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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 350/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 350/2025 promossa da
, nata in data [...] negli Stati Uniti D'America; Parte_1
, nata il [...] negli Stati Uniti D'America; Controparte_1
nato il [...] negli Stati Uniti D'America; Persona_1
nato il [...] negli Stati Uniti D'America, Parte_2
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura alle liti, dagli Avv.ti Alessandro Conte e Roberto Biancogiglio ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 416 attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
convenuto contumace con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e Parte_1 Controparte_1 Persona_1 Pt_2 hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro Parte_2 status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_2 di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana , Persona_2 nata in data [...] a [...], ivi coniugatasi con , Persona_3 ed emigrata negli Stati Uniti D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 29/09/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Gli attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava , nata in [...] il Persona_2
17/09/1893 e, precisamente, a Guglionesi (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America.
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- , coniugatasi con in data 14/03/1918, al figlio Persona_2 Persona_3
, nato il [...]; Persona_4
- , coniugatosi con ai figli nato il Persona_4 Persona_5 Persona_6 17/10/1959, , nata il [...], e , nato il [...]; Persona_7 Parte_2
- Jr. coniugatosi con , al figlio nato Per_4 Persona_6 Persona_8 Persona_1 il 05/08/1992;
- , coniugatasi con in data 05/04/1986, alle figlie Persona_7 Controparte_3 Pt_1
nata il [...], e , nata il [...];
[...] Controparte_1
- , coniugatosi con al figlio nato Parte_2 Persona_9 Parte_2 il 16/05/1988.
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi per via materna e paterna, ed i passaggi per via materna sono i seguenti: da a , e da a Persona_2 Persona_4 Persona_7
e Parte_1 Controparte_1
Risulta poi dagli atti che:
- sia l'avo che l'ava erano cittadini italiani per nascita, Persona_3 Persona_2
e che lo erano ancora al momento del loro matrimonio (celebrato nel 1918);
- si naturalizzò cittadino statunitense il 23/12/1937; Persona_3
- anche sua moglie si naturalizzò cittadina statunitense, nel 1943; Persona_2
- il loro figlio nacque il 19/05/1937. Persona_4
Relativamente a , la cittadinanza italiana non può dirsi essergli stata trasmessa Persona_4 per via paterna, in quanto, come visto, suo padre perse la cittadinanza Persona_3 italiana mentre lui era minorenne.
Sul punto si richiama il disposto dell'art. 12 comma 2 della legge n. 555/1912, per cui “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
La norma è stata richiamata nella recente pronuncia della sez. I della Suprema Corte dell'08/01/2024, n. 454, che ha chiarito che la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne (ex art. 7 della medesima legge, per cui “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”), a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario (cfr. art. 12 cit.).
Ciò posto, la cittadinanza italiana risulta comunque essere stata trasmessa a iure Persona_4 sanguinis per via materna, per le ragioni che seguono.
In via generale, in passato, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia, già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ciò posto, tornando al caso di specie, risulta dagli atti che si naturalizzò cittadina Persona_2 statunitense in data 27 maggio 1943, quando il figlio , nato nel 1937, era ancora Persona_4 minore di età.
Tale circostanza non è ostativa rispetto alla trasmissione della cittadinanza italiana al figlio da parte della madre.
Sul punto si osserva, infatti, che il già citato art. 12 comma 2 della legge n. 555/1912 stabilisce che
“i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”, prevedendo dunque la perdita della cittadinanza italiana (già acquistata alla nascita iure sanguinis) da parte del figlio minore unicamente nel caso di naturalizzazione “volontaria” del padre: all'epoca, infatti, l'unico genitore esercente la patria potestà era, per l'appunto, il padre.
Nulla è invece previsto nel caso di perdita volontaria della cittadinanza italiana da parte della madre (come avviene in caso di naturalizzazione).
Ebbene, non essendo la madre il “genitore esercente la patria potestà” sul minore, l'art. 12, comma 2, della legge 555/1912 non può trovare applicazione nel caso di perdita volontaria della cittadinanza italiana da parte della madre.
A nulla rileva dunque, in casi come quello di specie, ai fini della perdita della cittadinanza italiana del figlio, già acquistata dalla madre al momento della nascita, l'intervenuta naturalizzazione della madre stessa durante la minore età del figlio, quando la naturalizzazione è successiva alla sua nascita, e dunque al momento in cui la madre ha già trasmesso al figlio iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Tornando al caso di specie, si osserva inoltre che ha acquistato la cittadinanza Persona_2 statunitense solo nel 1943, mediante un autonomo atto volontario, mentre prima di tale data non può dirsi che ella la avesse già acquistata automaticamente (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) per via della naturalizzazione del marito. Se così fosse stato, del resto, non vi sarebbe stata ragione di presentare una apposita, autonoma istanza di naturalizzazione, anni dopo, come invece ella risulta aver fatto.
Si richiama sul punto anche il disposto dell'art. 11 comma 1 della L. 555/1912, per cui “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Un eventuale acquisto involontario della cittadinanza straniera (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) da parte della donna, non sarebbe comunque sostenibile alla luce dell'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, nella quale, come sopra visto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita involontaria della cittadinanza italiana da parte della donna coniugata con un cittadino straniero.
In conclusione, , pur essendosi a sua volta naturalizzata nel 1943, ha potuto Persona_2 comunque trasmettere iure sanguinis, in virtù delle citate sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 della Corte Costituzionale nonché della citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2009, la cittadinanza italiana a suo figlio , al momento della sua nascita. Persona_4
Quest'ultimo ha quindi potuto trasmetterla a sua figlia (la quale, a sua volta, pur Persona_7 coniugatasi con nel 1986 ha potuto trasmetterla alle sue figlie Controparte_3 Parte_1
e , ed ai suoi figli e (i quali a loro volta Controparte_1 Persona_6 Parte_2 hanno potuto trasmetterla ai loro rispettivi figli e Persona_1 Parte_2
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a Pt_1
e con conseguente obbligo del
[...] Controparte_1 Persona_1 Parte_2
e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni della domanda da parte dell'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 24.10.2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 350/2025 promossa da
, nata in data [...] negli Stati Uniti D'America; Parte_1
, nata il [...] negli Stati Uniti D'America; Controparte_1
nato il [...] negli Stati Uniti D'America; Persona_1
nato il [...] negli Stati Uniti D'America, Parte_2
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura alle liti, dagli Avv.ti Alessandro Conte e Roberto Biancogiglio ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 416 attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
convenuto contumace con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e Parte_1 Controparte_1 Persona_1 Pt_2 hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro Parte_2 status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_2 di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana , Persona_2 nata in data [...] a [...], ivi coniugatasi con , Persona_3 ed emigrata negli Stati Uniti D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 29/09/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Gli attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava , nata in [...] il Persona_2
17/09/1893 e, precisamente, a Guglionesi (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America.
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- , coniugatasi con in data 14/03/1918, al figlio Persona_2 Persona_3
, nato il [...]; Persona_4
- , coniugatosi con ai figli nato il Persona_4 Persona_5 Persona_6 17/10/1959, , nata il [...], e , nato il [...]; Persona_7 Parte_2
- Jr. coniugatosi con , al figlio nato Per_4 Persona_6 Persona_8 Persona_1 il 05/08/1992;
- , coniugatasi con in data 05/04/1986, alle figlie Persona_7 Controparte_3 Pt_1
nata il [...], e , nata il [...];
[...] Controparte_1
- , coniugatosi con al figlio nato Parte_2 Persona_9 Parte_2 il 16/05/1988.
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi per via materna e paterna, ed i passaggi per via materna sono i seguenti: da a , e da a Persona_2 Persona_4 Persona_7
e Parte_1 Controparte_1
Risulta poi dagli atti che:
- sia l'avo che l'ava erano cittadini italiani per nascita, Persona_3 Persona_2
e che lo erano ancora al momento del loro matrimonio (celebrato nel 1918);
- si naturalizzò cittadino statunitense il 23/12/1937; Persona_3
- anche sua moglie si naturalizzò cittadina statunitense, nel 1943; Persona_2
- il loro figlio nacque il 19/05/1937. Persona_4
Relativamente a , la cittadinanza italiana non può dirsi essergli stata trasmessa Persona_4 per via paterna, in quanto, come visto, suo padre perse la cittadinanza Persona_3 italiana mentre lui era minorenne.
Sul punto si richiama il disposto dell'art. 12 comma 2 della legge n. 555/1912, per cui “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
La norma è stata richiamata nella recente pronuncia della sez. I della Suprema Corte dell'08/01/2024, n. 454, che ha chiarito che la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne (ex art. 7 della medesima legge, per cui “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”), a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario (cfr. art. 12 cit.).
Ciò posto, la cittadinanza italiana risulta comunque essere stata trasmessa a iure Persona_4 sanguinis per via materna, per le ragioni che seguono.
In via generale, in passato, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia, già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ciò posto, tornando al caso di specie, risulta dagli atti che si naturalizzò cittadina Persona_2 statunitense in data 27 maggio 1943, quando il figlio , nato nel 1937, era ancora Persona_4 minore di età.
Tale circostanza non è ostativa rispetto alla trasmissione della cittadinanza italiana al figlio da parte della madre.
Sul punto si osserva, infatti, che il già citato art. 12 comma 2 della legge n. 555/1912 stabilisce che
“i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”, prevedendo dunque la perdita della cittadinanza italiana (già acquistata alla nascita iure sanguinis) da parte del figlio minore unicamente nel caso di naturalizzazione “volontaria” del padre: all'epoca, infatti, l'unico genitore esercente la patria potestà era, per l'appunto, il padre.
Nulla è invece previsto nel caso di perdita volontaria della cittadinanza italiana da parte della madre (come avviene in caso di naturalizzazione).
Ebbene, non essendo la madre il “genitore esercente la patria potestà” sul minore, l'art. 12, comma 2, della legge 555/1912 non può trovare applicazione nel caso di perdita volontaria della cittadinanza italiana da parte della madre.
A nulla rileva dunque, in casi come quello di specie, ai fini della perdita della cittadinanza italiana del figlio, già acquistata dalla madre al momento della nascita, l'intervenuta naturalizzazione della madre stessa durante la minore età del figlio, quando la naturalizzazione è successiva alla sua nascita, e dunque al momento in cui la madre ha già trasmesso al figlio iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Tornando al caso di specie, si osserva inoltre che ha acquistato la cittadinanza Persona_2 statunitense solo nel 1943, mediante un autonomo atto volontario, mentre prima di tale data non può dirsi che ella la avesse già acquistata automaticamente (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) per via della naturalizzazione del marito. Se così fosse stato, del resto, non vi sarebbe stata ragione di presentare una apposita, autonoma istanza di naturalizzazione, anni dopo, come invece ella risulta aver fatto.
Si richiama sul punto anche il disposto dell'art. 11 comma 1 della L. 555/1912, per cui “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Un eventuale acquisto involontario della cittadinanza straniera (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) da parte della donna, non sarebbe comunque sostenibile alla luce dell'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, nella quale, come sopra visto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita involontaria della cittadinanza italiana da parte della donna coniugata con un cittadino straniero.
In conclusione, , pur essendosi a sua volta naturalizzata nel 1943, ha potuto Persona_2 comunque trasmettere iure sanguinis, in virtù delle citate sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 della Corte Costituzionale nonché della citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2009, la cittadinanza italiana a suo figlio , al momento della sua nascita. Persona_4
Quest'ultimo ha quindi potuto trasmetterla a sua figlia (la quale, a sua volta, pur Persona_7 coniugatasi con nel 1986 ha potuto trasmetterla alle sue figlie Controparte_3 Parte_1
e , ed ai suoi figli e (i quali a loro volta Controparte_1 Persona_6 Parte_2 hanno potuto trasmetterla ai loro rispettivi figli e Persona_1 Parte_2
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a Pt_1
e con conseguente obbligo del
[...] Controparte_1 Persona_1 Parte_2
e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni della domanda da parte dell'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 24.10.2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani