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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/11/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 478/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte, composta dai magistrati:
Dott. RT NT Presidente relatore
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
RC (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il difensore in Mi- C.F._2 lano, in Via Montevideo, 5 - pec: Email_1
-APPELLANTE contro
(C.F. titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._3 [...]
(C.F. - P.IVA Controparte_2 C.F._3
), con il patrocinio dell'Avv. Michele Lodi del foro di Varese, elettivamente do- P.IVA_1 miciliato presso il difensore che dichiara di volere ricevere ogni comunicazione relativa all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 1107/2024, pubblicata il
31/12/2024, notificata in data 14/01/2025, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI: Per : Parte_1
pagina 1 di 11 “Piaccia all'On. Le Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiec- tis, così giudicare:
1) In via principale ed in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare la risoluzio- ne del contratto in essere tra le parti per grave inadempimento della Controparte_3
e per l'effetto condannarla alla restituzione dell'importo complessivo di € 14.900,00
[...]
o della diversa somma accertanda di giustizia;
2) In via subordinata ed in accoglimento del presente appello, accertare la violazione dell'art,
112 c.p.c. e per l'effetto dichiarare che l'importo di € 20.000,00 pagato dal al Pt_1 CP_1 costituisca un caso di indebito oggettivo e/o di arricchimento senza causa condannando il con- venuto al pagamento dell'indennizzo di € 14.900,00 o della diversa somma accertanda di giu- stizia;
3) ammettere CTU tecnica finalizzata all'esame dell'autovettura Lancia Delta HF 16v, telaio n. zla831ab000582629, delle opere effettivamente eseguite e del valore economico degli stessi con relativo raffronto delle dette opere con quanto dichiarato nelle prodotte fatture emesse dal- la Controparte_2
4) spese del doppio grado rifuse in favore dell'Avv. Giovanni RC o, comunque, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado”.
Per - in proprio e quale titolare dell'impresa individuale MAX PREPA- CP_1
RAZIONI DI OG EL:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzio- ne, previa ogni e più opportuna declaratoria, così giudicare:
- in via principale, nel merito: dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o, comunque, riget- tare l'impugnazione proposta dall'attore appellante e, per l'effetto, integral- Parte_1 mente confermare l'impugnata sentenza N. 1107/2024 R.G. SENT. resa dal Tribunale di Vare- se, Sezione Prima Civile, in data 30 dicembre 2024, pubblicata il successivo 31 dicembre 2024, nell'ambito del giudizio N. 1102/2024 R.G.
- in via istruttoria: nell'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e, per l'effetto, si chiede l'ammissione di prova per te- sti sulle circostanze di seguito meglio dedotte:
1. Vero che, titolare dell'impresa individuale Max Preparazioni di Broggi Da- CP_1 niele, corrente in Carnago (VA), Via Garibaldi, 84, (C.F.: – P.IVA: C.F._4
pagina 2 di 11 ), è artigiano specializzato nella progettazione e costruzione, nonché preparazio- P.IVA_1 ne, allestimento e restauro, di telai e scocche per autoveicoli da corsa e supercar, anche d'epoca?
2. Vero che, , intorno alla fine dell'anno 2018, conferiva all'impresa individua- Parte_1 le di l'appalto per il restauro della sola scocca e del telaio Controparte_2 CP_1 della propria autovettura Lancia, modello Delta HF 16v integrale, avente numero identificativo
ZLA831AB000582629?
3. Vero che, le operazioni di sverniciatura e sabbiatura della scocca-telaio dell'autovettura
Lancia, modello Delta HF 16v integrale, avente numero identificativo ZLA831AB000582629, di proprietà di – prodromiche all'esecuzione dell'intervento di restauro confe- Parte_1 rito all'impresa individuale di – venivano eseguite, nel mese Controparte_2 CP_1 di settembre 2019, dalla società corrente in Candelo (BI), Via del Parte_2
Cervo, 29, (C.F. e P. IVA: )? P.IVA_2
4. Vero che, nell'ambito dell'intervento di restauro della scocca-telaio dell'autovettura Lancia, modello Delta HF 16v integrale, avente numero identificativo ZLA831AB000582629, di pro- prietà di , l'impresa individuale eseguiva Parte_1 Controparte_2 le seguenti operazioni e lavorazioni:
- preventiva messa in dima della struttura portante del veicolo?
- riparazione, ricostruzione, sostituzione di parti mancanti o danneggiate, nonché rinforzo della scocca-telaio del veicolo?
- integrale sostituzione del fianco e del montante posteriore destro del veicolo?
- modifiche alla minigonna paraurti posteriore destra del veicolo?
- modifiche al longherone anteriore destro del veicolo per la sostituzione della pompa dell'acqua?
- eliminazione dei bordi passaruota posteriori destro e sinistro del veicolo?
- premontaggio delle portiere e del portellone, al fine di verificare il rispetto delle misure per una loro successiva corretta installazione?
5. Vero che, una volta terminati gli interventi di restauro eseguiti dall'impresa individuale
[...]
sulla scocca-telaio dell'autovettura Lancia, modello Delta HF Controparte_2
16v integrale, avente numero identificativo ZLA831AB000582629, di proprietà di Pt_1
, il successivo trattamento di cataforesi sulla scocca-telaio di detto veicolo veniva ese-
[...]
pagina 3 di 11 guito, dalla società G.M. corrente in Camposanto (MO), Via della Meccanica, Controparte_4
44/44A, (C.F. e P.IVA: ? P.IVA_3
Si indicano quali testi su tutte le circostanze sopra meglio indicate:
- residente in [...]; Tes_1
- , residente in [...]; Controparte_5
- , c/o LE AR di TA RT s.n.c., con sede in 21100 Varese, Via Or- Controparte_6 tello, 5;
- residente in [...]. CP_7
Nel contempo, nella denegata ipotesi di ammissione delle richieste di prova orale dedotte dall'attore, si formula espressa richiesta di ammissione a prova contraria sulle stesse circostan- ze, mediante i medesimi propri testi, come sopra meglio indicati. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese Parte_1 CP_1 quale titolare dell'impresa individuale di chiedendo di ac- Controparte_2 CP_1 certare e dichiarare la risoluzione del contratto d'opera avente ad oggetto la “completa restau- razione” di un'autovettura Lancia Delta HF concluso tra le parti per grave inadempimento del convenuto, con condanna di quest'ultimo alla restituzione dell'importo di € 14.900,00.
2. A fondamento della domanda, allegava:
- di aver commissionato nel 2019 alla la completa restaurazione del veicolo Controparte_2
Lancia Delta HF16V, telaio n. zla831ab000582629;
- di aver versato al convenuto, nel 2019 e nel 2020, a titolo di corrispettivo per i lavori com- missionati, l'importo complessivo pari a € 20.000,00;
- che il convenuto aveva emesso solo due fatture indicanti i lavori effettivamente eseguiti - ovvero quelli di rinforzo della scocca- per un importo pari a complessivi € 5.104,00 (fattura n. 11 del 03/10/2019 di € 1.102,00 e n. 4 del 06/04/2022 di € 4.002,00);
- che l'autovettura era stata riconsegnata in data 21/06/2022 priva della scocca, del portellone e dei due parafanghi, che erano stati ritirati in data 16/03/2023 dall'attore presso l'officina del convenuto;
- che i lavori effettivamente eseguiti non giustificavano l'importo corrisposto;
pagina 4 di 11 - che, solo in seguito alle contestazioni sollevate, il convenuto aveva emesso la fattura n. 19 del
29/08/2022 di € 14.900,00, nella quale erano stati indicati lavori mai eseguiti e, per altro ver- so, lavori già oggetto delle fatture in precedenza emesse;
- che, nel dettaglio, non erano state eseguite: la cataforesi dell'auto, la prodromica sverniciatura dell'auto, i riempimenti a copertura delle preesistenti saldature, la sostituzione del fianco po- steriore destro, la verifica in dima di scocca e telaio e il rimontaggio delle portiere.
3. Il convenuto si costituiva in giudizio deducendo:
- di avere ricevuto l'incarico di restaurare solo la scocca e il telaio del veicolo;
- che, infatti, oggetto della procedura di importazione temporanea entro il territorio nazionale e successiva riesportazione in Svizzera – era esclusivamente stata la scocca-telaio del veicolo marca Lancia, modello Delta HF 16v integrale, di proprietà di – priva di qual- Parte_1 siasi altra parte, quali portiere, cofano, parabrezza, portellone, paraurti, parti meccaniche;
- che, al momento dell'avvio delle lavorazioni, era immatricolato da 26 anni e si presentava in condizioni “decisamente precarie, con parti danneggiate e indebolite dal tempo e, soprattutto, intaccata dalla ruggine anche nei suoi punti più nascosti e difficilmente raggiungibili”;
- che le parti avevano concordato un importo complessivo di € 20.000,00 corrisposto a più ri- prese dal committente, secondo modalità dallo stesso indicate;
- di avere regolarmente eseguito tutte le opere concordate.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.
4. Interrogate liberamente le parti, all'esito di istruttoria meramente documentale, il Tribu- nale con sentenza n. 1107/2024, pubblicata il 31/12/2024, rigettava le domande proposte dall'attore con condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite. Rigettava, altresì, la do- manda della convenuta di condanna dell'attore al risarcimento per lite temeraria per difetto di prova del danno.
4.1 Nel motivare la decisione, richiamati i principi giurisprudenziali di legittimità in tema di onere della prova in caso d'inadempimento contrattuale, il Tribunale osservava che non era
“assolutamente chiaro quali fossero le attività effettivamente commissionate dall'attore”, e, conseguentemente, quale fosse “il grave inadempimento della convenuta, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto e la restituzione di parte del prezzo corrisposto”. In particolare, ri- levava che, a fronte delle puntuali contestazioni del convenuto volte a restringere l'ambito del- le attività allo stesso commissionate, l'attore non aveva “provato”, né si era “offerto di prova-
pagina 5 di 11 re, il contenuto dell'incarico conferito”, tenuto conto dell'irrilevanza delle quietanze dei pa- gamenti effettuati in atti - essendovi in esse un generico riferimento a lavori di restauro dell'autoveicolo - e dell'inconferenza dei capitoli di prova formulati dall'attore sul punto. Os- servava, inoltre, che la convenuta aveva comunque puntualmente replicato agli inadempimenti alla stessa contestati, sconfessando in parte gli assunti avversari e che, in ogni caso, i residui inadempimenti allegati non erano tali da integrare il requisito della "gravità" idoneo a fondare l'accoglimento di una domanda di risoluzione.
5. Avverso detta sentenza ha interposto appello affidato a tre motivi. Parte_1
5.1 Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato l'oggetto dell'incaricato conferito e, per l'effetto, l'inadempimento allega- to, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto e la restituzione di parte del prezzo corri- sposto. Deduce che l'incarico conferito all'odierno appellato non era consistito unicamente nel
“rinforzo della scocca”, bensì nel “restauro completo” dell'autovettura in questione. Il compen- so di € 20.000,00 corrisposto al prestatore d'opera sarebbe, secondo l'appellante, “di per sé rappresentativo del reale incarico conferito al che aveva ad oggetto il restauro com- CP_1 pleto dell'autovettura di cui è causa”. Dall'esame delle fatture emesse dalla Controparte_2 inoltre, emergerebbe che solo le fatture n. 11/2019 di € 1.102,00 e n. 4/2022 di € 4.002,00 si riferirebbero ai lavori di “rinforzo scocca”, mentre la terza fattura emessa di € 14.900,00 ri- guarderebbe le ulteriori e diverse lavorazioni necessarie per il restauro completo dell'auto.
Precisato il contenuto dell'incarico conferito, l'appellante eccepisce l'inadempimento relativa- mente alle seguenti lavorazioni: “verniciatura del veicolo;
montaggio del portellone, dei para- fanghi e delle portiere;
riparazione delle ammaccature (cfr. doc. da 10.9 a 10.14); installazio- ne di nuovi filetti (cfr. doc. 10.4 e 10.5; copertura di tutte le saldature eseguite (cfr. doc.
10.7)”).
Gli inadempimenti allegati sarebbero provati dalle fotografie e dal video in atti (cfr. doc. 5, fo- tografie da B ad E ed il “video 1”, fascicolo attoreo di primo grado), da cui emergerebbe “tra
l'altro, la mancata esecuzione degli adeguati e commissionati riempimenti a copertura delle preesistenti saldature nonché le “botte alle minigonne” dichiarate in sede di libero interroga- torio”. Tali inadempimenti, conclude l'appellante, giustificano la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Controparte_2
pagina 6 di 11 5.2 Con il secondo motivo, intitolato “violazione dell'art. 112 cpc e indebito oggettivo e/o arricchimento senza causa”, l'appellantesi duole che il Tribunale non si sia pronunciato sulla domanda, proposta in via subordinata con la memoria n. 1 ex art. 171-ter c.p.c., di accertamen- to “dell'indebito oggettivo” e/o “arricchimento senza causa” per l'importo di € 20.000,00, ov- vero per la minor somma di € 14.900,00, “pari al sovrapprezzo pagato rispetto alle opere effet- tivamente svolte di cui alle fatture”. Sostiene che, considerato il valore delle opere effettiva- mente eseguite di “rinforzo scocca” pari a € 5.104,00, l'ulteriore importo di € 14.900,00 sareb- be del tutto ingiustificato, rappresentando, quindi, un “indebito oggettivo” o un “arricchimento senza causa”.
5.3 Con il terzo motivo, censura la condanna alle spese del primo grado, in quanto, tenuto conto del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal Sig. sarebbe CP_1 stata in tesi “legittima” la compensazione integrale delle spese tra le parti.
6. L'appellato si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello, perché non assistito da ragionevoli probabilità di accoglimento e perché non sorretto da motivazione rispondente ai canoni di cui all'art. 342 c.p.c., e, comunque, chiedendone il rigetto per infonda- tezza. Osserva che correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda per non avere l'attrice provato il contenuto del contratto d'opera concluso tra le parti e ha contestato, comunque, la sussistenza di un inadempimento a lui imputabile.
7. All'udienza del 16/09/2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c., la causa
è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
*****
8. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. è priva di fondamento. L'atto di impugnazione consente di individuare, infatti, sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado che le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione im- pugnata.
9. L'appello, anche se ammissibile, è infondato.
10. Con riferimento al primo motivo, con il quale l'appellante si duole del mancato acco- glimento della domanda di risoluzione del contratto, deve premettersi che è pacifico che tra le parti è stato concluso un contratto d'opera avente per oggetto lavori di restauro di un veicolo
Lancia Delta HF16V (telaio n. zla831ab000582629), ma che vi è contrasto in ordine all'esatta pagina 7 di 11 individuazione delle opere concordate, per le quali è stato pagato, in più riprese, un corrispetti- vo complessivo di € 20.000,00. Secondo il committente l'incarico riguardava “la completa re- staurazione del veicolo” nel senso che “l'accordo prevedeva che l'autovettura fosse restituita completa e pronta per il successivo montaggio delle parti interne”; secondo il prestatore d'opera, per contro, il contratto aveva per oggetto i soli lavori di restauro della scocca e del te- laio e le altre lavorazioni indicate nella fattura n. 9/2022 del 29/8/2022 emessa a saldo, e cioè
“lavori di rinforzo scocca dove necessario;
verifica in dima scocca telaio per riposizionamento punti zero scocca;
sostituzione integrale fianco posteriore destro da voi fornito;
ricostruzione parti mancanti o marce;
premontaggio portiere anteriori e posteriori per verificare arie e mi- sure;
ricostruzione attacchi cerniere anteriori, modifica longherone anteriore destro per sosti- tuzione pompa d'acqua come da accordi, eliminazione bordi passo ruota destra/sinistra poste- riori”.
10.1 Orbene, come già evidenziato dal giudice a quo, l'appellante, che ne aveva l'onere, non ha provato che il contratto avesse un oggetto più ampio di quello ammesso dal convenuto, non potendo l'ambito dell'incarico ricavarsi, diversamente da quanto sostenuto dal committente, dall'importo pagato come corrispettivo o dalle generiche indicazioni contenute quietanze dei pagamenti effettuati, essendo ivi contenuto un generico riferimento a lavori di restauro dell'au- to.
10.2 Il committente - che, peraltro, in sede di interrogatorio libero si è limitato a fare generi- co riferimento a lavori di rinforzo, verniciatura e cataforesi e comunque ha affermato che l'80% del lavoro era stato “fatto bene”, ma che “alcune cose non (erano) state finite e non (era- no) state fatte bene”- lamenta, più specificamente, la mancata esecuzione delle opere di “verni- ciatura del veicolo;
montaggio del portellone, dei parafanghi e delle portiere;
riparazione delle ammaccature;
installazione di nuovi filetti;
copertura di tutte le saldature eseguite”.
10.3 Il convenuto, che ha evidenziato di essere artigiano specializzato nel settore della pro- gettazione e della costruzione, nonché preparazione ed allestimento, di telai e scocche per vei- coli e di non avere a disposizione le attrezzatture necessarie per lo svolgimento delle attività tipiche delle carrozzerie (quali la verniciatura e/o risagomatura e/o stuccatura del lamierato di veicoli) ha negato che i lavori di verniciatura del veicolo, riparazione delle ammaccature e co- pertura delle saldature fossero lavori ricompresi nell'incarico e non vi è prova, come già evi- denziato, del contrario. Quanto, poi, alla doglianza relativa al mancato montaggio del portello-
pagina 8 di 11 ne e dei parafanghi, dalla documentazione prodotta da risulta che gli stessi non poteva- CP_1 no essere riconsegnati insieme al telaio tramite il corriere incaricato, Sirio SRL, per ragioni connesse alla procedura di importazione/esportazione di beni dalla Svizzera (docc. 13 e 20 prodotti in primo grado). E proprio il fatto che oggetto della procedura di importazione tempo- ranea entro il territorio nazionale - e successiva riesportazione in Svizzera - è stata esclusiva- mente la scocca-telaio del veicolo priva di qualsiasi altra parte, quali portiere, cofano, para- brezza, portellone, paraurti, parti meccaniche, tanto che portellone, parafanghi e portiere furo- no recapitati personalmente dal committente, in un secondo momento, presso l'officina di CP_8 costituisce elemento che, sul piano logico, conferma l'assunto dell'appellato in ordine
[...] all'oggetto dell'incarico ricevuto;
conferma, in particolare, l'assunto secondo cui portellone, parafanghi e portiere furono consegnati “con l'unico scopo di verificare - una volta terminato
l'intervento di restauro della scocca-telaio del veicolo - il rispetto delle misure per una loro successiva corretta installazione dopo che detta scocca-telaio fosse stata nuovamente riespor- tata in Svizzera, ove altri artigiani avrebbero curato la complessiva verniciatura del veicolo, secondo i gusti del suo proprietario, nonché l'installazione di tutte le sue parti meccaniche, dei suoi interni e delle sue finiture”.
10.4 In ogni caso, come già rilevato dal giudice a quo, dalla documentazione prodotta dall'odierno appellato e dalle allegazioni dello stesso non specificamente contestate, risulta che l'attività di sverniciatura e quella di cataforesi (verniciatura elettrostatica eseguita procedimento ad immersione) sono state eseguite (doc. 5 fascicolo appellante, docc. 6 e 10 appellato) e che è stato eseguito il pre-montaggio delle portiere (doc. 11 fascicolo appellata).
10.5 In ultima analisi, non vi è prova della mancata o non corretta esecuzione, da parte dell'appellato, di opere oggetto del contratto intercorso tra le parti, non potendosi comunque fare a meno di rilevare che, in tema di contratto d'opera, ai sensi dell'art. 2226, 3° comma c.c., che richiama l'art. 1668 c.c., la risoluzione del contratto però essere richiesta dal committente solo se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destina- zione, situazione che, nella fattispecie, per le ragioni in precedenza esposte, deve essere esclu- sa.
11. Con riferimento al secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha dedotto l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento effettuato in favore dell'appellato, invo- cando la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero, in subordine,
pagina 9 di 11 l'arricchimento senza causa dell'appellato ex art. 2041 c.c., osserva il collegio i pagamenti so- no stati effettuati, secondo lo stesso appellante, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di la- vori commissionati alla controparte. Secondo l'appellante il pagamento sarebbe, tuttavia, al- meno in parte, indebito e comunque avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento dell'accipiens, in quanto il prestatore d'opera avrebbe eseguito male e solo in parte i lavori.
11.1 La domanda, così formulata, non solo è improponibile in quanto viola la regola della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. (essendo prevista l'esperibilità, da parte del committente, in caso di vizi o difformità dell'opera, dei rimedi previsti dall'art. 2226 c.c.), ma è comunque priva di fondamento alla luce di quanto in precedenza osservato circa il difetto di prova delle lamentate carenze dell'opera.
12. Riguardo al terzo motivo, osserva la Corte che il rigetto della domanda, meramente ac- cessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito propo- sta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass. n. 20317/2022 e precedenti conformi ivi citati in motivazione). Il Tri- bunale, pertanto, ha correttamente regolato le spese ponendole a carico dell'odierno appellante in applicazione del criterio della soccombenza.
13. Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere rigettato. Le spese del grado, liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione di valore per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi, non essendo stata svolta istruttoria, per la fase di trattazione, seguono la soccombenza.
14. Deve infine darsi della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 1107/2024, pubblicata il 31/12/2024,
[...] così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che liquida in €
4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%) i.v.a. e c.p.a.;
pagina 10 di 11 3. dichiara che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, in Milano il 23/9/2025
Il Presidente est.
RT NT
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte, composta dai magistrati:
Dott. RT NT Presidente relatore
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
RC (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il difensore in Mi- C.F._2 lano, in Via Montevideo, 5 - pec: Email_1
-APPELLANTE contro
(C.F. titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._3 [...]
(C.F. - P.IVA Controparte_2 C.F._3
), con il patrocinio dell'Avv. Michele Lodi del foro di Varese, elettivamente do- P.IVA_1 miciliato presso il difensore che dichiara di volere ricevere ogni comunicazione relativa all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 1107/2024, pubblicata il
31/12/2024, notificata in data 14/01/2025, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI: Per : Parte_1
pagina 1 di 11 “Piaccia all'On. Le Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiec- tis, così giudicare:
1) In via principale ed in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare la risoluzio- ne del contratto in essere tra le parti per grave inadempimento della Controparte_3
e per l'effetto condannarla alla restituzione dell'importo complessivo di € 14.900,00
[...]
o della diversa somma accertanda di giustizia;
2) In via subordinata ed in accoglimento del presente appello, accertare la violazione dell'art,
112 c.p.c. e per l'effetto dichiarare che l'importo di € 20.000,00 pagato dal al Pt_1 CP_1 costituisca un caso di indebito oggettivo e/o di arricchimento senza causa condannando il con- venuto al pagamento dell'indennizzo di € 14.900,00 o della diversa somma accertanda di giu- stizia;
3) ammettere CTU tecnica finalizzata all'esame dell'autovettura Lancia Delta HF 16v, telaio n. zla831ab000582629, delle opere effettivamente eseguite e del valore economico degli stessi con relativo raffronto delle dette opere con quanto dichiarato nelle prodotte fatture emesse dal- la Controparte_2
4) spese del doppio grado rifuse in favore dell'Avv. Giovanni RC o, comunque, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado”.
Per - in proprio e quale titolare dell'impresa individuale MAX PREPA- CP_1
RAZIONI DI OG EL:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzio- ne, previa ogni e più opportuna declaratoria, così giudicare:
- in via principale, nel merito: dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o, comunque, riget- tare l'impugnazione proposta dall'attore appellante e, per l'effetto, integral- Parte_1 mente confermare l'impugnata sentenza N. 1107/2024 R.G. SENT. resa dal Tribunale di Vare- se, Sezione Prima Civile, in data 30 dicembre 2024, pubblicata il successivo 31 dicembre 2024, nell'ambito del giudizio N. 1102/2024 R.G.
- in via istruttoria: nell'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e, per l'effetto, si chiede l'ammissione di prova per te- sti sulle circostanze di seguito meglio dedotte:
1. Vero che, titolare dell'impresa individuale Max Preparazioni di Broggi Da- CP_1 niele, corrente in Carnago (VA), Via Garibaldi, 84, (C.F.: – P.IVA: C.F._4
pagina 2 di 11 ), è artigiano specializzato nella progettazione e costruzione, nonché preparazio- P.IVA_1 ne, allestimento e restauro, di telai e scocche per autoveicoli da corsa e supercar, anche d'epoca?
2. Vero che, , intorno alla fine dell'anno 2018, conferiva all'impresa individua- Parte_1 le di l'appalto per il restauro della sola scocca e del telaio Controparte_2 CP_1 della propria autovettura Lancia, modello Delta HF 16v integrale, avente numero identificativo
ZLA831AB000582629?
3. Vero che, le operazioni di sverniciatura e sabbiatura della scocca-telaio dell'autovettura
Lancia, modello Delta HF 16v integrale, avente numero identificativo ZLA831AB000582629, di proprietà di – prodromiche all'esecuzione dell'intervento di restauro confe- Parte_1 rito all'impresa individuale di – venivano eseguite, nel mese Controparte_2 CP_1 di settembre 2019, dalla società corrente in Candelo (BI), Via del Parte_2
Cervo, 29, (C.F. e P. IVA: )? P.IVA_2
4. Vero che, nell'ambito dell'intervento di restauro della scocca-telaio dell'autovettura Lancia, modello Delta HF 16v integrale, avente numero identificativo ZLA831AB000582629, di pro- prietà di , l'impresa individuale eseguiva Parte_1 Controparte_2 le seguenti operazioni e lavorazioni:
- preventiva messa in dima della struttura portante del veicolo?
- riparazione, ricostruzione, sostituzione di parti mancanti o danneggiate, nonché rinforzo della scocca-telaio del veicolo?
- integrale sostituzione del fianco e del montante posteriore destro del veicolo?
- modifiche alla minigonna paraurti posteriore destra del veicolo?
- modifiche al longherone anteriore destro del veicolo per la sostituzione della pompa dell'acqua?
- eliminazione dei bordi passaruota posteriori destro e sinistro del veicolo?
- premontaggio delle portiere e del portellone, al fine di verificare il rispetto delle misure per una loro successiva corretta installazione?
5. Vero che, una volta terminati gli interventi di restauro eseguiti dall'impresa individuale
[...]
sulla scocca-telaio dell'autovettura Lancia, modello Delta HF Controparte_2
16v integrale, avente numero identificativo ZLA831AB000582629, di proprietà di Pt_1
, il successivo trattamento di cataforesi sulla scocca-telaio di detto veicolo veniva ese-
[...]
pagina 3 di 11 guito, dalla società G.M. corrente in Camposanto (MO), Via della Meccanica, Controparte_4
44/44A, (C.F. e P.IVA: ? P.IVA_3
Si indicano quali testi su tutte le circostanze sopra meglio indicate:
- residente in [...]; Tes_1
- , residente in [...]; Controparte_5
- , c/o LE AR di TA RT s.n.c., con sede in 21100 Varese, Via Or- Controparte_6 tello, 5;
- residente in [...]. CP_7
Nel contempo, nella denegata ipotesi di ammissione delle richieste di prova orale dedotte dall'attore, si formula espressa richiesta di ammissione a prova contraria sulle stesse circostan- ze, mediante i medesimi propri testi, come sopra meglio indicati. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese Parte_1 CP_1 quale titolare dell'impresa individuale di chiedendo di ac- Controparte_2 CP_1 certare e dichiarare la risoluzione del contratto d'opera avente ad oggetto la “completa restau- razione” di un'autovettura Lancia Delta HF concluso tra le parti per grave inadempimento del convenuto, con condanna di quest'ultimo alla restituzione dell'importo di € 14.900,00.
2. A fondamento della domanda, allegava:
- di aver commissionato nel 2019 alla la completa restaurazione del veicolo Controparte_2
Lancia Delta HF16V, telaio n. zla831ab000582629;
- di aver versato al convenuto, nel 2019 e nel 2020, a titolo di corrispettivo per i lavori com- missionati, l'importo complessivo pari a € 20.000,00;
- che il convenuto aveva emesso solo due fatture indicanti i lavori effettivamente eseguiti - ovvero quelli di rinforzo della scocca- per un importo pari a complessivi € 5.104,00 (fattura n. 11 del 03/10/2019 di € 1.102,00 e n. 4 del 06/04/2022 di € 4.002,00);
- che l'autovettura era stata riconsegnata in data 21/06/2022 priva della scocca, del portellone e dei due parafanghi, che erano stati ritirati in data 16/03/2023 dall'attore presso l'officina del convenuto;
- che i lavori effettivamente eseguiti non giustificavano l'importo corrisposto;
pagina 4 di 11 - che, solo in seguito alle contestazioni sollevate, il convenuto aveva emesso la fattura n. 19 del
29/08/2022 di € 14.900,00, nella quale erano stati indicati lavori mai eseguiti e, per altro ver- so, lavori già oggetto delle fatture in precedenza emesse;
- che, nel dettaglio, non erano state eseguite: la cataforesi dell'auto, la prodromica sverniciatura dell'auto, i riempimenti a copertura delle preesistenti saldature, la sostituzione del fianco po- steriore destro, la verifica in dima di scocca e telaio e il rimontaggio delle portiere.
3. Il convenuto si costituiva in giudizio deducendo:
- di avere ricevuto l'incarico di restaurare solo la scocca e il telaio del veicolo;
- che, infatti, oggetto della procedura di importazione temporanea entro il territorio nazionale e successiva riesportazione in Svizzera – era esclusivamente stata la scocca-telaio del veicolo marca Lancia, modello Delta HF 16v integrale, di proprietà di – priva di qual- Parte_1 siasi altra parte, quali portiere, cofano, parabrezza, portellone, paraurti, parti meccaniche;
- che, al momento dell'avvio delle lavorazioni, era immatricolato da 26 anni e si presentava in condizioni “decisamente precarie, con parti danneggiate e indebolite dal tempo e, soprattutto, intaccata dalla ruggine anche nei suoi punti più nascosti e difficilmente raggiungibili”;
- che le parti avevano concordato un importo complessivo di € 20.000,00 corrisposto a più ri- prese dal committente, secondo modalità dallo stesso indicate;
- di avere regolarmente eseguito tutte le opere concordate.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.
4. Interrogate liberamente le parti, all'esito di istruttoria meramente documentale, il Tribu- nale con sentenza n. 1107/2024, pubblicata il 31/12/2024, rigettava le domande proposte dall'attore con condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite. Rigettava, altresì, la do- manda della convenuta di condanna dell'attore al risarcimento per lite temeraria per difetto di prova del danno.
4.1 Nel motivare la decisione, richiamati i principi giurisprudenziali di legittimità in tema di onere della prova in caso d'inadempimento contrattuale, il Tribunale osservava che non era
“assolutamente chiaro quali fossero le attività effettivamente commissionate dall'attore”, e, conseguentemente, quale fosse “il grave inadempimento della convenuta, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto e la restituzione di parte del prezzo corrisposto”. In particolare, ri- levava che, a fronte delle puntuali contestazioni del convenuto volte a restringere l'ambito del- le attività allo stesso commissionate, l'attore non aveva “provato”, né si era “offerto di prova-
pagina 5 di 11 re, il contenuto dell'incarico conferito”, tenuto conto dell'irrilevanza delle quietanze dei pa- gamenti effettuati in atti - essendovi in esse un generico riferimento a lavori di restauro dell'autoveicolo - e dell'inconferenza dei capitoli di prova formulati dall'attore sul punto. Os- servava, inoltre, che la convenuta aveva comunque puntualmente replicato agli inadempimenti alla stessa contestati, sconfessando in parte gli assunti avversari e che, in ogni caso, i residui inadempimenti allegati non erano tali da integrare il requisito della "gravità" idoneo a fondare l'accoglimento di una domanda di risoluzione.
5. Avverso detta sentenza ha interposto appello affidato a tre motivi. Parte_1
5.1 Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato l'oggetto dell'incaricato conferito e, per l'effetto, l'inadempimento allega- to, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto e la restituzione di parte del prezzo corri- sposto. Deduce che l'incarico conferito all'odierno appellato non era consistito unicamente nel
“rinforzo della scocca”, bensì nel “restauro completo” dell'autovettura in questione. Il compen- so di € 20.000,00 corrisposto al prestatore d'opera sarebbe, secondo l'appellante, “di per sé rappresentativo del reale incarico conferito al che aveva ad oggetto il restauro com- CP_1 pleto dell'autovettura di cui è causa”. Dall'esame delle fatture emesse dalla Controparte_2 inoltre, emergerebbe che solo le fatture n. 11/2019 di € 1.102,00 e n. 4/2022 di € 4.002,00 si riferirebbero ai lavori di “rinforzo scocca”, mentre la terza fattura emessa di € 14.900,00 ri- guarderebbe le ulteriori e diverse lavorazioni necessarie per il restauro completo dell'auto.
Precisato il contenuto dell'incarico conferito, l'appellante eccepisce l'inadempimento relativa- mente alle seguenti lavorazioni: “verniciatura del veicolo;
montaggio del portellone, dei para- fanghi e delle portiere;
riparazione delle ammaccature (cfr. doc. da 10.9 a 10.14); installazio- ne di nuovi filetti (cfr. doc. 10.4 e 10.5; copertura di tutte le saldature eseguite (cfr. doc.
10.7)”).
Gli inadempimenti allegati sarebbero provati dalle fotografie e dal video in atti (cfr. doc. 5, fo- tografie da B ad E ed il “video 1”, fascicolo attoreo di primo grado), da cui emergerebbe “tra
l'altro, la mancata esecuzione degli adeguati e commissionati riempimenti a copertura delle preesistenti saldature nonché le “botte alle minigonne” dichiarate in sede di libero interroga- torio”. Tali inadempimenti, conclude l'appellante, giustificano la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Controparte_2
pagina 6 di 11 5.2 Con il secondo motivo, intitolato “violazione dell'art. 112 cpc e indebito oggettivo e/o arricchimento senza causa”, l'appellantesi duole che il Tribunale non si sia pronunciato sulla domanda, proposta in via subordinata con la memoria n. 1 ex art. 171-ter c.p.c., di accertamen- to “dell'indebito oggettivo” e/o “arricchimento senza causa” per l'importo di € 20.000,00, ov- vero per la minor somma di € 14.900,00, “pari al sovrapprezzo pagato rispetto alle opere effet- tivamente svolte di cui alle fatture”. Sostiene che, considerato il valore delle opere effettiva- mente eseguite di “rinforzo scocca” pari a € 5.104,00, l'ulteriore importo di € 14.900,00 sareb- be del tutto ingiustificato, rappresentando, quindi, un “indebito oggettivo” o un “arricchimento senza causa”.
5.3 Con il terzo motivo, censura la condanna alle spese del primo grado, in quanto, tenuto conto del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal Sig. sarebbe CP_1 stata in tesi “legittima” la compensazione integrale delle spese tra le parti.
6. L'appellato si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello, perché non assistito da ragionevoli probabilità di accoglimento e perché non sorretto da motivazione rispondente ai canoni di cui all'art. 342 c.p.c., e, comunque, chiedendone il rigetto per infonda- tezza. Osserva che correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda per non avere l'attrice provato il contenuto del contratto d'opera concluso tra le parti e ha contestato, comunque, la sussistenza di un inadempimento a lui imputabile.
7. All'udienza del 16/09/2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c., la causa
è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
*****
8. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. è priva di fondamento. L'atto di impugnazione consente di individuare, infatti, sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado che le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione im- pugnata.
9. L'appello, anche se ammissibile, è infondato.
10. Con riferimento al primo motivo, con il quale l'appellante si duole del mancato acco- glimento della domanda di risoluzione del contratto, deve premettersi che è pacifico che tra le parti è stato concluso un contratto d'opera avente per oggetto lavori di restauro di un veicolo
Lancia Delta HF16V (telaio n. zla831ab000582629), ma che vi è contrasto in ordine all'esatta pagina 7 di 11 individuazione delle opere concordate, per le quali è stato pagato, in più riprese, un corrispetti- vo complessivo di € 20.000,00. Secondo il committente l'incarico riguardava “la completa re- staurazione del veicolo” nel senso che “l'accordo prevedeva che l'autovettura fosse restituita completa e pronta per il successivo montaggio delle parti interne”; secondo il prestatore d'opera, per contro, il contratto aveva per oggetto i soli lavori di restauro della scocca e del te- laio e le altre lavorazioni indicate nella fattura n. 9/2022 del 29/8/2022 emessa a saldo, e cioè
“lavori di rinforzo scocca dove necessario;
verifica in dima scocca telaio per riposizionamento punti zero scocca;
sostituzione integrale fianco posteriore destro da voi fornito;
ricostruzione parti mancanti o marce;
premontaggio portiere anteriori e posteriori per verificare arie e mi- sure;
ricostruzione attacchi cerniere anteriori, modifica longherone anteriore destro per sosti- tuzione pompa d'acqua come da accordi, eliminazione bordi passo ruota destra/sinistra poste- riori”.
10.1 Orbene, come già evidenziato dal giudice a quo, l'appellante, che ne aveva l'onere, non ha provato che il contratto avesse un oggetto più ampio di quello ammesso dal convenuto, non potendo l'ambito dell'incarico ricavarsi, diversamente da quanto sostenuto dal committente, dall'importo pagato come corrispettivo o dalle generiche indicazioni contenute quietanze dei pagamenti effettuati, essendo ivi contenuto un generico riferimento a lavori di restauro dell'au- to.
10.2 Il committente - che, peraltro, in sede di interrogatorio libero si è limitato a fare generi- co riferimento a lavori di rinforzo, verniciatura e cataforesi e comunque ha affermato che l'80% del lavoro era stato “fatto bene”, ma che “alcune cose non (erano) state finite e non (era- no) state fatte bene”- lamenta, più specificamente, la mancata esecuzione delle opere di “verni- ciatura del veicolo;
montaggio del portellone, dei parafanghi e delle portiere;
riparazione delle ammaccature;
installazione di nuovi filetti;
copertura di tutte le saldature eseguite”.
10.3 Il convenuto, che ha evidenziato di essere artigiano specializzato nel settore della pro- gettazione e della costruzione, nonché preparazione ed allestimento, di telai e scocche per vei- coli e di non avere a disposizione le attrezzatture necessarie per lo svolgimento delle attività tipiche delle carrozzerie (quali la verniciatura e/o risagomatura e/o stuccatura del lamierato di veicoli) ha negato che i lavori di verniciatura del veicolo, riparazione delle ammaccature e co- pertura delle saldature fossero lavori ricompresi nell'incarico e non vi è prova, come già evi- denziato, del contrario. Quanto, poi, alla doglianza relativa al mancato montaggio del portello-
pagina 8 di 11 ne e dei parafanghi, dalla documentazione prodotta da risulta che gli stessi non poteva- CP_1 no essere riconsegnati insieme al telaio tramite il corriere incaricato, Sirio SRL, per ragioni connesse alla procedura di importazione/esportazione di beni dalla Svizzera (docc. 13 e 20 prodotti in primo grado). E proprio il fatto che oggetto della procedura di importazione tempo- ranea entro il territorio nazionale - e successiva riesportazione in Svizzera - è stata esclusiva- mente la scocca-telaio del veicolo priva di qualsiasi altra parte, quali portiere, cofano, para- brezza, portellone, paraurti, parti meccaniche, tanto che portellone, parafanghi e portiere furo- no recapitati personalmente dal committente, in un secondo momento, presso l'officina di CP_8 costituisce elemento che, sul piano logico, conferma l'assunto dell'appellato in ordine
[...] all'oggetto dell'incarico ricevuto;
conferma, in particolare, l'assunto secondo cui portellone, parafanghi e portiere furono consegnati “con l'unico scopo di verificare - una volta terminato
l'intervento di restauro della scocca-telaio del veicolo - il rispetto delle misure per una loro successiva corretta installazione dopo che detta scocca-telaio fosse stata nuovamente riespor- tata in Svizzera, ove altri artigiani avrebbero curato la complessiva verniciatura del veicolo, secondo i gusti del suo proprietario, nonché l'installazione di tutte le sue parti meccaniche, dei suoi interni e delle sue finiture”.
10.4 In ogni caso, come già rilevato dal giudice a quo, dalla documentazione prodotta dall'odierno appellato e dalle allegazioni dello stesso non specificamente contestate, risulta che l'attività di sverniciatura e quella di cataforesi (verniciatura elettrostatica eseguita procedimento ad immersione) sono state eseguite (doc. 5 fascicolo appellante, docc. 6 e 10 appellato) e che è stato eseguito il pre-montaggio delle portiere (doc. 11 fascicolo appellata).
10.5 In ultima analisi, non vi è prova della mancata o non corretta esecuzione, da parte dell'appellato, di opere oggetto del contratto intercorso tra le parti, non potendosi comunque fare a meno di rilevare che, in tema di contratto d'opera, ai sensi dell'art. 2226, 3° comma c.c., che richiama l'art. 1668 c.c., la risoluzione del contratto però essere richiesta dal committente solo se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destina- zione, situazione che, nella fattispecie, per le ragioni in precedenza esposte, deve essere esclu- sa.
11. Con riferimento al secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha dedotto l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento effettuato in favore dell'appellato, invo- cando la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero, in subordine,
pagina 9 di 11 l'arricchimento senza causa dell'appellato ex art. 2041 c.c., osserva il collegio i pagamenti so- no stati effettuati, secondo lo stesso appellante, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di la- vori commissionati alla controparte. Secondo l'appellante il pagamento sarebbe, tuttavia, al- meno in parte, indebito e comunque avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento dell'accipiens, in quanto il prestatore d'opera avrebbe eseguito male e solo in parte i lavori.
11.1 La domanda, così formulata, non solo è improponibile in quanto viola la regola della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. (essendo prevista l'esperibilità, da parte del committente, in caso di vizi o difformità dell'opera, dei rimedi previsti dall'art. 2226 c.c.), ma è comunque priva di fondamento alla luce di quanto in precedenza osservato circa il difetto di prova delle lamentate carenze dell'opera.
12. Riguardo al terzo motivo, osserva la Corte che il rigetto della domanda, meramente ac- cessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito propo- sta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass. n. 20317/2022 e precedenti conformi ivi citati in motivazione). Il Tri- bunale, pertanto, ha correttamente regolato le spese ponendole a carico dell'odierno appellante in applicazione del criterio della soccombenza.
13. Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere rigettato. Le spese del grado, liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione di valore per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi, non essendo stata svolta istruttoria, per la fase di trattazione, seguono la soccombenza.
14. Deve infine darsi della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 1107/2024, pubblicata il 31/12/2024,
[...] così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che liquida in €
4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%) i.v.a. e c.p.a.;
pagina 10 di 11 3. dichiara che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, in Milano il 23/9/2025
Il Presidente est.
RT NT
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