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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/04/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente est. - dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11287 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FOLCHINO LUISA presso la quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], (c.f. ) rappresentato CP_2 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MOHAMMAD SILVANA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/06/2024 e , Controparte_1 CP_2
premesso:
- di aver intrattenuto una relazione dalla quale sono nati a Napoli i figli minori il Per_1
21.10.2016, , il 08.12.2018, , il 08.12.2018, - rappresentavano la Persona_2 Persona_3 volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e s.s. cpc.
Acquisito il parere del P.M., all'udienza cartolare del 11.02.2025 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
In particolare, chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
“Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, , ed , Per_1 Persona_2 Persona_3 con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
a) Il padre potrà tenere con sé i figli (usufruendo, anche, della baby-sitter, ove in servizio), secondo le seguenti modalità:
• il martedì dalle 15:30 sino alle 21:30 (durante la settimana in cui non è previsto il week- end);
• tutti i sabati pomeriggio dalle 16:30 sino alle 21:30 oppure dalle 18:00 alle 23:00, in base ai turni lavorativi della madre;
• a fine settimana alternati, dalle 20:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
• il 25 dicembre ed il 1° gennaio, mentre il giorno della Vigilia del Santo Natale e del 31 dicembre i piccoli lo trascorreranno con la mamma;
• ad anni alterni il giorno di Pasqua e Pasquetta e il giorno dell'Epifania;
• nel mese di agosto per 7 giorni consecutivi, da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
• il giorno del compleanno e/o dell'onomastico dei figli con entrambi i genitori;
• sempre in occasione del compleanno ed onomastico del padre oltre il giorno della Festa del Papà;
Con ampio margine di discrezionalità, sempre valutati i primari interessi dei minori.
Le parti consentiranno ed agevoleranno i contatti telefonici con i piccoli, durante la permanenza presso l'altro genitore;
Le parti concordano che tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, educazione ed alla salute, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi, saranno prese di comune accordo tra i genitori;
b) Determinare il contributo paterno per il mantenimento dei figli minori nella misura di Eur.
1.700,00= mensili, oltre adeguamenti ISTAT, da corrispondersi in due tranche, con scadenza al primo ed al quindici di ogni mese, già comprensivi della quota pari al 50%, di spettanza del Sig. , per le spese straordinarie programmate e da anni sostenute per la prole, CP_2
quali, baby-sitter (di cui potrà usufruire anche il sig. nei tempi di permanenza dei CP_2
minori presso di lui, ove in servizio), attività formative integrative: sportive, musicali e lingua straniera, trasporto privato;
d) Le spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. (oculistiche, ortopediche, odontoiatriche e visite specialistiche ove necessarie), feste dei bambini, campo estivo e due cambi vestiario (estivo ed invernale), cederanno nella misura del 50% cadauno previo accordo tra essi genitori che ne dovranno condividere la scelta e l'opportunità, dietro presentazione di ricevute, fatture o scontrini fiscali ove possibile;
e) Il Sig. si impegna al pagamento integrale dell'abbonamento per servizio spiaggia per CP_2
i piccoli, presso lido che sarà scelto dalla madre, per venti giorni del mese di luglio ed al pagamento del 50% del campo estivo e/o ombrellone per il mese di giugno e della settimana bianca dei figli;
f) Il sig. con la sottoscrizione del presente atto autorizza la sig.ra a percepire CP_2 CP_1 per intero l'assegno unico INPS come previsto dalla vigente normativa, rendendosi disponibile a sottoscrivere tutta la documentazione autorizzativa in tal senso;
g) Le parti s'impegnano a prestare il proprio consenso al rilascio del passaporto/o altro documento ove richiesto da uno dei due genitori”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo tra le parti;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino