Sentenza 20 marzo 1998
Massime • 1
L'art. 2446 cod. civ., che prevede la convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori quando il capitale è diminuito di oltre un terzo, è applicabile, per effetto dell'art. 2516 cod. civ., agli amministratori delle società cooperative a r. l. in quanto nessuna incompatibilità è configurabile tra gli obblighi attinenti la diminuzione del capitale, dovuta a perdite, e la natura variabile del capitale delle cooperative a r. l., che dipende dalla variazione del numero e delle persone dei soci.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/1998, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PALMISANO VITTORIO PRESIDENTE del 20.3.1998
1. Dott. MALINCONICO ALFONSO CONSIGLIERE SENTENZA
2. " AR FR " N.1752
3. " CA RA " REGISTRO GENERALE
4. " OT UC " N.24297/97
ha pronunciato la seguente REGISTRO GENERALE
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AR LO AN n. Pistoia il 15.1.1961
2) GO IM n. Pistoia il 4.5.1961
3) ME ER n. Pistoia il 1^.6.1961
avverso la sentenza emessa dal Pretore di Pistoia in data 16.1.1997
ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Marrone
Lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Bruno Frangini che ha chiesto il rigetto del ricorso.
M O T I V I
Il Pretore ha applicato agli imputati la pena di mesi 3 di reclusione e lire 100.000 di multa sostituite ex art. 53 l. 689/81 in l.
6.750.000 multa, per complessive l.
6.850.000 multa, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. , 224 n. 2 L. F. , 2632 co. 1^ n.
2 C.C. perché in concorso tra loro, quali sindaci della società
coop. r.l. C.D.M. con sede in Pistoia, dichiarata fallita con sentenza 19/5-17/6/1994 del Tribunale di Pistoia, omettevano di convocare l'assemblea in presenza del dissesto verificatosi nel corso dell'anno 1991, e contribuivano ad aggravare il dissesto predetto.
In Pistoia nel triennio anteriore al 17.6.1994.
Con unico motivo la difesa deduce l'errata applicazione dell'art. 2446 C.C., da ritenersi viceversa non compatibile con le disposizioni in materia di società cooperative e pertanto non richiamato dall'art. 2516 C.C.: "Conseguente insussistenza di un obbligo giuridico di convocazione dell'assemblea in presenza di perdite nei confronti degli amministratori di società cooperativa.
Conseguente insussistenza di un obbligo giuridico siffatto nei confronti dei sindaci revisori di società cooperativa in caso di inerzia degli amministratori. Conseguente errata applicazione dell'art. 244 legge fall. e dell'art. 2632 C.C.."
Il ricorso non è fondato.
Il Pretore ha ritenuto la configurabilità di due fattispecie penali: 1) quella di cui all'art. 224 n. 2 L. Fall. per avere i sindaci concorso nell'aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge;
2) quella di cui all'art. 2632, n. 2 Cod. Civ. per avere i sindaci omesso di convocare l'assemblea nel caso p. dall'art. 2406 C.C..
Poiché l'art. 2406 C.C. fa riferimento (tra l'altro) all'art. 2446 C.C. (che prevede la convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori quando il capitale è diminuito di oltre un terzo),
stabilendo che il collegio sindacale deve convocare l'assemblea in caso di omissione da parte degli amministratori, la difesa sostiene che tale norma non è applicabile nel caso in esame che riguarda una cooperativa a r.l., il cui capitale, ai sensi dell'art. 2520, cpv.
Cod. Civ. non è determinato in un ammontare prestabilito.
La tesi pur suggestiva non è accoglibile.
L'art. 2516 C.C. stabilisce espressamente che alle società
cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti
(tra l'altro) gli amministratori e i sindaci delle società per azioni in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.
Consegue che l'art. 2446 citato è applicabile agli amministratori delle società cooperative a r.l. (e di riflesso, in caso di omissione, ai sindaci delle stesse), salvo che dalla norma successiva emerga una qualche incompatibilità.
Nessuna incompatibilità è configurabile tra gli obblighi attinenti la riduzione del capitale e la natura variabile del capitale della cooperativa a r.l..
Vero è che ai sensi dell'art. 2520 la società cooperativa a r.l. non è obbligata ad avere un capitale non inferiore a 20 milioni
(come richiesto dall'art. 2474 Cod. Civ.); ma ciò non esclude che essa abbia un capitale, e che l'esistenza del capitale sia decisiva per la società, tant'è che "la società-cooperativa si scioglie per la perdita del capitale sociale" (art. 2539 Cod. Civ.).
Il che è puntualmente verificabile nella cooperativa C.D.M.
Centro Distribuzione Moda soc. coop. a r.l. il cui capitale di 25
milioni nel 1991 era addirittura azzerato da una perdita netta di esercizio di oltre 140 milioni.
In ogni caso, l'interpretazione sistematica degli artt. 2520 e
2446 C.C. consente di affermare che altro è la variabilità del capitale prevista nel 2520 - che dipende dalla variazione del numero e delle persone dei soci (e perciò non importa modificazioni dell'atto costitutivo); altro è la variazione del capitale prevista dall'art. 2446, dove sono le perdite a cagionare la diminuzione di oltre un terzo del capitale.
Di tal che, la condotta omissiva del sindaco (conseguente alla omissione dell'amministratore) nel convocare l'assemblea, diventa antidoverosa dal momento in cui le perdite cagionino la riduzione del capitale della cooperativa di oltre un terzo.
Del resto, come ha giustamente osservato il P.M. requirente, che la perdita debba essere a sua volta apprezzata in funzione di un rapporto da ragguagliare di volta in volta, con il concreto ammontare del capitale, quale esistente nel momento del verificarsi della perdita, trova conferma, sull'opposto versante degli utili, nel disposto dell'art. 2536 C.C., che, pur nel quadro della pacifica variabilità del capitale sociale, è inteso a garantirne la integrità (mediante la destinazione di parte degli utili a riserva legale) nel suo ammontare concreto, quale risultante nei singoli momenti della vita societaria.
Pertanto, essendo stata correttamente configurata la fattispecie dei reati contestati agli imputati, il ricorso va rigettato.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 1998