Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN0 1 85 8 / 02 REPUBBLICA ITALIANA DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 8685/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 4605 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Ud. 08/11/0 1 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TE NZA sul ricorso proposto da: IC MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro in' INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, 4290 GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO L. PICCIOTTO, giusta delega -1- in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 21/99 del Tribunale di CAMERINO, depositata il 29/01/99 R.G.N. 3/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 18 giugno 1997 MA RI, quale erede di FL MB, chiese che il Pretore di Camerino in funzione di giudice del Lavoro dichiarasse il diritto del MB al trattamento di disoccupazione per l'anno 1995 a requisiti ridotti, e condannasse ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) al pagamento delle conseguenti spettanze. Il Pretore accolse la domanda. Con la sentenza in esame il Tribunale di Camerino, accogliendo l'appello, respinse la domanda. Afferma il Tribunale che, come l'I.N.P.S. aveva eccepito (con una censura che, avendo per oggetto l'inesistenza del presupposto del diritto in controversia, era mera difesa, proponibile in ogni grado del giudizio), non era provata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato;
lo stesso Istituto aveva tuttavia sostenuto che il socio - lavoratore non fosse legittimato ad invocare il trattamento di disoccupazione solo dopo la legge 24 giugno1997 n. 196 (e non al tempo della domanda). Ed invero, da un canto, in ordine alla prestazione lavorativa svolta dal MB, la ricorrente "non sa riferire nulla". D'altro canto "tutte le altre circostanze (peraltro estranee ai capitoli dell'interrogatorio formale, che non può trasformarsi in una prova per testi) non sono decisive, atteso che da esse non si desume certo" un rapporto di lavoro subordinato, **inequivocamente escluso dal libro dei soci", ove "si apprezza la posizione del MB come socio lavoratore, e non a caso il rapporto di lavoro inizia mediante chiamata diretta, come pure si coglie dall'esame del suddetto documento". 3 Per la cassazione di questa sentenza ricorre MA RI. percorrendo le linee d'un unico articolato motivo: 1I.N.P.S. ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 3 del d.l. 21 marzo 1988 n. 86 convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160 e degli artt. 210, 416, 421 e 437 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che 1. in primo grado ella aveva chiesto in via istruttoria live l'ordine di esibizione della documentazione in possesso dell'I.N.P.S., ed una prova testimoniale sul lavoro subordinato svolto dal 1° settembre 1995 al ་་ " 22 novembre 1995 alle dipendenze della LA FORNARINA S.c.r.l.; pertanto non era fondata l'affermazione del giudicante, per cui la ricorrente "non sa riferire nulla"; e, anche se la richiesta istruttoria non era stata riproposta in sede di appello, il Tribunale, non essendo applicabile nel processo del lavoro il principio dispositivo delle prove, avrebbe dovuto ammettere i mezzi istruttori inizialmente richiesti;
2. il lavoratore può essere socio e nel contempo dipendente della cooperativa;
e la non chiara affermazione del giudicante, per cui "il rapporto di lavoro inizia mediante chiamata diretta¨, era infondata, poiché dalla documentazione prodotta risultavano le retribuzioni corrisposte dalla società nel corso del rapporto, fatto che poteva essere dimostrato anche con la prova richiesta. Il ricorso è fondato. Come questa Corte ha affermato (Cass. 19 aprile 2001 n. 5759), la predetta disposizione equipara i soci delle cooperative di lavoro ai lavoratori subordinati. per quanto riguarda obbligatoria per la disoccupazionel'assicurazione involontaria (anche per il regime speciale delle imprese edili), la tutela previdenziale dei crediti di lavoro e del trattamento di fine rapporto e l'indennità di mobilità. E la disposizione, come affermato da questa Corte (Cass. 13 gennaio thew 2000 n. 304), ha efficacia retroattiva. Discende che anche l'indennità di disoccupazione, in presenza dei presupposti di legge, spetta a tutti i soci delle cooperative di lavoro, senza distinzione fra soci legati alla società dal normale vincolo associativo e soci nel cui rapporto con la società sono rinvenibili anche gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato. Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato (attraverso il libro dei soci) che il MB era socio- lavoratore;
e resta irrilevante la ritenuta assenza di prova in ordine all'esistenza d'un effettivo rapporto di lavoro subordinato. Il ricorso deve essere accolto;
e la sentenza deve essere cassata, con rinvio al giudice di merito, anche per la disciplina delle spese del giudizio di merito.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia 1 05 alla Corte d'Appello di Ancona, anche per le legittimità. Cosi deciso in Roma, 18 novembre 2001. Il Consigliere estensore ☐ ith Cases Phill 9.850.2002 CELLAREP 6 spese del giudizio di IL PRESIDENTE Vircenso M iles I D , O L 3 L 0 3 A 1 O S 5 . B S T I . A R D T N . A ' A A L 2 T S L S 7 E E - O P D 8 S P - 1 M N I 1 N O A I C E D S G A L E D G T A E N O , L E T O S T E R I T R S I I D G E P