato comma 1 dell’art. 11, con riguardo ai reati che comportano l'automatismo preclusivo della conservazione o ottenimento della licenza di uso e detenzione di armi, l'art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 prevede che “ non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi ”. Il comma 2 dell’art. 43 aggiunge che “ La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Delineato il quadro normativo di riferimento, rileva il Collegio che la resistente p.a. ha negato al ricorrente il titolo di polizia non sulla base dell’automatismo previsto per i delitti e le condanne di cui agli artt. 11, comma 1, e dell’art. 43, comma 1 -posto che la fattispecie in esame non rientra in tali previsioni- ma in ragione di un non positivo apprezzamento sulla sua affidabilità e buona condotta, rispetto alle quali assume rilievo l’art. 11, comma 2 e l’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931.
In particolare, dal tenore letterale dei sopra indicati precetti emerge che il giudizio soggettivo circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo, a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole.
All’autorità procedente è quindi riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione del comportamento medesimo da parte dell’amministrazione per prevenire eventuali effetti negativi per la sicurezza pubblica (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819).
In tale prospettiva quindi “ è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall’uso delle armi ” (in termini T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 giugno 2021, n. 1272).
La giurisprudenza ha inoltre statuito che “ l'affidabilità e la buona condotta dell'istante possono essere desunti da sue condotte comunque significative, …, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595).
Alla luce delle riportate coordinate normative ed in applicazione della richiamata giurisprudenza, tenuto altresì conto che non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e che la regola generale, al contrario, è costituita dal divieto di detenzione delle armi (Cons. St., sez. III, 28 dicembre 2021, n. 870), il compendio di elementi posto a base della determinazione avversata resiste ai rilievi del ricorrente, in quanto la valutazione compiuta del Questore è ragionevole, coerente e adeguatamente motivata, in considerazione delle molteplici verifiche del deducente (alcune anche recenti rispetto al provvedimento in questione: cfr. allegato al ricorso n. 7) in compagnia di soggetti controindicati.
Peraltro, la circostanza dedotta da parte ricorrente nel ricorso gerarchico in atti (pag. 2), secondo cui “ egli non ha intrattenuto frequentazioni che hanno natura diversa da quella che può essere una normale conoscenza, che non è mai andata al di là di normalissimi rapporti in relazione alla passione per gli animali, almeno per tre dei soggetti indicati …”, non può condurre a diversa determinazione.
A supporto di tale assunto, si evidenzia, infatti, che il Consiglio di Stato ha precisato come assuma rilievo ostativo al rilascio del porto d’armi anche “ il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati, legati al primo da un rapporto di frequentazione ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2023, n. 801).
5. La domanda di annullamento va pertanto respinta.
6. È disposta in via definitiva l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, a cui il ricorrente è stato provvisoriamente ammesso con delibera n. 128/2022.
7. Le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giuste ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dispone in via definitiva l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
US AN OT, Presidente
RO TO, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RO TO | US AN OT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.