Sentenza 5 luglio 2007
Massime • 1
Non è configurabile il concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria di cui all'art. 223 comma secondo n. 2 che deve considerarsi assorbito nel primo quando l'azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta, poichè, mentre non è concepibile la realizzazione di un reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale, che non si accompagni alla volontà deliberata o quanto meno all'accettazione del rischio che la condotta costituisca causa - unica o concorrente - del fallimento, che è elemento costitutivo del reato, in tale atteggiamento psicologico si concreta anche l'elemento soggettivo della bancarotta impropria.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta per operazioni dolose: obbligo di motivazione rafforzata in appello e limiti al concorso con la bancarotta fraudolenta (Cass. Pen. n. 533/16)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di ricorso per cassazione, l'“error in procedendo” per mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, co. 1, lett. d, c.p.p.) è configurabile solo quando la prova richiesta, confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, risulti effettivamente decisiva, cioè tale che, se assunta, avrebbe verosimilmente condotto a una decisione diversa; la decisività va verificata in rapporto alla capacità della prova di inficiare le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del giudice di merito. In materia di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde in concorso con l'amministratore di fatto per omesso impedimento dell'evento, essendo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2007, n. 35066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35066 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 05/07/2007
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1160
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 13415/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
ON VI AR, N. IL 16/07/1959;
avverso l'ORDINANZA del 13/03/2007 TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. NC Geraci che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Luigi Fiocchi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 13 marzo 2007 il Tribunale del riesame di Roma ha annullato parzialmente, ed in altra parte riformato, l'ordinanza con la quale il locale giudice per le indagini preliminari aveva assoggettato alla misura della custodia cautelare in carcere Ascone NC CA, indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di bancarotta fraudolenta e per una serie di reati fine relativi al fallimento di svariate società operanti nel settore delle telecomunicazioni. Esclusa la responsabilità dell'Ascone per cinque dei reati satelliti e rilevata, quanto ai capi M e P, la non configurabilità di un concorso formale tra i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale/documentale e quello di bancarotta impropria, ha riconosciuto quel collegio la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alle restanti imputazioni, ma ha giudicato che le esigenze cautelari fossero sufficientemente tutelate dalla sottoposizione dell'indagato agli arresti domiciliari e dal divieto di comunicazione con l'esterno.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma, affidandolo a un solo motivo. Con esso deduce la violazione di legge insita nell'esclusione della possibilità di concorso della bancarotta impropria con la bancarotta fraudolenta patrimoniale. La difesa dell'indagato ha depositato memoria, con la quale si oppone all'accoglimento del ricorso.
Ritiene la Corte che il ricorso del pubblico ministero debba essere disatteso.
La giurisprudenza di legittimità citata dal P.M. ricorrente si riferisce ad ipotesi di concorso materiale fra reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria: il che evoca fattispecie nelle quali la realizzazione di più condotte illecite ha dato luogo a lesione di beni giuridici diversi. I principi ivi enunciati, pertanto, non sono pertinenti alla vicenda qui rassegnata, nella quale la condotta contestata è invece unica;
tanto emerge con sicurezza dalla tecnica stessa di formulazione dei capi d'imputazione, nei quali i comportamenti costitutivi del reato di bancarotta impropria non sono autonomamente descritti, ma indicati attraverso il richiamo ai capi d'imputazione concernenti la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Al fine di evidenziare i rapporti fra le due figure criminose a raffronto, non può trascurarsi di considerare che il reato di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, costituendo un reato cd. "a causalità aperta", può realizzarsi attraverso i più vari comportamenti e non richiede, perciò, come elemento indefettibile la compresenza degli elementi costitutivi di altri reati (donde la più ampia possibilità del concorso materiale). Di contro, non è concepibile la realizzazione di un reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale o documentale, che non si accompagni alla volontà deliberata, o quanto meno all'accettazione del rischio, che l'azione così posta in essere si ponga come causa - unica o concorrente - del fallimento dell'impresa cui la condotta illecita si riferisce:
fallimento che, infatti, è elemento costitutivo del reato di cui alla L. Fall., art. 216. In tale atteggiamento psicologico dell'agente immancabilmente si concreta, sotto il profilo del dolo almeno eventuale, l'elemento soggettivo proprio della bancarotta impropria, il cui elemento oggettivo è già insito nell'altro reato per quanto or ora annotato.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte deve concludersi che, quando l'azione diretta a causare il fallimento si identifichi nella medesima condotta sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta, in quest'ultimo reato deve considerarsi assorbita la bancarotta impropria: il che impedisce che possa configurarsi un concorso formale fra i due reati in osservazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2007